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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.1668 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice estensore
Dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 1668/2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ scioglimento del matrimonio civile, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO GIACOMO FA
Ricorrente
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCARINGI AGATINO
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 19/03/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 21.11.2024,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio civile in data 21.09.2000, con Pt_1 [...]
, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani CP_1
(TP), atto n. 34, parte I, ufficio 1, anno 2000.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati quattro figli: , in data Per_1
23.06.1997, , in data 26.05.2001, , in data 12.10.2004, e in data Per_2 Per_3 Per_4
30.07.2009.
Esponeva che, medio tempore, la comunione morale e materiale tra i coniugi si era deteriorata e non più ricostituita.
All'udienza del 19.03.2025, le parti, sentite liberamente, dichiaravano di non volersi riconciliare e, stante la necessità di procedere ad ulteriore istruttoria ai fini della trattazione delle questioni accessorie, chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Indi, la causa veniva avviata a decisione per la pronuncia di status.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale.
Inoltre, il Tribunale prende atto della convergenza delle richieste avanzate dalle parti e ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: - pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in data 21.09.2000, regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Trapani (TP), atto n. 34, parte I, ufficio 1, anno 2000;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice estensore
Dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 1668/2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ scioglimento del matrimonio civile, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO GIACOMO FA
Ricorrente
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCARINGI AGATINO
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 19/03/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 21.11.2024,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio civile in data 21.09.2000, con Pt_1 [...]
, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani CP_1
(TP), atto n. 34, parte I, ufficio 1, anno 2000.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati quattro figli: , in data Per_1
23.06.1997, , in data 26.05.2001, , in data 12.10.2004, e in data Per_2 Per_3 Per_4
30.07.2009.
Esponeva che, medio tempore, la comunione morale e materiale tra i coniugi si era deteriorata e non più ricostituita.
All'udienza del 19.03.2025, le parti, sentite liberamente, dichiaravano di non volersi riconciliare e, stante la necessità di procedere ad ulteriore istruttoria ai fini della trattazione delle questioni accessorie, chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Indi, la causa veniva avviata a decisione per la pronuncia di status.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale.
Inoltre, il Tribunale prende atto della convergenza delle richieste avanzate dalle parti e ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: - pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in data 21.09.2000, regolarmente trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Trapani (TP), atto n. 34, parte I, ufficio 1, anno 2000;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco Il Presidente
Michele Ruvolo