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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PO - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4530/2019 pendente
TRA
) P.VA , in Parte_1 P.VA_1 P.VA_1 persona l.r.p.t. sig. (CF. ) con sede in San Parte_1 C.F._1
RG a Cremano (NA) alla via Cavalli di Bronzo 50/34, rappresentata e difesa dall'avv. Sara De Micco del foro di PO (CF. in virtù di C.F._2 procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San RG a Cremano (NA) alla via S. Martino n. 81 (fax. 081.19308192;
PEC: . Appellante Email_1
CONTRO
(C.F. ), con sede in PO al Viale Controparte_1 P.VA_2
A. Gramsci n. 19, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato su documento informatico allegato all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe
Guerriero (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
PO (Na) alla Via Seggio del Popolo n. 22 - Cap. 80138 (Fax 081.197.30.405; PEC:
. Appellata Email_2
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza nr. 2822/2019 emessa dal
Tribunale di PO in data 15.03.2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “accogliere il gravame e per Parte_1
l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di PO n. 2822/2019 (RG.
1 6956/2014) del 12/03/2019, pubblicata il 15/03/2019, condannando la CP_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della
[...] [...]
della somma di cui alla fattura n. 17 del 01/07/2013 per Parte_1 complessivi € 14.850,00; in subordine: accogliere l'appello e per lo effetto riformare la impugnata sentenza n. 2822/2019 (RG 6956/2014) nella parte in cui non tiene conto dell'esecuzione delle opere di tinteggiatura rese dall' in favore Parte_1
dell'appellata condannando la al pagamento della Controparte_1 somma dovuta e mai corrisposta per tali opere pari a € 4.750,00, (come da consuntivo depositato in atti) oltre VA e interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni grado di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per l'appellata : “accertare e dichiarare ai sensi degli artt. Controparte_1
434, 342, 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c. che l'atto di appello notificato il 11 ottobre
2019 è inammissibile ed accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata n. 2822/2019 (R.G. n. 6956/2014) emessa dal Tribunale di
PO; condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
nel merito: rigettare l'appello proposto dall in Parte_1 quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 2822/2019 del Tribunale di PO;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi dell'odierno grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore anticipatario”.
Svolgimento del processo
(procedimento monitorio e di opposizione al d.i.). CP_2
Con decreto ingiuntivo n. 7282/2013 (R.G. n. 26682/2013) emesso dal Tribunale di
PO il 22.10.2013, depositato il 15.11.2013, notificato il 30.01.2014, l'
[...]
ingiungeva alla il pagamento di euro 14.850,00 Parte_1 CP_1
(quattordicimilaottocentocinquanta/80), oltre interessi legali e spese del
2 procedimento monitorio che venivano liquidati in euro 611,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decreto la proponeva opposizione con atto regolarmente CP_1 notificato col quale conveniva innanzi al Tribunale di PO l'
[...]
eccependone l'inefficacia nonché l'inidoneità della Parte_1
documentazione prodotta a corredo del ricorso a riprova del credito. Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo perché relativo ad un credito inesistente o non dovuto e provato eccependo:
1. l'inefficacia del decreto n. 7282/2013 del Tribunale di PO del 15 novembre
2013 notificato alla il 30 gennaio 2014, oltre il termine di 60 giorni CP_1
stabilito ex art. 644 c.p.c;
2. la sua infondatezza mancando la prova del presunto credito azionato in via monitoria atteso che la copia del preventivo lavori avversamente depositato risultava priva del timbro e della sottoscrizione della committente CP_1
Iscritta la causa al numero R.G. 6956/2014 del Tribunale di PO si costituiva nei termini l'opposta deducendo che nel mese di marzo del 2013 aveva eseguito i lavori di ritinteggiatura nei locali commerciali di proprietà della siti in CP_1
PO alla Via Partenope, per i quali era stato emesso un preventivo e successiva fattura, mai contestata così come i successivi solleciti di pagamento a mezzo di raccomandate a/r inoltrate il 27/08/2013 ed il 27/09/2013; chiedeva la conferma del D.I. in parola.
Concessi i termini di cui all'art 183 com. 6 cpc, rigettate le istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16 marzo 2017 e, di seguito, al 20 dicembre 2018 quando veniva riservata in decisione, con i termini ordinari ex art 190 cpc.
Con sentenza n. 2822/2019 emessa in data 15.03.2019 il Tribunale di PO così provvedeva: accoglie l'opposizione; dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
7282/2013 emesso dal Tribunale di PO il 15/11/2013; rigetta la domanda di pagamento azionata da parte opposta;
condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente
3 delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 per spese ed € 3.384,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore costituito.”
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato l'11 ottobre 2019 l' proponeva Parte_1 gravame avverso la prefata sentenza in ragione di due ordini di motivi, reiterando in subordine le richieste istruttorie disattese in primo grado.
Si costituiva la il 12.02.2020 deducendo l'inammissibilità dell'avverso CP_1
appello ai sensi del combinato disposto ex artt. 434, 342, 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c. nonché la sua infondatezza mancando la prova della pretesa creditoria azionata in quanto il preventivo depositato dal presunto creditore, privo del timbro e della sottoscrizione della committente , costituiva una mera CP_1
offerta per ipotetici lavori di manutenzione mai accettata dall'appellata, tanto più che l'appellante non aveva dimostrato di aver concretamente espletato i lavori edili indicati nel consuntivo prodotto a corredo della condanna monitoria dei quali richiedeva il pagamento, depositando a riprova soltanto la fattura numero 17 del 01.07.2013 che, in calce, recava la dicitura “per quietanza” con l'apposizione del timbro e della firma della società emittente.
Insisteva per il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29/11/24 le parti chiedevano riservarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato l'11.10.2019 a fronte della sentenza n. 2822/2019, non notificata, pubblicata il 15.03.2019, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc.
In rito, occorre preliminarmente rigettare l'eccepita inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 cpc e 348 bis cpc atteso che, con riguardo al primo, non se ne ravvisano gli estremi per avere l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello. Difatti, le
4 censure sollevate hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa erronea e da riformare.
Quanto al secondo, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Invero, il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione poi per la precisazione delle conclusioni e, di seguito, più volte rinviato per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata inammissibilità atteso che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui al primo com. dell'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione e va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al successivo comma 2 (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
14696 del 19 luglio 2016).
Passando al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha ritenuto non sufficientemente provata la pretesa creditoria sia con riguardo alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, sia alla sua fondatezza, anche considerando che le risultanze delle scritture contabili depositate da parte opposta….non hanno trovato altri elementi di riscontro non risultando provato che la società opponente avesse commissionato all'impresa edile i lavori indicati Pt_1 analiticamente nel consuntivo n. 9 del 19/03/2013 (doc. 6 allegato al fascicolo di parte opposta) privo di sottoscrizione riconducibile all'opponente, mentre la fattura n. 17 del
01/07/2013 (doc. 7) non risulta accettata da parte avversa, reca in calce la dicitura “per quietanza” con l'apposizione del timbro e firma dell'opposta (il che porterebbe a ritenere pagato l'importo indicato); i 9 rilievi fotografici (doc. allegato alla memoria istruttoria depositata dell'Impresa edile), ancorché non contestati dall'opponente, sono privi di data certa e comunque riproducono ambienti di un locale pizzeria (forno, cucina, sala, deposito) da ristrutturare……..; non è risultato provato l'acquisto dei materiali edili e componenti idraulici indicati nel consuntivo n. 9 del 19/03/2013 sopra indicato”.
L'appellata si difendeva evidenziando che rilievi fotografici depositati nel
5 fascicolo ai sensi dell'art. 2712 c.c., integravano una prova precostituita dell'esecuzione dei lavori controversi mai disconosciuta dalla così come CP_1
assumevano valore probatorio le dichiarazioni rese dalla medesima a mezzo dei propri scritti difensivi con i quali riconosceva che l' Controparte_3
aveva eseguito i lavori di tinteggiatura del locale commerciale “Regina
[...]
Margherita” nei vani cucina e sala ristorante, a fronte dei quali era stata pagata la somma di euro 2.000,00 in contanti. Trattavasi di un riconoscimento dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti, alla stregua di quanto previsto dagli art. 228 e 229 c.p.c.
A sostegno della pattuizione commerciale intervenuta tra le parti l'appellante ribadiva che nel mese di marzo 2013 il sig. (nella qualità di legale Parte_2 rappresentante p.t. delle società Viavay s.r.l., e New AT) CP_1
commissionava alla ditta lavori di manutenzione presso i Parte_1
locali recanti rispettive insegne “Donna Margherita”, “Regina Margherita” e
“Pizza Margherita”. Tutti i lavori commissionati venivano realizzati a regola d'arte e senza riserva alcuna. I costi relativi alle opere venivano concordati tra le parti come da preventivi e fatture depositate in atti.
A seguito del mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti e concordati ed all'invio senza esito delle diffide di pagamento (Raccomandata a/r del
27/08/2013 e 27/09/2013), si procedeva al deposito dei decreti ingiuntivi e delle rispettive opposizioni.
I tre giudizi venivano tutti incardinati presso il Tribunale di PO e, in particolare, il procedimento contro la New AT aveva esito favorevole per il creditore giusta sentenza n. 8372/18 del 01/10/2018 (allegata agli atti di appello); il terzo giudizio pendeva in fase di decisione. Tali elementi dovevano essere considerati dal Giudice di prime cure per dichiarare fondata la pretesa creditoria.
Col secondo motivo relativo al quantum debeatur l'appellante sottolineava la contraddizione in cui era caduta l'appellata che, dapprima aveva eccepito l'inesistenza del credito ammettendo poi che erano state eseguite in suo favore soltanto opere di
6 tinteggiatura dei vani cucina e sala ristorante per le quali aveva corrisposto la somma concordata, in contanti, di € 2.000,00. Per converso l'appellante concludeva negando qualsiasi pagamento da parte di ed insisteva per il riconoscimento in suo favore CP_1 delle somme corrispondenti alle voci “tinteggiatura” fissate complessivamente in €
4.750,00 (VA esclusa) - (cfr. consuntivo punti 21, 27, 34 e 35). Sottolineava di aver dimostrato, con il deposito del consuntivo, le opere realizzate dalla Controparte_4
(es: la demolizione delle piastrelle e gli aggiusti delle mattonelle zona cucina;
lo
[...] smontaggio delle apparecchiature idrico sanitarie;
la sostituzione delle piastrelle rotte zona cucina;
le varie tinteggiature dei soffitti e delle pareti etc.).
Con il terzo motivo l'appellante reiterava i mezzi istruttori richiesti in primo grado disattesi dal Giudicante. In particolare, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale sui capi di prova e con i 4 testi indicati nell'atto di appello.
I motivi sono fondati.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Difatti l'opponente mentre formalmente è attore, poiché con l'opposizione introduce un giudizio a cognizione piena, nella sostanza assume la veste di convenuto. Viceversa, l'opposto, seppur resiste nella posizione formale di convenuto, assume in sostanza la veste di attore.
La questione non è di poco conto per gli effetti che riverbera quanto al riparto dell'onere della prova.
Invero, secondo l'art. 2697 c.c. (cfr. SS.UU. n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito. Al contrario, al debitore spetta provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne segue che, mentre il primo è tenuto soltanto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
7 Soltanto all'esito, raggiunta tale prova, occorrerà valutare la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (ex multis, Corte di Cass., sent.
n. 21101 del 2015).
Nel caso di specie il creditore ha dedotto l'esistenza di un contratto di appalto stipulato verbalmente tra le parti precisando che nel mese di marzo del 2013 il sig.
(nella qualità di legale rappresentante p.t. delle società Viavay s.r.l., Parte_2 CP_1
e New AT) commissionava alla ditta lavori di manutenzione Parte_1 presso i locali recanti le rispettive insegne di “Donna Margherita”, “Regina Margherita” e
“Pizza Margherita”. Tutti i lavori commissionati venivano realizzati a regola d'arte e senza riserva alcuna. I costi relativi alle opere venivano concordati tra le parti come da preventivi e fatture depositate in atti. A seguito del mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti e concordati ed all'invio senza esito delle diffide di pagamento, si procedeva al deposito dei decreti ingiuntivi e delle rispettive opposizioni.
Ciò posto, in generale la Corte di Cassazione, con riferimento al credito vantato dall'appaltatore ha statuito che "in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura dallo stesso emessa non costituisce prova del credito vantato dall'appaltatore, trattandosi di documento di natura fiscale, valido come prova scritta solo per la concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 634 c.p.c. Al contrario, nel giudizio di merito conseguente alla opposizione, non costituisce prova del credito contestato trattandosi di documento proveniente dalla parte attorea in senso sostanziale. Egualmente, la prova del credito vantato dall'appaltatore non può essere tratta dalla contabilità del direttore dei lavori, se non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (pur senza avere manifestato la sua accettazione con formule sacramentali) né, sotto il profilo probatorio rileva che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente limitatamente alla materia tecnica"( Cass. 10860/ 2007 e 2333/95).
Ciò posto, la sentenza impugnata nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura n. 17 depositata dall'appaltatore senza svolgere alcuna argomentazione in ordine all'accordo commerciale sottostante la sua emissione e relativa annotazione nelle scritture
8 contabili della ditta appaltatrice, all'assenza di qualsivoglia contestazione stragiudiziale di tale documento e delle successive diffide di pagamento.
Orbene, se è vero che la fattura commerciale ha efficacia probatoria soltanto nei confronti dell'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, è anche vero che essa può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Il Tribunale in prime cure ha fatto applicazione del principio secondo cui "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la precisazione che quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016); al contrario allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto costituisce piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994).
È noto che l'accettazione di una fattura portata a conoscenza del destinatario non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendo essa esprimere anche per comportamenti concludenti.
Nel caso in esame manca un'espressa accettazione della fattura in parola che tuttavia non è stata contestata né in via stragiudiziale che giudiziale.
Mette conto precisare che, affinché scatti l'onere di contestazione è necessario, da un lato, che la parte avversa abbia specificamente allegato i fatti costitutivi a fondamento delle eccezioni, dall'altro lato, che i fatti (o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell'allegazione (in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza). Nel caso in esame, a fronte di una dettagliata
9 allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata controparte, solo in giudizio, si è limitata dapprima a disconoscere l'esistenza di qualsivoglia rapporto commerciale per poi riconoscerlo in misura ridotta con riguardo alla tipologia ed ammontare dei lavori eseguiti.
Orbene, la Corte di Cassazione ordinanza n. 23150 depositata il 25 luglio 2022 – ha affermato che in tema di prova per presunzioni, il giudice, deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, sicché è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti:
a) una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza;
b) una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che potrebbe non dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.
Nel caso di specie gli indizi di prova forniti dalla ditta appaltatrice con riguardo all'esistenza del contratto ed alla tipologia dei lavori effettuati oltre che dalla fattura n. 17 allegata sono costituiti da 9 riproduzioni fotografiche raffiguranti lo stato dei lughi interessato dai lavori nonché gli interventi da effettuarsi elencati nel consuntivo n. 9 del 19/03/2013. Orbene, detti rilievi fotografici, a norma dell'art. 2712 c.c., integrano una prova precostituita dell'esecuzione dei lavori in questione
e diventano prova documentale nel processo solo se non contestate in processo dalla controparte contro le quali sono prodotte, con la precisazione che la contestazione non può essere generica ma deve fondarsi su circostanze concrete (a tal proposito si veda Corte
Cass. Sent. n. 3023/16 secondo cui la mancata allegazione del preciso luogo di verificazione di un sinistro stradale dal quale l'attore sostiene di aver riportato danni, esoneri il convenuto, che abbia genericamente negato il reale accadimento di tale evento, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa)
Al contrario l'appellata non ha fornito una ricostruzione dei fatti antitetica e 10 razionale delle motivazioni riguardo alle fotografie in parola, pur avendo l'onere di procedere ad un puntuale disconoscimento indicando le diverse circostanze in cui le foto sarebbero state scattate.
Egualmente rileva ai fini della prova la mancata contestazione della fattura e soprattutto delle diffide di pagamento contenute nelle raccomandate a/r del
27/08/2013 e 27/09/2013.
Trattasi di indizi molteplici, precisi e concordanti tali da consentire di ritenere provato il credito vantato ed il suo ammontare.
Solo ad abundantiam va considerata la sentenza n. 8372/18 pronunciata tra le stesse parti (sia pure con riguardo a diverso appalto) che ha rigettato l'opposizione a D.I. colà introdotta affermando la veridicità della ricostruzione dei fatti di causa operata dall'odierna appellante per avere riconosciuto, anche in quella sede,
l'esistenza dei rapporti commerciali tra la medesima con la
[...]
. CP_1
L'appello merita l'accoglimento con riforma della sentenza emessa dal Tribunale di PO n. 2822/2019.
A tal proposito occorre rilevare che a pag. 4 della sentenza gravata è scritto “ In particolare, l'opponente eccepiva l'inefficacia del D.I. in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, l'inesistenza del credito vantato per avere eseguito la ricorrente eseguito solo una tinteggiatura del locale commerciale “Regina Margherita” nei vani cucina e sala ristorante per cui aveva ricevuto il pagamento in contanti dell'importo di € 2.000,00.
Si costituiva la società opposta che confermava la notifica tardiva del D.I. assumendo comunque che la notifica del D.I., ancorché tardiva, aveva instaurato un ordinario giudizio di cognizione e rilevava la fondatezza della domanda di pagamento sulla base delle risultanze documentali.
A pag. 5 si legge “Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale” finalizzato ad accertare l'inesistenza/esistenza del credito inefficacemente azionato col D.I. in parola”.
Ne segue che nel caso in esame la Corte, considerato che la declaratoria
11 d'inefficacia del D.I. non è stata impugnata deve pronunciarsi nel merito della domanda introdotta con l'atto di opposizione quale atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate a carico della in CP_1
persona del l.r.p.t. in favore dell'appellante che liquida per il primo grado in €
130,00 per spese vive nonché € 5.838,55 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per l'appello in € 383,00 per spese vive nonché € 3.966,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione a favore dell'avv. Sara De Micco.
PQM
La Corte d'Appello di PO in persona dei Magistrati come in epigrafe riportati, definitivamente pronunciando nel gravame avverso la sentenza n. 2822/2019 emessa dal Tribunale di PO in data 15.03.2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza gravata condanna la CP_1
liquidazione in persona del liquidatore a corrispondere alla Parte_3
[... la somma di € 14.850,00 a fronte della fattura n. 17 del 01/07/2013 emessa e non pagata, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale in primo grado al soddisfo;
2) condanna la in persona del liquidatore p.t. a Controparte_1
corrispondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 130,00 per spese vive nonché € 5.838,55 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per l'appello 383,00 per spese vive nonché € 3.966,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Sara De Micco.
Così deciso in PO il 29/04/25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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