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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9581/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 9581/2017 R.G. alla quale è riunita la causa civile di I° grado iscritta al n. 37/2018 R.G. vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Melillo, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Melillo, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti;
- OPPONENTI NEL GIUDIZIO RG 9581/2017-
Cont (p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_3 P.IVA_1 e difesa dall'avv. Nicola Panunzio, per procura in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Renato Parte_4 C.F._3
Benvenuto, giusta procura in atti;
-OPPONENTI NEL GIUDIZIO RG. 37/2018 -
contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Finaldi, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
nonché
contro
:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro - tempore, Parte_5 P.IVA_3 quale procuratrice speciale di (c.f. Parte_6 pagina 1 di 5 ), in virtù di atto di costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in P.IVA_4 data 27.10.2021, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Arcangelo, giusta procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto n.2361/2017 – 7981/2017 RG emesso dall'intestato Tribunale con il quale era stato loro ingiunto, unitamente alla (debitore principale) e , di pagare in Controparte_3 Parte_4 favore della l'importo di euro di euro Controparte_4
59.266,14 per le causali ivi indicate, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Allegavano le opponenti, quali fideiussori della di essere state manlevate da CP_3
e , con dichiarazione di manleva del 27.10.2021, per qualsivoglia Parte_7 Parte_4 impegno o danno dovesse alle medesime derivare dalla loro qualifica di socie, e nel caso della sig.ra
, anche dalla qualifica di amministratore unico della società impegnandosi Pt_2 CP_3 anche ad ottenere nel più breve tempo possibile la sostituzione delle medesime dalla qualifica di fideiussori. Chiedevano altresì di essere autorizzate a chiamare in causa i sigg,ri e Parte_7
al fine di essere manlevate. Parte_4
Regolarmente costituitasi, la insisteva per Controparte_2 la conferma del provvedimento monitorio stante la legittimità della richiesta di ingiunzione. Il giudizio veniva rubricato al n. 9581/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore, e , nella qualità di fideiussore della società ingiunta, proponevano Parte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto n. 2361/2017 – 7981/2017 RG emesso dall'intestato Tribunale con il quale era stato loro ingiunto, unitamente a e Parte_1 Parte_2
(fideiussori), di pagare in favore della Controparte_4 l'importo di euro di € 59.266,14 per le causali ivi indicate, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Si costituiva con comparsa del 27.03.2018 la eccependo pregiudizialmente la Controparte_4 nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum, insistendo nel merito per la conferma del decreto ingiuntivo stante la legittimità della richiesta monitoria.
Il giudizio veniva rubricato al N. 37/2018 del registro degli affari contenziosi civili.
Ravvisati motivi di connessione tra i prefati giudizi, con ordinanza a verbale del 4.7.2018 veniva disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo di più recente data di iscrizione a ruolo recante
RG. 37/2018 pagina 2 di 5 Con ordinanza del 22.11.2019 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti e, contestualmente, il Tribunale assegnava alle parti il termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione innanzi all'organismo competente.
Depositato da parte opposta il verbale di mediazione con esito negativo (produz. di parte opposta del
24.11.2020), all'udienza del 22.02.2022 si dava atto del mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010 essendo stato versato in atti un verbale di mediazione del 25.11.2015 riferito ad altro procedimento recante RG. 467/2015.
In mancanza di produzione di altro verbale di mediazione riferito al fascicolo in oggetto e stante l'ammissione del difensore della Banca opposta che chiedeva di essere rimessa in termini ai fini dell'espletamento della mediazione, la causa è stata pertanto rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In limine litis, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale procuratrice speciale della Parte_5 Parte_8 a seguito dell'operazione di cessione dei crediti intervenuta con la
[...] CP_4 in data 16.11.2019, relativamente alla posizione di debito vantata nei confronti della
[...] CP_3
e dei suoi fideiussori, facendo proprie le difese già spiegate in atti omettendo di prestare il consenso alla estromissione dell'Istituto cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione del cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò posto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile stante la mancata attivazione del procedimento di mediazione prevista dall'articolo 5 comma 1 bis della legge 28/2010.
Viene anzitutto in evidenza la circostanza che, trattandosi di controversia avente ad oggetto un credito di natura finanziaria, in sede introduttiva è stato assegnato alle parti, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, il termine per esperire la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (ord. 22.11.2019).
pagina 3 di 5 A norma dell'art. 5, co. 1 bis cit., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (ex multis, Cass. 13.12.2019, n. 32797).
E' pacifico ed incontestato che, nella specie, la mediazione obbligatoria non sia stata esperita, non avendo le parti, su cui gravava l'onere, inteso dare corso al termine all'uopo assegnato dal giudice in sede di prima trattazione.
Ne consegue che il giudizio di opposizione deve essere dichiarato improcedibile.
Tanto premesso, secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cass. SS.UU. 19596/2020), e dal quale il giudicante non ritiene di discostarsi, l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto.
Attraverso infatti una lettura del dato normativo (art. 5 del D.Lgs 28/2010), costituzionalmente orientata, la Corte ha osservato che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Ed invero, nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale.
Ai sensi di legge, nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario.
Una volta instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
appare dunque più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
La contraria soluzione è dissonante rispetto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, laddove, come ritenuto dalla Corte di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (Cass. SS.UU. 19246/2010)
L'interpretazione prescelta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte viene ritenuta in maggiore armonia anche con il dettato costituzionale;
porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, laddove a tal riguardo la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale della c.d. giurisdizione condizionata (Corte Cost. 98/2014), ossia di quelle norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dell'azione giudiziaria.
Seppur indubbia la finalità deflattiva della mediazione in armonia col principio costituzionale della pagina 4 di 5 ragionevole durata del processo è altrettanto evidente che - come evidenziato dalla Corte di legittimità - nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere.
Tanto basta a far ritenere improcedibile la domanda proposta in via monitoria dalla
[...]
e a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
Il mutamento della giurisprudenza sulla questione relativa agli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito dell'instaurazione del giudizio giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione così provvede:
dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2361/2017 – RG. 7981/2017 emesso dal Tribunale di Foggia in data 9.11.2017.
compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Foggia, 11.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 9581/2017 R.G. alla quale è riunita la causa civile di I° grado iscritta al n. 37/2018 R.G. vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Melillo, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Melillo, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti;
- OPPONENTI NEL GIUDIZIO RG 9581/2017-
Cont (p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_3 P.IVA_1 e difesa dall'avv. Nicola Panunzio, per procura in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Renato Parte_4 C.F._3
Benvenuto, giusta procura in atti;
-OPPONENTI NEL GIUDIZIO RG. 37/2018 -
contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Finaldi, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
nonché
contro
:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro - tempore, Parte_5 P.IVA_3 quale procuratrice speciale di (c.f. Parte_6 pagina 1 di 5 ), in virtù di atto di costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in P.IVA_4 data 27.10.2021, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Arcangelo, giusta procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto n.2361/2017 – 7981/2017 RG emesso dall'intestato Tribunale con il quale era stato loro ingiunto, unitamente alla (debitore principale) e , di pagare in Controparte_3 Parte_4 favore della l'importo di euro di euro Controparte_4
59.266,14 per le causali ivi indicate, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Allegavano le opponenti, quali fideiussori della di essere state manlevate da CP_3
e , con dichiarazione di manleva del 27.10.2021, per qualsivoglia Parte_7 Parte_4 impegno o danno dovesse alle medesime derivare dalla loro qualifica di socie, e nel caso della sig.ra
, anche dalla qualifica di amministratore unico della società impegnandosi Pt_2 CP_3 anche ad ottenere nel più breve tempo possibile la sostituzione delle medesime dalla qualifica di fideiussori. Chiedevano altresì di essere autorizzate a chiamare in causa i sigg,ri e Parte_7
al fine di essere manlevate. Parte_4
Regolarmente costituitasi, la insisteva per Controparte_2 la conferma del provvedimento monitorio stante la legittimità della richiesta di ingiunzione. Il giudizio veniva rubricato al n. 9581/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore, e , nella qualità di fideiussore della società ingiunta, proponevano Parte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto n. 2361/2017 – 7981/2017 RG emesso dall'intestato Tribunale con il quale era stato loro ingiunto, unitamente a e Parte_1 Parte_2
(fideiussori), di pagare in favore della Controparte_4 l'importo di euro di € 59.266,14 per le causali ivi indicate, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Si costituiva con comparsa del 27.03.2018 la eccependo pregiudizialmente la Controparte_4 nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum, insistendo nel merito per la conferma del decreto ingiuntivo stante la legittimità della richiesta monitoria.
Il giudizio veniva rubricato al N. 37/2018 del registro degli affari contenziosi civili.
Ravvisati motivi di connessione tra i prefati giudizi, con ordinanza a verbale del 4.7.2018 veniva disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo di più recente data di iscrizione a ruolo recante
RG. 37/2018 pagina 2 di 5 Con ordinanza del 22.11.2019 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti e, contestualmente, il Tribunale assegnava alle parti il termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione innanzi all'organismo competente.
Depositato da parte opposta il verbale di mediazione con esito negativo (produz. di parte opposta del
24.11.2020), all'udienza del 22.02.2022 si dava atto del mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010 essendo stato versato in atti un verbale di mediazione del 25.11.2015 riferito ad altro procedimento recante RG. 467/2015.
In mancanza di produzione di altro verbale di mediazione riferito al fascicolo in oggetto e stante l'ammissione del difensore della Banca opposta che chiedeva di essere rimessa in termini ai fini dell'espletamento della mediazione, la causa è stata pertanto rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In limine litis, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale procuratrice speciale della Parte_5 Parte_8 a seguito dell'operazione di cessione dei crediti intervenuta con la
[...] CP_4 in data 16.11.2019, relativamente alla posizione di debito vantata nei confronti della
[...] CP_3
e dei suoi fideiussori, facendo proprie le difese già spiegate in atti omettendo di prestare il consenso alla estromissione dell'Istituto cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione del cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò posto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile stante la mancata attivazione del procedimento di mediazione prevista dall'articolo 5 comma 1 bis della legge 28/2010.
Viene anzitutto in evidenza la circostanza che, trattandosi di controversia avente ad oggetto un credito di natura finanziaria, in sede introduttiva è stato assegnato alle parti, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, il termine per esperire la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (ord. 22.11.2019).
pagina 3 di 5 A norma dell'art. 5, co. 1 bis cit., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (ex multis, Cass. 13.12.2019, n. 32797).
E' pacifico ed incontestato che, nella specie, la mediazione obbligatoria non sia stata esperita, non avendo le parti, su cui gravava l'onere, inteso dare corso al termine all'uopo assegnato dal giudice in sede di prima trattazione.
Ne consegue che il giudizio di opposizione deve essere dichiarato improcedibile.
Tanto premesso, secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cass. SS.UU. 19596/2020), e dal quale il giudicante non ritiene di discostarsi, l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto.
Attraverso infatti una lettura del dato normativo (art. 5 del D.Lgs 28/2010), costituzionalmente orientata, la Corte ha osservato che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Ed invero, nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale.
Ai sensi di legge, nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario.
Una volta instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
appare dunque più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
La contraria soluzione è dissonante rispetto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, laddove, come ritenuto dalla Corte di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (Cass. SS.UU. 19246/2010)
L'interpretazione prescelta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte viene ritenuta in maggiore armonia anche con il dettato costituzionale;
porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, laddove a tal riguardo la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale della c.d. giurisdizione condizionata (Corte Cost. 98/2014), ossia di quelle norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dell'azione giudiziaria.
Seppur indubbia la finalità deflattiva della mediazione in armonia col principio costituzionale della pagina 4 di 5 ragionevole durata del processo è altrettanto evidente che - come evidenziato dalla Corte di legittimità - nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere.
Tanto basta a far ritenere improcedibile la domanda proposta in via monitoria dalla
[...]
e a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
Il mutamento della giurisprudenza sulla questione relativa agli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito dell'instaurazione del giudizio giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione così provvede:
dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2361/2017 – RG. 7981/2017 emesso dal Tribunale di Foggia in data 9.11.2017.
compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Foggia, 11.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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