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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- AB GA Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliere
- EL LO Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 02.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 165 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. D'ORSOGNA MARINA e dell'Avv. Parte_1
D'SI IA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore Avv. rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avv. LAUDADIO EMANUELE e dall'Avv. FANTINI ANTONELLA giusta procura in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 248/2024 del Tribunale di Lanciano pubblicata il
13/12/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2023 il sig. adiva il Tribunale di Lanciano in funzione Parte_1 del giudice del lavoro al fine di veder dichiarato nullo il provvedimento amministrativo del
16.08.2023 (n. registro generale 1241 e n. registro di settore 188) con il quale il Comune aveva stabilito la decadenza dal proprio pubblico impiego di “Istruttore di Polizia Municipale”, con inquadramento nella categoria di accesso “C”.
In primo grado il ricorrente aveva dedotto:
-di aver partecipato, presentando domanda il 22.11.2019, al concorso pubblico indetto dalla città di
Vasto per “...la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 15 posti di agenti di polizia locale – categoria giuridica “C”..” che prevedeva, tra gli altri, il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 5, comma 2, Legge n. 65 del 1986, finalizzati ad ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ovvero: “a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalla Forze armate.”;
-di aver dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, il possesso dei menzionati requisiti, allegando altresì il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente Procura, nel quale veniva attestato che la banca dati del casellario giudiziale risultava nulla;
-di essere stato assunto dal con contratto individuale siglato il 30.12.2021, Controparte_1 successivamente a scorrimento della graduatoria, con inquadramento nella categoria di accesso C e profilo professionale di “Istruttore di Polizia Municipale”, ricevendo inoltre la di incaricato Pt_2 del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati e nei procedimenti del Corpo PM-
Funzione Polizia Locale del;
Controparte_1
-di aver ricevuto, in data 24.05.2023, dopo circa due anni dall'immissione in servizio, una comunicazione da parte del resistente di avvio del procedimento amministrativo finalizzato CP_1 all'adozione del provvedimento di decadenza dal pubblico impiego ex art. 127, lett. d), del D.P.R. n.
3/1957, motivato dall'avvenuto accertamento da parte della della carenza del Controparte_3 possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
-a tale comunicazione il sig. faceva pervenire delle osservazioni e chiedeva audizione personale Pt_1 ai sensi dell'art. 16 del regolamento sul procedimento amministrativo del , alla Controparte_1 quale è seguito un differimento dell'audizione accolto dall'Ente;
-di essere stato nuovamente convocato per il giorno 29.06.2023 di aver manifestato volontà di proporre in luogo del ricorso al TAR, ricorso straordinario al Cappo dello Stato e di aver richiesto, in detta sede, la sospensione del procedimento amministrativo sino alla conclusione dell'instauranda impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento di diniego;
-di aver continuato a prestare servizio presso il di espletando le mansioni di CP_1 CP_1
Istruttore di Polizia Municipale di cat. C;
-di aver ricevuto, in data 29.08.2023, la notifica della Determinazione del 16.08.2023, mediante la quale il Comune aveva dichiarato la sua decadenza dal pubblico impiego;
-che la integrale pubblicazione di detta delibera sull'Albo Pretorio Online gli aveva causato gravi danni alla reputazione e all'onore, per il ristoro dei quali si riservava di agire in separata sede;
-che il provvedimento doveva ritenersi nullo per violazione dell'art. 10 della legge 141/1990 e dell'art. 16 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo per non aver l'amministrazione ottemperato all'onere di audizione del dipendente;
-che l'azione amministrativa finalizzata alla declaratoria di decadenza dal pubblico impiego doveva, altresì, considerarsi tardiva avendo il Comune avuto conoscenza della mancanza dei requisiti in capo al ricorrente da parte della il 25/10/2022, e instaurando il procedimento Controparte_3 amministrativo solamente diversi mesi dopo, come chiarito dalla con nota del Controparte_3
27.06.2023, prot. n. 0052665;
-che in ogni caso la presunta falsa attestazione effettuata dal ricorrente in sede di domanda di partecipazione al concorso pubblico ex art. 46 DPR 445/2000 non sarebbe stata di ostacolo all'incardinazione del rapporto stante la natura ausiliaria delle funzioni svolte dagli agenti di Pubblica
Sicurezza;
-che la condotta del resistente, tutt'al più, avrebbe dovuto essere considerata ai fini di un eventuale licenziamento disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 - bis e 55 – quater, lettera d, del d.lgs. 165/2001.
Pertanto, previo accertamento e dichiarazione della nullità del provvedimento di decadenza intimato al lavoratore in data 29 agosto 2023, il sig. chiedeva la reintegrazione dello stesso nel Parte_1 posto di lavoro, unitamente alla domanda di risarcimento del danno subìto.
Si è costituito nel corso del giudizio di primo grado il eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in luogo del giudice amministrativo ed in particolare T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, ritenendo devolute alla giurisdizione di quest'ultimo le controversie in materia di procedure concorsuali;
contestava ex adverso tutte le pretese del ricorrente.
Il Tribunale adito con la pronuncia n. 248/2024 del 13 dicembre 2024 ha così disposto:
“definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 4.628,5 per diritti e onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso la suindicata decisione proponeva appello il sig. con ricorso depositato il Parte_1
03/06/2025, chiedendo la riforma della sentenza del Giudice di prima istanza e l'accoglimento integrale delle domande già avanzate in primo grado ovvero: “1) accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di decadenza intimato al ricorrente in data 29 agosto 2023 (pubblicato il 17 agosto
2023) gennaio 2016 con nota prot. 3/2016; 2) per l'effetto, ai sensi del testo originario dell'art. 18 della legge 20maggio 1970, n. 300, ordinare al Comune di la reintegrazione del ricorrente CP_1 nel posto di lavoro;
3) Condannare altresì il al risarcimento del danno subito Controparte_1 dal ricorrente per il licenziamento stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) Condannare il medesimo datore di lavoro, inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
L'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per l'omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ritendendolo non applicabile al procedimento in esame. Il Tribunale avrebbe affermato che, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 313 del 2002, costituisce facoltà delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di ottenere il certificato selettivo o il certificato generale del casellario giudiziale quando risulta necessario per l'esercizio delle loro funzioni, ma che tuttavia il concorrente non è tenuto ad indicare la presenza alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale.
Ha lamentato il vizio della sentenza di primo grado, violativo del diritto di difesa, dell'omessa indicazione specifica dei documenti valutati ai fini della decisione, in quanto non avrebbe definito l'elemento ritenuto falso nella documentazione oggetto di dichiarazione del ricorrente.
L'appellante ha rivendicato, inoltre, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento di decadenza al pubblico impiego, nelle fasi di avvio del procedimento, di audizione e di sospensione, per non aver consentito al lavoratore l'esercizio di tutti i diritti di difesa e dei poteri partecipativi.
Ha evidenziato, inoltre, che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il provvedimento di decadenza, posto che la normativa di riferimento è dettata dall'art. 71 del D.P.R. n.
445 del 2000 e dall'art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3 del 1957, secondo le quali il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 presentino delle irregolarità od omissioni costituenti falsità; pertanto la condotta del sig. avrebbe potuto essere oggetto di un procedimento disciplinare ai Pt_1 sensi degli artt. 55bis e 55quater, lett. d), del D.Lgs. n. 165/2001, piuttosto che di un provvedimento di decadenza. Tale circostanza sarebbe confermata dall'archiviazione con la quale si è concluso procedimento penale 796/2023 R.G.N.R. del Tribunale di Vasto.
Infine, il Giudice avrebbe omesso di valutare tutte le attribuzioni proprie dell'Agente Municipale al fine di verificare se il bando di concorso fosse in contrasto con la legge.
Si è costituito nel corso del presente giudizio il chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo.
L'appello non è fondato.
Preliminarmente si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la differenza tra decadenza e licenziamento disciplinare con riferimento alla verifica della falsità delle dichiarazioni effettuate dal candidato in sede di assunzione. In particolare la Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16994 del 20 giugno 2024 ha affermato che “in tema di pubblico impiego, la produzione di false dichiarazioni o documenti in sede di assunzione determina conseguenze giuridiche differenziate in base alla rilevanza della falsità. Qualora le dichiarazioni non veritiere o i falsi documentali ex art. 127 lett. d) D.P.R. n. 3/1957 e art. 75 D.P.R. n. 445/2000 riguardino la carenza di requisiti che avrebbero comunque impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A., si configura una causa di decadenza dall'impiego per nullità del contratto. Diversamente, quando le false dichiarazioni rese in fase di assunzione non attengono a requisiti sostanziali imprescindibili per l'instaurazione del rapporto, esse possono giustificare il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), previa attivazione del relativo procedimento e nel rispetto del termine perentorio di
120 giorni per la sua conclusione. In tale seconda ipotesi, la sanzione espulsiva deve risultare proporzionata alla gravità dei comportamenti tenuti, da valutarsi in base alle circostanze concrete del caso. La mera previsione contrattuale che stabilisca la risoluzione di diritto del rapporto quale conseguenza di dichiarazioni non veritiere non è sufficiente ad introdurre requisiti sostanziali per l'assunzione tali da determinare gli effetti decadenziali previsti dall'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, dovendo invece essere verificata in concreto l'idoneità della falsità a giustificare la sanzione espulsiva secondo i principi generali in materia disciplinare.”
Già in precedenza la Suprema Corte aveva evidenziato peraltro che “Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti» (successive conformi, tra cui
Cass. nn. 12460/2022; 16785/2023).
“La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui ha fatto leva la Corte
d'Appello nel caso di specie al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente taciuto abbia rispetto partecipazione alla graduatoria, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit. - ), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”.
(Cass. sez. Lavoro, sentenza 10 aprile – 11 luglio 2019, n. 18699)
Nel caso in esame non è in contestazione che il sig. abbia riportato condanne penali definitive Pt_1 per reati non colposi. In particolare, a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario penale in primo grado risulta che il sig. ha riportato una condanna divenuta irrevocabile il 19.10.2019 Pt_1
a due anni di reclusione e la multa di 340 euro per i reati di rapina in concorso, lesioni personali in concorso e porto d'armi, beneficiando della sospensione condizionale della pena.
La verifica dell'insussistenza del requisito, della dichiarazione falsa, ed il conseguente provvedimento di decadenza emesso dall'amministrazione sono da considerarsi atti dovuti, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso al quale ha partecipato l'appellante riporta espressamente, tra i requisiti generali per la partecipazione al concorso, il non aver riportato condanne penali, chiedendo di indicare in tal caso le eventuali condanne riportate. Tale inciso (relativo all'indicazione delle condanne riportate) appare evidentemente previsto unicamente allo scopo di verificare se la condanna penale sia stata riportata per reati colposi o non colposi, posto che l'art. 5 comma 2 lett. b della l. n. 65 del 1986 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) prevede, tra i requisiti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza quello di “non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione”.
Privo di qualsiasi pregio è inoltre il primo motivo di appello, atteso che non vi è alcun dubbio circa il fatto che le condanne riportate dal sig. riguardino reati puniti con pena detentiva, che il bando Pt_1 richiede espressamente di indicare tutte le condanne penali riportate dal candidato, e che la legge ritiene la condanna ostativa al conferimento dell'incarico, a prescindere dall'eventuale sospensione o espiazione della pena.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, nella misura di euro 3.473,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012.
La Consigliera est.
EL LO
Il Presidente
AB GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- AB GA Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliere
- EL LO Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 02.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 165 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. D'ORSOGNA MARINA e dell'Avv. Parte_1
D'SI IA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore Avv. rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'Avv. LAUDADIO EMANUELE e dall'Avv. FANTINI ANTONELLA giusta procura in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 248/2024 del Tribunale di Lanciano pubblicata il
13/12/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2023 il sig. adiva il Tribunale di Lanciano in funzione Parte_1 del giudice del lavoro al fine di veder dichiarato nullo il provvedimento amministrativo del
16.08.2023 (n. registro generale 1241 e n. registro di settore 188) con il quale il Comune aveva stabilito la decadenza dal proprio pubblico impiego di “Istruttore di Polizia Municipale”, con inquadramento nella categoria di accesso “C”.
In primo grado il ricorrente aveva dedotto:
-di aver partecipato, presentando domanda il 22.11.2019, al concorso pubblico indetto dalla città di
Vasto per “...la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 15 posti di agenti di polizia locale – categoria giuridica “C”..” che prevedeva, tra gli altri, il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 5, comma 2, Legge n. 65 del 1986, finalizzati ad ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ovvero: “a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalla Forze armate.”;
-di aver dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, il possesso dei menzionati requisiti, allegando altresì il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente Procura, nel quale veniva attestato che la banca dati del casellario giudiziale risultava nulla;
-di essere stato assunto dal con contratto individuale siglato il 30.12.2021, Controparte_1 successivamente a scorrimento della graduatoria, con inquadramento nella categoria di accesso C e profilo professionale di “Istruttore di Polizia Municipale”, ricevendo inoltre la di incaricato Pt_2 del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati e nei procedimenti del Corpo PM-
Funzione Polizia Locale del;
Controparte_1
-di aver ricevuto, in data 24.05.2023, dopo circa due anni dall'immissione in servizio, una comunicazione da parte del resistente di avvio del procedimento amministrativo finalizzato CP_1 all'adozione del provvedimento di decadenza dal pubblico impiego ex art. 127, lett. d), del D.P.R. n.
3/1957, motivato dall'avvenuto accertamento da parte della della carenza del Controparte_3 possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
-a tale comunicazione il sig. faceva pervenire delle osservazioni e chiedeva audizione personale Pt_1 ai sensi dell'art. 16 del regolamento sul procedimento amministrativo del , alla Controparte_1 quale è seguito un differimento dell'audizione accolto dall'Ente;
-di essere stato nuovamente convocato per il giorno 29.06.2023 di aver manifestato volontà di proporre in luogo del ricorso al TAR, ricorso straordinario al Cappo dello Stato e di aver richiesto, in detta sede, la sospensione del procedimento amministrativo sino alla conclusione dell'instauranda impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento di diniego;
-di aver continuato a prestare servizio presso il di espletando le mansioni di CP_1 CP_1
Istruttore di Polizia Municipale di cat. C;
-di aver ricevuto, in data 29.08.2023, la notifica della Determinazione del 16.08.2023, mediante la quale il Comune aveva dichiarato la sua decadenza dal pubblico impiego;
-che la integrale pubblicazione di detta delibera sull'Albo Pretorio Online gli aveva causato gravi danni alla reputazione e all'onore, per il ristoro dei quali si riservava di agire in separata sede;
-che il provvedimento doveva ritenersi nullo per violazione dell'art. 10 della legge 141/1990 e dell'art. 16 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo per non aver l'amministrazione ottemperato all'onere di audizione del dipendente;
-che l'azione amministrativa finalizzata alla declaratoria di decadenza dal pubblico impiego doveva, altresì, considerarsi tardiva avendo il Comune avuto conoscenza della mancanza dei requisiti in capo al ricorrente da parte della il 25/10/2022, e instaurando il procedimento Controparte_3 amministrativo solamente diversi mesi dopo, come chiarito dalla con nota del Controparte_3
27.06.2023, prot. n. 0052665;
-che in ogni caso la presunta falsa attestazione effettuata dal ricorrente in sede di domanda di partecipazione al concorso pubblico ex art. 46 DPR 445/2000 non sarebbe stata di ostacolo all'incardinazione del rapporto stante la natura ausiliaria delle funzioni svolte dagli agenti di Pubblica
Sicurezza;
-che la condotta del resistente, tutt'al più, avrebbe dovuto essere considerata ai fini di un eventuale licenziamento disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 - bis e 55 – quater, lettera d, del d.lgs. 165/2001.
Pertanto, previo accertamento e dichiarazione della nullità del provvedimento di decadenza intimato al lavoratore in data 29 agosto 2023, il sig. chiedeva la reintegrazione dello stesso nel Parte_1 posto di lavoro, unitamente alla domanda di risarcimento del danno subìto.
Si è costituito nel corso del giudizio di primo grado il eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in luogo del giudice amministrativo ed in particolare T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, ritenendo devolute alla giurisdizione di quest'ultimo le controversie in materia di procedure concorsuali;
contestava ex adverso tutte le pretese del ricorrente.
Il Tribunale adito con la pronuncia n. 248/2024 del 13 dicembre 2024 ha così disposto:
“definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 4.628,5 per diritti e onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso la suindicata decisione proponeva appello il sig. con ricorso depositato il Parte_1
03/06/2025, chiedendo la riforma della sentenza del Giudice di prima istanza e l'accoglimento integrale delle domande già avanzate in primo grado ovvero: “1) accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di decadenza intimato al ricorrente in data 29 agosto 2023 (pubblicato il 17 agosto
2023) gennaio 2016 con nota prot. 3/2016; 2) per l'effetto, ai sensi del testo originario dell'art. 18 della legge 20maggio 1970, n. 300, ordinare al Comune di la reintegrazione del ricorrente CP_1 nel posto di lavoro;
3) Condannare altresì il al risarcimento del danno subito Controparte_1 dal ricorrente per il licenziamento stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) Condannare il medesimo datore di lavoro, inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
L'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per l'omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ritendendolo non applicabile al procedimento in esame. Il Tribunale avrebbe affermato che, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 313 del 2002, costituisce facoltà delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di ottenere il certificato selettivo o il certificato generale del casellario giudiziale quando risulta necessario per l'esercizio delle loro funzioni, ma che tuttavia il concorrente non è tenuto ad indicare la presenza alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale.
Ha lamentato il vizio della sentenza di primo grado, violativo del diritto di difesa, dell'omessa indicazione specifica dei documenti valutati ai fini della decisione, in quanto non avrebbe definito l'elemento ritenuto falso nella documentazione oggetto di dichiarazione del ricorrente.
L'appellante ha rivendicato, inoltre, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento di decadenza al pubblico impiego, nelle fasi di avvio del procedimento, di audizione e di sospensione, per non aver consentito al lavoratore l'esercizio di tutti i diritti di difesa e dei poteri partecipativi.
Ha evidenziato, inoltre, che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il provvedimento di decadenza, posto che la normativa di riferimento è dettata dall'art. 71 del D.P.R. n.
445 del 2000 e dall'art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3 del 1957, secondo le quali il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 presentino delle irregolarità od omissioni costituenti falsità; pertanto la condotta del sig. avrebbe potuto essere oggetto di un procedimento disciplinare ai Pt_1 sensi degli artt. 55bis e 55quater, lett. d), del D.Lgs. n. 165/2001, piuttosto che di un provvedimento di decadenza. Tale circostanza sarebbe confermata dall'archiviazione con la quale si è concluso procedimento penale 796/2023 R.G.N.R. del Tribunale di Vasto.
Infine, il Giudice avrebbe omesso di valutare tutte le attribuzioni proprie dell'Agente Municipale al fine di verificare se il bando di concorso fosse in contrasto con la legge.
Si è costituito nel corso del presente giudizio il chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo.
L'appello non è fondato.
Preliminarmente si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la differenza tra decadenza e licenziamento disciplinare con riferimento alla verifica della falsità delle dichiarazioni effettuate dal candidato in sede di assunzione. In particolare la Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16994 del 20 giugno 2024 ha affermato che “in tema di pubblico impiego, la produzione di false dichiarazioni o documenti in sede di assunzione determina conseguenze giuridiche differenziate in base alla rilevanza della falsità. Qualora le dichiarazioni non veritiere o i falsi documentali ex art. 127 lett. d) D.P.R. n. 3/1957 e art. 75 D.P.R. n. 445/2000 riguardino la carenza di requisiti che avrebbero comunque impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A., si configura una causa di decadenza dall'impiego per nullità del contratto. Diversamente, quando le false dichiarazioni rese in fase di assunzione non attengono a requisiti sostanziali imprescindibili per l'instaurazione del rapporto, esse possono giustificare il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), previa attivazione del relativo procedimento e nel rispetto del termine perentorio di
120 giorni per la sua conclusione. In tale seconda ipotesi, la sanzione espulsiva deve risultare proporzionata alla gravità dei comportamenti tenuti, da valutarsi in base alle circostanze concrete del caso. La mera previsione contrattuale che stabilisca la risoluzione di diritto del rapporto quale conseguenza di dichiarazioni non veritiere non è sufficiente ad introdurre requisiti sostanziali per l'assunzione tali da determinare gli effetti decadenziali previsti dall'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, dovendo invece essere verificata in concreto l'idoneità della falsità a giustificare la sanzione espulsiva secondo i principi generali in materia disciplinare.”
Già in precedenza la Suprema Corte aveva evidenziato peraltro che “Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti» (successive conformi, tra cui
Cass. nn. 12460/2022; 16785/2023).
“La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui ha fatto leva la Corte
d'Appello nel caso di specie al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente taciuto abbia rispetto partecipazione alla graduatoria, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit. - ), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”.
(Cass. sez. Lavoro, sentenza 10 aprile – 11 luglio 2019, n. 18699)
Nel caso in esame non è in contestazione che il sig. abbia riportato condanne penali definitive Pt_1 per reati non colposi. In particolare, a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario penale in primo grado risulta che il sig. ha riportato una condanna divenuta irrevocabile il 19.10.2019 Pt_1
a due anni di reclusione e la multa di 340 euro per i reati di rapina in concorso, lesioni personali in concorso e porto d'armi, beneficiando della sospensione condizionale della pena.
La verifica dell'insussistenza del requisito, della dichiarazione falsa, ed il conseguente provvedimento di decadenza emesso dall'amministrazione sono da considerarsi atti dovuti, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso al quale ha partecipato l'appellante riporta espressamente, tra i requisiti generali per la partecipazione al concorso, il non aver riportato condanne penali, chiedendo di indicare in tal caso le eventuali condanne riportate. Tale inciso (relativo all'indicazione delle condanne riportate) appare evidentemente previsto unicamente allo scopo di verificare se la condanna penale sia stata riportata per reati colposi o non colposi, posto che l'art. 5 comma 2 lett. b della l. n. 65 del 1986 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) prevede, tra i requisiti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza quello di “non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione”.
Privo di qualsiasi pregio è inoltre il primo motivo di appello, atteso che non vi è alcun dubbio circa il fatto che le condanne riportate dal sig. riguardino reati puniti con pena detentiva, che il bando Pt_1 richiede espressamente di indicare tutte le condanne penali riportate dal candidato, e che la legge ritiene la condanna ostativa al conferimento dell'incarico, a prescindere dall'eventuale sospensione o espiazione della pena.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, nella misura di euro 3.473,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012.
La Consigliera est.
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Il Presidente
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