Decreto cautelare 20 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza breve 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/04/2025, n. 7731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7731 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Provvedimento Prot. n. 20240080268 del 24/11/2024 del Consolato Generale d''Italia in Istanbul, notificato il 24/11/2024 con il quale comunica nei confronti del ricorrente il “diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004”;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/3/2025:
1)del Provvedimento n. 20240080268 del 24.02.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul confermativo del diniego del visto di cui è causa;
2)di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente cittadino turco, con ricorso ritualmente notificato ha impugnato il provvedimento di diniego del visto per motivi di studio – Immatricolazione universitaria, emanato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 24/11/2024 chiedendone l’annullamento previa sospensiva ai fini del riesame, deducendone la violazione di legge, l’eccesso di potere, la carenza di motivazione;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente depositando relazione;
- con ordinanza collegiale del 20/02/25 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame.
- con ricorso per motivi aggiunti notificato il 23/03/25 il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento di diniego emesso dall’amministrazione resistente il 24/02/25, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione ai fini del riesame;
- il ricorso è stato da ultimo chiamato all’udienza del 15 aprile 2025 nel corso della quale le parti sono state edotte della possibile definizione all’esito dell’udienza cautelare ex art. 60 c.p.a.
Ritenuto che, ai sensi del D.M. n. 850 del 2011, in relazione ai visti di lunga durata (i.e. superiore a novanta giorni, come quello in esame) per motivi di studio, la rappresentanza diplomatica è espressamente tenuta a “prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto”. Da tale disposizione, come chiarito da una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex pluribus, Consiglio di Stato n. 6276/23, n 2361/2021) si traggono i seguenti corollari interpretativi:
- la discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza nonché per travisamento dei fatti;
- il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente di entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio;
la sussistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi – sul piano inferenziale - di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica (e soggettiva) delle intenzioni del richiedente (in tal senso da ultimo, Cons Stato, Ordinanza 7 febbraio 2025 n. 535).
Rilevato che, alla luce dei siffatti principi, da cui il Collegio non intende discostarsi, va osservato che nel caso di specie il ricorso è fondato, essendo ravvisabile una macroscopica illogicità e irragionevolezza motivazionale nonché la paventata violazione di legge, in relazione ai parametri normativi evocati, in quanto:
a) vi è coerenza nel percorso di studi seguito e nella scelta dell'università trattandosi sempre di facoltà di area medico/infermieristica;
b) non sono stati analizzati i redditi dello zio del ricorrente, il quale ha offerto disponibilità al sovvenzionamento degli studi, atteso che secondo consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il punto 2, lett. A) della Circolare MUR “Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2024-2025” , nel passaggio in cui limita la cerchia di familiari che possono sovvenzionare gli studi, non è vincolante in quanto non sorretta da una norma primaria, e in particolare “ Risulta, peraltro, del tutto inconferente il richiamo delle amministrazioni resistenti alla circolare del MUR che restringe ai soli genitori la cerchia dei soggetti che possono validamente mettere a disposizione risorse economiche ovvero prestare una garanzia finanziaria in favore dei soggetti che richiedono il rilascio di un visto di ingresso. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare che siffatta limitazione non trova alcun riscontro nella normativa di settore, non essendo prevista né dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, né dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 ” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 13350 del 18 ottobre 2022; T.A.R. Lazio, sez. III-ter, sent. n.8388 del 14 luglio 2021, passata in giudicato, TAR Lazio, sez. III, sent. n. 3173 del 16.02.2024)
c) il richiedente è beneficiario di borsa di studio "ERSU - Catania"(Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Catania) per il 2024/2025, che l’amministrazione non ha preso in considerazione. Il beneficio della borsa di studi, peraltro, comporta altresì benefici in riferimento alle tasse universitarie. Va ricordato a tal proposito, che ai sensi della lett. B) del p.to 15 dell’All. A del Decreto Interministeriale n. 850/2011 lo studente deve dimostrare di avere “ b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e ss.mm.ii., ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore ;” e che la definizione dei mezzi di sostentamento, giusto quanto disposto dalla Direttiva 1 Marzo 2000 del Ministero dell’Interno, sopra richiamata, è indicata dal p.to 2 , parte II, della Circolare MUR “ Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2024-2025 ” a mente della quale, al punto a), concernente i mezzi economici di sussistenza per il soggiorno prevede che “ Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali. “ . In virtù delle richiamate disposizioni, in continuità con l'orientamento di questo Tribunale (cfr Tar Lazio, Sez V quater, Sent 5890 del 24/03/2025) gli introiti derivanti da borsa di studio costituiscono voce di reddito autonoma ed eventualmente autosufficiente a dimostrare il requisito di capacità economica ai fini del conseguimento del visto per ragioni di studio universitario-immatricolazione, che ha durata annuale. Nel caso di specie, trattandosi di borsa di studio erogata dall’Azienda Regionale per il diritto allo studio, quindi dalla Pubblica Amministrazione italiana, alla luce della documentazione depositata, non ne può essere seriamente messa in discussione l’autenticità e l’effettività, alla luce degli atti depositati;
d) la somma disponibile sul conto bancario del ricorrente è superiore all’importo minimo richiesto per il primo anno di studi dalla normativa vigente (enucleata nella circolare del Ministero dell’università e della ricerca del 7 marzo 2024); l’Amministrazione non ha provato che detta disponibilità derivi da fonti dubbie ed anzi risulta che la stessa è frutto della dismissione di un’autovettura di proprietà del nucleo familiare; le valutazioni relative alle disponibilità economiche per i successivi anni - non richieste dalla normativa sui visti per studio - saranno effettuate in sede di periodico rinnovo del permesso di soggiorno (in termini analoghi cfr. Tar Lazio, sentenza n. 03741/2025, R.G. 1144/2025).
e) conclusivamente non risulta dimostrata la sussistenza di concreti indici del rischio di immigrazione illegale.
Ritenuto, infine, che il ricorso vada quindi accolto con assorbimento degli ulteriori profili di censura e il diniego impugnato con i motivi aggiunti vada conseguentemente annullato. L’amministrazione dovrà nuovamente provvedere sull’istanza in tempo utile per l’immatricolazione definitiva del ricorrente e comunque non oltre cinque giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza. Nell'esercitare nuovamente il suo potere, avuto riguardo a quanto sopra esposto, l'amministrazione non potrà addurre nuovamente profili motivazionali tali da porre in dubbio la sussistenza del requisito economico già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente, Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale al pagamento delle spese di lite che liquida forfetariamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.