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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 892 / 2024
TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI VARESE
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del
CTU nel procedimento proposto da nei confronti dell;
Parte_1 CP_1 visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nel termine fissato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti:
- “Si ritiene pertanto che la signora versi nelle condizioni per il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento, (…) con decorrenza pressocchè certa dall'Agosto 2024”.
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: Agosto 2024.
***
CONDANNA
l a corrispondere all'avv. MASSIMO DURANDO antistatario la somma di €1.200,00 per CP_1
compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
PONE definitivamente a carico dell' le spese di accertamento peritale, come già liquidate in CP_1
via provvisoria, quantificate in euro 350,00 - oltre IVA – se dovuta – ed accessori di legge, da corrispondere al c.t.u. dott.ssa . Persona_1 Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.)
Si comunichi alle parti.
Varese, 6.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Cattaneo
TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI VARESE
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del
CTU nel procedimento proposto da nei confronti dell;
Parte_1 CP_1 visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nel termine fissato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti:
- “Si ritiene pertanto che la signora versi nelle condizioni per il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento, (…) con decorrenza pressocchè certa dall'Agosto 2024”.
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: Agosto 2024.
***
CONDANNA
l a corrispondere all'avv. MASSIMO DURANDO antistatario la somma di €1.200,00 per CP_1
compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
PONE definitivamente a carico dell' le spese di accertamento peritale, come già liquidate in CP_1
via provvisoria, quantificate in euro 350,00 - oltre IVA – se dovuta – ed accessori di legge, da corrispondere al c.t.u. dott.ssa . Persona_1 Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.)
Si comunichi alle parti.
Varese, 6.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Cattaneo