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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 550/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi materialmente congiunto all'opposizione, dall'Avv. Barbara
Fucile, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE
CONTRO
con Sede Controparte_1
Legale e Direzione Generale in v.le Europa, 65, cod. fisc. CP_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_1
Dott. , elett. dom. in Catania, via Ronchi, 12, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Valerio Scelfo, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio e 3
( ”), con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1 CP_3 CP_3
(codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Messina ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 procuratrice di (“ ), società unipersonale con Controparte_4 CP_5
sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale i.v. di €
10.000,00 (codice fiscale, partita IVA. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno ), iscritta al n. 35670.9 dell'elenco P.IVA_3
delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento del 07.06.2017, giusta procura autenticata in Notar da Persona_1 del 14.01.2020, rep. 303875, racc. 35507, registrata il 17.01.2020 Per_2
al n. 825 Serie 1T, cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati da Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_11
[...] Controparte_12 [...]
Controparte_13 Controparte_14 [...]
e e Controparte_15 Controparte_16 CP_1 [...]
giusta cessione in GU, Parte Seconda, n. 147 del 14.12.2019, CP_17
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma in Notar da Messina il 03.03.2021, rep. Persona_3
38070, racc. 14435, ed elettivamente domiciliata in Via Giuseppe CP_1
Fucà n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Paola
OPPOSTI 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione tardiva ex Parte_1 art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1991/2014, emesso in data 02/12/2014 dal Tribunale di Ragusa, nel proc. RG n. 5028/2014, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in solido con a Parte_2 [...]
per le causali di cui al ricorso, la Controparte_18 somma di € 119.650,49, oltre agli interessi e alle spese della procedura di ingiunzione, chiedendo “1) in accoglimento del I) motivo di opposizione, ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Messina e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1991/2014 emesso da Codesto Tribunale, nonostante l'incompetenza territoriale, in quanto nullo e/o inefficace;
2) in accoglimento del II) motivo di opposizione, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova e, per i rilievi e le eccezioni formulate nel presente atto, dichiarare insussistente qualunque obbligazione dell'opponente nei confronti della opposta. Nel merito: 3) in ogni caso, ritenere e dichiarare che la Banca opposta ha richiesto, pattuito ed applicato sul contratto di “conto corrente allo scoperto” con fido n. 2766/07 nonché su tutti conti anticipi, stipulati con il debitore principale Parte_2
e garantiti dall'opponente, addebiti illegittimi fra cui quelli derivanti da tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996 nonché da capitalizzazione trimestrale di interessi debitori contra legem;
4) conseguentemente, accertare e determinare la reale situazione contabile del suddetto “conto corrente allo scoperto” con fido n. 2766/07 e per l'effetto condannare l'opposta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di detto conto, in esito ad espletamento di CTU contabile come di seguito richiesta;
5) ritenere e dichiarare la nullità totale e/o parziale della fideiussione per tutti i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria dell'opponente; 6) ritenere e dichiarare la nullità di tutte le clausole vessatorie presenti nella fideiussione in atti, per violazione della disciplina a tutela del consumatore, dato che la mancanza di trattative ha interessato tutto il contratto, e per l'effetto dichiarare inesistente ogni obbligazione fideiussoria dell'opponente per inesistenza del credito e per i motivi dedotti;
7) dichiarare nulle le clausole della fideiussione in atti finalizzate ad 5
un'intesa restrittiva in violazione della normativa antitrust, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria dell'opponente nei confronti dell'opposta o in via gradata dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione in atti dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria dell'opponente; 8) dichiarare la nullità e/o l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 Cod. Civ. e per effetto dichiarare che l'opponente è liberata da ogni obbligazione nei confronti dell'opposta; 9) dichiarare la nullità e/o l'estinzione della fideiussione a Doc. 06 ai sensi dell'art.1957 c.c. e per effetto dichiarare che l'opponente è liberata da ogni obbligazione nei confronti dell'opposta; 10) dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 5 della fideiussione in quanto clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e per l'effetto dichiarare che l'opponente è liberata da ogni obbligazione, ai sensi dell'art.1956 c.c., nei confronti dell'opposta; 11) in via gradata, in caso di operatività della fideiussione e per la denegata ipotesi in cui venisse accertato comunque un debito, dichiarare che la fideiussione è operativa solo ed esclusivamente nei limiti del minor credito eventualmente accertato dal CTU nei confronti del debitore principale, perché invalide le obbligazioni garantite, senza interessi o, in via gradata, oltre interessi legali;
12) revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per i rilievi e per le eccezioni formulate nel presente atto e dichiarare insussistente qualunque obbligazione dell'opponente nei confronti della opposta per i titoli dedotti in ricorso”.
Si costituiva la la Controparte_1 quale chiedeva “preliminarmente, ritenere e dichiarare l'opposizione inesistente, nulla e/o inammissibile, stante il difetto di notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il procuratore costituito;
- sempre in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in relazione al Controparte_1 presente giudizio, stante l'intervenuta cessione del credito vantato nei confronti di e della sua fideiubente , Parte_2 Parte_1 con le conseguenti statuizioni;
- conseguentemente, sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione stante la carenza del contraddittorio, con le conseguenti statuizioni;
- subordinatamente, ancora in via preliminare, ritenere e 6
dichiarare la tardività dell'opposizione per insussistenza del presupposto di cui all'art. 650 c.p.c. e per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 650, comma 3, c.p.c., con le conseguenti statuizioni. - senza recesso, nel merito, rigettare l'opposizione proposta ex adverso in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto;
- in via estremamente subordinata, senza recesso alcuno, stante il vizio della notifica, ove ritenuto, rimettere in termini la , con le conseguenti statuizioni;
Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva la in qualità di procuratrice di CP_3 Controparte_4 la quale chiedeva “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'opposizione inammissibile per violazione del termine inderogabilmente previsto all'art. 650, comma 3, c.p.c.; 2) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro diritto, ragione e azione”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame deve intendersi inammissibile per le motivazioni di seguito illustrate.
Ed invero, in tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato 7
nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio) (cfr. Cass. Sez. L. n. 2683/2019).
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. Sez. Un. sent.n. 14572 del 22.06.2007; Cass. Sez. 3, ord.n. 20850/2018; Cass. Sez. 6-1, ord.n. 27529/2017; Cass Sez. 1, n. 10386/2012).
E' ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. Sez. 2, ord.n. 28600 del 06.11.2024).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto) (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord.n. 7560 del 08.03.2022).
Nella specie, la parte opponente si è limitata ad addurre genericamente di essersi recata in data 13 gennaio 2023 presso il Comune di Roccalumera (ME) al fine di ritirare un atto di precetto ricevuto in notifica, nel quale si faceva menzione del titolo giudiziale esecutivo, costituito, appunto, dal 8
decreto ingiuntivo in questa sede opposto, del quale la stessa non aveva mai avuto conoscenza prima di allora.
Nessuna contestazione è stata avanzata dalla medesima in merito all'eventuale invalidità o irregolarità del precetto in questione, lasciando la stessa solamente intendere di non essere riuscita a recarsi prima presso l'ufficio del Comune per ragioni legate al proprio stato di salute.
Ne consegue che deve presumersi l'avvenuta regolare conoscenza, o comunque conoscibilità, del precetto, e quindi del decreto ingiuntivo menzionato nel suddetto atto, in capo all'opponente a far data dal perfezionarsi della notifica del precetto nei suoi confronti, ovvero il giorno 12.12.2022, a fronte di un'opposizione tardivamente notificata a mezzo pec in data 13.02.2023, ovvero ben oltre il termine di quaranta giorni previsto ai fini della valida proposizione della stessa opposizione tardiva, termine decorrente, come già detto, dall'avvenuta conoscenza, o conoscibilità, del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
La circostanza addotta dalla , secondo cui solo in data 13 gennaio Parte_1
2023 la predetta sarebbe riuscita a ritirare il plico presso l'ufficio comunale per motivi di salute, è rimasta meramente labiale, e priva di riscontri in atti.
Ne consegue che la proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dovrà essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente avanzata.
Ogni altra eccezione e questione rappresentata dalle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il D.I. n. 1991/2014, emesso dal Tribunale di Parte_1
Ragusa in data 02.12.2014 (proc. n. 5028/2014 R.G.).
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte, da determinarsi in euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 18 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo