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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
GIANGREGORIO, elettivamente domiciliata in VIA PICCINNI N.191 a BARI, presso il difensore,
Appellante contro
(C.F. ), erede di con il patrocinio CP_1 C.F._2 Persona_1 dell'avv. TIZIANA TANDOI, elettivamente domiciliata in VIA M. PAGANO N. 112 a TRANI, presso il difensore,
Appellata
CONCLUSIONI
La parte appellata, presente, ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione. Parte appellante, non comparsa, ha depositato note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con sentenza numero 672/2024 letta in udienza l'8.04.2024, il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con atto di citazione Persona_1 notificato il 25.2.2023, nei confronti di rimasta contumace, accertava l'abusivo Parte_1 riempimento del contratto di comodato del 2.7.2018, quanto all'indicazione della durata, e per l'effetto accoglieva la domanda di restituzione del bene e condannava al rilascio in favore di Parte_1 [...] dell'immobile sito in Corato alla via Monte Cencio n. 27, libero e vuoto da persone e da Per_1 cose. Condannava inoltre parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi e € 518,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15 % se e come per legge.
Con atto di citazione notificato il 24.09.2024, iscritta a ruolo il 3.10.2024 proponeva appello Pt_1
chiedendo in via preliminare, di disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza
[...] impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima e, nel merito, di riformare integralmente la sentenza n. 672/2024, emessa a verbale il 08.04.2024, pronunciata dal Tribunale di Trani nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1233/2023 e notificata addì 23.07.2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata il 22.11.2025 l'appellata erede di CP_1 [...]
chiedendo di rigettare l'appello e di condannare l'appellante al pagamento delle spese del Per_1 secondo grado di giudizio.
Con decreto del 12.2.2025, depositato il giorno successivo, la Corte, ritenuto che la causa promossa nelle forme ordinarie, dovesse seguire anche in appello il rito locativo, disponeva il mutamento del rito, riservandosi sull'inibitoria.
Con ordinanza del 26.2.2025, depositata il giorno successivo, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, prescindendo in tale sede dal valutare la tempestività dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 4.6.2025, mediante lettura del dispositivo.
L'appello è, ad avviso della Corte inammissibile.
A seguito di mutamento del rito disposto con provvedimento del 26.6.2023, la causa è proseguita già in primo grado e si è ivi conclusa nelle forme del rito locativo.
L'impugnazione andava quindi proposta, secondo il principio dell'ultrattività de rito, con ricorso e non con citazione. Risulta, per averlo dichiarato lo stesso appellante, che la sentenza di primo grado veniva notificata il
23.7.2024, facendo così scattare il termine breve, di trenta giorni, per la sua appellabilità, scadente quindi, considerando l'interruzione dei termini nel periodo feriale, il 24.9.2024. L'atto di citazione contenente l'impugnazione, pur notificato in tale data, risulta iscritto a ruolo il successivo 3.10.2024, oltre quindi il termine predetto.
pagina 2 di 3 Questa Corte si è in passato costantemente attenuta all'insegnamento del Supremo Collegio che ha più volte riaffermato il principio secondo cui: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione. (V. da ultimo Cass. n. 14401/2015 del 10.7.2015 e, in precedenza, Cass. n. 12990/2010
e Cass. n. 5150/2004).
Non ritiene di doversi discostare anche nel caso che ci occupa da tale consolidato orientamento, per cui ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione per cause di valore indeterminabile di bassa complessità e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in considerazione del rilievo d'Ufficio dell'inammissibilità pronunziata.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 24.09.2024, nei confronti di avverso la sentenza n. 672/2024 del CP_1
Tribunale di Trani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi Euro 4.996,00 per compensi, oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge;
3) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 4.06.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
GIANGREGORIO, elettivamente domiciliata in VIA PICCINNI N.191 a BARI, presso il difensore,
Appellante contro
(C.F. ), erede di con il patrocinio CP_1 C.F._2 Persona_1 dell'avv. TIZIANA TANDOI, elettivamente domiciliata in VIA M. PAGANO N. 112 a TRANI, presso il difensore,
Appellata
CONCLUSIONI
La parte appellata, presente, ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione. Parte appellante, non comparsa, ha depositato note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con sentenza numero 672/2024 letta in udienza l'8.04.2024, il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con atto di citazione Persona_1 notificato il 25.2.2023, nei confronti di rimasta contumace, accertava l'abusivo Parte_1 riempimento del contratto di comodato del 2.7.2018, quanto all'indicazione della durata, e per l'effetto accoglieva la domanda di restituzione del bene e condannava al rilascio in favore di Parte_1 [...] dell'immobile sito in Corato alla via Monte Cencio n. 27, libero e vuoto da persone e da Per_1 cose. Condannava inoltre parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi e € 518,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15 % se e come per legge.
Con atto di citazione notificato il 24.09.2024, iscritta a ruolo il 3.10.2024 proponeva appello Pt_1
chiedendo in via preliminare, di disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza
[...] impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima e, nel merito, di riformare integralmente la sentenza n. 672/2024, emessa a verbale il 08.04.2024, pronunciata dal Tribunale di Trani nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1233/2023 e notificata addì 23.07.2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata il 22.11.2025 l'appellata erede di CP_1 [...]
chiedendo di rigettare l'appello e di condannare l'appellante al pagamento delle spese del Per_1 secondo grado di giudizio.
Con decreto del 12.2.2025, depositato il giorno successivo, la Corte, ritenuto che la causa promossa nelle forme ordinarie, dovesse seguire anche in appello il rito locativo, disponeva il mutamento del rito, riservandosi sull'inibitoria.
Con ordinanza del 26.2.2025, depositata il giorno successivo, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, prescindendo in tale sede dal valutare la tempestività dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 4.6.2025, mediante lettura del dispositivo.
L'appello è, ad avviso della Corte inammissibile.
A seguito di mutamento del rito disposto con provvedimento del 26.6.2023, la causa è proseguita già in primo grado e si è ivi conclusa nelle forme del rito locativo.
L'impugnazione andava quindi proposta, secondo il principio dell'ultrattività de rito, con ricorso e non con citazione. Risulta, per averlo dichiarato lo stesso appellante, che la sentenza di primo grado veniva notificata il
23.7.2024, facendo così scattare il termine breve, di trenta giorni, per la sua appellabilità, scadente quindi, considerando l'interruzione dei termini nel periodo feriale, il 24.9.2024. L'atto di citazione contenente l'impugnazione, pur notificato in tale data, risulta iscritto a ruolo il successivo 3.10.2024, oltre quindi il termine predetto.
pagina 2 di 3 Questa Corte si è in passato costantemente attenuta all'insegnamento del Supremo Collegio che ha più volte riaffermato il principio secondo cui: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione. (V. da ultimo Cass. n. 14401/2015 del 10.7.2015 e, in precedenza, Cass. n. 12990/2010
e Cass. n. 5150/2004).
Non ritiene di doversi discostare anche nel caso che ci occupa da tale consolidato orientamento, per cui ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione per cause di valore indeterminabile di bassa complessità e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in considerazione del rilievo d'Ufficio dell'inammissibilità pronunziata.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 24.09.2024, nei confronti di avverso la sentenza n. 672/2024 del CP_1
Tribunale di Trani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi Euro 4.996,00 per compensi, oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge;
3) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 4.06.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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