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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2233 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Giustozzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Corridonia (MC), Via Lotto, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
, IN QUALITA' DI TITOLARE DELL'IMPRESA Controparte_1
INDIVIDUALE L (C.F.: RT
- P.IVA: ), C.F._3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Polita ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Jesi (AN), Viale della Vittoria n. 73, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: vizi della cosa compravenduta, difetto di conformità.
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. del 4 febbraio 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE:
Pag. 1 di 12 “Si riporta integralmente al contenuto di tutti i propri scritti difensivi, insistendo per le richieste ivi contenute e rinnova tutte le contestazioni promosse avverso le infondate eccezioni sollevate dal convenuto. Questo avvocato confida nell'accoglimento delle precisate conclusioni, già rassegnate nel proprio atto di citazione”.
Queste le conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni espresse nella superiore narrativa, nel merito, rilevata la qualità di consumatori in capo a e , accertato il difetto di conformità della res Parte_1 Parte_2
compravenduta e il minor valore della medesima, ritenuto sussistente il diritto dei due acquirenti di ottenere una riduzione di prezzo, accogliere questa domanda e, per l'effetto, disporre la riduzione del prezzo dell'autoveicolo di cui al contratto del 09.04.22, nella misura di € 10.373,50 e, conseguentemente, condannare Controparte_3
a restituire agli odierni concludenti la suddetta somma di € 10.373,50, ovvero,
[...]
quella minore, ritenuta di giustizia. Solo per scrupolo difensivo, in via subordinata, nel caso in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenga applicabili al presente processo le norme generali in materia di vendita di cui al Codice Civile, Voglia il Tribunale, rilevata la mancanza dell'equalità promesse dell'autoveicolo M.B. Classe A di cui al contratto inter partes descritto in narrativa, ovvero, accertata l'esistenza di vizi e difetti della medesima, dichiarare L tenuta a restituire agli odierni RT concludenti, la somma di € 10.373,50 a titolo di riduzione del prezzo. Inoltre, Voglia il
Tribunale condannare L a pagare agli odierni RT
concludenti l'importo di € 3.000,00, ovvero quello minore ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprese quelle della fase dell'accertamento tecnico preventivo e del costo della perizia, da porre a carico della parte convenuta e a favore degli attori”.
- PARTE CONVENUTA:
“Dichiarare l'improponibilità e l'infondatezza della domanda risarcitoria, ivi compresa la richiesta di € 3.000,00 perché priva del fumus boni juris sia in relazione all'an che al quantum, nonché la declaratoria di carenza di legittimazione attiva del Sig.
[...]
con qualsiasi altra statuizione come per legge. Spese e competenze rifuse con CP_4 distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pag. 2 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11 aprile 2023, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale
[...] Parte_2
quale titolare dell'impresa individuale RT Controparte_3
esponendo in fatto che: (i) in data 9.4.2022 avevano acquistato dall'impresa
[...]
convenuta al prezzo di € 23.000,00 un'auto Mercedes-Benz Classe A - usata ma dichiaratamente in perfette condizioni manutentive - che veniva loro consegnata il
21.5.2022; (ii) in data 13.6.2022, percependo dei rumori anomali provenienti dal veicolo, aveva segnalato la circostanza al venditore e successivamente, il 17.6.2022, Parte_1
su suggerimento di un meccanico di fiducia, gli attori avevano fatto esaminare il veicolo a un'autofficina autorizzata Mercedes, i cui tecnici riscontravano numerose gravi anomalie, imputate a un grave urto alla parte anteriore e alla sommarietà delle conseguenti riparazioni, quantificando in € 10.458,78 il costo necessario per sostituire le componenti danneggiate e difettose;
(iii) la venditrice, ricevuta in data 22.6.2022 la denuncia dei vizi, aveva sottoposto a sua volta l'auto a ispezione presso altra officina di propria fiducia, che ugualmente accertava la presenza di vizi e difetti, riconosciuti anche dall'odierna convenuta;
(iv) con ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c, rubricato al n. 4445/2022 R.G., avevano adito l'intestato
Tribunale e, all'esito, il CTU Per. Ind. accertava la presenza di gravi vizi Persona_1
dovuti alla mancata esecuzione dei lavori di riparazione meccanica a seguito di un incidente subito dal mezzo, nonché l'installazione di un cambio diverso da quello originale e la sostituzione di numerose componenti e quantificava in € 10.373,50 il costo per le dovute riparazioni;
(v) all'esito della consulenza tecnica preventiva avevano sottoposto il veicolo ad una riparazione parziale, anticipando i costi per € 2.556,78.
Tanto premesso in fatto, dedotta la tempestiva contestazione delle anomalie, hanno invocato la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore ai sensi dell'art. 135 del D.Lvo
206/2005 e dell'art. 1490 c.c., con conseguente diritto degli acquirenti al ripristino della conformità del bene o alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
Hanno quindi concluso chiedendo, ritenuta la propria qualità di consumatori, di accertare il difetto di conformità dell'autovettura con conseguente riduzione del prezzo nella misura di
€ 10.373,50 (ovvero nella diversa somma di giustizia) e pertanto di condannare la convenuta alla restituzione della suddetta somma ai sensi della disciplina consumeristica;
in via subordinata hanno chiesto di accertare la mancanza di qualità promesse ovvero la sussistenza
Pag. 3 di 12 di vizi e difetti del veicolo secondo la disciplina codicistica della compravendita e di dichiarare il convenuto tenuto a restituire la somma di € 10.373,50 a titolo di riduzione del prezzo;
il tutto oltre alla condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00 o in quella inferiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di istruzione preventiva.
2. Costituitasi tempestivamente in giudizio, Controparte_3
ha contestato in fatto e diritto l'avversa domanda.
In particolare, ha dedotto l'infondatezza dell'azione risarcitoria, avendo acquistato il veicolo usato in Belgio e non risultando conosciuto né conoscibile (non avendo mai esercitato il l'attività di carrozziere) il pregresso danno all'autovettura. CP_2
Ha inoltre dedotto che il contratto di acquisto sottoscritto da parte attrice prevedeva espressamente la rinuncia dell'acquirente a promuovere azioni nei confronti del venditore circa la qualità dell'autovettura, trattandosi di veicolo usato, per cui l'azione intrapresa con il presente giudizio era improponibile.
Ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione attiva di atteso che il veicolo Parte_2
era stato venduto al solo che solo aveva sottoscritto il contratto a Parte_1
prescindere dall'intestazione del veicolo al PRA.
Ha, inoltre, eccepito la mancata notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e del relativo decreto di fissazione udienza, contestando sia l'an che il quantum debeatur risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, non avendo preso parte alle operazioni peritali.
Ha, altresì, dedotto di non essere tenuta a rispondere dei presunti vizi del veicolo venduto, dei quali non poteva essere a conoscenza trattandosi di un veicolo usato, e di aver offerto all'acquirente la garanzia per 12 mesi che, tuttavia, non copriva gli asseriti difetti riscontrati sul mezzo.
Ha infine eccepito la inapplicabilità della legge sui consumatori.
Tanto premesso, ha chiesto, di dichiarare la improponibilità e infondatezza della domanda risarcitoria, nonché la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di , Parte_2
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189, comma primo, nn. 1), 2)
e 3) c.p.c. per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica che le parti hanno entrambe depositato.
4. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Pag. 4 di 12 5. Va esaminata in via preliminare l'eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attore indicato negli atti di Parte_2
causa quale cointestatario del veicolo oggetto della controversia, ma non risultante quale parte contrattuale nel rapporto di compravendita dedotto in giudizio.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III,
10.03.2011, n. 5732; Cass. civ., sez. VI, 09.03.2020, n. 6385), l'intestazione di un veicolo al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) non costituisce prova piena della proprietà del bene, avendo valore meramente presuntivo e pubblicitario, suscettibile di essere superato da prova contraria.
La titolarità del diritto di proprietà sul veicolo, così come la conseguente legittimazione ad agire in giudizio per far valere diritti nascenti da un contratto di compravendita, non può dunque essere desunta in via automatica dalla semplice risultanza formale del PRA, occorrendo invece che l'attore sia parte effettiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Invero, in relazione alla compravendita di un veicolo, soltanto l'acquirente effettivo ha la legittimazione ad esercitare l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa, escludendosi tale possibilità per il mero intestatario del veicolo che non sia parte del contratto
(v. ad esempio Cass. 5732/2011). Si consideri, inoltre, che la trascrizione al PRA ha efficacia meramente dichiarativa e non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento, che si perfeziona con il consenso legittimamente prestato dalle parti (Cass. Civ., Sez. II, 25 settembre 1998, n. 9579).
Nel caso di specie, è pacifico che pur risultando cointestatario del veicolo Parte_2
al PRA, non ha sottoscritto il contratto di acquisto, né ha fornito elementi atti a dimostrare il proprio coinvolgimento nella negoziazione o nell'esecuzione dell'accordo. L'unico soggetto che risulta aver intrattenuto rapporti con la parte convenuta e ad aver assunto obbligazioni
(nonché ad aver eseguito il pagamento del corrispettivo, anche mediante credito al consumo, vedasi docc. 13a, 13b e 14 allegati alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice)
è unico in relazione al quale va dunque affermata la legittimazione a Parte_1
incardinare il presente giudizio.
Di converso, è privo di legittimazione attiva con riferimento alle domande Parte_2
proposte, non essendo titolare del diritto sostanziale azionato né parte contrattuale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., limitatamente alla sua posizione processuale e ferma la legittimazione di Parte_1
Pag. 5 di 12 6. Nel merito, le allegazioni di parte attrice risultano comprovate documentalmente e la domanda di riduzione del prezzo promossa da è fondata nei termini Parte_1
seguenti.
È agli atti il contratto di compravendita dell'autovettura in questione, sottoscritto in data
9.04.2022, in cui le parti pattuiscono che il prezzo di compravendita di € 23.000,00 venga versato, quanto ad € 2.300,00 tramite bonifico al momento della sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria, quanto ad € 9.000,00 mediante finanziamento e quanto ad € 11.700,00 tramite bonifico al momento dell'immatricolazione (vedasi doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Risulta altresì incontestato che il veicolo sia stato consegnato il 21.05.2022 previo pagamento dell'intero prezzo di compravendita come da pattuizioni contrattuali.
Dalla documentazione prodotta, inoltre, emerge che a distanza di poco meno di un mese dalla consegna, in data 13.06.2022, l'autoveicolo aveva manifestato rumori anomali, immediatamente notiziati al venditore, e che il successivo 17.06.2022 veniva sottoposto ad ispezione presso officina autorizzata (Santarsieri Motors di Porto S. Elpidio), che accertava la presenza di anomalie tra cui il cambio non conforme, la vettura fuori convergenza, il semiasse anteriore destro danneggiato, come attestato dalla stessa officina in data 21.06.2022
e prontamente contestato al convenuto (vedasi doc. 4 allegato all'atto di citazione e doc. 17 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Ebbene, al caso di specie trova applicazione la disciplina consumeristica contenuta nel
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 nella formulazione attualmente vigente, trattandosi di contratto concluso dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
170/2021), risultando l'attore , persona fisica, rivestire detta qualità, in Parte_1
quanto dal contratto di compravendita non si evince – né è emerso in corso di causa – che l'acquisto del veicolo sia avvenuto per scopi pertinenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. nozione di cui all'art. 3, lett. a), cod. cons.)
Per quanto in questa sede rileva, ai sensi di tale disciplina - espressamente qualificata come imperativa (art. 135-sexies), salva l'operatività di ogni garanzia convenzionale maggiormente favorevole per il consumatore (art. 135-quinquies) - il venditore di beni mobili di consumo, anche usati, ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, presumendosi detta conformità laddove siano sussistenti (ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. cons.) l'idoneità del bene all'uso abituale, la conformità del bene alla descrizione fattane dal venditore, la qualità e le prestazioni abituali che il
Pag. 6 di 12 consumatore può ragionevolmente attendersi, nonché l'idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore, rappresentato al venditore al momento della conclusione del contratto e da costui accettato.
Inoltre, in base all'art 135, comma 1, del Codice del Consumo, “salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura e con il difetto di conformità …”, il che comporta un'inversione dell'onere della prova in merito alla sussistenza del difetto al momento della consegna, spettando al venditore dare prova dell'assenza del difetto al momento della consegna.
Resta fermo, infine, che in tutti gli altri casi di inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione, circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, e prova (art. 135 cod. cons.; Cass., 30 maggio 2019,
n. 14775), dovendosi, tuttavia, accordare preferenza alla disciplina consumeristica ove ne sussistano, come nel caso di specie, i presupposti (v. Cass., 30 giugno 2020, n. 13148).
Nell'interpretazione (vincolante per l'ordinamento interno) della disciplina in esame che è stata fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, è stato chiarito che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine normativamente previsto a decorrere dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né
a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene (CGUE, 4 giugno 2015, in causa C-497/13).
Pertanto, è innanzitutto il consumatore a dover fornire la prova della non conformità del bene compravenduto;
solo successivamente troverà applicazione la presunzione relativa secondo cui il difetto di conformità, che si palesa entro il termine attualmente stabilito in un anno dalla consegna (ai sensi dell'art. 135 Cod. Cons.), fosse già esistente a tale data.
In tal senso è orientata anche la più recente di giurisprudenza di legittimità, formatasi, peraltro superando espressamente il precedente orientamento contrario: “in tema di vendita di beni al consumo si applica la disciplina speciale del codice del consumo e l'acquirente ha l'onere di dimostrare che nel bene ricevuto in consegna è presente, e si è manifestato entro i due anni dall'acquisto, un difetto di conformità, che sussisteva sin dal momento in
Pag. 7 di 12 cui lo ha ricevuto in consegna” (Cass., 4 luglio 2022, n. 21084; conformi 7 febbraio 2022,
n. 3695 e 30 giugno 2020, n. 13148).
Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita sono emersi i difetti di conformità della vettura.
Prima di esaminare le risultanze del procedimento di istruzione preventiva RG 4445/2022, occorre affermare l'utilizzabilità delle relative risultanze nella presente sede, pur a fronte dell'eccezione di nullità della notifica del relativo ricorso introduttivo sollevata dall'odierno convenuto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, dall'esame degli atti del procedimento di
ATP rubricato al n. 4455/2022 R.G., il relativo ricorso e decreto di fissazione di udienza appaiono ritualmente notificati al suo indirizzo di posta elettronica certificata (cfr. deposito telematico del 6.12.2022 in quel giudizio), per cui la relazione del CTU, tempestivamente richiamata nei propri scritti dall'odierna parte attrice e ritualmente acquisita agli atti di questo giudizio, è validamente opponibile, nel presente giudizio di merito, al soggetto rimasto contumace nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Fermo quanto precede, si ha in ogni caso che, in assenza di disposizioni del codice di rito che sanciscano la tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente fondare il proprio convincimento in virtù di prove c.d. atipiche, allorché esse siano idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
né tale operato viola il diritto al contraddittorio delle parti, che si instaura su mezzi istruttori (anche “atipici”) con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di confutarne le risultanze e di stimolarne la valutazione critica da parte del giudice (cfr. Cass., 1 febbraio 2023, n. 2947).
Analoghe conclusioni, esemplificativamente – e con principi che appaiono estensibili anche al rapporto tra accertamento tecnico preventivo e giudizio di merito – sono state raggiunte con riferimento a ipotesi in cui la prova si sia formata nel procedimento penale in violazione delle regole ivi poste a garanzia del contraddittorio, a patto che il contraddittorio sia ritualmente instaurato nel giudizio in cui quella prova, ritualmente acquisita, si voglia utilizzare (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947).
Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio, resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha accertato che l'autovettura oggetto di causa “palesa gravi vizi derivanti dalla mancata esecuzione di lavori di riparazione meccanica a seguito dell'incidente che la stessa ha subito in data e luogo imprecisati” (vedasi doc. 6, pag. 13, allegato all'atto di citazione).
Pag. 8 di 12 Il CTU ha precisato che “oltre al cambio sostituito con altro dello stesso tipo ma installato su di un'autovettura di modello diverso, con percorrenza chilometrica non conosciuta, risultano, come in precedenza dettagliatamente descritto, essere presenti i seguenti vizi : il semiasse anteriore destro (albero di trasmissione) risulta danneggiato e deve essere sostituito;
l'impianto di scarico del motore risulta estremamente rumoroso e deve essere sostituito;
le fascette ed il tubo sopra il motore relativi al collettore di aspirazione del dispositivo di sovralimentazione risultano deteriorati e sono quindi da sostituire;
il supporto superiore del motore sul lato destro deve essere sostituito in quanto deteriorato;
il braccio di reazione del motore deve essere sostituito;
copertura in plastica sia del motore che di due cinghie dentate da sostituire;
tubo in alluminio del condensatore dell'aria condizionata è piegato in modo anomalo e quindi da sostituire;
pistoncini attuatori di sgancio del cofano motore in caso di forte incidente risultano da sostituire in quanto sono già esplosi;
centralina comando risulta ammaccata nella parte superiore a seguito di un urto e pertanto deve essere sostituita;
l'air-bag posto sotto il volante risulta essere stato sostituito ed al suo posto è stata applicato un air-bag originale ma di tipo revisionato;
il parabrezza anteriore
è stato sostituito con un altro marca E17 43R-00361” (vedasi doc. 6, Controparte_5
pag. 15 allegato all'atto di citazione).
Detti vizi incidono sull'utilizzo ordinario del bene, ai sensi dell'art. 129, comma 3, lettere a)
e d) del codice del consumo, integrando un difetto di conformità rilevante.
Sul punto il CTU ha, infatti, precisato che “l'incidente che ha subito l'autovettura è stato sicuramente di grave entità tanto da interessare tutta la parte anteriore del veicolo fino alla rottura del parabrezza …. la riparazione a seguito di questo tipo di incidente, se correttamente eseguita non è pregiudizievole delle caratteristiche funzionali del veicolo, in questo caso però la riparazione non è stata eseguita in maniera corretta, per cui è indispensabile che essa sia nuovamente effettuata, utilizzando però ora componenti nuovi
… Una autovettura con gravi problemi di direzione derivanti da un semiasse fuori sede, problemi al dispositivo di scarico, ai supporti motore, ai pistoncini attuatori di sgancio del cofano motore non potrebbe essere messa in circolazione per motivi di sicurezza, si tralasciano invece tutti gli altri vizi in precedenza elencati in quanto non pregiudizievoli nell'immediatezza per la sicurezza delle persone trasportate …” (vedasi doc. 1, pag. 15 ss., allegato all'atto di citazione).
L'ausiliario del giudice ha, infine, quantificato in complessivi € 10.373,50 i costi dei ricambi e della manodopera necessari al fine di eliminare i vizi e difetti riscontrati sul veicolo oggetto di giudizio.
Pag. 9 di 12 Ciò osservato, vanno respinte le eccezioni di inoperatività della garanzia e comunque di assenza di responsabilità della convenuta.
Come eccepito, vi è nel contratto – redatto su modulo intestato alla convenuta e pertanto da ritenersi dalla stessa unilateralmente predisposto – una clausola contrattuale che prevede che, trattandosi di veicolo usato, “ogni eventuale contestazione, lagnanza, azione e/o iniziativa che il compratore voglia, a qualsiasi titolo, intraprendere per far valere le proprie ragioni avuto riguardo alla qualità dei beni compravenduti e/o circa la effettiva corrispondenza di questi alle caratteristiche dedotte in contratto, non potrà essere promossa nei riguardi dell' , in quanto bene acquistato da terzi”; clausola che, RT
dunque, esclude radicalmente la possibilità per il consumatore di agire nei confronti del venditore.
Essa ha il chiaro scopo di limitare la responsabilità del professionista (venditore) in relazione a eventuali difetti del veicolo e di impedire al consumatore di far valere i propri diritti. Detta clausola si espone quindi a un duplice rilievo.
In primo luogo, si tratta di clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. – in quanto carente della necessaria duplice sottoscrizione – oltre che nulla ai sensi dell'art. 1229 c.c., giacché limita preventivamente il diritto del contraente non predisponente di far valere l'altrui responsabilità, anche in punto di garanzia legale di conformità.
In secondo luogo e soprattutto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) e 36, comma 2, del
Codice del Consumo sono nulle le clausole che escludono o limitano i diritti del consumatore nei confronti del professionista, in ipotesi di inadempimento da parte di quest'ultimo.
Si rileva, altresì, che, ai sensi dell'art. 135-sexies del Codice del Consumo, “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere
o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo”.
La clausola in esame, che impedisce al compratore di promuovere qualsiasi azione legale contro il venditore, è palesemente in contrasto con la disciplina sin qui richiamata, sicché essa è nulla anche sotto tale profilo.
Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, va accolta la domanda di riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 135-bis del Codice del Consumo, sulla base dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo che hanno compromesso il valore del bene.
Pag. 10 di 12 Ne segue il diritto di alla riduzione del prezzo nella misura di euro Parte_1
10.373,50 e la condanna della convenuta alla restituzione di detta somma, del cui pagamento vi è prova secondo quanto in precedenza rilevato.
Su detta somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data di notifica dell'atto introduttivo (11 aprile 2023) e sino al pagamento.
7. In merito alla richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno patito, quantificato in € 3.000,00, parte attrice non ha offerto alcuna prova dei pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti.
È noto che l'elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dall'attore. Né una simile carenza di prova potrebbe essere sopperita mediante ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., che, come noto, consente di supplire alle mere difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può sostituirsi alla prova, incombente sulla parte, del danno nella sua esistenza. Invero, la liquidazione in via equitativa postula, a monte, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito gli ha sottratto la disponibilità di una cosa determinata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n.
8941/2022).
Da tutto quanto esposto deriva che, in assenza di qualunque elemento probatorio idoneo ad attestare l'esistenza dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
8. Le spese processuali vengono liquidate in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, anche per ciò che concerne le spese dell'accertamento tecnico preventivo e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, per come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, attesa la contumacia del convenuto, ed in applicazione dei parametri medi, con compensazione nella misura della metà per il giudizio di merito in considerazione della carenza di legittimazione attiva di e del mancato accoglimento della Controparte_4
domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Vanno inoltre poste definitivamente a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva come ivi liquidate.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
2233/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., la domanda proposta da;
Parte_2
2) accoglie la domanda di riduzione del prezzo proposta in via principale da Pt_1
e, per l'effetto, condanna , in qualità di titolare dell'impresa
[...] RT
individuale , a restituire a la somma Controparte_3 Parte_1 di € 10.373,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale RT
, alla refusione, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1
spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G.
4455/2022 che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 1.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge.
4) condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale RT
, alla refusione, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1
spese di lite del presente giudizio, compensate nella misura del 50% e dunque liquidate in complessivi € 132,00 per esborsi ed in € 2.538,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone definitamente a carico di , in qualità di titolare dell'impresa RT
individuale , le spese di consulenza tecnica preventiva Controparte_3
come liquidate nel procedimento di istruzione RG 4445/2022.
Così deciso in Ancona l'8 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2233 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Giustozzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Corridonia (MC), Via Lotto, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
, IN QUALITA' DI TITOLARE DELL'IMPRESA Controparte_1
INDIVIDUALE L (C.F.: RT
- P.IVA: ), C.F._3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Polita ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Jesi (AN), Viale della Vittoria n. 73, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: vizi della cosa compravenduta, difetto di conformità.
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. del 4 febbraio 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE:
Pag. 1 di 12 “Si riporta integralmente al contenuto di tutti i propri scritti difensivi, insistendo per le richieste ivi contenute e rinnova tutte le contestazioni promosse avverso le infondate eccezioni sollevate dal convenuto. Questo avvocato confida nell'accoglimento delle precisate conclusioni, già rassegnate nel proprio atto di citazione”.
Queste le conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni espresse nella superiore narrativa, nel merito, rilevata la qualità di consumatori in capo a e , accertato il difetto di conformità della res Parte_1 Parte_2
compravenduta e il minor valore della medesima, ritenuto sussistente il diritto dei due acquirenti di ottenere una riduzione di prezzo, accogliere questa domanda e, per l'effetto, disporre la riduzione del prezzo dell'autoveicolo di cui al contratto del 09.04.22, nella misura di € 10.373,50 e, conseguentemente, condannare Controparte_3
a restituire agli odierni concludenti la suddetta somma di € 10.373,50, ovvero,
[...]
quella minore, ritenuta di giustizia. Solo per scrupolo difensivo, in via subordinata, nel caso in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenga applicabili al presente processo le norme generali in materia di vendita di cui al Codice Civile, Voglia il Tribunale, rilevata la mancanza dell'equalità promesse dell'autoveicolo M.B. Classe A di cui al contratto inter partes descritto in narrativa, ovvero, accertata l'esistenza di vizi e difetti della medesima, dichiarare L tenuta a restituire agli odierni RT concludenti, la somma di € 10.373,50 a titolo di riduzione del prezzo. Inoltre, Voglia il
Tribunale condannare L a pagare agli odierni RT
concludenti l'importo di € 3.000,00, ovvero quello minore ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprese quelle della fase dell'accertamento tecnico preventivo e del costo della perizia, da porre a carico della parte convenuta e a favore degli attori”.
- PARTE CONVENUTA:
“Dichiarare l'improponibilità e l'infondatezza della domanda risarcitoria, ivi compresa la richiesta di € 3.000,00 perché priva del fumus boni juris sia in relazione all'an che al quantum, nonché la declaratoria di carenza di legittimazione attiva del Sig.
[...]
con qualsiasi altra statuizione come per legge. Spese e competenze rifuse con CP_4 distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pag. 2 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11 aprile 2023, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale
[...] Parte_2
quale titolare dell'impresa individuale RT Controparte_3
esponendo in fatto che: (i) in data 9.4.2022 avevano acquistato dall'impresa
[...]
convenuta al prezzo di € 23.000,00 un'auto Mercedes-Benz Classe A - usata ma dichiaratamente in perfette condizioni manutentive - che veniva loro consegnata il
21.5.2022; (ii) in data 13.6.2022, percependo dei rumori anomali provenienti dal veicolo, aveva segnalato la circostanza al venditore e successivamente, il 17.6.2022, Parte_1
su suggerimento di un meccanico di fiducia, gli attori avevano fatto esaminare il veicolo a un'autofficina autorizzata Mercedes, i cui tecnici riscontravano numerose gravi anomalie, imputate a un grave urto alla parte anteriore e alla sommarietà delle conseguenti riparazioni, quantificando in € 10.458,78 il costo necessario per sostituire le componenti danneggiate e difettose;
(iii) la venditrice, ricevuta in data 22.6.2022 la denuncia dei vizi, aveva sottoposto a sua volta l'auto a ispezione presso altra officina di propria fiducia, che ugualmente accertava la presenza di vizi e difetti, riconosciuti anche dall'odierna convenuta;
(iv) con ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c, rubricato al n. 4445/2022 R.G., avevano adito l'intestato
Tribunale e, all'esito, il CTU Per. Ind. accertava la presenza di gravi vizi Persona_1
dovuti alla mancata esecuzione dei lavori di riparazione meccanica a seguito di un incidente subito dal mezzo, nonché l'installazione di un cambio diverso da quello originale e la sostituzione di numerose componenti e quantificava in € 10.373,50 il costo per le dovute riparazioni;
(v) all'esito della consulenza tecnica preventiva avevano sottoposto il veicolo ad una riparazione parziale, anticipando i costi per € 2.556,78.
Tanto premesso in fatto, dedotta la tempestiva contestazione delle anomalie, hanno invocato la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore ai sensi dell'art. 135 del D.Lvo
206/2005 e dell'art. 1490 c.c., con conseguente diritto degli acquirenti al ripristino della conformità del bene o alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
Hanno quindi concluso chiedendo, ritenuta la propria qualità di consumatori, di accertare il difetto di conformità dell'autovettura con conseguente riduzione del prezzo nella misura di
€ 10.373,50 (ovvero nella diversa somma di giustizia) e pertanto di condannare la convenuta alla restituzione della suddetta somma ai sensi della disciplina consumeristica;
in via subordinata hanno chiesto di accertare la mancanza di qualità promesse ovvero la sussistenza
Pag. 3 di 12 di vizi e difetti del veicolo secondo la disciplina codicistica della compravendita e di dichiarare il convenuto tenuto a restituire la somma di € 10.373,50 a titolo di riduzione del prezzo;
il tutto oltre alla condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00 o in quella inferiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di istruzione preventiva.
2. Costituitasi tempestivamente in giudizio, Controparte_3
ha contestato in fatto e diritto l'avversa domanda.
In particolare, ha dedotto l'infondatezza dell'azione risarcitoria, avendo acquistato il veicolo usato in Belgio e non risultando conosciuto né conoscibile (non avendo mai esercitato il l'attività di carrozziere) il pregresso danno all'autovettura. CP_2
Ha inoltre dedotto che il contratto di acquisto sottoscritto da parte attrice prevedeva espressamente la rinuncia dell'acquirente a promuovere azioni nei confronti del venditore circa la qualità dell'autovettura, trattandosi di veicolo usato, per cui l'azione intrapresa con il presente giudizio era improponibile.
Ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione attiva di atteso che il veicolo Parte_2
era stato venduto al solo che solo aveva sottoscritto il contratto a Parte_1
prescindere dall'intestazione del veicolo al PRA.
Ha, inoltre, eccepito la mancata notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e del relativo decreto di fissazione udienza, contestando sia l'an che il quantum debeatur risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, non avendo preso parte alle operazioni peritali.
Ha, altresì, dedotto di non essere tenuta a rispondere dei presunti vizi del veicolo venduto, dei quali non poteva essere a conoscenza trattandosi di un veicolo usato, e di aver offerto all'acquirente la garanzia per 12 mesi che, tuttavia, non copriva gli asseriti difetti riscontrati sul mezzo.
Ha infine eccepito la inapplicabilità della legge sui consumatori.
Tanto premesso, ha chiesto, di dichiarare la improponibilità e infondatezza della domanda risarcitoria, nonché la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di , Parte_2
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189, comma primo, nn. 1), 2)
e 3) c.p.c. per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica che le parti hanno entrambe depositato.
4. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Pag. 4 di 12 5. Va esaminata in via preliminare l'eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attore indicato negli atti di Parte_2
causa quale cointestatario del veicolo oggetto della controversia, ma non risultante quale parte contrattuale nel rapporto di compravendita dedotto in giudizio.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III,
10.03.2011, n. 5732; Cass. civ., sez. VI, 09.03.2020, n. 6385), l'intestazione di un veicolo al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) non costituisce prova piena della proprietà del bene, avendo valore meramente presuntivo e pubblicitario, suscettibile di essere superato da prova contraria.
La titolarità del diritto di proprietà sul veicolo, così come la conseguente legittimazione ad agire in giudizio per far valere diritti nascenti da un contratto di compravendita, non può dunque essere desunta in via automatica dalla semplice risultanza formale del PRA, occorrendo invece che l'attore sia parte effettiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Invero, in relazione alla compravendita di un veicolo, soltanto l'acquirente effettivo ha la legittimazione ad esercitare l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa, escludendosi tale possibilità per il mero intestatario del veicolo che non sia parte del contratto
(v. ad esempio Cass. 5732/2011). Si consideri, inoltre, che la trascrizione al PRA ha efficacia meramente dichiarativa e non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento, che si perfeziona con il consenso legittimamente prestato dalle parti (Cass. Civ., Sez. II, 25 settembre 1998, n. 9579).
Nel caso di specie, è pacifico che pur risultando cointestatario del veicolo Parte_2
al PRA, non ha sottoscritto il contratto di acquisto, né ha fornito elementi atti a dimostrare il proprio coinvolgimento nella negoziazione o nell'esecuzione dell'accordo. L'unico soggetto che risulta aver intrattenuto rapporti con la parte convenuta e ad aver assunto obbligazioni
(nonché ad aver eseguito il pagamento del corrispettivo, anche mediante credito al consumo, vedasi docc. 13a, 13b e 14 allegati alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice)
è unico in relazione al quale va dunque affermata la legittimazione a Parte_1
incardinare il presente giudizio.
Di converso, è privo di legittimazione attiva con riferimento alle domande Parte_2
proposte, non essendo titolare del diritto sostanziale azionato né parte contrattuale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., limitatamente alla sua posizione processuale e ferma la legittimazione di Parte_1
Pag. 5 di 12 6. Nel merito, le allegazioni di parte attrice risultano comprovate documentalmente e la domanda di riduzione del prezzo promossa da è fondata nei termini Parte_1
seguenti.
È agli atti il contratto di compravendita dell'autovettura in questione, sottoscritto in data
9.04.2022, in cui le parti pattuiscono che il prezzo di compravendita di € 23.000,00 venga versato, quanto ad € 2.300,00 tramite bonifico al momento della sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria, quanto ad € 9.000,00 mediante finanziamento e quanto ad € 11.700,00 tramite bonifico al momento dell'immatricolazione (vedasi doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Risulta altresì incontestato che il veicolo sia stato consegnato il 21.05.2022 previo pagamento dell'intero prezzo di compravendita come da pattuizioni contrattuali.
Dalla documentazione prodotta, inoltre, emerge che a distanza di poco meno di un mese dalla consegna, in data 13.06.2022, l'autoveicolo aveva manifestato rumori anomali, immediatamente notiziati al venditore, e che il successivo 17.06.2022 veniva sottoposto ad ispezione presso officina autorizzata (Santarsieri Motors di Porto S. Elpidio), che accertava la presenza di anomalie tra cui il cambio non conforme, la vettura fuori convergenza, il semiasse anteriore destro danneggiato, come attestato dalla stessa officina in data 21.06.2022
e prontamente contestato al convenuto (vedasi doc. 4 allegato all'atto di citazione e doc. 17 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Ebbene, al caso di specie trova applicazione la disciplina consumeristica contenuta nel
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 nella formulazione attualmente vigente, trattandosi di contratto concluso dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
170/2021), risultando l'attore , persona fisica, rivestire detta qualità, in Parte_1
quanto dal contratto di compravendita non si evince – né è emerso in corso di causa – che l'acquisto del veicolo sia avvenuto per scopi pertinenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. nozione di cui all'art. 3, lett. a), cod. cons.)
Per quanto in questa sede rileva, ai sensi di tale disciplina - espressamente qualificata come imperativa (art. 135-sexies), salva l'operatività di ogni garanzia convenzionale maggiormente favorevole per il consumatore (art. 135-quinquies) - il venditore di beni mobili di consumo, anche usati, ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, presumendosi detta conformità laddove siano sussistenti (ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. cons.) l'idoneità del bene all'uso abituale, la conformità del bene alla descrizione fattane dal venditore, la qualità e le prestazioni abituali che il
Pag. 6 di 12 consumatore può ragionevolmente attendersi, nonché l'idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore, rappresentato al venditore al momento della conclusione del contratto e da costui accettato.
Inoltre, in base all'art 135, comma 1, del Codice del Consumo, “salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura e con il difetto di conformità …”, il che comporta un'inversione dell'onere della prova in merito alla sussistenza del difetto al momento della consegna, spettando al venditore dare prova dell'assenza del difetto al momento della consegna.
Resta fermo, infine, che in tutti gli altri casi di inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione, circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, e prova (art. 135 cod. cons.; Cass., 30 maggio 2019,
n. 14775), dovendosi, tuttavia, accordare preferenza alla disciplina consumeristica ove ne sussistano, come nel caso di specie, i presupposti (v. Cass., 30 giugno 2020, n. 13148).
Nell'interpretazione (vincolante per l'ordinamento interno) della disciplina in esame che è stata fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, è stato chiarito che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine normativamente previsto a decorrere dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né
a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene (CGUE, 4 giugno 2015, in causa C-497/13).
Pertanto, è innanzitutto il consumatore a dover fornire la prova della non conformità del bene compravenduto;
solo successivamente troverà applicazione la presunzione relativa secondo cui il difetto di conformità, che si palesa entro il termine attualmente stabilito in un anno dalla consegna (ai sensi dell'art. 135 Cod. Cons.), fosse già esistente a tale data.
In tal senso è orientata anche la più recente di giurisprudenza di legittimità, formatasi, peraltro superando espressamente il precedente orientamento contrario: “in tema di vendita di beni al consumo si applica la disciplina speciale del codice del consumo e l'acquirente ha l'onere di dimostrare che nel bene ricevuto in consegna è presente, e si è manifestato entro i due anni dall'acquisto, un difetto di conformità, che sussisteva sin dal momento in
Pag. 7 di 12 cui lo ha ricevuto in consegna” (Cass., 4 luglio 2022, n. 21084; conformi 7 febbraio 2022,
n. 3695 e 30 giugno 2020, n. 13148).
Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita sono emersi i difetti di conformità della vettura.
Prima di esaminare le risultanze del procedimento di istruzione preventiva RG 4445/2022, occorre affermare l'utilizzabilità delle relative risultanze nella presente sede, pur a fronte dell'eccezione di nullità della notifica del relativo ricorso introduttivo sollevata dall'odierno convenuto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, dall'esame degli atti del procedimento di
ATP rubricato al n. 4455/2022 R.G., il relativo ricorso e decreto di fissazione di udienza appaiono ritualmente notificati al suo indirizzo di posta elettronica certificata (cfr. deposito telematico del 6.12.2022 in quel giudizio), per cui la relazione del CTU, tempestivamente richiamata nei propri scritti dall'odierna parte attrice e ritualmente acquisita agli atti di questo giudizio, è validamente opponibile, nel presente giudizio di merito, al soggetto rimasto contumace nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Fermo quanto precede, si ha in ogni caso che, in assenza di disposizioni del codice di rito che sanciscano la tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente fondare il proprio convincimento in virtù di prove c.d. atipiche, allorché esse siano idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
né tale operato viola il diritto al contraddittorio delle parti, che si instaura su mezzi istruttori (anche “atipici”) con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di confutarne le risultanze e di stimolarne la valutazione critica da parte del giudice (cfr. Cass., 1 febbraio 2023, n. 2947).
Analoghe conclusioni, esemplificativamente – e con principi che appaiono estensibili anche al rapporto tra accertamento tecnico preventivo e giudizio di merito – sono state raggiunte con riferimento a ipotesi in cui la prova si sia formata nel procedimento penale in violazione delle regole ivi poste a garanzia del contraddittorio, a patto che il contraddittorio sia ritualmente instaurato nel giudizio in cui quella prova, ritualmente acquisita, si voglia utilizzare (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947).
Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio, resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha accertato che l'autovettura oggetto di causa “palesa gravi vizi derivanti dalla mancata esecuzione di lavori di riparazione meccanica a seguito dell'incidente che la stessa ha subito in data e luogo imprecisati” (vedasi doc. 6, pag. 13, allegato all'atto di citazione).
Pag. 8 di 12 Il CTU ha precisato che “oltre al cambio sostituito con altro dello stesso tipo ma installato su di un'autovettura di modello diverso, con percorrenza chilometrica non conosciuta, risultano, come in precedenza dettagliatamente descritto, essere presenti i seguenti vizi : il semiasse anteriore destro (albero di trasmissione) risulta danneggiato e deve essere sostituito;
l'impianto di scarico del motore risulta estremamente rumoroso e deve essere sostituito;
le fascette ed il tubo sopra il motore relativi al collettore di aspirazione del dispositivo di sovralimentazione risultano deteriorati e sono quindi da sostituire;
il supporto superiore del motore sul lato destro deve essere sostituito in quanto deteriorato;
il braccio di reazione del motore deve essere sostituito;
copertura in plastica sia del motore che di due cinghie dentate da sostituire;
tubo in alluminio del condensatore dell'aria condizionata è piegato in modo anomalo e quindi da sostituire;
pistoncini attuatori di sgancio del cofano motore in caso di forte incidente risultano da sostituire in quanto sono già esplosi;
centralina comando risulta ammaccata nella parte superiore a seguito di un urto e pertanto deve essere sostituita;
l'air-bag posto sotto il volante risulta essere stato sostituito ed al suo posto è stata applicato un air-bag originale ma di tipo revisionato;
il parabrezza anteriore
è stato sostituito con un altro marca E17 43R-00361” (vedasi doc. 6, Controparte_5
pag. 15 allegato all'atto di citazione).
Detti vizi incidono sull'utilizzo ordinario del bene, ai sensi dell'art. 129, comma 3, lettere a)
e d) del codice del consumo, integrando un difetto di conformità rilevante.
Sul punto il CTU ha, infatti, precisato che “l'incidente che ha subito l'autovettura è stato sicuramente di grave entità tanto da interessare tutta la parte anteriore del veicolo fino alla rottura del parabrezza …. la riparazione a seguito di questo tipo di incidente, se correttamente eseguita non è pregiudizievole delle caratteristiche funzionali del veicolo, in questo caso però la riparazione non è stata eseguita in maniera corretta, per cui è indispensabile che essa sia nuovamente effettuata, utilizzando però ora componenti nuovi
… Una autovettura con gravi problemi di direzione derivanti da un semiasse fuori sede, problemi al dispositivo di scarico, ai supporti motore, ai pistoncini attuatori di sgancio del cofano motore non potrebbe essere messa in circolazione per motivi di sicurezza, si tralasciano invece tutti gli altri vizi in precedenza elencati in quanto non pregiudizievoli nell'immediatezza per la sicurezza delle persone trasportate …” (vedasi doc. 1, pag. 15 ss., allegato all'atto di citazione).
L'ausiliario del giudice ha, infine, quantificato in complessivi € 10.373,50 i costi dei ricambi e della manodopera necessari al fine di eliminare i vizi e difetti riscontrati sul veicolo oggetto di giudizio.
Pag. 9 di 12 Ciò osservato, vanno respinte le eccezioni di inoperatività della garanzia e comunque di assenza di responsabilità della convenuta.
Come eccepito, vi è nel contratto – redatto su modulo intestato alla convenuta e pertanto da ritenersi dalla stessa unilateralmente predisposto – una clausola contrattuale che prevede che, trattandosi di veicolo usato, “ogni eventuale contestazione, lagnanza, azione e/o iniziativa che il compratore voglia, a qualsiasi titolo, intraprendere per far valere le proprie ragioni avuto riguardo alla qualità dei beni compravenduti e/o circa la effettiva corrispondenza di questi alle caratteristiche dedotte in contratto, non potrà essere promossa nei riguardi dell' , in quanto bene acquistato da terzi”; clausola che, RT
dunque, esclude radicalmente la possibilità per il consumatore di agire nei confronti del venditore.
Essa ha il chiaro scopo di limitare la responsabilità del professionista (venditore) in relazione a eventuali difetti del veicolo e di impedire al consumatore di far valere i propri diritti. Detta clausola si espone quindi a un duplice rilievo.
In primo luogo, si tratta di clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. – in quanto carente della necessaria duplice sottoscrizione – oltre che nulla ai sensi dell'art. 1229 c.c., giacché limita preventivamente il diritto del contraente non predisponente di far valere l'altrui responsabilità, anche in punto di garanzia legale di conformità.
In secondo luogo e soprattutto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) e 36, comma 2, del
Codice del Consumo sono nulle le clausole che escludono o limitano i diritti del consumatore nei confronti del professionista, in ipotesi di inadempimento da parte di quest'ultimo.
Si rileva, altresì, che, ai sensi dell'art. 135-sexies del Codice del Consumo, “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere
o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo”.
La clausola in esame, che impedisce al compratore di promuovere qualsiasi azione legale contro il venditore, è palesemente in contrasto con la disciplina sin qui richiamata, sicché essa è nulla anche sotto tale profilo.
Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, va accolta la domanda di riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 135-bis del Codice del Consumo, sulla base dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo che hanno compromesso il valore del bene.
Pag. 10 di 12 Ne segue il diritto di alla riduzione del prezzo nella misura di euro Parte_1
10.373,50 e la condanna della convenuta alla restituzione di detta somma, del cui pagamento vi è prova secondo quanto in precedenza rilevato.
Su detta somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data di notifica dell'atto introduttivo (11 aprile 2023) e sino al pagamento.
7. In merito alla richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno patito, quantificato in € 3.000,00, parte attrice non ha offerto alcuna prova dei pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti.
È noto che l'elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dall'attore. Né una simile carenza di prova potrebbe essere sopperita mediante ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., che, come noto, consente di supplire alle mere difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può sostituirsi alla prova, incombente sulla parte, del danno nella sua esistenza. Invero, la liquidazione in via equitativa postula, a monte, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito gli ha sottratto la disponibilità di una cosa determinata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n.
8941/2022).
Da tutto quanto esposto deriva che, in assenza di qualunque elemento probatorio idoneo ad attestare l'esistenza dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
8. Le spese processuali vengono liquidate in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, anche per ciò che concerne le spese dell'accertamento tecnico preventivo e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, per come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, attesa la contumacia del convenuto, ed in applicazione dei parametri medi, con compensazione nella misura della metà per il giudizio di merito in considerazione della carenza di legittimazione attiva di e del mancato accoglimento della Controparte_4
domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Vanno inoltre poste definitivamente a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva come ivi liquidate.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
2233/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., la domanda proposta da;
Parte_2
2) accoglie la domanda di riduzione del prezzo proposta in via principale da Pt_1
e, per l'effetto, condanna , in qualità di titolare dell'impresa
[...] RT
individuale , a restituire a la somma Controparte_3 Parte_1 di € 10.373,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale RT
, alla refusione, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1
spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G.
4455/2022 che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 1.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge.
4) condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale RT
, alla refusione, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1
spese di lite del presente giudizio, compensate nella misura del 50% e dunque liquidate in complessivi € 132,00 per esborsi ed in € 2.538,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone definitamente a carico di , in qualità di titolare dell'impresa RT
individuale , le spese di consulenza tecnica preventiva Controparte_3
come liquidate nel procedimento di istruzione RG 4445/2022.
Così deciso in Ancona l'8 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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