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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Paolo Rampini Presidente Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.V.G. 2625/2024
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa congiuntamente da:
, C.F.: , nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 6 E
C.F.: , nata il [...] a [...], residente Parte_2 C.F._2 in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 59
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina MINELLI, (C.F. ), in forza C.F._3 di procura in atti.
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte:
1) Le minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione paritaria presso la madre in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 59,
pagina 1 di 4 dove resterà anche la residenza delle minori stesse, e presso il padre in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 6 come da piano genitoriale allegato (doc. 11); in ragione dell'affido condiviso di cui sopra entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle medesime, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, comunque, separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate ai genitori dalle figlie;
2) Le figlie minori e trascorreranno una settimana continuativa Persona_1 Persona_2 presso ciascun genitore alternando settimanalmente dal lunedì alla domenica presso l'uno e l'altro genitore, affinchè le minori trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore. Al di là degli accordi sopra precisati le Parti concordemente dichiarano la reciproca disponibilità a concordare differenti modalità di gestione delle minori nell'esclusivo interesse di quest'ultime.
3) In relazione alle festività di Natale, di Pasqua, nonché alle vacanze estive e ad ogni altra festività del calendario scolastico delle figlie minori, i genitori ne concorderanno la modalità di volta in volta impegnandosi a garantire alle figlie una collocazione paritaria presso ciascun genitore;
4) In ragione della collocazione paritaria delle figlie, ciascun genitore sarà obbligato al mantenimento ordinario diretto delle minori nel periodo di rispettiva permanenza delle stesse;
5) Le spese straordinarie, quali le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive concordate tra i genitori, purchè previamente concordate e successivamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in parti uguali, ovvero per la quota del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di
Asti del 07.07.2017, che le parti sottoscrivono e che costituisce parte integrante del presente atto (doc. 9);
6) i genitori potranno portare all'estero, purchè nell'Unione Europea, le figlie minori senza espressa autorizzazione dell'altro genitore;
7) Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza del conto corrente bancario presso Banca d'Alba cointestato a e . In relazione a quest'ultimo i ricorrenti si danno Parte_1 Parte_2 altresì reciprocamente atto di aver già provveduto alla totale ripartizione delle somme ivi presenti e di utilizzarlo esclusivamente ai fini del pagamento delle spese straordinarie per le figlie;
8) Il c.d. assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre Parte_2
9) il sig si impegna a traferire alla la propria quota del diritto di proprietà Per_1 Parte_2 dell'immobile indicato al punto 9,
10) La madre si impegna espressamente a mantenere la residenza ed domicilio proprio e delle minori presso la suddetta casa coniugale sita in OM RN (CN) – Fraz. Rossi già n. 41 ed ora n. 59 per almeno 5 (cinque) anni decorrenti dall'omologazione delle presenti condizioni, al solo fine di consentire alle figlie di continuare a frequentare il ciclo scolastico presso gli Istituti di OM RN. Contestualmente, la madre si impegna altresì, decorso il tempo di 5 anni, a mantenere la residenza ed il domicilio proprio e delle figlie e ad una distanza Persona_1 Persona_2 massima di 25 km dall'abitazione del padre sita in OM RN, sino a quando le figlie raggiungeranno la maggiore età.
11) Le Parti dichiarano di aver regolamentato espressamente tutti gli aspetti patrimoniali del loro rapporto, di aver già regolato separatamente ogni ulteriore pendenza economica anche in ordine al contributo al mantenimento delle figlie minori precedentemente previsto ed al relativo adeguamento
ISTAT, e di essere entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarano altresì di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione o eccezione, comunque ideabili.
12) le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti pagina 2 di 4 CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 51, e chiedevano Parte_1 Parte_2 congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 200/2023 emessa dal Tribunale di
Asti in data 28.03.2023, avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pronunciata a seguito di ricorso congiunto delle parti. In quella sede, in particolare, si disponeva: l'affidamento congiunto delle figlie minori e la loro collocazione presso la madre cui era altresì assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la posizione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle minori pari a complessivi euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese oltre 50% concorso spese straordinarie. I ricorrenti dichiaravano che, nel tempo, era sopravvenuta la necessità di modificare le modalità di gestione delle figlie ed il mantenimento delle stesse, nonché di voler concludere un accordo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della casa coniugale. In particolare, il sig. Parte_1 esprimeva la volontà di trasferire alla controparte la propria quota del diritto di proprietà dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale.
All'udienza del 14.01.2025, le parti, a parziale modifica delle richieste contenute nel ricorso, rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Dato atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il giudice relatore riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma.
---
Le conclusioni formulate dalle parti, consistenti nella parziale modifica delle statuizioni assunte con la sentenza del Tribunale di Asti n. 200/2023 R.G. 375/2023, paiono congrue e conformi all'interesse delle parti e delle figlie minori (in particolare confermandosi l'affido congiunto delle minori ai genitori e tutelandosi appieno il principio di bigenitoriaità). Le stesse conclusioni paiono inoltre non contrarie all'ordine pubblico onde possono essere pienamente recepite in questa sede.
Le conclusioni congiunte e gli accordi in essere inducono poi a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, domanda, assorbita o respinta,
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Asti n. 200/2023, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dispone in perfetta conformità alle conclusioni congiunte come rassegnate all'udienza del 14.01.2025 e letteralmente riportate come in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 3 di 4 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 15/01/2025
Il Giudice relatore
Elga Bulgarelli Il Presidente
Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Paolo Rampini Presidente Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.V.G. 2625/2024
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa congiuntamente da:
, C.F.: , nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 6 E
C.F.: , nata il [...] a [...], residente Parte_2 C.F._2 in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 59
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina MINELLI, (C.F. ), in forza C.F._3 di procura in atti.
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte:
1) Le minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione paritaria presso la madre in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 59,
pagina 1 di 4 dove resterà anche la residenza delle minori stesse, e presso il padre in OM RN (CN) – Fraz. Rossi, n. 6 come da piano genitoriale allegato (doc. 11); in ragione dell'affido condiviso di cui sopra entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle medesime, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, comunque, separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate ai genitori dalle figlie;
2) Le figlie minori e trascorreranno una settimana continuativa Persona_1 Persona_2 presso ciascun genitore alternando settimanalmente dal lunedì alla domenica presso l'uno e l'altro genitore, affinchè le minori trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore. Al di là degli accordi sopra precisati le Parti concordemente dichiarano la reciproca disponibilità a concordare differenti modalità di gestione delle minori nell'esclusivo interesse di quest'ultime.
3) In relazione alle festività di Natale, di Pasqua, nonché alle vacanze estive e ad ogni altra festività del calendario scolastico delle figlie minori, i genitori ne concorderanno la modalità di volta in volta impegnandosi a garantire alle figlie una collocazione paritaria presso ciascun genitore;
4) In ragione della collocazione paritaria delle figlie, ciascun genitore sarà obbligato al mantenimento ordinario diretto delle minori nel periodo di rispettiva permanenza delle stesse;
5) Le spese straordinarie, quali le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive concordate tra i genitori, purchè previamente concordate e successivamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in parti uguali, ovvero per la quota del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di
Asti del 07.07.2017, che le parti sottoscrivono e che costituisce parte integrante del presente atto (doc. 9);
6) i genitori potranno portare all'estero, purchè nell'Unione Europea, le figlie minori senza espressa autorizzazione dell'altro genitore;
7) Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza del conto corrente bancario presso Banca d'Alba cointestato a e . In relazione a quest'ultimo i ricorrenti si danno Parte_1 Parte_2 altresì reciprocamente atto di aver già provveduto alla totale ripartizione delle somme ivi presenti e di utilizzarlo esclusivamente ai fini del pagamento delle spese straordinarie per le figlie;
8) Il c.d. assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre Parte_2
9) il sig si impegna a traferire alla la propria quota del diritto di proprietà Per_1 Parte_2 dell'immobile indicato al punto 9,
10) La madre si impegna espressamente a mantenere la residenza ed domicilio proprio e delle minori presso la suddetta casa coniugale sita in OM RN (CN) – Fraz. Rossi già n. 41 ed ora n. 59 per almeno 5 (cinque) anni decorrenti dall'omologazione delle presenti condizioni, al solo fine di consentire alle figlie di continuare a frequentare il ciclo scolastico presso gli Istituti di OM RN. Contestualmente, la madre si impegna altresì, decorso il tempo di 5 anni, a mantenere la residenza ed il domicilio proprio e delle figlie e ad una distanza Persona_1 Persona_2 massima di 25 km dall'abitazione del padre sita in OM RN, sino a quando le figlie raggiungeranno la maggiore età.
11) Le Parti dichiarano di aver regolamentato espressamente tutti gli aspetti patrimoniali del loro rapporto, di aver già regolato separatamente ogni ulteriore pendenza economica anche in ordine al contributo al mantenimento delle figlie minori precedentemente previsto ed al relativo adeguamento
ISTAT, e di essere entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarano altresì di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione o eccezione, comunque ideabili.
12) le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti pagina 2 di 4 CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 51, e chiedevano Parte_1 Parte_2 congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 200/2023 emessa dal Tribunale di
Asti in data 28.03.2023, avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pronunciata a seguito di ricorso congiunto delle parti. In quella sede, in particolare, si disponeva: l'affidamento congiunto delle figlie minori e la loro collocazione presso la madre cui era altresì assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la posizione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle minori pari a complessivi euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese oltre 50% concorso spese straordinarie. I ricorrenti dichiaravano che, nel tempo, era sopravvenuta la necessità di modificare le modalità di gestione delle figlie ed il mantenimento delle stesse, nonché di voler concludere un accordo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della casa coniugale. In particolare, il sig. Parte_1 esprimeva la volontà di trasferire alla controparte la propria quota del diritto di proprietà dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale.
All'udienza del 14.01.2025, le parti, a parziale modifica delle richieste contenute nel ricorso, rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Dato atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il giudice relatore riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma.
---
Le conclusioni formulate dalle parti, consistenti nella parziale modifica delle statuizioni assunte con la sentenza del Tribunale di Asti n. 200/2023 R.G. 375/2023, paiono congrue e conformi all'interesse delle parti e delle figlie minori (in particolare confermandosi l'affido congiunto delle minori ai genitori e tutelandosi appieno il principio di bigenitoriaità). Le stesse conclusioni paiono inoltre non contrarie all'ordine pubblico onde possono essere pienamente recepite in questa sede.
Le conclusioni congiunte e gli accordi in essere inducono poi a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, domanda, assorbita o respinta,
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Asti n. 200/2023, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dispone in perfetta conformità alle conclusioni congiunte come rassegnate all'udienza del 14.01.2025 e letteralmente riportate come in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 3 di 4 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 15/01/2025
Il Giudice relatore
Elga Bulgarelli Il Presidente
Paolo Rampini
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