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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli ConIGliere Simona Bruzzese ConIGliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Angelo Riccobene del Foro di Bergamo, presso il cui studio sito in Bergamo, via Paglia n.4, ha eletto domicilio appellante nei confronti di
Controparte_1
[...] appellato - contumace
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di IA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
“1) In via principale e di merito: in totale riforma della sentenza impugnata, annullare il provvedimento amministrativo, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con conseguente rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
1 Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
2) In via istruttoria: si deposita sentenza e fascicolo di primo grado.
3) In ogni caso: condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite”
PROCURATORE GENERALE:
“l'appello è fondato;
il Questore ha rigettato l'istanza della ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (essendo coniuge di cittadino italiano,
, sposato il 15.9.2012) per l'assenza della convivenza con il Persona_1 marito;
il provvedimento del Questore è fondato unicamente sull'assenza della convivenza e non sulla natura fittizia del vincolo coniugale, il che preclude ogni valutazione sul punto;
come ha ripetutamente precisato la Suprema Corte (da ultimo, Cass., 13189/24), “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n.
286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso”; chiede, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, sia dichiarata la nullità del provvedimento del Questore di Bergamo, in data 15.11.2022, di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dalla appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286 depositato l'8.5.2023
, cittadina albanese, premesso che la Questura di Bergamo il Parte_1
15.11.2022 aveva rigettato la sua istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata in data 20.12.2021, aveva adito il Tribunale di Bergamo chiedendo di annullare il provvedimento di diniego con conseguente rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino UE. In particolare, la ricorrente deduceva di essere coniuge del cittadino italiano IG. nato a [...] il Persona_2
22.8.1972, con il quale aveva contratto matrimonio in data 15.9.2012. Le motivazioni della Questura, poste alla base del rigetto dell'istanza, cioè la mancanza di una reale convivenza tra le parti e la strumentalità del vincolo matrimoniale ai soli fini dell'ottenimento del titolo di soggiorno, altrimenti non concedibile, erano smentite sia dal fatto che il matrimonio era stato celebrato nel 2012 e la sua richiesta di permesso era stata presentata solo nel 2021 sia per il fatto che il controllo circa la reale convivenza tra i coniugi era stato svolto dalla Polizia locale del Comune di Lallio, la medesima che, alla fine dell'anno 2021, aveva già effettuato le verifiche per iscrivere il marito come residente in [...] Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
n.2 e che in data 13.12.2021 aveva ratificato la comunicazione, presentata dal marito, di ospitalità della moglie presso la sua residenza. Pertanto, il Comune di Lallio già a far data dal dicembre 2021 aveva effettuato delle verifiche circa l'effettiva presenza di entrambi i coniugi nell'abitazione di via Mozart n.
2. Nonostante ciò, l'unico controllo posto alla base del provvedimento di rigetto era stato quello effettuato, sempre dalla Polizia locale del Comune di Lallio, in data 11 ottobre 2022. In quell'occasione il marito non era presente nell'abitazione in quanto fuori per lavoro e allora la moglie aveva provveduto a contattarlo telefonicamente in modo che fosse lui a spiegare all'agente che lavoro svolgesse1; l'agente della Polizia locale aveva poi fatto ritorno presso l'abitazione nel pomeriggio per attestare la presenza dei suoi effetti personali comunicandole che era tutto a posto, salvo poi trasmettere alla Questura la mancata convivenza tra i coniugi. La ricorrente, alla luce di ciò, rappresentava che la presenza costante o meno presso l'abitazione non inficiava di certo il vincolo matrimoniale e la stabilità affettiva sussistente tra i coniugi. Pertanto, sulla base della documentazione allegata contenente pure la testimonianza resa dalla IG.ra , titolare del contratto di locazione ed anch'essa ivi residente Testimone_1
a far data dall'anno 2016, era certa l'effettiva coabitazione tra i coniugi.
2. In data 21.9.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo di Controparte_1 respingere il ricorso. In particolare, l'Avvocatura deduceva che compito del Giudice Ordinario era quello di accertare la sussistenza di tutti i presupposti del tipo di permesso richiesto per l'adozione della decisione con la conseguente inammissibilità di qualsivoglia censura di illegittimità nei confronti del provvedimento impugnato in quanto motivi azionabili unicamente dinanzi al Giudice Amministrativo e l'onere della prova era in capo alla parte richiedente la quale doveva dimostrare i presupposti costitutivi del suo diritto. L'Avvocatura, nel caso in esame, si riportava alle argomentazioni già contenute nella relazione della Questura di IA (nella quale era stato evidenziato che “Dagli accertamenti esperiti tramite Polizia Locale, ritenuti da questo Ufficio attendibili e circostanziati, non è emerso il consortium vitae, e cioè la condivisione di una stabile dimora, abitata da entrambi i coniugi in via abituale e prevalente e poco chiaro appare il quadro familiare, soprattutto se si considera che nello stato famiglia del cittadino italiano risulta iscritta altra persona di sesso femminile.”) e agli allegati ivi richiamati tra i quali la relazione del comando di Polizia di Lallio nella quale si faceva presente che in data 11.10.2022 Persona_3
e vicini di casa della ricorrente, avevano dichiarato di non aver
[...] Persona_4 mai visto soggetti maschili frequentare l'immobile in uso alla richiedente;
nonché la comunicazione di ospitalità e/o assunzione di straniero o apolide;
l'istanza di rigetto e il certificato di matrimonio. All'udienza del 29.9.2023 la ricorrente dichiarava di essere in Italia da 4 anni e di aver già avuto un permesso di soggiorno per cure mediche per gravidanza ma di aver poi perso il bambino;
che il marito lavorava a Lainate e che spesso rimaneva a lavoro Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
non avendo una macchina per tornare;
che essi vivevano insieme a Lallio, prov. di Bergamo, in via Mozart n. 2 e che il giorno del controllo l'agente si presentava una prima volta alle ore 9 del mattino chiedendole che lavoro svolgesse il marito e siccome ella non riusciva a dire il nome della mansione lo aveva chiamato in modo tale che fosse lui a spiegare all'agente che lavoro svolgesse. Il vigile era poi ritornato alle ore 15 per fare altri accertamenti più precisi e aveva visto nell'armadio i vestiti anche del marito e il letto matrimoniale. Alla medesima udienza era presente il coniuge il quale confermava che il giorno del controllo era fuori dalla casa per motivi di lavoro e di aver parlato con il vigile per telefono spiegandogli che stava lavorando come scudiero ma era un lavoro irregolare, di guadagnare circa 900,00 euro al mese e che era lui a pensare al mantenimento della moglie. Nessuno compariva per parte convenuta. La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testimoni. All'udienza del 21.12.2023 veniva ascoltata la locataria IG.ra la Persona_5 quale a domanda rispondeva: “Sono in Italia dal 2005 circa, io abito insieme alla ricorrente, ho sublocato parte dell'appartamento ove la stessa vive insieme al coniuge, IGnor . Viviamo insieme da circa due anni e confermo Persona_1 che i due coniugi vivono insieme come tali, hanno la stessa camera da letto, il IG.
lavora a Lainate e spesso rimane a dormire lì, poiché lavora come stalliere Per_1 deve dare da mangiare ai cavalli di mattina molto presto. Gli hanno dato un alloggio piccolino dove può fermarsi a dormire poiché non ha la patente. Nei fine settimana sta sempre con la moglie. Economicamente è il IG. che mantiene la ricorrente Per_1 invece con le spese della casa ci arrangiamo, a volte le pago io e a volte loro. All'udienza del 19.2.2024 venivano ascoltati i testi e Persona_3 [...]
vicini di casa della ricorrente. Il dichiarava:“io sono vicebrigadiere Per_4 Per_3 dei carabinieri in pensione dal 30 novembre 2023, all'epoca dei fatti ero ancora in servizio e ho dichiarato al collega della polizia locale di Lallio che a causa del mio servizio particolare partivo al mattino e tornavo la sera. Quindi, non avevo modo di incontrare nessuno, se non quando ero a casa nei giorni di riposo in tal caso, potevo incrociare i miei vicini e incontravo non spesso ma casualmente la ricorrente e l'altra ragazza bionda quando rientravano dalla spesa al mattino. Il marito della ricorrente l'ho incontrato circa un mese fa e ci siamo anche presentati. Era insieme alla IG.ra , li ho incrociati all'interno del palazzo … quando ero in Parte_2 servizio, lavoravo anche il sabato e la domenica in base ai turni. Preciso che io abito al piano terra, quando è venuta la polizia locale, stavo andando a buttare l'immondizia e il collega della polizia locale in divisa ha chiesto di potere entrare nel palazzo. Mi sono avvicinato e gli ho domandato se avesse bisogno di qualcosa ed egli mi ha chiesto se conoscessi questa ragazza, io mi sono limitato a dire che conoscevo due ragazze una bionda ed una mora, che abitavano nella casa accanto alla mia. In merito al marito non mi ha chiesto niente. E io mi sono limitato a dire che la ricorrente viveva insieme ad un'altra ragazza bionda, ma diversamente da quanto riportato nel verbale, mi sembrava che stesse solo controllando la residenza. Non sono state sommarie informazioni, mi è stata fatta una domanda superficiale. Nel
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palazzo non c'è portineria non conosco altri vicini che possano dare informazioni sul marito della ricorrente”; la IG.ra dichiarava: “Quando è arrivato il poliziotto Per_4 io abitavo lì da qualche mese e non avevo alcun rapporto con la ricorrente, non sapevo neppure il suo nome e non avevo mai visto il marito. Io sono molto riservata e non ho prestato alcuna attenzione alla mia vicina. Adesso la conosco ma devo dire che non mi è mai successo di incontrarla insieme al marito. Preciso che io lavoro e vado via presto e torno intorno alle 18.00 e 18.30 e resto a casa nei fine settimana mi capita di uscire ma non incrocio quasi mai la vicina. Ricordo che il poliziotto mi aveva chiesto se avessi visto uomini ma non ricordo la conversazione nei particolari. Anche adesso non ho alcun rapporto con la ricorrente” La causa veniva ritenuta matura per la decisione e la ricorrente concludeva come da atto introduttivo rimettendosi a giustizia in ordine alle spese di lite.
3. Con sentenza del 27.6.2024 il Tribunale di IA così statuiva: “Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro 1.453, oltre agli accessori previsti dalla legge”. Osservava il Tribunale che nel caso in esame si discuteva del diritto di soggiornare in Italia della resistente giustificata dalla convivenza con il marito;
tuttavia, l'espletata istruttoria non aveva provato l'attuale convivenza dei coniugi. In particolare, erano stati ascoltati il marito della resistente e la IG. le Persona_5 cui dichiarazioni però avevano un'efficacia probatoria limitata in quanto il marito era coinvolto nella vicenda mentre la seconda era un'amica della ricorrente e sua creditrice in quanto locatrice dell'immobile dove tra l'altro la medesima coabitava insieme alla ricorrente;
invece, assumevano maggiore rilevanza le dichiarazioni dei vicini di casa e quelle dei soggetti che avevano svolto le attività di sopralluogo. Ne conseguiva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle prove acquisite in istruttoria in ordine al requisito della convivenza tra coniugi necessario per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co.2 lettera C) d.Lgs 286/98; quindi, ha chiesto la riforma della sentenza con conseguente rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, l'appellante ha dedotto che il Tribunale non ha fatto alcun cenno alle disposizioni rese dai testi IG.ra e, in particolare, IG. Per_4 Per_3 vicebrigadiere dei Carabinieri e quindi soggetto qualificato e con competenze riguardo accertamenti di natura amministrativa. Secondo l'attrice, le due dichiarazioni dei testi, infatti, non collimavano con quanto riportato nella nota della Polizia Locale. A riguardo, la IG.ra ha fatto presente come il IG. Pt_1 Per_3 aveva ampiamente spiegato le modalità dell'accertamento posto in essere dalla Polizia Locale del Comune di residenza, ovvero di aver incrociato l'agente sul pianerottolo il giorno del sopralluogo e di avergli chiesto se aveva bisogno e allora a quel punto l'agente gli aveva chiesto se conosceva “questa ragazza” ed il si Per_3 era limitato a rispondere che conosceva una ragazza bionda e una mora e di non aver
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ricevuto alcuna domanda in merito al marito. Inoltre, il teste aveva avuto l'impressione che, diversamente da quanto era stato riportato nel verbale, gli era sembrato che l'agente stesse solo controllando la residenza, con ciò dimostrando l'assoluta superficialità del controllo eseguito dalla Polizia Locale. Anche le dichiarazioni resa dalla teste disattendevano quanto riportato nel verbale della Per_4
Polizia Locale;
infatti, la teste aveva dichiarato in udienza di non aver mai prestato alcuna attenzione alla vicina e che andava via da casa presto per recarsi a lavoro per poi ritornare intorno alle 18,00 e 18,30. Infine, la richiedente ha lamentato la decisione del Tribunale nella parte in cui non aveva attribuito valenza alla testimonianza della coinquilina e del marito, i quali nella loro qualità di testimoni avevano risposto con l'obbligo giuridico di dire la verità. Pertanto, non vi erano elementi a sostegno del rigetto del rilascio del permesso di soggiorno.
5. In data 5.12.2024 il Procuratore Generale ha emesso parere motivato concludendo come in epigrafe;
in particolare, ha ritenuto l'appello fondato in quanto, richiamando l'orientamento della Suprema Corte (da ultimo, Cass., 13189/24), il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.” L'Avvocatura dello Stato, nonostante regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza per il 7.1.2025, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
6. L'udienza del 7.1.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Parte appellante ha depositato nei termini le note di udienza insistendo nella domanda e la Corte ha assunto la decisione nella Camera di ConIGlio del 7.1.2025
7. L'appello è fondato e, conseguentemente il va condannato a rifondere CP_1 alla controparte le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Con decreto emesso il 15.11.2022 e notificato il 26.4.2023 il Questore di Bergamo ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a causa dell'assenza di convivenza con il marito
[...]
cittadino italiano. Persona_1
In particolare, il provvedimento amministrativo è così motivato:
“…rilevato che la Polizia Giudiziaria al termine delle verifiche effettuate presso il domicilio indicato, accertava la mancata convivenza dei coniugi;
ritenuto che
la
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richiesta di rilascio di permesso di soggiorno come coniuge di cittadino italiano, NON ESSENDOCI MAI STATA REALE CONVIENZA tra i parenti, sia stato espediente meramente strumentale al solo fine di ottenere il titolo di soggiorno, non altrimenti concedibile,… rigetta l'istanza…”. La ricorrente, nel contestare l'esito dell'accertamento, affermava di essere sposata da circa dieci anni, che aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche quando era incinta del marito ma la gravidanza non era poi andata a buon fine, che conviveva con il marito il quale, peraltro, talora si fermava a dormire sul luogo di lavoro, distante alcuni chilometri;
produceva altresì certificato di matrimonio, certificato di residenza del marito, dichiarazione di ospitalità della IGnora Pt_1 nella medesima residenza, dichiarazione del marito in data 4.5.2023 che attestava che con loro coabitava anche una amica della moglie con cui dividevano i costi della casa, dichiarazione della IGnora che affermava di vivere nella casa Testimone_1 in Lallio (BG) via Mozart 2 assieme ai coniugi. Come è noto, e come ha evidenziato anche il P.G., “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso….” (Cass. Sez. I ordinanza n. 13189 del 14.5.2024; conforme ordinanza n. 6747 del 10.3.2021). Nel caso di specie si è solo ritenuta la mancata convivenza tra i coniugi in base ad un unico accesso effettuato dalla Polizia municipale presso il domicilio ove due vicini di casa avrebbero anche riferito di non aver visto uomini nella abitazione indicata (non sono però allegate le dichiarazioni rilasciate sul posto dalle persone sentite, le cui affermazioni, peraltro, appaiono molto generiche e sono state in parte smentite dai testimoni). Tale accertamento, del tutto insufficiente e superficiale già solo in relazione alla convivenza o meno dei coniugi, in ogni caso non era certo idoneo a ritenere la fittizietà del matrimonio, ovvero che fosse stato contratto al solo scopo di far ottenere al coniuge straniero il permesso di soggiorno. Ciononostante, il primo giudice ha ritenuto di svolgere istruttoria al fine di accertare se vi fosse o meno convivenza tra i coniugi (che, unita ad altri elementi, può eventualmente rappresentare un elemento di prova per affermare la fittizietà del matrimonio). Sono riportate sopra le dichiarazioni dei testi e neppure può affermarsi che si sia raggiunta la prova della mancata convivenza (accertamento, comunque, poco rilevante nel caso in esame). Si ritiene infatti che la valutazione della prova da parte del primo giudice sia stata parziale, non avendo tenuto in considerazione tutte le dichiarazioni dei testimoni.
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In ogni caso, era onere della amministrazione provare la fittizietà del matrimonio, prova che non può ritenersi raggiunta per il fatto che, in seguito a un accesso della Polizia Municipale, il marito non era stato trovato presso la abitazione. Oltretutto le parti interessate avevano fornito idonee spiegazioni sulla assenza del marito. La domanda va pertanto accolta e il provvedimento Cat.
emesso dal Questore della Provincia di Bergamo il CodiceFiscale_1
15/11/2022, notificato il 26/04/2023, va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente accertamento del diritto della richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il , soccombente, va condannato a Controparte_2 rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, avuto riguardo alla semplicità del tipo di procedimento (primo grado: euro 851 per studio, euro 602 per fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria e euro 1453 per fase decisionale per un totale di euro 3.809,00; secondo grado: euro 1029 per studio, euro 709 per fase introduttiva e euro
1735 per fase decisionale per un totale di euro 3473,00, oltre spese forfettarie e oneri).
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da , nata il Parte_1
25.04.1990, in riforma della sentenza emessa il 27.6.2024 dal Tribunale di IA, settima sezione civile, nel procedimento 5945/23, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., in accoglimento dell'appello:
- DICHIARA la illegittimità del decreto Cat. CodiceFiscale_1 emesso dal Questore della Provincia di Bergamo il 15/11/2022, notificato il 26/04/2023, disapplicandolo e dando atto che nata il 254.1990, Parte_1 cittadina Albanese, ha diritto al titolo di soggiorno per motivi familiari.
- CONDANNA il – Questura della Provincia di Bergamo Controparte_3
a rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al primo grado e euro 3473,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al secondo grado.
IA, così deciso nella Camera di ConIGlio del 7.1.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Svolgeva attività lavorativa presso un maneggio sito a Lainate (Mi) e capitava che rimanesse a dormire presso il luogo di lavoro nel caso in cui finiva tardi e doveva ricominciare molto presto il mattino seguente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli ConIGliere Simona Bruzzese ConIGliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Angelo Riccobene del Foro di Bergamo, presso il cui studio sito in Bergamo, via Paglia n.4, ha eletto domicilio appellante nei confronti di
Controparte_1
[...] appellato - contumace
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di IA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
“1) In via principale e di merito: in totale riforma della sentenza impugnata, annullare il provvedimento amministrativo, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con conseguente rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
1 Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
2) In via istruttoria: si deposita sentenza e fascicolo di primo grado.
3) In ogni caso: condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite”
PROCURATORE GENERALE:
“l'appello è fondato;
il Questore ha rigettato l'istanza della ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (essendo coniuge di cittadino italiano,
, sposato il 15.9.2012) per l'assenza della convivenza con il Persona_1 marito;
il provvedimento del Questore è fondato unicamente sull'assenza della convivenza e non sulla natura fittizia del vincolo coniugale, il che preclude ogni valutazione sul punto;
come ha ripetutamente precisato la Suprema Corte (da ultimo, Cass., 13189/24), “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n.
286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso”; chiede, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, sia dichiarata la nullità del provvedimento del Questore di Bergamo, in data 15.11.2022, di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dalla appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286 depositato l'8.5.2023
, cittadina albanese, premesso che la Questura di Bergamo il Parte_1
15.11.2022 aveva rigettato la sua istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata in data 20.12.2021, aveva adito il Tribunale di Bergamo chiedendo di annullare il provvedimento di diniego con conseguente rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino UE. In particolare, la ricorrente deduceva di essere coniuge del cittadino italiano IG. nato a [...] il Persona_2
22.8.1972, con il quale aveva contratto matrimonio in data 15.9.2012. Le motivazioni della Questura, poste alla base del rigetto dell'istanza, cioè la mancanza di una reale convivenza tra le parti e la strumentalità del vincolo matrimoniale ai soli fini dell'ottenimento del titolo di soggiorno, altrimenti non concedibile, erano smentite sia dal fatto che il matrimonio era stato celebrato nel 2012 e la sua richiesta di permesso era stata presentata solo nel 2021 sia per il fatto che il controllo circa la reale convivenza tra i coniugi era stato svolto dalla Polizia locale del Comune di Lallio, la medesima che, alla fine dell'anno 2021, aveva già effettuato le verifiche per iscrivere il marito come residente in [...] Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
n.2 e che in data 13.12.2021 aveva ratificato la comunicazione, presentata dal marito, di ospitalità della moglie presso la sua residenza. Pertanto, il Comune di Lallio già a far data dal dicembre 2021 aveva effettuato delle verifiche circa l'effettiva presenza di entrambi i coniugi nell'abitazione di via Mozart n.
2. Nonostante ciò, l'unico controllo posto alla base del provvedimento di rigetto era stato quello effettuato, sempre dalla Polizia locale del Comune di Lallio, in data 11 ottobre 2022. In quell'occasione il marito non era presente nell'abitazione in quanto fuori per lavoro e allora la moglie aveva provveduto a contattarlo telefonicamente in modo che fosse lui a spiegare all'agente che lavoro svolgesse1; l'agente della Polizia locale aveva poi fatto ritorno presso l'abitazione nel pomeriggio per attestare la presenza dei suoi effetti personali comunicandole che era tutto a posto, salvo poi trasmettere alla Questura la mancata convivenza tra i coniugi. La ricorrente, alla luce di ciò, rappresentava che la presenza costante o meno presso l'abitazione non inficiava di certo il vincolo matrimoniale e la stabilità affettiva sussistente tra i coniugi. Pertanto, sulla base della documentazione allegata contenente pure la testimonianza resa dalla IG.ra , titolare del contratto di locazione ed anch'essa ivi residente Testimone_1
a far data dall'anno 2016, era certa l'effettiva coabitazione tra i coniugi.
2. In data 21.9.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo di Controparte_1 respingere il ricorso. In particolare, l'Avvocatura deduceva che compito del Giudice Ordinario era quello di accertare la sussistenza di tutti i presupposti del tipo di permesso richiesto per l'adozione della decisione con la conseguente inammissibilità di qualsivoglia censura di illegittimità nei confronti del provvedimento impugnato in quanto motivi azionabili unicamente dinanzi al Giudice Amministrativo e l'onere della prova era in capo alla parte richiedente la quale doveva dimostrare i presupposti costitutivi del suo diritto. L'Avvocatura, nel caso in esame, si riportava alle argomentazioni già contenute nella relazione della Questura di IA (nella quale era stato evidenziato che “Dagli accertamenti esperiti tramite Polizia Locale, ritenuti da questo Ufficio attendibili e circostanziati, non è emerso il consortium vitae, e cioè la condivisione di una stabile dimora, abitata da entrambi i coniugi in via abituale e prevalente e poco chiaro appare il quadro familiare, soprattutto se si considera che nello stato famiglia del cittadino italiano risulta iscritta altra persona di sesso femminile.”) e agli allegati ivi richiamati tra i quali la relazione del comando di Polizia di Lallio nella quale si faceva presente che in data 11.10.2022 Persona_3
e vicini di casa della ricorrente, avevano dichiarato di non aver
[...] Persona_4 mai visto soggetti maschili frequentare l'immobile in uso alla richiedente;
nonché la comunicazione di ospitalità e/o assunzione di straniero o apolide;
l'istanza di rigetto e il certificato di matrimonio. All'udienza del 29.9.2023 la ricorrente dichiarava di essere in Italia da 4 anni e di aver già avuto un permesso di soggiorno per cure mediche per gravidanza ma di aver poi perso il bambino;
che il marito lavorava a Lainate e che spesso rimaneva a lavoro Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
non avendo una macchina per tornare;
che essi vivevano insieme a Lallio, prov. di Bergamo, in via Mozart n. 2 e che il giorno del controllo l'agente si presentava una prima volta alle ore 9 del mattino chiedendole che lavoro svolgesse il marito e siccome ella non riusciva a dire il nome della mansione lo aveva chiamato in modo tale che fosse lui a spiegare all'agente che lavoro svolgesse. Il vigile era poi ritornato alle ore 15 per fare altri accertamenti più precisi e aveva visto nell'armadio i vestiti anche del marito e il letto matrimoniale. Alla medesima udienza era presente il coniuge il quale confermava che il giorno del controllo era fuori dalla casa per motivi di lavoro e di aver parlato con il vigile per telefono spiegandogli che stava lavorando come scudiero ma era un lavoro irregolare, di guadagnare circa 900,00 euro al mese e che era lui a pensare al mantenimento della moglie. Nessuno compariva per parte convenuta. La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testimoni. All'udienza del 21.12.2023 veniva ascoltata la locataria IG.ra la Persona_5 quale a domanda rispondeva: “Sono in Italia dal 2005 circa, io abito insieme alla ricorrente, ho sublocato parte dell'appartamento ove la stessa vive insieme al coniuge, IGnor . Viviamo insieme da circa due anni e confermo Persona_1 che i due coniugi vivono insieme come tali, hanno la stessa camera da letto, il IG.
lavora a Lainate e spesso rimane a dormire lì, poiché lavora come stalliere Per_1 deve dare da mangiare ai cavalli di mattina molto presto. Gli hanno dato un alloggio piccolino dove può fermarsi a dormire poiché non ha la patente. Nei fine settimana sta sempre con la moglie. Economicamente è il IG. che mantiene la ricorrente Per_1 invece con le spese della casa ci arrangiamo, a volte le pago io e a volte loro. All'udienza del 19.2.2024 venivano ascoltati i testi e Persona_3 [...]
vicini di casa della ricorrente. Il dichiarava:“io sono vicebrigadiere Per_4 Per_3 dei carabinieri in pensione dal 30 novembre 2023, all'epoca dei fatti ero ancora in servizio e ho dichiarato al collega della polizia locale di Lallio che a causa del mio servizio particolare partivo al mattino e tornavo la sera. Quindi, non avevo modo di incontrare nessuno, se non quando ero a casa nei giorni di riposo in tal caso, potevo incrociare i miei vicini e incontravo non spesso ma casualmente la ricorrente e l'altra ragazza bionda quando rientravano dalla spesa al mattino. Il marito della ricorrente l'ho incontrato circa un mese fa e ci siamo anche presentati. Era insieme alla IG.ra , li ho incrociati all'interno del palazzo … quando ero in Parte_2 servizio, lavoravo anche il sabato e la domenica in base ai turni. Preciso che io abito al piano terra, quando è venuta la polizia locale, stavo andando a buttare l'immondizia e il collega della polizia locale in divisa ha chiesto di potere entrare nel palazzo. Mi sono avvicinato e gli ho domandato se avesse bisogno di qualcosa ed egli mi ha chiesto se conoscessi questa ragazza, io mi sono limitato a dire che conoscevo due ragazze una bionda ed una mora, che abitavano nella casa accanto alla mia. In merito al marito non mi ha chiesto niente. E io mi sono limitato a dire che la ricorrente viveva insieme ad un'altra ragazza bionda, ma diversamente da quanto riportato nel verbale, mi sembrava che stesse solo controllando la residenza. Non sono state sommarie informazioni, mi è stata fatta una domanda superficiale. Nel
4 Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
palazzo non c'è portineria non conosco altri vicini che possano dare informazioni sul marito della ricorrente”; la IG.ra dichiarava: “Quando è arrivato il poliziotto Per_4 io abitavo lì da qualche mese e non avevo alcun rapporto con la ricorrente, non sapevo neppure il suo nome e non avevo mai visto il marito. Io sono molto riservata e non ho prestato alcuna attenzione alla mia vicina. Adesso la conosco ma devo dire che non mi è mai successo di incontrarla insieme al marito. Preciso che io lavoro e vado via presto e torno intorno alle 18.00 e 18.30 e resto a casa nei fine settimana mi capita di uscire ma non incrocio quasi mai la vicina. Ricordo che il poliziotto mi aveva chiesto se avessi visto uomini ma non ricordo la conversazione nei particolari. Anche adesso non ho alcun rapporto con la ricorrente” La causa veniva ritenuta matura per la decisione e la ricorrente concludeva come da atto introduttivo rimettendosi a giustizia in ordine alle spese di lite.
3. Con sentenza del 27.6.2024 il Tribunale di IA così statuiva: “Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro 1.453, oltre agli accessori previsti dalla legge”. Osservava il Tribunale che nel caso in esame si discuteva del diritto di soggiornare in Italia della resistente giustificata dalla convivenza con il marito;
tuttavia, l'espletata istruttoria non aveva provato l'attuale convivenza dei coniugi. In particolare, erano stati ascoltati il marito della resistente e la IG. le Persona_5 cui dichiarazioni però avevano un'efficacia probatoria limitata in quanto il marito era coinvolto nella vicenda mentre la seconda era un'amica della ricorrente e sua creditrice in quanto locatrice dell'immobile dove tra l'altro la medesima coabitava insieme alla ricorrente;
invece, assumevano maggiore rilevanza le dichiarazioni dei vicini di casa e quelle dei soggetti che avevano svolto le attività di sopralluogo. Ne conseguiva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle prove acquisite in istruttoria in ordine al requisito della convivenza tra coniugi necessario per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co.2 lettera C) d.Lgs 286/98; quindi, ha chiesto la riforma della sentenza con conseguente rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, l'appellante ha dedotto che il Tribunale non ha fatto alcun cenno alle disposizioni rese dai testi IG.ra e, in particolare, IG. Per_4 Per_3 vicebrigadiere dei Carabinieri e quindi soggetto qualificato e con competenze riguardo accertamenti di natura amministrativa. Secondo l'attrice, le due dichiarazioni dei testi, infatti, non collimavano con quanto riportato nella nota della Polizia Locale. A riguardo, la IG.ra ha fatto presente come il IG. Pt_1 Per_3 aveva ampiamente spiegato le modalità dell'accertamento posto in essere dalla Polizia Locale del Comune di residenza, ovvero di aver incrociato l'agente sul pianerottolo il giorno del sopralluogo e di avergli chiesto se aveva bisogno e allora a quel punto l'agente gli aveva chiesto se conosceva “questa ragazza” ed il si Per_3 era limitato a rispondere che conosceva una ragazza bionda e una mora e di non aver
5 Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
ricevuto alcuna domanda in merito al marito. Inoltre, il teste aveva avuto l'impressione che, diversamente da quanto era stato riportato nel verbale, gli era sembrato che l'agente stesse solo controllando la residenza, con ciò dimostrando l'assoluta superficialità del controllo eseguito dalla Polizia Locale. Anche le dichiarazioni resa dalla teste disattendevano quanto riportato nel verbale della Per_4
Polizia Locale;
infatti, la teste aveva dichiarato in udienza di non aver mai prestato alcuna attenzione alla vicina e che andava via da casa presto per recarsi a lavoro per poi ritornare intorno alle 18,00 e 18,30. Infine, la richiedente ha lamentato la decisione del Tribunale nella parte in cui non aveva attribuito valenza alla testimonianza della coinquilina e del marito, i quali nella loro qualità di testimoni avevano risposto con l'obbligo giuridico di dire la verità. Pertanto, non vi erano elementi a sostegno del rigetto del rilascio del permesso di soggiorno.
5. In data 5.12.2024 il Procuratore Generale ha emesso parere motivato concludendo come in epigrafe;
in particolare, ha ritenuto l'appello fondato in quanto, richiamando l'orientamento della Suprema Corte (da ultimo, Cass., 13189/24), il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.” L'Avvocatura dello Stato, nonostante regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza per il 7.1.2025, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
6. L'udienza del 7.1.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Parte appellante ha depositato nei termini le note di udienza insistendo nella domanda e la Corte ha assunto la decisione nella Camera di ConIGlio del 7.1.2025
7. L'appello è fondato e, conseguentemente il va condannato a rifondere CP_1 alla controparte le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Con decreto emesso il 15.11.2022 e notificato il 26.4.2023 il Questore di Bergamo ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a causa dell'assenza di convivenza con il marito
[...]
cittadino italiano. Persona_1
In particolare, il provvedimento amministrativo è così motivato:
“…rilevato che la Polizia Giudiziaria al termine delle verifiche effettuate presso il domicilio indicato, accertava la mancata convivenza dei coniugi;
ritenuto che
la
6 Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
richiesta di rilascio di permesso di soggiorno come coniuge di cittadino italiano, NON ESSENDOCI MAI STATA REALE CONVIENZA tra i parenti, sia stato espediente meramente strumentale al solo fine di ottenere il titolo di soggiorno, non altrimenti concedibile,… rigetta l'istanza…”. La ricorrente, nel contestare l'esito dell'accertamento, affermava di essere sposata da circa dieci anni, che aveva ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche quando era incinta del marito ma la gravidanza non era poi andata a buon fine, che conviveva con il marito il quale, peraltro, talora si fermava a dormire sul luogo di lavoro, distante alcuni chilometri;
produceva altresì certificato di matrimonio, certificato di residenza del marito, dichiarazione di ospitalità della IGnora Pt_1 nella medesima residenza, dichiarazione del marito in data 4.5.2023 che attestava che con loro coabitava anche una amica della moglie con cui dividevano i costi della casa, dichiarazione della IGnora che affermava di vivere nella casa Testimone_1 in Lallio (BG) via Mozart 2 assieme ai coniugi. Come è noto, e come ha evidenziato anche il P.G., “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso….” (Cass. Sez. I ordinanza n. 13189 del 14.5.2024; conforme ordinanza n. 6747 del 10.3.2021). Nel caso di specie si è solo ritenuta la mancata convivenza tra i coniugi in base ad un unico accesso effettuato dalla Polizia municipale presso il domicilio ove due vicini di casa avrebbero anche riferito di non aver visto uomini nella abitazione indicata (non sono però allegate le dichiarazioni rilasciate sul posto dalle persone sentite, le cui affermazioni, peraltro, appaiono molto generiche e sono state in parte smentite dai testimoni). Tale accertamento, del tutto insufficiente e superficiale già solo in relazione alla convivenza o meno dei coniugi, in ogni caso non era certo idoneo a ritenere la fittizietà del matrimonio, ovvero che fosse stato contratto al solo scopo di far ottenere al coniuge straniero il permesso di soggiorno. Ciononostante, il primo giudice ha ritenuto di svolgere istruttoria al fine di accertare se vi fosse o meno convivenza tra i coniugi (che, unita ad altri elementi, può eventualmente rappresentare un elemento di prova per affermare la fittizietà del matrimonio). Sono riportate sopra le dichiarazioni dei testi e neppure può affermarsi che si sia raggiunta la prova della mancata convivenza (accertamento, comunque, poco rilevante nel caso in esame). Si ritiene infatti che la valutazione della prova da parte del primo giudice sia stata parziale, non avendo tenuto in considerazione tutte le dichiarazioni dei testimoni.
7 Corte d'Appello di IA - Sezione III Civile - Persone, Famiglia, Minori Proc. 817/2024 RG
In ogni caso, era onere della amministrazione provare la fittizietà del matrimonio, prova che non può ritenersi raggiunta per il fatto che, in seguito a un accesso della Polizia Municipale, il marito non era stato trovato presso la abitazione. Oltretutto le parti interessate avevano fornito idonee spiegazioni sulla assenza del marito. La domanda va pertanto accolta e il provvedimento Cat.
emesso dal Questore della Provincia di Bergamo il CodiceFiscale_1
15/11/2022, notificato il 26/04/2023, va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente accertamento del diritto della richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il , soccombente, va condannato a Controparte_2 rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, avuto riguardo alla semplicità del tipo di procedimento (primo grado: euro 851 per studio, euro 602 per fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria e euro 1453 per fase decisionale per un totale di euro 3.809,00; secondo grado: euro 1029 per studio, euro 709 per fase introduttiva e euro
1735 per fase decisionale per un totale di euro 3473,00, oltre spese forfettarie e oneri).
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da , nata il Parte_1
25.04.1990, in riforma della sentenza emessa il 27.6.2024 dal Tribunale di IA, settima sezione civile, nel procedimento 5945/23, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., in accoglimento dell'appello:
- DICHIARA la illegittimità del decreto Cat. CodiceFiscale_1 emesso dal Questore della Provincia di Bergamo il 15/11/2022, notificato il 26/04/2023, disapplicandolo e dando atto che nata il 254.1990, Parte_1 cittadina Albanese, ha diritto al titolo di soggiorno per motivi familiari.
- CONDANNA il – Questura della Provincia di Bergamo Controparte_3
a rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al primo grado e euro 3473,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al secondo grado.
IA, così deciso nella Camera di ConIGlio del 7.1.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Svolgeva attività lavorativa presso un maneggio sito a Lainate (Mi) e capitava che rimanesse a dormire presso il luogo di lavoro nel caso in cui finiva tardi e doveva ricominciare molto presto il mattino seguente.
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