Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28265 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. TRA C.F. , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1 presso l'avv. Luigi Pane, con studio in Napoli alla via Caracciolo n. 11, dal quale è rapp.to e difeso OPPONENTE E C.F. in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Roberto Maria Bisceglia e dall'avv. Sara Pedace, elett.te dom.ta in Napoli alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'avv. Roberto Maria Bisceglia OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: - Accogliere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c. così come in questa sede proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 11.10.2021, dichiarando che la società in persona del legale rapp.te p.t., non ha Controparte_1 diritto a procedere ad esecuzione nei confronti del odierno opponente;
- Con vittoria di Parte_1 spese e competenze del presente giudizio. Per l'opposta: rigettare l'opposizione siccome inammissibile, tardiva e, comunque, infondata in fatto ed in diritto con condanna del opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc da Pt_1 liquidare in via equitativa e con condanna del al pagamento delle spese e competenze del presente Pt_1 giudizio da liquidare anche per la fase soprassessoria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il stipulò con il COSAP scarl, Parte_1 Controparte_2 contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli immobili ERP, compreso l'eliminazione delle barriere architettoniche presso alcuni alloggi occupati da portatori di handicap. Il , a sua volta, designò per l'esecuzione dell'appalto la CP_2
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In particolare, ha dedotto che, essendo intervenuta la sentenza n. 125 del 17.11.2020 con cui questo Tribunale ha dichiarato il fallimento del Parte_3
, sono venute meno le condizioni e i presupposti di esigibilità diretta
[...] del pagamento da parte della odierna opposta con conseguente impossibilità per il
[...] di procedere al pagamento in favore della non potendo più Parte_1 Controparte_1 trovare applicazione la disciplina del nuovo Codice degli Appalti, art. 105, comma 13, alla luce dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore. Si è costituita la società intimante, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c. L'opposizione è infondata. Nell'ordinanza del 3/05/2022 con cui questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato, sono state svolte le seguenti considerazioni:
- il stante la dichiarazione di fallimento del 17/11/2020, anteriore alla udienza di Pt_1 discussione del 21/12/2020 nel giudizio di cognizione, avrebbe dovuto innanzitutto chiarire perché non ha sottoposto la questione al medesimo giudice, riferendosi nell'atto di opposizione unicamente il fatto della dichiarazione di fallimento ma non quando esso opponente ne è venuto a conoscenza,
- il meccanismo del pagamento diretto, a prescindere dalla sua natura, non appare influenzato dal fallimento, avendo la precipua funzione di tutelare il subappaltatore, cosicché a differenza di quanto accade normalmente (ovvero “il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione”), nelle pagina 2 di 5 ipotesi contemplate dalla disposizione normativa in commento, il subappaltatore ha una corsia preferenziale per poter soddisfare il proprio credito. Tali considerazioni vanno rimeditate. Innanzitutto, si rappresenta come la tesi da ultimo affermata non sia stata seguita dalla giurisprudenza di merito e legittimità. Quanto alla giurisprudenza di merito, si vedano Corte d'Appello di Milano sent. n. 2157/2022, Tribunale di Roma sent. n. 18327/2022, Tribunale di Verona sent. n. 942/2022. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, si veda l'ordinanza n. 23642 del 2022 (emessa successivamente alla ordinanza interinale di questo giudice), con la quale, nell'esaminare anche l'ipotesi che ci occupa nella specie, la S. C. ha affermato che:
- in entrambi i casi, infatti, si tratta di meccanismi compatibili solo con l'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia ancora in corso con l'impresa in bonis, e non anche con l'ipotesi in cui il contratto di appalto si sia sciolto ipso iure a seguito del fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 81 l.fall. e dell'art. 140, comma 1, Codice appalti 2006, come pacificamente avvenuto nel caso di specie. ... L'esplicito riferimento delle Sezioni Unite al corrispettivo delle prestazioni già compiutamente eseguite dal subappaltatore prima dello scioglimento del contratto – corrispettivo ritenuto dovuto dalla stazione appaltante al curatore fallimentare dell'appaltatore, e non al subappaltatore, tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito concorsuale – contrasta anche l'argomentazione del ricorrente per cui lo scioglimento non inciderebbe sul credito già maturato dal subappaltatore, la cui soddisfazione extra-concorso non violerebbe la par condicio creditorum. Pur potendo prospettarsi obiezioni all'orientamento de quo, questo giudice ritiene non utile approfondire la questione, in quanto la stessa non si pone come ratio decidendi nel caso che ci occupa. Laddove il (che, anche a seguito del rilevo di questo giudice non ha chiarito il Pt_1 momento in cui è venuto a conoscenza del fallimento, sostenendo “che il ha avuto Pt_1 contezza del fallimento del Consorzio appaltatore solo successivamente la pronuncia definitiva del Tribunale, questa difesa sottolinea che anche laddove il avesse avuto Pt_1 tempestiva conoscenza di detto fallimento e lo avesse dichiarato in giudizio, comunque non avrebbe in alcun modo inciso o condizionato l'esito del giudizio medesimo, non essendo per l'appunto il parte in causa”) avesse fatto valere la questione nel giudizio di CP_2 merito, probabilmente la stessa sarebbe stata compiutamente indagata e si avrebbe avuto un diverso esito (infatti, i precedenti citati sono originati in giudizi di cognizione). Nella specie, si discute di opposizione all'esecuzione intimata sulla base di titolo giudiziale avente efficacia di giudicato. Come è stato riferito dalle parti ed emerge dagli atti (cfr. ordinanza del CDS n. 245/2024), il fallimento del ha proposto opposizione di terzo avverso l'ordinanza ex art. 702 CP_2 bis c.p.c. (di cui non si conosce l'esito, risultando solo che è stata respinta l'istanza interinale pagina 3 di 5 di sospensione) e ciò induce a riflettere sull'interesse del a far valere la questione Pt_1 dell'intervenuto fallimento del . CP_2
Il non può ritenersi interessato a paralizzare l'esecuzione intimata dall'opposta. Pt_1
L'ente deve corrispondere la somma alla medesima ovvero al fallimento. Solo quest'ultimo, nel caso di pagamento, potrebbe agire in ripetizione (sempre che si ritenessero sussistenti i presupposti). L'eventuale scenario che può prospettarsi, ad avviso di chi scrive, è simile a quello del caso dell'assegnazione ex art. 553 c.p.c. In materia, è noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo (sentenza n. 7508 del 31/03/2011). Similmente a quanto accade in caso di assegnazione, la parte direttamente interessata a far valere un'eventuale inefficacia (ed ottenere la condanna alla restituzione, come evidenziato nella citata pronuncia) è il fallimento. Ove quest'ultimo non abbia interesse al recupero della somma, per essere stati soddisfatti tutti i creditori o per altra ragione, il diritto della opposta nei confronti del non verrebbe affatto meno. Pt_1
Questo giudice ritiene, quindi, che non sia il a dover eccepire la sopravvenienza del Pt_1 fallimento ma sia quest'ultimo a doversi avvalere dei rimedi di rito. Il fallimento ha già spiegato opposizione ex art. 404 c.p.c. ma, ad oggi, non è intervenuta la decisione definitiva.
pagina 4 di 5 L'eventuale inefficacia del pagamento o addirittura la possibilità che il fallimento richieda l'accertamento della (sopravvenuta) legittimazione ad azionare il titolo emesso a favore del sub-appaltatore, con eventuali misure cautelari prima del pagamento, sono ipotesi che non possono essere approfondite nella presente sede, dacché il fallimento ne è estraneo. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Stante l'indubbia novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni avversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 21/01/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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