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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14560/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14560/2021 promossa da:
pagina 1 di 25 GES. (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PERRONE VERONICA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DOMENICO DI SALVATORE 11
81020 CASTEL MORRONE presso il difensore avv. PERRONE
VERONICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TOMMESANI TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA D.
POETI N. 5 40124 BOLOGNA, presso il difensore avv. TOMMESANI
TOMMASO
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3
dell'avv. BIGGINI FRANCO e dell'avv. ROMANI CECILIA
( ) VIA PESCHERIE VECCHIE N. 2 40124 C.F._1
BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DEI COLLI 9 LA
SPEZIA presso il difensore avv. BIGGINI FRANCO
pagina 2 di 25 TERZO CHIAMATO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 4427/2021 emesso in procedimento RG
12443/2021 in data 22 ottobre 2021 dal Tribunale di Bologna.
Chiamata di terzo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 DICEMBRE
2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
…oooOooo…
La posizione di parte opponente
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4427/2021
emesso all'esito del giudizio RG n. 12443/2021, la CP_3 [...]
(nel prosieguo anche solo “ Parte_1 CP_4
senza tipo sociale) citava (di seguito solo “ Controparte_1 CP_1
” senza tipo sociale) a comparire innanzi il Tribunale di Bologna
[...]
all'udienza del 4 aprile 2022.
pagina 3 di 25 Parte attrice-opponente riteneva quanto ex adverso dedotto nel giudizio monitorio inammissibile ed infondato, sia in fatto sia in diritto,
sostenendo che: in via pregiudiziale, era ravvisabile difetto di competenza per territorio del Tribunale di Bologna: a) in ordine al criterio del foro generale del convenuto, ex art. 19 c.p.c., si riteneva competente il Tribunale di
Napoli, ove l'opponente stabiliva la propria sede legale;
b) quanto al foro facoltativo, ex art. 20 c.p.c., le parti non avevano concluso alcun contratto e le prestazioni erano da eseguirsi presso l'impianto di
Giugliano in Campania (NA) con conseguente competenza a decidere in capo al Tribunale di Napoli Nord;
c) la competenza del foro del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c.
e 20 c.p.c., applicabile allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, non poteva trovare applicazione in quanto, nel caso di specie, la fattura non costituiva un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 17989 del 13.9.2016 e comunque comportava, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto,
l'onere del creditore di provare l'esistenza del contratto inter partes.
pagina 4 di 25 In secondo luogo, “Ges. contestava l'inesistenza di valido contratto sottoscritto tra gli odierni contraddittori affermando che:
- detta mancanza, quale presupposto del decreto ingiuntivo, comportava l'illegittimità/nullità del titolo opposto;
- tale difetto di forma non poteva essere supplito da alcun altro mezzo di prova o comportamento delle parti;
- per effetto di ciò, non era mai intercorso tra le parti alcun rapporto obbligatorio;
- le asserite prestazioni svolte dall'odierno convenuto non erano mai state eseguite: la documentazione addotta a sostegno della richiesta creditoria di nel procedimento monitorio era carente di CP_1
valore probatorio;
difatti, le sole fatture prodotte, per consolidata giurisprudenza, non potevano dirsi di per sé sole sufficienti a provare, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e conseguente credito vantato dalla ricorrente CP_1
Infine, si contestavano il quantum, ingiustificato e sproporzionato, ed i consumi relativi agli anni 2018 e 2019: rispetto al POD IT001E80008583
i consumi erano nulli a partire dall'anno 2018; per il POD
IT001E00211724 i consumi cessavano ad agosto 2019.
Per le ragioni esposte, parte attrice domandava:
pagina 5 di 25 1) in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in luogo di quella del Tribunale di
Napoli e/o del Tribunale di Napoli Nord, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione e conseguente pronuncia sulle spese di lite in base ai principi della soccombenza;
2) in subordine, e sempre in via preliminare, di rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4727/2021;
3) sempre in subordine, nel merito, di accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e/o annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
4) la vittoria delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
…oooOooo…
La posizione di parte opposta
In data 2 marzo 2022 si costituiva in giudizio contestando la CP_1
ricostruzione dei fatti nonché le argomentazioni di diritto esposte dall'opponente e chiedeva la chiamata in causa del terzo Controparte_2
Ribatteva che:
[...]
- la competenza per territorio era individuabile ex artt. 20 c.p.c. e 1182,
comma 3, c.c. e 46 c.c., nel tribunale di Bologna nella cui circoscrizione si pagina 6 di 25 collocava la sede della creditrice , in quanto controversia CP_1
vertente sul pagamento di una somma di denaro esattamente determinabile sulla base di fatture;
- il rapporto tra le parti sorgeva non in forza di titolo negoziale quale accordo inter partes ma per effetto delle previsioni di cui al d.m.
23.11.2007 n. 73 in tema di «regime di salvaguardia»;
- l'importo azionato da si giustificava per l'erogazione di CP_1
energia elettrica presso i POD n. IT001E80008583 e n. IT001E00211724: la domanda avanzata in sede monitoria risultava dalla somma aritmetica del totale di bollette/fatture il cui corrispettivo era determinato ex art. 4 d.m. 23.11.2007 n. 73, e cioè del titolo in forza del quale era sorto il credito.
- Era infondata l'eccezione di controparte circa l'impossibilità della prestazione “per i periodi oggetto di fatturazione”: il credito vantato da si riferiva al POD n° IT001E80008583 per il periodo dal CP_1
01.08.2018 al 30.07.2020, limitatamente ai servizi di rete ed imposte -
nulla per consumi - e cioè per le «componenti fisse», non sospese dalle
“... messe fuori servizio per sicurezza ...” e “... addebitate fino a quando il contratto è commercialmente attivo ...”. Quanto al POD n.
IT001E00211724 l'addebito dei consumi cessava ad agosto 2019 e cioè in pagina 7 di 25 corrispondenza con l'incendio doloso che colpiva gli impianti dell'opponente; le somme addebitate in seguito a tale periodo si riferivano, ancora, ai servizi di rete ed imposte.
- La prova scritta richiesta dall'art. 634 comma 2 c.p.c. ai fini della domanda ex art. 633 c.p.c. era data per mezzo degli estratti autentici delle scritture contabili, in conformità alla previsione codicistica di cui all'art. 2710 c.c. e come interpretata dalla giurisprudenza, quali idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo.
Con l'atto di costituzione la convenuta chiedeva al giudice istruttore la chiamata in causa di ai sensi dell'art. 269, comma Controparte_2
2, c.p.c. per le seguenti ragioni. Narrava che la fatturazione della quantità di energia elettrica somministrata nel periodo 01.08.2018 -
30.07.2020 sui POD n° IT001E80008583 e n. IT001E00211724 era stata operata sulla scorta delle indicazioni del distributore locale di cui sopra e, pertanto, eventuali errori dovevano essere a lui riferibili.
sosteneva inoltre che: CP_1
- per le caratteristiche della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, qualora fosse incorsa declaratoria di illegittimità della fatturazione, doveva essere tenuta indenne da eventuali conseguenze pagina 8 di 25 pregiudizievoli e cioè rimborsata di tutte le somme che sarebbe stata condannata a corrispondere verso CP_3
- doveva altresì qualificarsi legittimata ad ottenere la ripetizione della somma di Euro 12.747,16 versata da a CP_1 Controparte_2
per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia sui
[...]
POD n. IT001E80008583 e n. IT001E00211724.
Infine, l'opponente, considerando presenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, riteneva opportuna la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
Per tutte queste ragioni, omandava: Controparte_1
1) in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa di
[...]
ex art. 269 comma 2 c.p.c.; Controparte_5
2) in via preliminare, di respingere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Bologna;
3) sempre in via preliminare, di concedere al decreto opposto la provvisoria esecutività;
4) nel merito ed in via principale, di respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_3 Parte_1
ingiuntivo n. 4427/2021 RG n. 12443/2021;
pagina 9 di 25 5) in via subordinata, di dichiarare Ges. En. debitore nei confronti di per importo pari ad Euro 29.035,86, oltre interessi ex artt. 4 CP_1
e 5 d.lgs. 09.10.2002 n. 231 dalle scadenze delle singole bollette/fatture al saldo, con conseguente condanna di Ges. l pagamento del relativo importo in favore di;
CP_1
6) in via ulteriormente subordinata, e nell'ipotesi di accoglimento parziale di domande / eccezioni dell'opponente, di condannare, ex art. 2033 c. c., alla restituzione in favore di Controparte_2 CP_1
di Euro 12.747,16; condannarla altresì al rimborso di tutte le
[...]
somme di danaro a che sarebbe stata condannata a corrispondere a CP_3
En. per spese giudiziali;
7) in ogni caso, la vittoria di spese e compensi professionali, con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali 15%, contributo previdenziale 4%, e IVA.
…oooOooo…
La posizione della terza chiamata
Il 6 febbraio 2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando le pretese fatte valere da così come le deduzioni CP_1
presenti in citazione. Per ragioni di simmetria delle posizioni delle tre pagina 10 di 25 parti in causa, si anticipa il contenuto della comparsa di tale società; tale società era stata chiamata a seguito della udienza del giorno 7 aprile
2022.
Narrava che:
- la terza chiamata si occupava della gestione del trasporto dell'energia elettrica all'utente finale e, in tale veste, rilevava e comunicava al trader
( i dati di consumo relativi all'utenza affinché potesse CP_1 CP_1
procedere, sulla base di tali informazioni, con la fatturazione al cliente.
- La linearità dei fatti di causa e la loro esaustiva documentazione dimostravano la legittimità e la correttezza della verifica del contatore e della ricostruzione dei consumi, nonché di tutti i dati di consumo riscontrati e trasmessi al trader per la conseguente fatturazione.
- Non potevano sorgere dubbi sulla correttezza della rilevazione dei consumi operata da peraltro contestate da controparte Controparte_2
in maniera assolutamente generica: E-Distribuzione si qualificava infatti come soggetto incaricato di un pubblico servizio operante in virtù di concessione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive con D.M.
13.10.2003; ne conseguiva, sul piano probatorio del presente giudizio, la fede privilegiata o comunque la speciale attendibilità di quanto attestato dai tecnici dell'esponente, nel verbale di verifica n. 651139127.0 del pagina 11 di 25 28/7/2020, nonché della ricostruzione dei consumi di cui alla tabella e della certificazione dei consumi mensili.
- era priva di legittimazione passiva rispetto a tutti i Controparte_2
profili delle domande di le cui contestazioni afferivano invero a bollette emesse in esecuzione di un contratto di somministrazione del quale l'esponente non era mai stata parte: in forza del D.lgs. 79/99, che recepiva la direttiva europea 96/92/CE, introducendo un regime di separazione tra la gestione e l'attività di produzione-vendita dell'energia elettrica, E-Distribuzione si considerava soggetto terzo e autonomo rispetto al contratto di somministrazione stipulato tra venditore - qui
- e cliente finale - En.. CP_1
La terza chiamata chiariva inoltre che:
- era estranea rispetto alle doglianze preliminari sull'incompetenza territoriale formulate da non essendo stata lei in alcun modo Pt_3
responsabile della scelta del giudice del procedimento monitorio adito da
; CP_1
- era estranea altresì all'eccezione preliminare sull'asserita mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da CP_1
, ex art. 633, comma 1, c.p.c., trattandosi di presupposti
[...]
pagina 12 di 25 dell'azione monitoria non attinenti alla sfera giuridica di
[...]
CP_5
E-Distribuzione proseguiva affermando che:
- le domande subordinate formulate da nei suoi confronti CP_1
risultavano infondate in fatto ed in diritto in quanto a monte, nel merito, l'opposizione formulata da oveva essere rigettata. CP_3
Tutto ciò premesso, la terza chiamata E-Distribuzione domanda:
1) di rigettare le domande formulate da nei suoi confronti in CP_1
quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) la vittoria di spese, oltre forfettarie 15% IVA e CPA come per legge.
Le difese delle tre parti in causa sono riassunte qui sopra.
Si narra ora lo sviluppo del processo.
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La scansione procedimentale
All'udienza del 7 aprile 2022, tenutasi in modalità cartolare a causa della pandemia, il giudice si riservava.
Con ordinanza dell'8 aprile 2022 del giudice Marco D'Orazi: a)
concedeva provvisoria esecuzione al decreto opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b)
dichiarava che la difesa basata sull'incompetenza territoriale non era pagina 13 di 25 forte, alla luce del foro del pagamento;
c) veniva autorizzava la chiamata in causa di (la cui costituzione è Controparte_2
riassunta sopra).
All'udienza del 9 febbraio 2023 il giudice concedeva i termini ex art. 183
c.p.c. e rinviava all'udienza del 28 settembre 2023 da tenersi in modalità
cartolare. Nel frattempo, il giudice titolare veniva trasferito in altra sezione del Tribunale.
Il GO Dott.ssa Serena Scala, letti gli atti e le memorie depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 18 marzo 2024 da tenersi, ancora, in modalità cartolare.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del giudice onorario Dott.ssa Scala;
il giudice D'Orazi rientrava dunque in sezione seconda. Di conseguenza, il procedimento veniva riassegnato al presidente della sezione secondo criteri tabellari, con funzioni qui di giudice singolo, Marco D'Orazi.
L'udienza veniva rinviata.
All'udienza del 19 dicembre 2024, tenutasi con modalità cartolare, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle pagina 14 di 25 comparse conclusionali e delle memorie di replica, tali da decorrere dal giorno 13 gennaio 2025. Tratteneva dunque la causa in decisione.
…oooOooo…
Rinvio ad atti e documenti
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile.
Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla competenza territoriale
E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale civile di Bologna, come già adombrato nell'ordinanza dell'8 aprile 2022.
L'opposta aveva eletto il criterio del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., l'obbligazione dedotta nel presente giudizio – ed in quello monitorio – è relativa al pagamento della somma di denaro indicata dal decreto ingiuntivo n.
4427/2021. In ordine al dispositivo dell'art. 1182 c.c. sul “luogo pagina 15 di 25 dell'adempimento”, l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore – CP_1
; trattasi di obbligazione portable.
[...]
Pur vero che, ai fini dell'individuazione del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, ed in particolare del foro del pagamento, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., il credito vantato deve essere liquido ed esigibile. Vero altresì che, la sentenza delle Sezioni Unite n. 17989 del
13.9.2016, richiamata sia dall'opponente che dall'opposta, ha statuito che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma delle disposizioni sopracitate, debbano essere esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi
criteri determinativi non discrezionali.
Nel caso di specie il rapporto non era sorto per mezzo di un contratto tra le parti in causa, bensì per effetto del d.m. 23.11.2007 n. 73, che tramite l'art. 4 determinava il corrispettivo dovuto a fronte della prestazione resa da Controparte_1
Si ritiene che le fatture emesse da quest'ultima, seppur non ricomprese nella definizione di “titolo negoziale” nel senso indicato dalle Sezioni
Unite, siano comunque sufficienti per individuare somma liquida ed pagina 16 di 25 esigibile;
al fine di determinare la natura portable della obbligazione e la competenza territoriale del foro facoltativo ai sensi dell'artt. 20 c.p.c. e
1182, comma 3, c.c. quale forum destinatae solutionis. Nel caso di specie, trattasi sì di documento a formazione unilaterale, ma pur sempre effetto di un automatico calcolo stabilito dal decreto di cui sopra relativo ai casi di fornitura elettrica in c.d. «regime di salvaguardia».
Si ritiene dunque che la ratio sottostante alla giurisprudenza, circa la ricerca della determinatezza e liquidità del credito vantato, sia in tal caso rispettata, ed anzi qui a maggior ragione, essendo la somma risultante non da un titolo frutto della volontà delle parti, ma anzi effetto di legge, con esito contabile determinato aritmeticamente.
Sul rapporto obbligatorio tra le parti opponente ed opposta
Certo è che tra ed CP_3 Parte_1
un rapporto obbligatorio esiste. Risulta dagli atti Controparte_1
che le parti non abbiano tra loro concluso alcun contratto fonte di reciproche obbligazioni. Ma occorre ricordare che il rapporto obbligatorio può certamente generarsi anche da altre fonti: la legge stessa.
Nel caso controverso, rileva il d.m. 23.11.2007 n. 23 disciplinante
“Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui pagina 17 di 25 all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125”. Brevemente: a tutte le imprese che non abbiano esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia e siano intestatarie di almeno un sito -POD- in media o alta tensione sul territorio nazionale, la fornitura di energia elettrica nel c.d. «regime di salvaguardia» sarà automaticamente servita dal fornitore aggiudicatario per il territorio interessato. Tali circostanze ricorrevano nel caso di specie: Ges.
[...]
era infatti impresa Parte_1
intestataria dei POD n. IT001E80008583 e n. IT001E00211724;
[...]
risultava quindi essere fornitore di energia elettrica in c.d. CP_1
“regime di salvaguardia” aggiudicatario per il territorio interessato.
Stando al dettame del citato decreto ministeriale, mentre il distributore locale – nel nostro caso – emette fattura al Controparte_2
fornitore aggiudicatario per il corrispettivo del servizio di trasporto di energia al cliente finale, il fornitore aggiudicatario del servizio energetico fornito emette fattura al cliente finale per il corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 4 del sopracitato d.m. 23.11.2007 n. 23. Le reciproche obbligazioni tra le parti in causa erano quindi: per la Controparte_1
fornitura di energia elettrica in “regime di salvaguardia”; per pagina 18 di 25 il pagamento delle somme di Parte_1
cui alle fatture emesse.
Quindi il rapporto obbligatorio tra le parti è da considerarsi costituitosi ex lege.
Sui consumi effettivi e sul quantum addebitato
E' stata data sufficiente prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del credito azionato in sede monitoria da Controparte_1
In primo luogo, si è in presenza di due imprese.
Non è dunque vero – formula tralaticia – che la fattura non fa prova (in questo caso, le fatture sono legate a scritture contabili della opposta). La affermazione è vera ma non fra imprenditori;
fra imprenditori, infatti,
opera l'articolo 2710 c.c.; norma che questa sentenza intende valorizzare come elemento di prova.
Elemento di prova che si accompagna alla genericità della contestazione;
genericità che rendeva la opposizione ai limiti della stessa ammissibilità.
IN ogni caso, prescindendo alla ammissibilità, non vi è dubbio che una contestazione sì generica (nego quia nego) finisca per essere una contestazione inidonea;
dunque una non (specifica) contestazione ai sensi dell'articolo 115 c.p.c.
pagina 19 di 25 Infine, le fatture emesse dalla opposta riportavano i dati a lei trasmessi da
che si occupava del trasporto dell'energia Controparte_2
elettrica fino al punto di consegna. I rilevamenti effettuati da quest'ultima presso i POD n. IT001E00211724 e POD n.
IT001E80008583 si ritengano provati e corretti. Quanto al POD n.
IT001E80008583 le somme fatturate da si riferivano Controparte_1
all'intero arco temporale 01.08.2018 - 30.07.2020 esclusivamente per servizi di rete ed imposte addebitabili per l'intera durata di attività del contratto effetto di legge n. 3018637833. Rispetto invece al POD n.
IT001E00211724, le bollette addebitavano consumi di energia elettrica esclusivamente fino al mese di agosto 2019, e per l'arco temporale successivo 01.09.2019 - 30.07.2020 venivano addebitati, di nuovo,
esclusivamente i servizi di rete e le imposte, componenti fisse addebitabili fintanto che il contratto sia commercialmente attivo come nel caso esaminato.
La doglianza relativa ai consumi (POD inattivi) è dunque infondata,
poiché si tratta di fatturazione per servizi di rete ed imposte.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita, nel rapporto giuridico processuale fra parte opponente e parte opposta.
La opposizione è dunque manifestamente infondata.
pagina 20 di 25 Il rapporto giuridico processuale fra parte opposta e la chiamata
Vi è stata una chiamata, per una sorta di garanzia impropria. La parte opposta non ha invocato la posizione della terza chiamata, come prova della energia venduta ma ha inteso chiamarla, per il caso di soccombenza, anche parziale, nel proprio rapporto con la opposta;
pur se vi sono ambiguità in tale chiamata (vi è una cifra relativa ai costi pagati alla terza chiamata), la domanda è chiaramente una domanda con funzione di garanzia in senso lato.
La domanda di (C.F. ) verso la terza Controparte_1 P.IVA_2
chiamata è, dunque, chiaramente una domanda condizionata alla propria
(eventuale) soccombenza verso la opponente. Poiché tale soccombenza non c'è stata, si deve ritenere che la domanda non sia una domanda attiva,
ancora proposta.
Si provvede pertanto come da punto 5 del dispositivo.
Sulle spese
Parte opponente deve pagare le spese di parte opposta. Come al punto 4 del dispositivo.
Scaglione da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00.
Stante la totale soccombenza di parte opponente CP_3 Parte_1
, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., le spese di lite devono intendersi
[...]
pagina 21 di 25 interamente a suo carico: la necessità di ricorrere al giudice non deve infatti tornare a danno di chi abbia ragione.
Le spese del presente giudizio si aggiungono a quelle di cui alla fase monitoria e liquidate nel decreto ingiuntivo opposto n. 4427/2021 del 22 ottobre 2021.
Nel rapporto giuridico corrente fra la opposta (C.F. Controparte_1
e la terza chiamata, non vi sono condanne o provvedimenti di merito P.IVA_2
(si veda il punto 5 del dispositivo).
Occorre dunque decidere il carico di spese, secondo i principi generali. Pacifico che la chiamata debba essere ristorata delle spese che ha Controparte_2
sostenuto. Per il principio chiovendiano, per cui chi ha ragione non può subire danni dal processo, dovendo dunque essere ristorato delle spese, essa deve venire ristorata delle spese di lite.
La condanna va posta a carico di entrambe le altre parti.
Da un canto, la parte opponente, negando infondatamente di essere debitrice, ha indotto la opposta alla chiamata del terzo, a fini cautelativi. La posizione di CP_1
non era però una conseguenza necessaria della opposizione. Infatti, ben
[...]
avrebbe potuto semplicemente verificare i consumi da quanto dispacciato dal distributore generale, senza necessariamente chiamare tale parte;
in tale caso, la fatturazione con avrebbe avuto una funzione Controparte_2
probatoria, senza necessità di chiamare tale società in base a questa (eventuale)
pagina 22 di 25 garanzia impropria;
in pratica, se , ex ante, avesse verificato con certezza CP_1
la infondatezza della opposizione, si sarebbe potuta semplicemente difendere, senza cercare una “copertura” nella terza chiamata, “copertura” di cui non v'era bisogno.
In ragione della posizione difensiva meno gravosa del terzo chiamato, le spese possono contenersi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14560/2021;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RESPINGE integralmente l'opposizione proposta da CP_3 [...]
avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.4427/2021, in oggetto, emesso dal Tribunale di
Bologna.
2) CONFERMA tale decreto in ogni sua parte: capitale ivi indicato;
interessi come ivi liquidati;
spese del monitorio.
3) CONFERMA ESECUTIVO IL DECRETO.
4) NA CP_3 Parte_1
altresì al pagamento delle spese di lite della fase contenziosa della opposta (C.F. ), spese di lite che Controparte_1 P.IVA_2
pagina 23 di 25 si aggiungono a quella del monitorio e che si liquidano per la sola fase contenziosa in: Euro 8.000,00 per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
infine IVA e CPA come per legge.
5) DICHIARA che non vi è luogo a provvedere, nel rapporto giuridico processuale corrente fra la opposta (C.F. Controparte_1
e la terza chiamata. P.IVA_2
6) NA (C.F. , nonché la Controparte_1 P.IVA_2
attrice, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite della chiamata spese che si liquidano in: Controparte_2
euro 5.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA e Cassa come per legge.
7) SI PUBBLICHI.
pagina 24 di 25 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 8 aprile 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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