Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8961/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8961/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, in vir RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Mammone Aurelio, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.04.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.11.2024 [nata a [...] il Parte_1
08.12.1987 (C.F. ] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del C.F._1 matrimonio contratto con [nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 21.11.2016 in Pontecagnano Faiano (SA), dal C.F._2 quale era nata la figlia (16.06.2017), esponendo che la comunione spirituale Per_1
e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n. 6133/2021 pubbl. il
05.07.2021.
La ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione consensuale. si costituiva con comparsa del 01.04.2025 aderendo alla domanda CP_1 di scioglimento del matrimonio e chiedendo, a parziale modifica delle condizioni della separazione, la regolamentazione della frequentazione dei nonni paterni con la minore e la riduzione dell'importo di mantenimento per la figlia nella misura di euro 150,00.
Le parti, all'udienza del 03.04.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minor (16.6.2017) resta congiuntamente affidata ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, i tempi di frequentazione padre-figlia restano i medesimi già concordati tra i genitori in sede di separazione consensuale;
3) il sig verserà un assegno di mantenimento per la figlia di euro CP_1
300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.r ; Parte_1
4) le spese straordinarie effettuate nell'interesse della minore verranno divise al
50% tra i genitori secondo le modalità già previste nel punto 7) degli accordi di separazione”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
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Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 6133/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 05.07.2021, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne: pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra [nata Parte_1
a Salerno il 08.12.1987 (C.F. ] e [nata a C.F._1 CP_1
Salerno il 14.09.1978 (C.F. )] in data 21.11.2016 in C.F._2
Pontecagnano Faiano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 2016, Atto n. 22 Parte I;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 03.04.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la
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revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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