Articolo 9 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 ottobre 1939
Art. 9.

I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sara' tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.

In caso d'inosservanza di questa norma il gestore puo' esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939
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