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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/11/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 270 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.f.: ), (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.f.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.f.: ) e (C.f.: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luciano ROSSI e dall'Avv. Andrea MORETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in ME (TR) Viale Caduti sul Lavoro n. 37, giusta procura in atti
-attori-
E
C.F./P.Iva/Reg. n. ) e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
(C.F./P.Iva/Reg. imp. n. ), Controparte_3 CP_2 P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Cristina Lovise ed elettivamente domiciliati presso il suo
Studio in via Aminale n. 1, giusta procura in atti CP_2
-convenute-
Oggetto: rovina di edificio
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19.02.2025, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
, , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
e la per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese, anche in via istruttoria, in accoglimento della sopra spiegata domanda: - accertare e dichiarare la tempestività della richiesta di risarcimento dei danni da fatto illecito avanzata dagli attori nei confronti delle Società convenute, e Controparte_1
- Condannare, per l'effetto, ocietà convenute, Controparte_4 Controparte_1
, in persona del suo Legale rapp.te p.t., e in
[...] Controparte_4 persona del suo Legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dai
Sigg.ri , e e dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
a causa della rovina degli appartamenti di loro rispettiva proprietà in occasione ed in
[...] conseguenza del suddetto crollo nella misura pari a quella somma che risulterà accertata e di giustizia, oltre agli interessi legali scaduti dalla messa in mora e interessi da scadere al saggio di cui all'art. 1284, IV co. c.c. sulla sorte dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo, con vittoria di spese del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla quantificazione ed attualizzazione di tutti i danni subiti dagli appartamenti di rispettiva proprietà degli attori in occasione ed in conseguenza del suddetto crollo del 28.06.2008 ivi comprese le spese ed i costi per il ripristino della loro originaria agibilità”.
A sostegno della loro domanda hanno dedotto quanto segue:
- I Sigg.ri e sono comproprietari in parti uguali e pro- Parte_5 Parte_4 indiviso dell'appartamento con accesso dal piano terra, dislocato su due livelli t/1° p., ricompreso all'interno di un più ampio edificio condominiale, sito di ME (TR) in Via
Cavour n. 59, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune alla partita 2088, con il
Foglio 69, particella 103, sub 2, Cat. A/4, Classe 5, rendita € 195,22, confinante con Via
Cavour, Grilli, Monastero Santa Monica;
- i Sigg.ri , , sono comproprietari, in parti uguali e Parte_1 Parte_2 Parte_3 pro-indiviso, dell'appartamento al piano 1, ricompreso all'interno del suddetto più ampio edificio condominiale, sito di ME (TR) in Via Cavour n. 59, identificato al Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 69, particella 103, sub 4, Cat. A/4, Classe 4, vani 5,5, rendita € 204,52, confinante con Via Cavour, Monastero Santa Monica;
CP_5
- in data 28.06.2008 si è verificato il crollo sia del solaio del sottotetto, sia dei solai del primo piano e del piano terra del suddetto edificio condominiale, evento che ha provocato purtroppo il decesso di uno dei condomini, il Sig. , il ferimento di altro Controparte_6 condomino, il Sig. ed il conseguente danneggiamento, tra gli altri, anche dei Persona_1 rispettivi appartamenti di proprietà degli attuali attori;
- con ordinanza comunale n. 83 del 28.06.2008 l'intero edificio è stato dichiarato inagibile ed
è stato ordinato di eseguire quanto necessario a rendere sicuro l'intero complesso;
- con ordinanza comunale n. 93 del 09.07.2008 è stato vietato il transito veicolare e pedonale nel tratto di strada prospicente il fabbricato e con le ordinanze comunali n. 106 del
17.07.2009 e n. 42 del 27.04.2011 è stato reiterato l'ordine ai vari proprietari di provvedere alla relativa messa in sicurezza dell'intero immobile;
- dal crollo con conseguente decesso del Sig. e ferimento del Sig. Controparte_6 Per_1
è stato iscritto il procedimento penale mod. 44 RGNR 3369/08 presso la Procura della
[...]
Repubblica di Terni nell'ambito del quale è stato nominato l'Ing. per Persona_2
l'espletamento di una consulenza tecnica sulle cause del crollo individuate nella concomitanza di uno schema statico non idoneo e di un aumento del sovraccarico del solaio al 3° livello di calpestio del sottotetto, determinatosi a seguito di lavori di manutenzione del tetto commissionati dai proprietari-condomini delle varie unità immobiliari ricomprese nel suddetto edificio;
- con una successiva Relazione di Consulenza Tecnica del 08.03.2014, depositata agli atti in data 18.03.2014, redatta dal Prof. Ing. quale CTU nominato dal Giudice Persona_3 per le Indagini Preliminari nell'ambito del procedimento per incidente probatorio rubricato al n. 2703/11 R. G.I.P. e N. 4243/11 R.G, le cause del crollo sono state individuate non nell'appesantimento del solaio del sottotetto, bensì nel collasso di uno dei plinti di fondazione dell'edificio de quo, progressivamente erososi a causa della prolungata fuoriuscita nel tempo di ingenti flussi di acque meteoriche miste a luride provenienti dalla superiore fognatura cittadina;
- i Sigg.ri e hanno introdotto un Parte_6 Parte_7 Parte_8 procedimento ATP RG 3325/2014 R.G., nei confronti del Controparte_7
e del (nel quale hanno spiegato intervento volontario ad
[...] Controparte_8 adiuvandum ai sensi dell'art. 105 c.p.c. anche i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
) per l'accertamento delle cause del crollo, nell'ambito del quale è stato nominato
[...]
C.T.U. l'Ing. che ha individuato le cause del crollo nel cedimento del Persona_4 fondale dello stabile determinato da un ingente flusso di acque meteoriche miste a luride, provenienti da una falla verificatasi nella rete fognaria cittadina esistente in loco;
Co
- con racc. a/r del 05.06.2013 è stata inviata una richiesta di risarcimento danni al seguita dalla raccomandata del 02.05.2018; - il giudizio n. 3814/2014, introdotto dalla è stato definito Controparte_9 con la Sentenza n. 330/2020, pubblicata il 29.05.2020, con la quale il Tribunale di Terni, avendo accertato che il crollo dell'edificio si è verificato in conseguenza dell'erosione di uno dei plinti di fondazione dello stabile a causa della fuoriuscita di ingenti flussi di acque meteoriche miste a luride provenienti da una falla della superiore fognatura cittadina Co esistente in Via Cavour, ha ritenuto il quale gestore e manutentore della rete fognaria in questione, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannandolo, insieme alla
[...]
al risarcimento dei danni in favore della CP_3 Controparte_10
e delle altre parti che avevano svolto domanda riconvenzionale nei loro confronti,
[...]
- la sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n. 627/2022, pubblicata il 22.11.2022, pronunzia quest'ultima che, a sua volta, ha Co formato oggetto di specifica impugnazione da parte del e della con Ricorso CP_3 per Cassazione, ma solo limitatamente ai capi della sentenza che riguardavano la manleva delle Compagnie assicurative in favore dei medesimi Ricorrenti, senza riguardare, conseguentemente, i capi in punto di eziologia e responsabilità del crollo e, pertanto, i suddetti capi della sentenza n. 330/2020 dell'Ill.mo Tribunale di Terni sono da considerarsi oramai passati in giudicato,
- la responsabilità giuridica in ordine agli effettivi responsabili per il crollo in questione è stata accertata definitivamente solo con la pubblicazione della Sentenza n. 627/2022 della
Corte di Appello di Perugia, avvenuta in data 22.11.2022, in quanto in detta data si è conseguita la conferma della sentenza di merito di primo grado che ha individuato le effettive cause del crollo dell'edificio in questione e, conseguentemente, detta data coincide con il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni,
- con due distinte note a mezzo PEC del 23.10.2023 sia i Sigg.ri e Parte_5 Parte_4 che i Sigg.ri hanno richiesto al SII il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] Pt_1 patrimoniali subiti.
Con comparsa di costituzione del 15.4.2025 si sono costituite in giudizio le Società convenute eccependo, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione degli asseriti diritti attorei e, comunque, la mancata quantificazione dei pretesi danni nonché in ogni caso l'infondatezza delle pretese avversarie.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza del 30.10.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali nei termini di cui all'art. 189 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ.,
Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, è evidente che il motivo di merito che permette una più agevole soluzione della controversia è quello relativo alla prescrizione.
In primo luogo, occorre premettere che, nel caso di specie, la durata della prescrizione è quinquennale ex art. 2947 co 1 c.c., infatti, non può applicarsi il terzo comma dell'art. 2947
(relativo alla decorrenza del termine da reato) perché, per la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale, è necessaria la costituzione di parte civile, circostanza non avvenuta nel caso concreto (cf. Cassazione civile, sez. III, 16/06/2025, n. 16132).
In ogni caso, anche secondo la tesi che svincola l'operatività del terzo comma dell'art. 2947 c.c. dalla costituzione di parte civile, si può applicare l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (decorrente dalla data del fatto) purché il giudice civile accerti incidentalmente l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass. sez. I, 08/01/2025 n .375, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2350 del
31/01/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24988 del 25/11/2014).
Passando all'esame del caso di specie, deve rilevarsi che il termine di prescrizione sia decorso integralmente e questo anche qualora si volesse applicare il terzo comma dell'art. 2947 c.c., nonostante gli attori non si siano costituiti come parti civili. Invero, non può non sottolinearsi che gli attori avessero la piena consapevolezza dell'esistenza del danno e delle cause del crollo già molto prima della data del passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello che, secondo la tesi attorea, dovrebbe essere individuata quale dies a quo di decorrenza della prescrizione.
In particolare, a tal fine, occorre valorizzare i seguenti elementi:
1. nella sentenza penale n. 527/2015, divenuta irrevocabile in data 22/01/2016, il Giudice ha dato atto della insufficienza della perizia dell'Ing. sottolineando come la seconda Per_2 perizia, conformemente all'opinione di tutti gli altri periti (Dott. Dott. Per_5 Per_6
Ing. Ing. , ha stabilito che la causa del crollo dovesse essere CP_11 CP_12 inequivocabilmente identificata nelle infiltrazioni di acqua nelle fondazioni su cui instava il plinto di fondazione del pilastro, su cui, a sua volta, poggiava la volta;
2. in sede di ATP (RG 3325/2014), il perito incaricato, Ing. ha confermato le Per_4 risultanze tecnico-scientifiche dell'Ing. nella ricostruzione delle cause del crollo Per_3 rinvenute nel cedimento fondale dello stabile determinato da un ingente flusso di acque meteoriche miste a luride provenienti da una falla verificatasi nella rete fognaria cittadina esistente in loco, questo elaborato peritale definitivo, depositato in data 7.12.2015, non è mai più stato modificato, anche nel corso dei successivi procedimenti, accertamenti che sono stati confermati dai CTP anche nel procedimento di merito NRG 3814/14, per cui quanto depositato dal CTU in data 2018 non ha aggiunto nulla sulle cause del crollo che erano già state cristallizzate;
3. il contenuto degli atti di parte degli odierni attori nei processi celebrati in precedenza tra le medesime parti nonché quello delle diffide stragiudiziali, da cui emerge, in data ampiamente risalente, la piena e chiara consapevolezza da parte degli stessi della lesione subita e dei responsabili da individuarsi nel gestore del Servizio Idrico, in particolare, anche nella
“Annotazione di servizio” redatta dai VV.FF., intervenuti nell'immediatezza del crollo, si fa riferimento all'esistenza di una perdita d'acqua maleodorante ed anche in tutti gli atti processuali gli stessi GG e hanno sempre respinto la propria Pt_1 Pt_5 Pt_4 responsabilità sostenendo che la causa del crollo fosse da ascriversi esclusivamente alla fuoriuscita di ingenti acque provenienti dalla fognatura cittadina;
4. la piena conoscenza dell'evento dannoso in tutte le sue componenti si evince, inoltre, anche dalla richiesta risarcitoria degli eredi i quali, avendo a disposizione gli stessi dati CP_6 eziologici di cui erano a conoscenza gli attori, hanno agito tempestivamente proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria nel giudizio di merito ed hanno ottenuto il risarcimento del danno;
5. i GG e insieme ai GG e hanno denunciato il sinistro nel Pt_9 Per_6 Pt_4 Pt_5
2013; successivamente il 2.5.2018 è stata inviata altra diffida, al fine di interrompere la prescrizione per i medesimi soggetti, ma mai per i GG per cui, l'interruzione della Pt_1 prescrizione è stata effettuata solo a favore dei GG e che effettivamente Per_6 Pt_9 sono stati risarciti, mentre nessun valido atto interruttivo fu inviato, nel quinquennio successivo al 2.5.2018, a favore degli odierni attori.
Da tutto quanto esposto, quindi, si evince l'inesorabile decorso del termine di prescrizione poiché, anche nell'ipotesi in cui si volesse postergare il dies a quo in avanti rispetto al fatto che ha generato il danno, tale esordio non può essere ricollegato, per gli elementi sopra evidenziati, al termine del giudizio di primo grado e nemmeno al passaggio in giudicato della correlata sentenza.
La decorrenza della prescrizione per il risarcimento del danno decorre, come è noto, dal momento in cui il danneggiato può percepire, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza del danno e la sua riconducibilità a una specifica condotta illecita, non è necessario che il danneggiato abbia completa e approfondita conoscenza delle dimensioni e della riparabilità del danno, ma è sufficiente l'acquisizione di una percezione concreta della lesione subita (Cass. n. 33288/2024, Cass. n.
22840/2022, Cass. n. 9014/2018; Cass. n. 17157/2002, Cass. n. 1710/1968 e Cass. n. 2839/1966).
Tale consapevolezza nel caso di specie può essere collocata, al più tardi, al momento del deposito dalla relazione del CTU nell'ATP (7.12.2015), per cui la prescrizione è decorsa, per i Per_4
GG in data 7.12.2020, mentre, per i GG EL e in data 2.5.2023, vista l'ultima Pt_1 Pt_4 valida diffida interruttiva risalente al 2.5.2018.
Pertanto, alla data dell'ultima diffida, avvenuta il 23.10.2023, il diritto era prescritto non potendosi sostenere la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione nel corso dei precedenti processi civili svoltisi tra le medesime parti in quanto gli odierni attori non hanno mai svolto alcuna domanda risarcitoria in quelle sedi, ma hanno partecipato all'ATP svolgendo semplici difese e nel giudizio ordinario di accertamento della causa del danno e dei responsabili senza proporre domanda riconvenzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (indeterminabile complessità media), applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e la Parte_5 Controparte_1 [...] ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali in
[...] Parte_5 favore di e la Controparte_1 CP_3 Controparte_3
che liquida in € 7.060,00c per compensi, considerato l'aumento del 30%
[...] per la difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Terni, 27.11.2025 Il giudice
dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 270 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.f.: ), (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.f.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.f.: ) e (C.f.: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luciano ROSSI e dall'Avv. Andrea MORETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in ME (TR) Viale Caduti sul Lavoro n. 37, giusta procura in atti
-attori-
E
C.F./P.Iva/Reg. n. ) e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
(C.F./P.Iva/Reg. imp. n. ), Controparte_3 CP_2 P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Cristina Lovise ed elettivamente domiciliati presso il suo
Studio in via Aminale n. 1, giusta procura in atti CP_2
-convenute-
Oggetto: rovina di edificio
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19.02.2025, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
, , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
e la per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese, anche in via istruttoria, in accoglimento della sopra spiegata domanda: - accertare e dichiarare la tempestività della richiesta di risarcimento dei danni da fatto illecito avanzata dagli attori nei confronti delle Società convenute, e Controparte_1
- Condannare, per l'effetto, ocietà convenute, Controparte_4 Controparte_1
, in persona del suo Legale rapp.te p.t., e in
[...] Controparte_4 persona del suo Legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dai
Sigg.ri , e e dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
a causa della rovina degli appartamenti di loro rispettiva proprietà in occasione ed in
[...] conseguenza del suddetto crollo nella misura pari a quella somma che risulterà accertata e di giustizia, oltre agli interessi legali scaduti dalla messa in mora e interessi da scadere al saggio di cui all'art. 1284, IV co. c.c. sulla sorte dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo, con vittoria di spese del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla quantificazione ed attualizzazione di tutti i danni subiti dagli appartamenti di rispettiva proprietà degli attori in occasione ed in conseguenza del suddetto crollo del 28.06.2008 ivi comprese le spese ed i costi per il ripristino della loro originaria agibilità”.
A sostegno della loro domanda hanno dedotto quanto segue:
- I Sigg.ri e sono comproprietari in parti uguali e pro- Parte_5 Parte_4 indiviso dell'appartamento con accesso dal piano terra, dislocato su due livelli t/1° p., ricompreso all'interno di un più ampio edificio condominiale, sito di ME (TR) in Via
Cavour n. 59, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune alla partita 2088, con il
Foglio 69, particella 103, sub 2, Cat. A/4, Classe 5, rendita € 195,22, confinante con Via
Cavour, Grilli, Monastero Santa Monica;
- i Sigg.ri , , sono comproprietari, in parti uguali e Parte_1 Parte_2 Parte_3 pro-indiviso, dell'appartamento al piano 1, ricompreso all'interno del suddetto più ampio edificio condominiale, sito di ME (TR) in Via Cavour n. 59, identificato al Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 69, particella 103, sub 4, Cat. A/4, Classe 4, vani 5,5, rendita € 204,52, confinante con Via Cavour, Monastero Santa Monica;
CP_5
- in data 28.06.2008 si è verificato il crollo sia del solaio del sottotetto, sia dei solai del primo piano e del piano terra del suddetto edificio condominiale, evento che ha provocato purtroppo il decesso di uno dei condomini, il Sig. , il ferimento di altro Controparte_6 condomino, il Sig. ed il conseguente danneggiamento, tra gli altri, anche dei Persona_1 rispettivi appartamenti di proprietà degli attuali attori;
- con ordinanza comunale n. 83 del 28.06.2008 l'intero edificio è stato dichiarato inagibile ed
è stato ordinato di eseguire quanto necessario a rendere sicuro l'intero complesso;
- con ordinanza comunale n. 93 del 09.07.2008 è stato vietato il transito veicolare e pedonale nel tratto di strada prospicente il fabbricato e con le ordinanze comunali n. 106 del
17.07.2009 e n. 42 del 27.04.2011 è stato reiterato l'ordine ai vari proprietari di provvedere alla relativa messa in sicurezza dell'intero immobile;
- dal crollo con conseguente decesso del Sig. e ferimento del Sig. Controparte_6 Per_1
è stato iscritto il procedimento penale mod. 44 RGNR 3369/08 presso la Procura della
[...]
Repubblica di Terni nell'ambito del quale è stato nominato l'Ing. per Persona_2
l'espletamento di una consulenza tecnica sulle cause del crollo individuate nella concomitanza di uno schema statico non idoneo e di un aumento del sovraccarico del solaio al 3° livello di calpestio del sottotetto, determinatosi a seguito di lavori di manutenzione del tetto commissionati dai proprietari-condomini delle varie unità immobiliari ricomprese nel suddetto edificio;
- con una successiva Relazione di Consulenza Tecnica del 08.03.2014, depositata agli atti in data 18.03.2014, redatta dal Prof. Ing. quale CTU nominato dal Giudice Persona_3 per le Indagini Preliminari nell'ambito del procedimento per incidente probatorio rubricato al n. 2703/11 R. G.I.P. e N. 4243/11 R.G, le cause del crollo sono state individuate non nell'appesantimento del solaio del sottotetto, bensì nel collasso di uno dei plinti di fondazione dell'edificio de quo, progressivamente erososi a causa della prolungata fuoriuscita nel tempo di ingenti flussi di acque meteoriche miste a luride provenienti dalla superiore fognatura cittadina;
- i Sigg.ri e hanno introdotto un Parte_6 Parte_7 Parte_8 procedimento ATP RG 3325/2014 R.G., nei confronti del Controparte_7
e del (nel quale hanno spiegato intervento volontario ad
[...] Controparte_8 adiuvandum ai sensi dell'art. 105 c.p.c. anche i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
) per l'accertamento delle cause del crollo, nell'ambito del quale è stato nominato
[...]
C.T.U. l'Ing. che ha individuato le cause del crollo nel cedimento del Persona_4 fondale dello stabile determinato da un ingente flusso di acque meteoriche miste a luride, provenienti da una falla verificatasi nella rete fognaria cittadina esistente in loco;
Co
- con racc. a/r del 05.06.2013 è stata inviata una richiesta di risarcimento danni al seguita dalla raccomandata del 02.05.2018; - il giudizio n. 3814/2014, introdotto dalla è stato definito Controparte_9 con la Sentenza n. 330/2020, pubblicata il 29.05.2020, con la quale il Tribunale di Terni, avendo accertato che il crollo dell'edificio si è verificato in conseguenza dell'erosione di uno dei plinti di fondazione dello stabile a causa della fuoriuscita di ingenti flussi di acque meteoriche miste a luride provenienti da una falla della superiore fognatura cittadina Co esistente in Via Cavour, ha ritenuto il quale gestore e manutentore della rete fognaria in questione, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannandolo, insieme alla
[...]
al risarcimento dei danni in favore della CP_3 Controparte_10
e delle altre parti che avevano svolto domanda riconvenzionale nei loro confronti,
[...]
- la sentenza è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n. 627/2022, pubblicata il 22.11.2022, pronunzia quest'ultima che, a sua volta, ha Co formato oggetto di specifica impugnazione da parte del e della con Ricorso CP_3 per Cassazione, ma solo limitatamente ai capi della sentenza che riguardavano la manleva delle Compagnie assicurative in favore dei medesimi Ricorrenti, senza riguardare, conseguentemente, i capi in punto di eziologia e responsabilità del crollo e, pertanto, i suddetti capi della sentenza n. 330/2020 dell'Ill.mo Tribunale di Terni sono da considerarsi oramai passati in giudicato,
- la responsabilità giuridica in ordine agli effettivi responsabili per il crollo in questione è stata accertata definitivamente solo con la pubblicazione della Sentenza n. 627/2022 della
Corte di Appello di Perugia, avvenuta in data 22.11.2022, in quanto in detta data si è conseguita la conferma della sentenza di merito di primo grado che ha individuato le effettive cause del crollo dell'edificio in questione e, conseguentemente, detta data coincide con il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni,
- con due distinte note a mezzo PEC del 23.10.2023 sia i Sigg.ri e Parte_5 Parte_4 che i Sigg.ri hanno richiesto al SII il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] Pt_1 patrimoniali subiti.
Con comparsa di costituzione del 15.4.2025 si sono costituite in giudizio le Società convenute eccependo, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione degli asseriti diritti attorei e, comunque, la mancata quantificazione dei pretesi danni nonché in ogni caso l'infondatezza delle pretese avversarie.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza del 30.10.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali nei termini di cui all'art. 189 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ.,
Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, è evidente che il motivo di merito che permette una più agevole soluzione della controversia è quello relativo alla prescrizione.
In primo luogo, occorre premettere che, nel caso di specie, la durata della prescrizione è quinquennale ex art. 2947 co 1 c.c., infatti, non può applicarsi il terzo comma dell'art. 2947
(relativo alla decorrenza del termine da reato) perché, per la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale, è necessaria la costituzione di parte civile, circostanza non avvenuta nel caso concreto (cf. Cassazione civile, sez. III, 16/06/2025, n. 16132).
In ogni caso, anche secondo la tesi che svincola l'operatività del terzo comma dell'art. 2947 c.c. dalla costituzione di parte civile, si può applicare l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (decorrente dalla data del fatto) purché il giudice civile accerti incidentalmente l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass. sez. I, 08/01/2025 n .375, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2350 del
31/01/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24988 del 25/11/2014).
Passando all'esame del caso di specie, deve rilevarsi che il termine di prescrizione sia decorso integralmente e questo anche qualora si volesse applicare il terzo comma dell'art. 2947 c.c., nonostante gli attori non si siano costituiti come parti civili. Invero, non può non sottolinearsi che gli attori avessero la piena consapevolezza dell'esistenza del danno e delle cause del crollo già molto prima della data del passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello che, secondo la tesi attorea, dovrebbe essere individuata quale dies a quo di decorrenza della prescrizione.
In particolare, a tal fine, occorre valorizzare i seguenti elementi:
1. nella sentenza penale n. 527/2015, divenuta irrevocabile in data 22/01/2016, il Giudice ha dato atto della insufficienza della perizia dell'Ing. sottolineando come la seconda Per_2 perizia, conformemente all'opinione di tutti gli altri periti (Dott. Dott. Per_5 Per_6
Ing. Ing. , ha stabilito che la causa del crollo dovesse essere CP_11 CP_12 inequivocabilmente identificata nelle infiltrazioni di acqua nelle fondazioni su cui instava il plinto di fondazione del pilastro, su cui, a sua volta, poggiava la volta;
2. in sede di ATP (RG 3325/2014), il perito incaricato, Ing. ha confermato le Per_4 risultanze tecnico-scientifiche dell'Ing. nella ricostruzione delle cause del crollo Per_3 rinvenute nel cedimento fondale dello stabile determinato da un ingente flusso di acque meteoriche miste a luride provenienti da una falla verificatasi nella rete fognaria cittadina esistente in loco, questo elaborato peritale definitivo, depositato in data 7.12.2015, non è mai più stato modificato, anche nel corso dei successivi procedimenti, accertamenti che sono stati confermati dai CTP anche nel procedimento di merito NRG 3814/14, per cui quanto depositato dal CTU in data 2018 non ha aggiunto nulla sulle cause del crollo che erano già state cristallizzate;
3. il contenuto degli atti di parte degli odierni attori nei processi celebrati in precedenza tra le medesime parti nonché quello delle diffide stragiudiziali, da cui emerge, in data ampiamente risalente, la piena e chiara consapevolezza da parte degli stessi della lesione subita e dei responsabili da individuarsi nel gestore del Servizio Idrico, in particolare, anche nella
“Annotazione di servizio” redatta dai VV.FF., intervenuti nell'immediatezza del crollo, si fa riferimento all'esistenza di una perdita d'acqua maleodorante ed anche in tutti gli atti processuali gli stessi GG e hanno sempre respinto la propria Pt_1 Pt_5 Pt_4 responsabilità sostenendo che la causa del crollo fosse da ascriversi esclusivamente alla fuoriuscita di ingenti acque provenienti dalla fognatura cittadina;
4. la piena conoscenza dell'evento dannoso in tutte le sue componenti si evince, inoltre, anche dalla richiesta risarcitoria degli eredi i quali, avendo a disposizione gli stessi dati CP_6 eziologici di cui erano a conoscenza gli attori, hanno agito tempestivamente proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria nel giudizio di merito ed hanno ottenuto il risarcimento del danno;
5. i GG e insieme ai GG e hanno denunciato il sinistro nel Pt_9 Per_6 Pt_4 Pt_5
2013; successivamente il 2.5.2018 è stata inviata altra diffida, al fine di interrompere la prescrizione per i medesimi soggetti, ma mai per i GG per cui, l'interruzione della Pt_1 prescrizione è stata effettuata solo a favore dei GG e che effettivamente Per_6 Pt_9 sono stati risarciti, mentre nessun valido atto interruttivo fu inviato, nel quinquennio successivo al 2.5.2018, a favore degli odierni attori.
Da tutto quanto esposto, quindi, si evince l'inesorabile decorso del termine di prescrizione poiché, anche nell'ipotesi in cui si volesse postergare il dies a quo in avanti rispetto al fatto che ha generato il danno, tale esordio non può essere ricollegato, per gli elementi sopra evidenziati, al termine del giudizio di primo grado e nemmeno al passaggio in giudicato della correlata sentenza.
La decorrenza della prescrizione per il risarcimento del danno decorre, come è noto, dal momento in cui il danneggiato può percepire, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza del danno e la sua riconducibilità a una specifica condotta illecita, non è necessario che il danneggiato abbia completa e approfondita conoscenza delle dimensioni e della riparabilità del danno, ma è sufficiente l'acquisizione di una percezione concreta della lesione subita (Cass. n. 33288/2024, Cass. n.
22840/2022, Cass. n. 9014/2018; Cass. n. 17157/2002, Cass. n. 1710/1968 e Cass. n. 2839/1966).
Tale consapevolezza nel caso di specie può essere collocata, al più tardi, al momento del deposito dalla relazione del CTU nell'ATP (7.12.2015), per cui la prescrizione è decorsa, per i Per_4
GG in data 7.12.2020, mentre, per i GG EL e in data 2.5.2023, vista l'ultima Pt_1 Pt_4 valida diffida interruttiva risalente al 2.5.2018.
Pertanto, alla data dell'ultima diffida, avvenuta il 23.10.2023, il diritto era prescritto non potendosi sostenere la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione nel corso dei precedenti processi civili svoltisi tra le medesime parti in quanto gli odierni attori non hanno mai svolto alcuna domanda risarcitoria in quelle sedi, ma hanno partecipato all'ATP svolgendo semplici difese e nel giudizio ordinario di accertamento della causa del danno e dei responsabili senza proporre domanda riconvenzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (indeterminabile complessità media), applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e la Parte_5 Controparte_1 [...] ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali in
[...] Parte_5 favore di e la Controparte_1 CP_3 Controparte_3
che liquida in € 7.060,00c per compensi, considerato l'aumento del 30%
[...] per la difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Terni, 27.11.2025 Il giudice
dott.ssa Elisa Iacone