Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL PI, IO PI e ET PI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Carrubba e Simona Cacciola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tremestieri Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di C.C. n. 37 pubblicata in data 21.11.2023 sul sito del Comune di Tremestieri Etneo avente ad oggetto “ Istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10, comma 2 Legge n. 353/2000”, con cui è stato approvato in via provvisoria l’elenco delle particelle territoriali da inserire nel predetto catasto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della delibera del Commissario ad acta del Comune di Tremestieri Etneo n. 01 del 05.09.2024 di “ Istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10, comma 2 Legge n. 353/2000 ", con cui il predetto elenco è stato approvato in via definitiva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tremestieri Etneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato la delibera di C.C. del Comune di Tremestieri Etneo, in epigrafe indicata, di approvazione provvisoria del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui art. 10, comma 2, L. 353/2000, contestandone l’illegittimità nella parte in cui comprende in elenco anche terreni di proprietà degli stessi.
Gli stessi, nel termine concesso dalla delibera, hanno presentato al Comune puntuali osservazioni volte a contestare la riconducibilità alla predetta normativa dei propri terreni ma, non avendo ricevuto riscontro nei termini utili per proporre ricorso giurisdizionale, hanno impugnato l’atto nella presente sede.
I motivi di impugnazione formulati, riconducibili ai vizi di violazione e falsa applicazione di legge, nonché di difetto di istruttoria, possono essere riassunti come di seguito.
Preliminarmente, i ricorrenti hanno lamentato l’omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della L. 241/1990, che avrebbe pregiudicato la possibilità degli stessi di partecipare ad un procedimento loro fortemente pregiudizievole, in considerazione dei vincoli e dei divieti derivanti dall’inserimento nel catasto in argomento.
Hanno poi dedotto che il Comune avrebbe errato nell’interpretare il concetto di “zone boscate e pascoli” di cui all’art. 10 della L. 353/2000, il quale sarebbe concetto più ristretto rispetto a quello di cui all’art. 2 della medesima legge, in cui non rientrerebbero i terreni dei ricorrenti, non riconducibili, diversamente da quanto opinato dal Comune, alle cd. zone boschive.
Inoltre, l’Amministrazione sarebbe incorsa in difetto di istruttoria, avendo esclusivamente fatto riferimento, al fine di individuare le aree percorse dagli incendi, alle risultanze del SIF, senza compiere una specifica indagine (tramite, ad esempio, appositi sopralluoghi) volta a discernere tra tutti i terreni percorsi dal fuoco quelli rientranti nel concetto di “zone boschive e pascoli” e quelli non ricompresi nel predetto concetto.
Il Comune avrebbe, inoltre, approvato la delibera ben oltre i termini concessi dalla legge e con riferimento ad un periodo temporale diverso da quello individuato dalla norma, avendo preso in considerazione il periodo compreso tra gli anni 2017-2021, che non costituirebbe l’ultimo quinquennio, parametro temporale di riferimento considerato dalla norma.
Se l’Amministrazione si fosse limitata a considerare gli incendi dell’ultimo quinquennio, infatti, i terreni dei ricorrenti non sarebbero stati inseriti in elenco, in quanto percorsi dal fuoco l’ultima volta nel 2017.
Infine, dall’elenco tratto dal SIF emergerebbe che le particelle di proprietà dei ricorrenti sarebbero state soltanto parzialmente percorse dal fuoco, senza che gli Organi della Polizia Municipale abbiano comunicato gli eventi agli interessati, tramite diffide, verbali, sanzioni o altro.
Così operando, il Comune avrebbe cagionato un grave pregiudizio ai ricorrenti, i quali a seguito dell’inserimento delle loro proprietà nel catasto di cui al comma 2 dell’art. 10, L. 353/2000, si troverebbero a subire tutti i vincoli e i divieti previsti dalla predetta norma, che ne intaccano fortemente le prerogative dominicali.
2. Dopo l’introduzione del presente giudizio, il Comune, tramite commissario ad acta , con la delibera n. 1 del 05.09.2024, ha approvato in via definitiva il catasto terreni percorsi dal fuoco, mantenendovi le aree di proprietà dei ricorrenti, le cui osservazioni sono state, mediante il medesimo atto, valutate negativamente.
Tale ultima delibera è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti, oltre che per illegittimità derivata dalla reiterazione di tutti i vizi dell’atto provvisorio già lamentati con il ricorso introduttivo, anche per l’ulteriore vizio di violazione e falsa applicazione della L.R. 16/1996, ivi richiamata, con cui è stata recepita dinamicamente in Sicilia della L. 353/2000, in relazione all'interpretazione fattane in punto di definizione di zona boscata.
3. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, il quale, nel sollevare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti per carenza di interesse, in termini di concreta utilità derivante dall’auspicato annullamento degli atti impugnati, ne ha chiesto comunque il rigetto per infondatezza nel merito.
4. Scambiate le memorie ex art. 73 c.p.a., alla pubblica udienza del 28 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso introduttivo è improcedibile; quello per motivi aggiunti è inammissibile, e comunque infondato.
5.1. Preliminarmente, occorre rilevare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la delibera n. 37 del 2023, che, in quanto atto provvisorio, è stato interamente sostituito dalla successiva delibera n. 1/2024, anch’essa impugnata con i motivi aggiunti.
In disparte i dubbi circa la possibilità di attribuire al primo atto i caratteri della decisorietà e lesività, con le relative ricadute in termini di interesse a ricorrere, alla luce dell'impugnazione dell’atto definitivo, che lo ha sostituito, non può che dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo, con conseguente improcedibilità dello stesso.
5.2. I dubbi circa la sussistenza dell’interesse a ricorrere possono venire utilmente in considerazione, invece, in relazione al ricorso per motivi aggiunti, rispetto al quale appare fondata l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune resistente.
Rileva il Collegio, infatti, in via preliminare e assorbente, come, alla luce delle considerazioni che seguono, non sussiste in capo ai ricorrenti l’interesse a ricorrere avverso la delibera n.1/2024, in termini di concreta utilità ricavabile da un’eventuale sentenza di accoglimento.
5.3. In merito, occorre innanzitutto chiarire la natura degli atti comunali di istituzione del cd. “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, per come chiarita anche dalla costante giurisprudenza, da cui il Collegio non trova ragione di discostarsi.
Trattasi di atti a cui è stata ormai da tempo riconosciuta natura meramente ricognitiva, derivando i vincoli alle facoltà dominicali direttamente dalla legge.
Ciò è avvalorato dal fatto che " l'operatività dei divieti de quibus e, più in generale, delle prescrizioni fondamentali della norma, peraltro caratterizzati dalla sanzione penale in caso di violazione, non può essere subordinata all'effettivo adempimento dell'attività di censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco tramite apposito catasto " (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 1391; Cons. Stato, V, 1 luglio 2005, n. 3674; in senso conforme, ai fini penali, Cass., V, 27 giugno 2003, n. 2799).
I divieti derivano, infatti, direttamente dalla legge ed il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco ha mero carattere dichiarativo e non costitutivo.
La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito come i vincoli di cui all’art. 10 L. 353/2000 operino persino “ nonostante le amministrazioni comunali interessate non abbiano ottemperato ai relativi obblighi amministrativi (censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 01/07/2005, n. 3674; TAR Liguria, Genova, 21.02.2003, n. 225; Cass. penale, sez. III, 17.11.2009, n. 7608; Cass. penale, sez. V. 15.05.2003, n. 27799), circostanza che si giustifica proprio alla luce della natura di mera certificazione ed elencazione dell’attività amministrativa di censimento.
Pertanto, derivando la lamentata lesione delle posizioni giuridiche azionate in giudizio direttamente dalla previsione normativa, alla stessa non si porrebbe rimedio nemmeno all’esito dell’eventuale annullamento della delibera consiliare.
Alla luce della su richiamata giurisprudenza, infatti, ai fini dell’applicazione della norma prescrittiva dei vincoli sarebbe sufficiente che si realizzino le condizioni di fatto ivi previste, e cioè che l'area sia qualificabile quale soprassuolo percorso dal fuoco e che si rientri nell’arco temporale di efficacia dei vincoli (10 o 15 anni, a seconda del tipo di divieto).
5.4. Nel caso di specie, è pacifico, in quanto non è stato dimostrato il contrario, che i terreni dei ricorrenti siano stati interessati da incendi da ultimo nell’anno 2017. Ciò risulta essere comprovato dal fatto che gli stessi sono stati inseriti nell’elenco delle aree percorse dal fuoco del relativo anno estratto dal SIF.
Che trattasi di terreni a cui i vincoli in argomento sono applicabili, peraltro, deriva non soltanto dal fatto che le relative aree sono state inserite negli elenchi del predetto SIF, che difatti censisce gli incendi boschivi e le aree boscate (cfr. art. 5, comma 2, L.R. 16/1996), ma anche in considerazione della lata nozione di “zona boscata” di cui alla definizione fornita dalla legislazione regionale, fatta propria dalla recente giurisprudenza, circostanza contestata in maniera non convincente dai ricorrenti.
5.5. Ai sensi dell’art. 2 della L. 353 /2000, applicabile anche in Sicilia per effetto del richiamo ad esso fatto dalla L.R. 16/1996, come modificata dalla L.R. 14/2006 (cfr. art. 33 bis ), per “incendio boschivo” si intende " un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree ”.
Ricomprendendo la norma anche aree semplicemente cespugliate o arborate, appare chiaro come l’aggettivo “boschivo”, nell’ambito della specifica materia della lotta agli incendi, assume un significato latamente indicativo di vegetazione varia e che va al di là della definizione di “bosco” di cui all’art. 4 richiamata dal ricorrente.
Se dunque, anche le aree arborate e cespugliate, seppure frammezzate da strutture antropizzate, vengono tenute in considerazione nella definizione di “incendio boschivo”, appare comprensibile la ragione per cui i terreni dei ricorrenti siano stati ricompresi negli elenchi elaborati dal SIF.
In considerazione della nozione lata di incendio boschivo, ed in coerenza con le finalità protezionistiche della norma, anche al concetto di “zona boscata” di cui all’art. 10 della L. 353/2000 (richiamato dalla L.R. 16/1996) deve attribuirsi significato ampio.
Appare evidente, infatti, che le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ponendosi una simile conclusione non solo in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l’estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia (cfr. Cons. Stato, 4457/2010), ma anche con plurimi indici normativi che, in materia di lotta agli incendi, equiparano i boschi alle altre aree caratterizzate dalla presenza di arbusti o altra vegetazione.
Si fa riferimento, ad esempio, alla rubrica del Titolo II e del Capo I della L.R. 16/1996 (“ Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi ” e “ Incendi boschivi e della vegetazione ”) che rendono chiaro come le finalità di prevenzione dagli incendi non possono che riguardare le aree caratterizzate da vegetazione in senso ampio.
Altrettanto irragionevole sarebbe limitare le norme protezionistiche alle aree che raggiungano le dimensioni richieste dall’art. 4 per l’individuazione di un “bosco”.
Non si spiegherebbe, infatti, per quale motivo i vincoli di cui all’art. 10 dovrebbero riguardare solo le aree particolarmente estese.
Si consideri peraltro che, un conto è il “bosco”, altro è il concetto di “zona boscata”, che ben può riferirsi ad aree di più piccole dimensioni, aventi le caratteristiche vegetative del bosco.
Da tutto quanto sopra emerge che, a prescindere dall’inserimento nell’elenco redatto dal comune, i vincoli di cui all’art. 10 avrebbero trovato comunque applicazione ai terreni dei ricorrenti, in quanto soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2017, quindi rientranti nei range temporali dei divieti imposti dalla predetta norma.
5.6. Il ricorso è dunque monco di una imprescindibile condizione dell’azione, id est l’interesse a ricorrere, in termini di concreta utilitas che gli interessati potrebbero astrattamente ricavare dall’auspicato accoglimento, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame.
6. In ogni caso, le censure mosse avverso l'atto impugnato appaiono comunque infondate, se si considera che, chiarita l’ampia nozione di “zona boscata”, nonché la natura meramente ricognitiva degli elenchi comunali, a nulla rileva che l'elenco approvato prenda in considerazione un periodo più antico rispetto al quinquennio antecedente alla sua emanazione; ed invero, derivando i vincoli direttamente dalla norma, per come sopra detto, la circostanza che ne comporta l’operatività ai terreni dei ricorrenti risiede nel sol fatto che l’incendio che li ha interessati rientri nel periodo temporale di validità degli stessi (10 o 15 anni dalla data dell’incendio, a seconda del divieto in considerazione).
6.1. Non appare poi fondata l’eccezione relativa all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/1990. La partecipazione al procedimento da parte dei ricorrenti è stata infatti garantita attraverso l’attivazione dello speciale meccanismo previsto dall’art. 10, comma 2, della L. 353/2000, avendo essi avuto la concreta possibilità di presentare, come in effetti hanno fatto, le osservazioni avverso l’elenco provvisorio, che sono state puntualmente riscontrate, in maniera condivisibile, dal Comune.
6.2. Altrettanto infondata, a parere del Collegio, è l’eccezione relativa all’asserito difetto di istruttoria, in quanto il Comune, come consentitogli dall’art 10, comma secondo, ha correttamente individuato le aree facendo ricorso ai rilievi del Corpo Forestale (ed in particolare alle risultanze del SIF), apparendo ultronea qualsiasi ulteriore attività istruttoria circa le specifiche caratteristiche delle aree, in considerazione della sopra chiarita nozione lata di “incendi boschivi” e “zone boscate”.
7. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti, comunque non fondato nel merito, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
8. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Comune resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO