Versione
5 ottobre 1939
5 ottobre 1939
Art. 9.
I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sara' tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.
In caso d'inosservanza di questa norma il gestore puo' esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.
I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sara' tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.
In caso d'inosservanza di questa norma il gestore puo' esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2004, n. 2100Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Raffaele - rel. Presidente - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VE IO, RO GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO LORENZANI, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro CO CO, in proprio e quale tutore di CO SE; nonché quale procuratore speciale di BI IE CO CAMILLA, CO AT, CO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA …Leggi di più...
- palco sottoposto al regime della comproprietà·
- natura del diritto·
- divisibilità mediante la distribuzione dei posti contenuti·
- identificazione dell'oggetto·
- diritto di palco in teatro·
- esclusione·
- comunione dei diritti reali·
- comproprietà indivisa·
- scioglimento