Art. 9.
I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sara' tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.
In caso d'inosservanza di questa norma il gestore puo' esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.
I titolari del diritto di palco possono concederne l'uso dietro corrispettivo per singoli spettacoli o per turni di spettacoli soltanto pel tramite del gestore del teatro, il quale sara' tenuto ad esigere il prezzo fissato per l'uso dei palchi destinati al pubblico.
In caso d'inosservanza di questa norma il gestore puo' esigere una somma pari a tre volte il prezzo suddetto.