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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/10/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 267 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Foniciello Michele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta
(CE), via Leonetti n.27 come da procura in atti.
- RICORRENTE -
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
Sede di Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e per delega di questi CP_3 dal Dirigente dott. Grossi Andrea e dalla delegata Fabrizi Mariangela e domiciliati presso l Controparte_4
, sede di , sito in , C.so G. Garibaldi 50,
[...] CP_3 CP_3
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre ipotesi
All' udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 29.04.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_5
e
[...] Controparte_6 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) nel merito: in disapplicazione del D.M. 50/2021, Tabella A, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra all'attribuzione del punteggio Parte_1 spettante in ragione del servizio civile espletato, ai fini del computo del punteggio spettante nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale Ata valide per l'ambito territoriale della provincia di , nelle quali la ricorrente CP_3 risulta validamente inserita;
2) ancora nel merito: in disapplicazione del D.M. 50/2021, Tabella A, condannare il ad attribuire alla ricorrente Sig.ra Controparte_1 Pt_1 ulteriori punti 6 nelle graduatorie della , per tutti i
[...] Controparte_3 profili per i quali la stessa è inserita in graduatoria;
3) in subordine: condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio.”
La ricorrente, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, presentava domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024 per il personale ATA allegando la relativa documentazione, tra cui il diploma di scuola superiore valido per l'accesso al profilo professionale richiesto, conseguito in data 14.07.2006 presso il liceo classico paritario sacro cuore di Caserta (CE) (doc.3). Dichiarava di aver espletato, successivamente al conseguimento del diploma, il servizio civile nel periodo intercorrente tra il
03.09.2012 e il 02.09.2013 come da attestato allegato al presente ricorso (doc.
8).
La ricorrente ha dedotto quindi la illegittimità del decreto ministeriale n. 50 del
3.3.2021 perché in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 596, terzo comma, del D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per questa ragione il ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire i 6 punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.
Si costituiva il sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che il servizio prestato dal ricorrente fosse successivo alla data del 01.01.2005, data in cui sono venuti meno sia l'obbligatorietà del servizio di leva sia l'alternativa del servizio civile a quello obbligatorio, con la conseguenza che il servizio prestato dal ricorrente non dovesse comunque essere valutato come sostitutivo del servizio di leva obbligatorio.
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 29.10.2024 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Pur essendo questo giudice a conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità relativo al riconoscimento dell'intero
2 punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina (Cass. Ord.
n. 5679/2020; C.S. n.8234/2019; Trib. Piacenza n. 32/2023 e n. 45/2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Occorre infatti rilevare come la legge disciplinante il servizio civile (l. n. 64 del
2001) abbia previsto l'alternatività al servizio militare obbligatorio (art. 1), fino alla data della sua sospensione, fissata nel 1° gennaio 2005 dalla legge n. 226 del
2004. A decorrere da tale data il servizio civile viene prestato su base esclusivamente volontaria (art. 2 l. n. 64 del 2001), con la conseguente applicazione dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002, a mente del quale: “Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.”
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese di lite.
Piacenza, 29.10.2024 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Foniciello Michele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta
(CE), via Leonetti n.27 come da procura in atti.
- RICORRENTE -
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
Sede di Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e per delega di questi CP_3 dal Dirigente dott. Grossi Andrea e dalla delegata Fabrizi Mariangela e domiciliati presso l Controparte_4
, sede di , sito in , C.so G. Garibaldi 50,
[...] CP_3 CP_3
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre ipotesi
All' udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 29.04.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_5
e
[...] Controparte_6 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) nel merito: in disapplicazione del D.M. 50/2021, Tabella A, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra all'attribuzione del punteggio Parte_1 spettante in ragione del servizio civile espletato, ai fini del computo del punteggio spettante nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale Ata valide per l'ambito territoriale della provincia di , nelle quali la ricorrente CP_3 risulta validamente inserita;
2) ancora nel merito: in disapplicazione del D.M. 50/2021, Tabella A, condannare il ad attribuire alla ricorrente Sig.ra Controparte_1 Pt_1 ulteriori punti 6 nelle graduatorie della , per tutti i
[...] Controparte_3 profili per i quali la stessa è inserita in graduatoria;
3) in subordine: condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio.”
La ricorrente, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, presentava domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024 per il personale ATA allegando la relativa documentazione, tra cui il diploma di scuola superiore valido per l'accesso al profilo professionale richiesto, conseguito in data 14.07.2006 presso il liceo classico paritario sacro cuore di Caserta (CE) (doc.3). Dichiarava di aver espletato, successivamente al conseguimento del diploma, il servizio civile nel periodo intercorrente tra il
03.09.2012 e il 02.09.2013 come da attestato allegato al presente ricorso (doc.
8).
La ricorrente ha dedotto quindi la illegittimità del decreto ministeriale n. 50 del
3.3.2021 perché in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 596, terzo comma, del D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per questa ragione il ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire i 6 punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.
Si costituiva il sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che il servizio prestato dal ricorrente fosse successivo alla data del 01.01.2005, data in cui sono venuti meno sia l'obbligatorietà del servizio di leva sia l'alternativa del servizio civile a quello obbligatorio, con la conseguenza che il servizio prestato dal ricorrente non dovesse comunque essere valutato come sostitutivo del servizio di leva obbligatorio.
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 29.10.2024 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Pur essendo questo giudice a conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità relativo al riconoscimento dell'intero
2 punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina (Cass. Ord.
n. 5679/2020; C.S. n.8234/2019; Trib. Piacenza n. 32/2023 e n. 45/2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Occorre infatti rilevare come la legge disciplinante il servizio civile (l. n. 64 del
2001) abbia previsto l'alternatività al servizio militare obbligatorio (art. 1), fino alla data della sua sospensione, fissata nel 1° gennaio 2005 dalla legge n. 226 del
2004. A decorrere da tale data il servizio civile viene prestato su base esclusivamente volontaria (art. 2 l. n. 64 del 2001), con la conseguente applicazione dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002, a mente del quale: “Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.”
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese di lite.
Piacenza, 29.10.2024 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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