Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1806/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigia Brunetti e Giuseppe Altavilla Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Semeraro e Michele Turso Controparte_1
-convenuta-
NONCHE'
, , e rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele D'Elia Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
-altri convenuti-
NONCHE'
nata a [...] il [...] Controparte_6
-litisconsorte necessario-
Le parti costituite precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 13/12/2024
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendo accertarsi il suo Parte_1
1
l'altra proprietà precedentemente acquistata da esso attore con accesso da via Vittorio Emanuele n. 55, in
Fragagnano, sostenendo di aver posseduto ininterrottamente ed esclusivamente detti immobili dal 1974
per oltre venti anni.Si costituivano in giudizio e gli altri germani , in epigrafe Controparte_7 Pt_1
indicati, chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.Rimaneva contumace
, evocata in giudizio quale litisconsorte necessaria in quanto coerede del defunto Controparte_6
.In diritto, le domande proposte dall'attore non possono trovare accoglimento perché Persona_1
infondate.La circostanza del possesso esclusivo, pacifico, pubblico ininterrotto per oltre venti anni dei vani e del cortile descritti in atto di citazione, elemento costitutivo dell'acquisto per usucapione della proprietà
di beni immobili (art. 1158 c.c.), non risulta adeguatamente provata dall'attore il quale ne aveva l'onere ex art. 2697 c.c..Infatti alle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice , , Tes_1 Testimone_2
e si oppongono quelle si segno contrario, da cui emerge un utilizzo Testimone_3 Testimone_4
promiscuo dei vani per cui è causa anche da parte di e delle altre parti in lite fino alla Parte_2
morte dello stesso , avvenuta solo nel 2019.E' noto che quando vi sia insanabile contrasto Parte_2
tra opposte versioni fornite dai testi addotti in ordine ai fatti costitutivi dell'azione deve trarsi la conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo a detti fatti (in tal senso Cass. Civ. nn.
3468/2010, 26926/2009, 6760/2003).Nella specie, nessuno dei testi escussi può ritenersi credibile rispetto ad altri poiché tutte le parti costituite hanno chiamato a deporre sia familiari che estranei e non vi è alcun riscontro estrinseco di veridicità né alle dichiarazioni di coloro i quali hanno riferito di un uso esclusivo dei vani in questione da parte dell'attore, né alle dichiarazioni di coloro i quali hanno riferito di un uso promiscuo da parte di tutti i e relativi familiari fino alla morte di .Certamente Pt_1 Persona_1
non può essere ritenuto riscontro estrinseco al racconto dei testi di parte attrice la perizia di parte a firma
Geometra il quale si è limitato a descrivere e documentare una situazione dei luoghi Persona_2
riferita al 31/1/2020, mentre non vi è alcuna documentazione fotografica o planimetrica catastale relativa ad epoca antecedente.E neppure può essere ritenuto riscontro estrinseco al racconto dei testi di parte attrice il contratto di locazione prodotto da , trattandosi di contratto sostanzialmente Parte_1
concluso con sè stesso poiché locatore da una parte e conduttore dall'altra quale legale rappresentante della società indicata come conduttrice.Inoltre, detto contrato si riferisce a immobile con accesso da via
Vittorio Emanuele n. 55, di proprietà esclusiva dell'attore in virtù di acquisto del 1970, mentre non indica
2 affatto né il numero di vani né la relativa ubicazione, sicchè non è idoneo a comprovare che si riferisca anche ai vani ed al cortile oggetto del presente giudizio.Nè risultano prodotte ulteriori documentazioni a sostegno della credibilità dei testi di parte attrice e della tesi dell'esclusività del godimento, quali, ad esempio, pagamenti di imposte e tasse relativi ai vani per cui è causa o intestazioni esclusive di utenze specificamente riferite a dette proprietà.Peraltro, anche in caso di accertata esistenza di un godimento esclusivo è da escludere l'acquisto per usucapione delle proprietà per cui è causa da parte dell'attore avendo lo stesso dedotto che tale godimento sarebbe iniziato per effetto del consenso di ER
, proprietario di detti cespiti.Il godimento di un immobile acquisito per autorizzazione del
[...]
proprietario non attribuisce all'utilizzatore la qualità di possessore ma di mero detentore in quanto la tolleranza del proprietario esclude il possesso (art. 1144 c.c.) che può essere acquisito solo attraverso atti di interversione che richiedono la manifesta opposizione al proprietario (art. 1164 c.c.).Tale opposizione non può consistere in un mero atto di volizione interna ma deve manifestarsi all'esterno con modalità tali da estrinsecare la volontà di non esercitare più la signoria sulla cosa nomine alieni ma in nome proprio quale proprietario (in tal senso Cass. civ. n. 30134/2022).Nè può deporre per l'esercizio del godimento quale possessore il fatto che l'attore abbia utilizzato i cespiti per cui è causa per molti anni atteso che la tolleranza del proprietario può essere esclusa dall'uso esclusivo per lunghi periodi nei rapporti di amicizia o vicinato ma non nei rapporti di parentela (in tal senso Cass. civ. nn. 21807/2024 e 1413/2024), peraltro strettissima, quale quello che legava l'attore al padre .Certamente non è credibile la Persona_1
tesi, sostenuta peraltro dalla moglie dell'attore non credibile sul punto perché fortemente interessata all'esito del presente giudizio in virtù del rapporto di coniugio con , della vendita verbale Parte_1
dei beni per cui è causa fatta dal padre al figlio per la cifra di un milione.La sola circostanza del versamento di una cifra considerevole (un milione) per l'epoca, sarebbe stato il 1974 secondo l'attore, è inverosimile poiché rimane ignota la modalità di pagamento e rimane ignota la fonte di approvvigionamento di tale rilevante somma.La tesi della volontà di di vendere al figlio i beni oggetto di lite è, Persona_1
inoltre, sconfessata dalle successive condotte dello stesso proprietario il quale ha fatto donazione alla figlia di detti beni con formale atto pubblico.Anche la giustificazione addotta dall'attore, della
“dimenticanza” della precedente vendita di cui sarebbe rimasto vittima il padre all'atto della successiva donazione alla figlia , rimane un mero assunto dell'attore non risultando che alla data della CP_1
donazione in favore della figlia fosse affetto da deficit cognitivi.Invero, lo stesso silenzio Parte_2
3 dell'attore per svariati anni, fino alla morte del padre, senza mai rivendicare l'attuazione della dedotta vendita verbale, lascia desumere che il godimento degli immobili in questione fosse frutto di un consenso del proprietario al mero uso, di cui il figlio era ben consapevole, in assenza di volontà di vendita.Al rigetto delle domande dell'attore segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituitisi in giudizio, liquidate come da separato dispositivo secondo il valore determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe , così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_7
liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, rimborso spese generali e CAP nella misura di legge;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Parte_2
, e liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CAP CP_3 CP_4 CP_5
e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 12/3/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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