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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3284/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliati in via Bartolomeo Vanzetti n. 16/A C.F._2
Forlì, presso lo studio dell'avv. Nicola Mercatali che li rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(cf. ) elettivamente domiciliata in in Milano, Parte_3 P.IVA_2
Piazza Velasca n. 8 presso lo studio dell'avv. Roberto Pietro Sidoti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 14.1.2025 riportandosi ai fogli di precisazione delle conclusioni già depositati e segnatamente:
pagina 1 di 18 per gli attori e “Voglia l'Illustrissimo Tribunale Parte_1 Parte_2
adìto, contrariis rejectis, 1) in via preliminare: sempre e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. cronol. 825/2022 del 9 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Pavia in persona della Dott.Ssa CLAUDIA CALDORE nel procedimento monitorio n. 1435/2022
R.G.; 2) nel merito in via preliminare: previ gli accertamenti incidentali di cui al testo dell'atto di citazione in opposizione relativi alla indeterminatezza dell'oggetto degli accordi di cessione di crediti prodotti dalla Opposta sub docc. 4) e 9) del fascicolo monitorio, accertare e dichiarare la carenza di titolarità sostanziale del credito azionato con ricorso monitorio in capo alla sia in relazione al Controparte_1
contratto acceso dalla Società SS CA S.p.A. prodotto sub doc. 3) del fascicolo monitorio sia in relazione al contratto acceso con la Soc. ND CA S.p.A. prodotto sub doc. 8) del fascicolo monitorio, e per l'effetto la non debenza di somma alcuna da parte dei IGg.ri e in relazione agli Parte_4 Parte_2
importi ingiunti;
3) in subordine rispetto al punto conclusivo 2 (per il IG.
[...]
): accertare e dichiarare che il credito azionato dalla CA con ricorso Parte_4
monitorio ed asseritamente derivante da contratto di credito/finanziamento stipulato dal
IG. con la Società SS CA SpA (docc. 3 e 4 del fascicolo Parte_4 monitorio) è carente di prova scritta in violazione dell'articolo 634, c.p.c. in maniera insanabile con alcuna produzione postuma da parte della Cessionaria nel giudizio di opposizione, pertanto dichiarare la non debenza di somma alcuna da parte del IG.
alla Opposta in relazione al predetto rapporto originato da Parte_4
SS CA S.p.A. e per l'effetto ridurre in misura corrispondente la somma complessivamente ingiunta su ricorso della Opposta;
4) in subordine rispetto al punto conclusivo 2 (per il IG. ): accertare e dichiarare che il credito Parte_4
azionato dalla CA con ricorso monitorio ed asseritamente derivante da contratto di credito/finanziamento stipulato dal IG. con la Società SS Parte_4
CA S.p.A. (docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio) è estinto per prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. pertanto dichiarare la non debenza di somma alcuna da parte del IG.
alla Opposta in relazione al predetto rapporto originato da Parte_4
pagina 2 di 18 SS CA S.p.A. e per l'effetto ridurre in misura corrispondente la somma complessivamente ingiunta su ricorso della Opposta;
5) in subordine rispetto al punto conclusivo 2 (per la IG.ra ): previo accertamento della natura di Parte_2
Fidejussione per la posizione di “Garante” censita nel contratto prodotto dalla Opposta sub doc. 8 del fascicolo monitorio ed attribuita alla IG.ra , accertare e Parte_2 dichiarare l'avvenuta liberazione della IG.ra dalle obbligazioni Parte_2
contrattuali nascenti dal rapporto acceso dal IG. con la Società Parte_4
ND CA SpA col contratto di cui al doc. 8 del monitorio opposto in virtù del decorso del termine semestrale per l'azione giudiziaria contro i debitore principale previsto dall'articolo 1957, c.c. e risolvere e/o annullare con statuizione costitutiva
(demolitoria) il vincolo fidejussorio. 6) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e CPA di legge, che si chiede al Giudice liquidarsi ai sensi delle tariffe forensi vigenti, e da distrarsi in favore del Sottoscritto
Procuratore Antistatario ex articolo 93, c.p.c.
Per parte convenuta e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA Parte_3
PRINCIPALE 1) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 825/22 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.05.2022 e corretto per errore materiale in data 30.05.2023. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del IG. ed in favore Parte_4 di , della somma complessiva di € 27.832,32 e della IG.ra Controparte_1 [...]
della somma di € 22.326,88, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al Parte_2
saldo, o della diversa somma che sarà accer-tata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 4) condannare il IG. al pagamento in favore di Parte_4
, della somma complessiva di € 27.832,32 e condannare altresì la Controparte_1
IG.ra al pagamento della somma di € 22.326,88, oltre interessi moratori Parte_2
pagina 3 di 18 dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio quale mandataria di
[...] Parte_3 P_1
P_
(di seguito anche ) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
825/2022 del 9 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Pavia e oggetto di correzione in data
30.5.2022-31.5.2022, con cui era stato ingiunto di pagare, nei confronti della convenuta opposta, rispettivamente, al sig. la somma di €. 27.832,32 e alla sig.ra in Pt_4 Pt_2
solido, la somma di €22.326,88, oltre interessi e spese, quale saldo dovuto per due contratti di finanziamento stipulati con la Società SS CA S.p.A. (il solo Pt_4
P_ e dalla Società ND CA S.p.A (entrambi) e poi ceduti alla .
A supporto della propria domanda deduceva che: era carente la prova in ordine alla
P_ titolarità sostanziale dei due crediti azionati in via monitoria in capo alla in quanto, in relazione al finanziamento originariamente acceso con ND, non vi era individuazione univoca del rapporto stante l'assenza di documento contrattuale e la clausola generica di possibilità, per la cedente, di non disporre la cessione;
in relazione al finanziamento acceso con SS, pur essendo stato prodotto il contratto, era stato omesso l'allegato ove doveva essere individuato il rapporto in esame;
vi era contraddittorietà nella documentazione prodotta in relazione al rapporto di SS in quanto l'estratto conto si riferiva ad altro contratto;
il credito originariamente in capo a
SS era prescritto;
in relazione al contratto originariamente in capo ND, la posizione della sig.ra era assimilabile a quella di garante che aveva prestato una Pt_2
fideiussione e, pertanto, il creditore era decaduto ex art. 1957 c.c. poiché la decadenza dal beneficio del termine era intervenuta, al più tardi il 17 dicembre 2020, e l'azione giudiziale non era stata promossa nel semestre successivo né nei confronti del creditore principale né nei confronti del garante.
pagina 4 di 18 Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
P_ (di seguito anche ) contestando quanto ex adverso dedotto ed Parte_3
eccependo che: la sig.ra era obbligata in solido e il rapporto non era assimilabile a Pt_2
quello di fideiussione trovando quindi applicazione l'art. 1292 c.c. e non l'art. 1957 c.c. ;
l'eccezione di prescrizione era genericamente formulata e comunque infondata stante le evidenza documentali;
le cessioni di credito erano state puntualmente dedotte e documentate , anche tramite allegati;
le cessioni erano state debitamente comunicate ai debitori e in ogni caso, la relativa comunicazione non costituiva condizione di efficacia della cessione;
i contratti originari e le prestazioni non erano mai state contestate dai convenuti;
vi era piena prova del credito e le contestazioni erano generiche.
All'esito della prima udienza era concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e venivano assegnati termini per la fase di mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione , erano poi assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. vigente ratione temporis al momento dell'introduzione del giudizio
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti
All'udienza del 14.1.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c. vigente ratione temporis
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'onere della prova . Profili generali
2. La titolarità dei crediti in capo a P_1
3.La prova dei rapporti contrattuali originari e l'inadempimento degli attori
4. L'eccezione di prescrizione
5.La qualificazione giuridica della posizione della sig.ra in Parte_2
relazione al contratto con ND
6. Le spese
pagina 5 di 18
1.L'onere della prova . Profili generali
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
A quest'ultimo proposito, e proprio con riferimento ai contratti di mutuo o finanziamento, la giurisprudenza ha precisato come “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art.
2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma,
pagina 6 di 18 deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). “ (in termini con giurisprudenza citata Cass. 12.06.2024 n. 16332)
Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio e della posizione giuridica
CP sostanziale delle parti nel presente giudizio, gravava quindi su ricorrente e odierna opposta, provare in sede di giudizio l'esistenza e il contenuto dei rapporti negoziali instaurati tra le società creditrici originarie ND e SS, da un lato, e i sig.ri e la corretta esecuzione dei contratti citati e Parte_1 Parte_2
CP l'erogazione delle somme, oltre che, infine, la cessione dei crediti in capo a;
al contrario, una volta provati i rapporti e le cessioni, era onere della parte attrice dimostrare fatti estintivi , quale il pagamento, ovvero ulteriori fattispecie, come la decadenza ex art. 1957 c.c. o la prescrizione
P_
2. La titolarità dei crediti in capo a
Parte convenuta, fin dalla fase monitoria, ha puntualmente dedotto e comprovato la titolarità del credito a seguito di specifici atti di cessione da parte degli originari titolari;
segnatamente, sono stati prodotti entrambi i contratti di cessione del credito, sia quello concluso con la cedente SS del 7.05.2021 sia quello stipulato con la cedente
ND del 17.12.2020 , originari titolari (cfr. doc. 4 e doc. 9 fascicolo fase monitoria, riproposti sub doc. 3 e 8 nel presente giudizio).
Tale documentazione, è stata ulteriormente integrata, a fronte della contestazione di parte attrice nel presente giudizio (cfr atto di citazione pag. 2 e ss. e memoria ex art. 183 sesto comma n.1 pag. 6) , mediante deposito degli allegati contrattuali, ove si evince in modo univoco il nominativo del e l'identificativo dei rapporti contrattuali (cfr. doc. Pt_4
13 , pag. 1, in relazione al rapporto con SS e doc. 14 per estratto in relazione a rapporto con ND
Alla luce della univoca produzione documentale risulta quindi superato ogni profilo dubitativo , invero genericamente dedotto dall'attore, circa l'utilizzo della formula, nel contratto di cessione con ND, secondo cui erano sottratti alla cessione i crediti “la
pagina 7 di 18 cui cessione il Cedente non ritenga, a sua discrezione, possa in qualche modo pregiudicare la reputazione o l'immagine del Cedente o di una Società del Gruppo del Cedente ai termini ed alle condizioni specificate nel presente contratto”
A riguardo, si palesa infondata l'ulteriore eccezione della convenuta secondo cui nessuno dei contratti di cessione richiama alcun elenco allegatovi (sic memoria ex art. 183 sesto comma n1 c.p.c. pag. 7 e conclusionale pag. 6 ) atteso che il contratto di cessione di
ND fa esplicito riferimento all'allegato D “Campi prova erogazione”, dove erano indicati tutti i dati del debitore (nominativo, numero contratto, data erogazione etc.) mentre il contratto con SS individua espressamente le “posizioni creditorie elencate nel tabulato sub all. A1”
Infine, risulta puntualmente dedotta e documentata (e, invero ex se non contestata) la tempestiva notifica della comunicazione di cessione , per entrambi i contrati in relazione alla quale gli attori non hanno dimostrato di aver eccepito alcuna contestazione in fase precedente il giudizio (cfr doc. 4,5 e 9, 10 in relazione al sig. e doc. 15,16 in Pt_4
relazione a;
tale comunicazione conteneva altresì esplicita diffida di pagamento. Pt_2
3.La prova dei rapporti contrattuali originari e l'inadempimento degli attori
Parte convenuta, fin dalla fase monitoria ha puntualmente dedotto i due rapporti contrattuali di finanziamento originari da cui deriva il credito oggetto della domanda, e segnatamente, il contratto di finanziamento con SS, stipulato dal il 14.2.2003 Pt_4
e il contratto di finanziamento con ND stipulato dal congiuntamente alla Pt_4
sig.ra in data 7.6.2017 (cfr. doc. 3 e doc. 8 fascicolo monitorio e Parte_2
depositati nuovamente sub doc. 2 e 7 nel presente giudizio di opposizione).
Nel costituirsi in giudizio, gli attori non hanno formalmente e tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti contrattuali, risultando quindi riconosciuti ex art. 215 primo comma n.2 c.p.c., nè hanno contestato i rapporti negoziali originari risultando questi ultimi quindi pacifici;
parimenti non controversa e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. , anche l'effettiva erogazione degli importi oggetto di finanziamento.
pagina 8 di 18 In terzo luogo, la convenuta ha puntualmente eccepito l'inadempimento dei convenuti sub specie di omesso integrale pagamento dell'importo dovuto a titolo di finanziamento in relazione entrambi i contratti;
segnatamente €5505,44 in relazione al contratto SS , per il solo e € 22.326,88 in relazione al contratto Pt_4
ND, per il medesimo e, congiuntamente, la sig.ra Pt_4 Pt_2
Tali deduzioni risultano supportate da significativa e rilevante documentazione costituita da estratti ex art. 50 T.u.b. ( cfr doc. 7 estratto SS e doc. 12 estratto
ND fascicolo monitorio e riproposti nel presente giudizio).
Le contestazioni contenute in atto di citazione, in ordine ad una presunta divergenza sostanziale tra il doc. 3 della fase monitoria (contratto originario di SS ) il doc. 7
(estratto conto ex art. 50 Tub di SS), risultano adeguatamente confutate dalle deduzioni della convenuta secondo cui, nella circostanza dell'accensione del prestito, i richiedenti aprivano contestualmente conto corrente presso la stessa SS CA S.p.a. avente numero 1101735404 cioè lo stesso numero nella comunicazione di cessione nonché all'estratto ex 50 TUB (doc. 6 fascicolo di opposizione); a fortiori, sul punto, gli attori, non hanno comprovato e neanche dedotto nessun rapporto contrattuale alternativo con
SS.
Solo in comparsa conclusionale parte attrice ha articolato ulteriore motivo di opposizione circa l'insufficienza, in relazione al rapporto originariamente costituito con
ND, del saldaconto depositato in via monitoria per attestare l'inadempimento nei termini esposti
Tale deduzione , oltre che inammissibile perché tardivamente formulata non essendo stata proposta nel termine previsto ex art. 183 sesto comma n1. c.p.c. , risulta infondata per duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, trattandosi di rapporto di mutuo/finanziamento, in adesione all'orientamento giurisprudenziale evidenziato nel primo paragrafo, era onere comunque della parte mutuataria, una volta dimostrato il rapporto negoziale e risultando non contestata l'erogazione del credito, provare il pagamento;
a riguardo, non è stata fornita alcuna prova del pagamento maggiore rispetto a quello riconosciuto né offerto, in via pagina 9 di 18 alternativa, un calcolo differente da parte degli attori;
in altri termini, sul punto, non solo non è stato assolto onus probandi gravante sui convenuti ma la contestazione si palesa in parte qua meramente generica
In secondo luogo, in allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n2. C.p.c. è stato comunque depositato dalla convenuta un Estratto conto analitico relativo all'intero rapporto intercorso dagli odierni opponenti con ND, dal momento dell'accensione del prestito a quello in cui il credito viene definito “compromesso”, con puntuale indicazione non solo dei saldi ma delle singole rimesse effettuate dal mutuatario (data, importo etc.) (cfr. doc. 18)
La documentazione integrativa ritualmente depositata assorbe e “supera” , sul piano processuale, l'eccezione formulata né può essere, invero neanche astrattamente dedotta, una tardività della stessa stante il carattere di giudizio ordinario di cognizione e l'allegazione avvenuta nel termine ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. , previsto proprio per le allegazioni e deduzioni istruttorie
4. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione in relazione al credito originato dal contratto con
SS risulta anzitutto genericamente formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi , non specificando in modo puntuale il dies a quo, il termine di decorrenza e la data in cui i singoli crediti risulterebbero prescritti.
Pur consapevole di indirizzi difformi, in adesione al recente e preferibile orientamento giurisprudenziale, tuttavia la genericità della eccezione non costituisce condizione sufficiente per il rigetto della stessa.
Come precisato dalla giurisprudenza infatti “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parti “ (in termini Cass. 27.10.2021 n. 30303)
pagina 10 di 18 Premessa, pertanto l'ammissibilità dell'eccezione, nel merito, la stessa risulta infondata in quanto adeguatamente confutata dalle puntuali deduzioni e produzioni documentali di parte convenuta
A riguardo, infatti, anzitutto, in linea generale e in punto di diritto, l'individuazione del dies a quo ai fini della prescrizione è strettamente correlata a quella del termine per la restituzione della somma mutuata, giacché solo allorché si verifichi l'esigibilità del diritto di credito quest'ultimo può essere fatto valere e la prescrizione iniziare a decorrere (ex art. 1935 c.c.).
In via generale e in punto di diritto “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (così Cass., 30.08.2011 n.
17798, da ultimo Cass. 10.02.2023, n.4232)
Sotto ulteriore e connesso profilo, il termine prescrizionale ordinario per il rapporto di mutuo risulta pari a 10 anni ex art. 2946 c.c. (in tale senso da ultimo Cass. 4232/2023 con riferimento al “termine decennale”)
Orbene, tanto premesso in via generale e in punto di diritto, in relazione al contratto con SS , si sottolinea come lo stesso, stipulato il 14.2.2003 , prevedesse inizialmente la restituzione dell'importo (capitale e interessi) in 36 ratei mensili da €245,54 risultando la relativa scadenza dell'ultima rata individuabile il 14.2.2006, e pertanto, la scadenza del termine prescrizionale il 14.2.2016
La medesima parte convenuta ha tuttavia ritualmente depositato estratto analitico dell'intero rapporto, attestante come, contrariamente alle originarie previsioni contrattuali,
l'importo del rateo fosse diminuito (€80,00) dopo un iniziale andamento non costante dei versamenti, e che i pagamenti proseguivano fino al dicembre 2019 (cfr doc. 6 giudizio di opposizione)
Conseguentemente, il termine prescrizionale , in ossequio alla giurisprudenza sopra evidenziata, decorre da quest'ultima data , ovvero quella dell'ultimo pagamento e del pagina 11 di 18 passaggio a sofferenza non rilevando quindi il termine iniziale di scadenza, oggetto di proroga e rimodulazione.
Stante la decorrenza del termine prescrizionale dal dicembre 2019, non si pone, invero neanche astrattamente, un problema di prescrizione, essendo stato depositato ricorso per ingiunzione in data 30.3.2022 e quindi entro i dieci anni previsti.
Incidentalmente (non essendo stata formulata alcuna eccezione a riguardo) si sottolinea che nessun problema di prescrizione si pone con riferimento al contratto con
ND, atteso che lo stesso, come esposto, era stipulato il 7.6.2017 e prevedeva la restituzione in 108 ratei mensili (con scadenza quindi dell'ultima rata astrattamente in data
7.6.2026) ; in relazione al citato contratto, risulta attestata la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione in data 19.10.2020, configurandosi il deposito del ricorso avvenuto nel pieno rispetto del termine prescrizionale decennale
Pur non essendo necessarie per le ragioni sopra esposte, inoltre, parte convenuta ha puntualmente dedotto e comprovato la trasmissione di raccomandate di comunicazione di cessione del credito, contenenti anche diffide di pagamento e le relative ricevute, rispettivamente in data 9.6.2021 per SS (cfr. doc. 5,6 in relazione al contratto di
SS ) e 9.2.2021 per ND doc. (10 e 11, in relazione al contratto di
ND parte convenuta nonché doc. 15 e 16 del presente giudizio con riferimento alla garante sig.ra Pt_2
Le citate raccomandate risultano pervenute al destinario, come attestato dalle cartoline, essendo inconferente e irrilevante ogni contestazione sul punto in assenza di disconoscimento formale ovvero, secondo il rigoroso e preferibile orientamento, querela di falso (Cass. 17.2.2023 n. 5058)
Segnatamente, è inequivoco il contenuto in termini di diffida di pagamento e non mera comunicazione di cessione “Nella nostra qualità di nuovi titolari del credito, La invitiamo a provvedere al versamento dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data del ricevimento della presente, mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto”
pagina 12 di 18 In ragione di quanto esposto alcun termine prescrizionale risulta quindi maturato e la relativa eccezione è infondata
5.La qualificazione giuridica della posizione della sig.ra in Parte_2
relazione al contratto con ND
Questione controversa tra le parti è costituita dall'esatta qualificazione giuridica della posizione di in relazione al contratto con ND (ancora da Parte_2
ultimo, conclusionale attrice pag.7)
Il Tribunale è consapevole di plurimi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito, ciascuno dei quali valorizza profili differenti, sia in punto di diritto sia sotto il profilo ermeneutico, in relazione alla problematica oggetto di esame ovvero alla qualificazione e alla disciplina giuridica del soggetto che sottoscriva , congiuntamente ad altro denominato cliente o obbligato principale, il medesimo contratto di finanziamento quale coobbligato o garante generico.
Segnatamente, secondo un primo orientamento, la vicenda giuridico sostanziale del soggetto che sottoscriva il contratto di finanziamento congiuntamente rispetto ad altro, qualificato come cliente, risulta disciplinata dai principi in materia di solidarietà delle obbligazioni ex art. 1292 e ss. c.c. non distinguendosi quindi la posizione dei due stipulanti
(ex multis Trib. Milano 11.9.2024 n. 7960; . Trib. Reggio Calabria, 26.10.2022, n. 1201
Trib. Ancona 1773/2023)
Altro e contrapposto indirizzo, viceversa, assimila la qualifica del coobbligato a quella del fideiussore, valorizzando il profilo funzionale della garanzia ( Trib. Prato,
15.01.2022; Trib. Firenze 23.5.2019), ovvero , in modo ancor più radicale, rileva la nullità in parte qua, del contratto di finanziamento in quanto non sorretto altrimenti da alcuna giustificazione causale, qualora interpretato come mera obbligazione solidale (Trib. Treviso
17.12.2020.)
Alla luce di tali contrapposti orientamenti, volendo prediligere la prima impostazione, maggiormente ancorata al dato testuale e formale, prius logico giuridico per una corretta interpretazione del rapporto nel caso concreto è costituito dall'analisi del testo negoziale oggetto di controversia, ritualmente prodotto in fase monitoria, depositato pagina 13 di 18 nuovamente nel giudizio di opposizione, e non disconosciuto (cfr. doc. 8 in fase monitoria e doc. 7 giudizio di opposizione).
In primo luogo, nella fattispecie in esame, in base a interpretazione letterale (art. 12 preleggi richiamato ex art. 1362 primo comma c.c.) , si sottolinea la prevalenza dei riferimenti alla sig.ra quale “garante coniuge convivente” : tale formulazione Pt_2
lessicale è adottata sia nei riquadri di intestazione, ove viene descritto il rapporto, sia, tre volte, nei riquadri indicati per l'apposizione delle firme;
coerentemente nella richiesta di finanziamento è inserita esclusivamente la qualifica della quale “coniuge convivente” Pt_2
del cliente, senza alcun riferimento alla garanzia .
In secondo luogo, la garanzia fideiussoria, anche specifica, richiede, ordinariamente, la stipula di contratto autonomo, sia pure funzionalmente connesso al contratto di mutuo o di finanziamento principale, in cui viene disciplinato il rapporto: al contrario, nella fattispecie in esame, non risulta sottoscritto nessun documento negoziale autonomo mentre la assumeva la propria obbligazione di pagamento. Pt_2
In terzo luogo, nelle lettere di diffida, trasmesse in ragione di inadempimento rispetto all'obbligazione di finanziamento sia al sig. sia alla sig.ra è Pt_4 Pt_2
parimenti omesso ogni riferimento alla fideiussione (cfr. ad es. doc. 15 parte convenuta ) ; tale profilo risulta particolarmente significativo, non solo sul piano sistematico ma anche in ragione del criterio ermeneutico basato sulla condotta delle parti dopo la stipula ex art. 1362 secondo comma c.c.
Segnatamente, a fronte di richiesta di pagamento direttamente trasmessa alla Pt_2
in cui la medesima era espressamente riconosciuta come coobbligata tout court, quest'ultima non formulava o sollevava alcuna contestazione;
in altri termini, a quest'ultimo proposito, la sig.ra ha eccepito la sua diversa qualifica di fideiussore Pt_2
per la prima volta soltanto nel presente giudizio.
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, è pur vero che nel testo negoziale sono presenti sporadici riferimenti alla garanzia fideiussoria: tuttavia essi sono minoritari e comunque inidonei a supportare la tesi della convenuta.
pagina 14 di 18 A riguardo, nell'art. 15 “garanzie del coniuge / convivente”, è previsto come quest'ultimo “ presta a favore di ND garanzia fideiussoria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto”.
La qualifica della come prestatrice di fideiussione, per l'obbligazione Pt_2
contratta dal coniuge convivente, assume tuttavia valenza meramente nominalistica e non giuridico sostanziale nella fattispecie negoziale in esame: a riguardo, infatti, nel medesimo articolo, in ordine alla disciplina contrattuale del rapporto obbligatorio, si equipara espressamente la posizione della convivente con quella del cliente principale “con particolare riferimento alle clausole relative alla “Decadenza da l beneficio del termine” e
“Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”.
In altri termini , sul punto, la garante, pur qualificata una singola volta fideiussore
(sebbene tale qualificazione non sia contemplata negli ulteriori spazi del documento contrattuale) risulta equiparata sic et simpliciter all'obbligato principale in merito alla disciplina del rapporto.
A fortiori nel medesimo articolo risulta espressamente previsto come “Il coniuge convivente garante dispensa ND dall'osservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 c.c. “
In ragione di quanto esposto, sia l'interpretazione letterale sia l'interpretazione sistematica sia l'interpretazione secondo il comportamento comune delle parti convergono, nel caso concreto, univocamente a supporto della opzione ermeneutica come elaborata da parte convenuta.
In altri termini, sul punto, le deduzioni di parte attrice, che pure, almeno parzialmente, trovano l'avallo del secondo indirizzo della giurisprudenza di merito sopra riportato , sono inidonee a confutare la tesi di parte convenuta nel caso concreto sia in ragione degli elementi sul piano letterale e sistematico come indicati sia, soprattutto, con riferimento alla disciplina giuridica concreta del contratto stesso che esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte convenuta circa il difetto di causa o comunque atipicità della coobbligazione secondo cui “Non è invece prevista
pagina 15 di 18 dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se , di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.”
(conclusionale pag.11)
Anzitutto, la circostanza che la medesima non fosse beneficiaria diretta del Pt_2
finanziamento risulta ex se inconferente, atteso che i motivi soggettivi sono irrilevanti ai fini della qualificazione del negozio, a meno che non esplicitati nell'atto; premessa l'irrilevanza della deduzione, in ogni caso, nel merito, si evince dal contratto di finanziamento il medesimo indirizzo di residenza del sig. (Albairate piazza Pt_4
garibaldi 11) e quindi , secondo una valutazione probabilistica fondata su criterio di ragionevolezza, si suppone che il citato prestito venisse acceso per la realizzazione di finalità comuni anche alla garante;
tali finalità comuni (“soddisfare i bisogni della famiglia”)sono peraltro riconosciute espressamente ex art. 15 del contratto
In secondo luogo, sul punto, accedendo, a una nozione oggettiva di causa (e quindi non afferente strictu sensu alle motivazioni soggettive alla base del finanziamento) e quindi intesa come funzione economico-sociale del negozio riconosciuta rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata non si pone, invero neanche astrattamente un problema di assenza di causa, atteso che il contratto di finanziamento assolveva alla propria funzione tipica di erogazione del finanziamento
Si perviene ad analoga conclusione anche a voler accedere alla nozione di causa in senso oggettivo ma rapportata al caso concreto, e quindi intesa come “funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale non ristretta al rapporto tra la coobligata e il soggetto finanziatore “(Cass. 08.05.2006, n. 10490 Cass. 7.5.1998, n.
4612, Cass. 6.8.1997, n. 7266; Cass. 15.5.1996, n. 4503)
pagina 16 di 18 A questo proposito, infatti, come evincibile dalla documentazione negoziale , il prestito veniva corrisposto proprio in quanto garantito in via solidale anche dalla sig.ra in altri termini, sul punto, la causa negotii deve essere valutata nel caso concreto Pt_2
non già in modo ristretto, come afferente al solo rapporto tra la sig.ra e ND Pt_2
, ma in relazione al rapporto più ampio che include congiuntamente i due coobbligati, sig.ri e risultando quindi idonea a supportare sul piano sinallagmatico le Pt_4 Pt_2
prestazioni corrispettive.
In ragione di quanto esposto, proprio in forza del contenuto negoziale, si esclude il carattere di fideiussione in merito al rapporto tra la sig.ra e ND;
l'esclusione Pt_2 dell'applicazione della disciplina sulla fideiussione implica, da un lato, l'applicazione della disciplina della solidarietà tout court “ ex art. 1292 e ss. c.c. e dall'altro, l'estraneità della disciplina ex art. 1957 c.c.
In definitiva, alla luce di quanto esposto l'opposizione risulta infondata e il decreto ingiuntivo n. 825/2022 del 9 maggio 2022 come oggetto di correzione viene confermato e dichiarato definitvamente esecutivo
6. Le spese
Le spese di giudizio sono addebitate su parte opponente, e in quanto Pt_4 Pt_2
soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause di valore compreso tra €26.000
e €52.000 (valore effettivo) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, documentale e limitata al deposito di memorie, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a € 5261,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge perché infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda degli attori (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 825/2022 del 9 C.F._2
pagina 17 di 18 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Pavia, oggetto di correzione in data 30.5.2023-
31.5.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- II) Condanna altresì e a rimborsare a parte Parte_1 Parte_2
convenuta (cf. ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(cf. ) le spese di lite, che si liquidano € 5261,00 Parte_3 P.IVA_2
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3284/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliati in via Bartolomeo Vanzetti n. 16/A C.F._2
Forlì, presso lo studio dell'avv. Nicola Mercatali che li rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(cf. ) elettivamente domiciliata in in Milano, Parte_3 P.IVA_2
Piazza Velasca n. 8 presso lo studio dell'avv. Roberto Pietro Sidoti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 14.1.2025 riportandosi ai fogli di precisazione delle conclusioni già depositati e segnatamente:
pagina 1 di 18 per gli attori e “Voglia l'Illustrissimo Tribunale Parte_1 Parte_2
adìto, contrariis rejectis, 1) in via preliminare: sempre e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. cronol. 825/2022 del 9 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Pavia in persona della Dott.Ssa CLAUDIA CALDORE nel procedimento monitorio n. 1435/2022
R.G.; 2) nel merito in via preliminare: previ gli accertamenti incidentali di cui al testo dell'atto di citazione in opposizione relativi alla indeterminatezza dell'oggetto degli accordi di cessione di crediti prodotti dalla Opposta sub docc. 4) e 9) del fascicolo monitorio, accertare e dichiarare la carenza di titolarità sostanziale del credito azionato con ricorso monitorio in capo alla sia in relazione al Controparte_1
contratto acceso dalla Società SS CA S.p.A. prodotto sub doc. 3) del fascicolo monitorio sia in relazione al contratto acceso con la Soc. ND CA S.p.A. prodotto sub doc. 8) del fascicolo monitorio, e per l'effetto la non debenza di somma alcuna da parte dei IGg.ri e in relazione agli Parte_4 Parte_2
importi ingiunti;
3) in subordine rispetto al punto conclusivo 2 (per il IG.
[...]
): accertare e dichiarare che il credito azionato dalla CA con ricorso Parte_4
monitorio ed asseritamente derivante da contratto di credito/finanziamento stipulato dal
IG. con la Società SS CA SpA (docc. 3 e 4 del fascicolo Parte_4 monitorio) è carente di prova scritta in violazione dell'articolo 634, c.p.c. in maniera insanabile con alcuna produzione postuma da parte della Cessionaria nel giudizio di opposizione, pertanto dichiarare la non debenza di somma alcuna da parte del IG.
alla Opposta in relazione al predetto rapporto originato da Parte_4
SS CA S.p.A. e per l'effetto ridurre in misura corrispondente la somma complessivamente ingiunta su ricorso della Opposta;
4) in subordine rispetto al punto conclusivo 2 (per il IG. ): accertare e dichiarare che il credito Parte_4
azionato dalla CA con ricorso monitorio ed asseritamente derivante da contratto di credito/finanziamento stipulato dal IG. con la Società SS Parte_4
CA S.p.A. (docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio) è estinto per prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. pertanto dichiarare la non debenza di somma alcuna da parte del IG.
alla Opposta in relazione al predetto rapporto originato da Parte_4
pagina 2 di 18 SS CA S.p.A. e per l'effetto ridurre in misura corrispondente la somma complessivamente ingiunta su ricorso della Opposta;
5) in subordine rispetto al punto conclusivo 2 (per la IG.ra ): previo accertamento della natura di Parte_2
Fidejussione per la posizione di “Garante” censita nel contratto prodotto dalla Opposta sub doc. 8 del fascicolo monitorio ed attribuita alla IG.ra , accertare e Parte_2 dichiarare l'avvenuta liberazione della IG.ra dalle obbligazioni Parte_2
contrattuali nascenti dal rapporto acceso dal IG. con la Società Parte_4
ND CA SpA col contratto di cui al doc. 8 del monitorio opposto in virtù del decorso del termine semestrale per l'azione giudiziaria contro i debitore principale previsto dall'articolo 1957, c.c. e risolvere e/o annullare con statuizione costitutiva
(demolitoria) il vincolo fidejussorio. 6) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e CPA di legge, che si chiede al Giudice liquidarsi ai sensi delle tariffe forensi vigenti, e da distrarsi in favore del Sottoscritto
Procuratore Antistatario ex articolo 93, c.p.c.
Per parte convenuta e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA Parte_3
PRINCIPALE 1) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 825/22 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.05.2022 e corretto per errore materiale in data 30.05.2023. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del IG. ed in favore Parte_4 di , della somma complessiva di € 27.832,32 e della IG.ra Controparte_1 [...]
della somma di € 22.326,88, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al Parte_2
saldo, o della diversa somma che sarà accer-tata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 4) condannare il IG. al pagamento in favore di Parte_4
, della somma complessiva di € 27.832,32 e condannare altresì la Controparte_1
IG.ra al pagamento della somma di € 22.326,88, oltre interessi moratori Parte_2
pagina 3 di 18 dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio quale mandataria di
[...] Parte_3 P_1
P_
(di seguito anche ) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
825/2022 del 9 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Pavia e oggetto di correzione in data
30.5.2022-31.5.2022, con cui era stato ingiunto di pagare, nei confronti della convenuta opposta, rispettivamente, al sig. la somma di €. 27.832,32 e alla sig.ra in Pt_4 Pt_2
solido, la somma di €22.326,88, oltre interessi e spese, quale saldo dovuto per due contratti di finanziamento stipulati con la Società SS CA S.p.A. (il solo Pt_4
P_ e dalla Società ND CA S.p.A (entrambi) e poi ceduti alla .
A supporto della propria domanda deduceva che: era carente la prova in ordine alla
P_ titolarità sostanziale dei due crediti azionati in via monitoria in capo alla in quanto, in relazione al finanziamento originariamente acceso con ND, non vi era individuazione univoca del rapporto stante l'assenza di documento contrattuale e la clausola generica di possibilità, per la cedente, di non disporre la cessione;
in relazione al finanziamento acceso con SS, pur essendo stato prodotto il contratto, era stato omesso l'allegato ove doveva essere individuato il rapporto in esame;
vi era contraddittorietà nella documentazione prodotta in relazione al rapporto di SS in quanto l'estratto conto si riferiva ad altro contratto;
il credito originariamente in capo a
SS era prescritto;
in relazione al contratto originariamente in capo ND, la posizione della sig.ra era assimilabile a quella di garante che aveva prestato una Pt_2
fideiussione e, pertanto, il creditore era decaduto ex art. 1957 c.c. poiché la decadenza dal beneficio del termine era intervenuta, al più tardi il 17 dicembre 2020, e l'azione giudiziale non era stata promossa nel semestre successivo né nei confronti del creditore principale né nei confronti del garante.
pagina 4 di 18 Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
P_ (di seguito anche ) contestando quanto ex adverso dedotto ed Parte_3
eccependo che: la sig.ra era obbligata in solido e il rapporto non era assimilabile a Pt_2
quello di fideiussione trovando quindi applicazione l'art. 1292 c.c. e non l'art. 1957 c.c. ;
l'eccezione di prescrizione era genericamente formulata e comunque infondata stante le evidenza documentali;
le cessioni di credito erano state puntualmente dedotte e documentate , anche tramite allegati;
le cessioni erano state debitamente comunicate ai debitori e in ogni caso, la relativa comunicazione non costituiva condizione di efficacia della cessione;
i contratti originari e le prestazioni non erano mai state contestate dai convenuti;
vi era piena prova del credito e le contestazioni erano generiche.
All'esito della prima udienza era concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e venivano assegnati termini per la fase di mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione , erano poi assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. vigente ratione temporis al momento dell'introduzione del giudizio
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti
All'udienza del 14.1.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c. vigente ratione temporis
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'onere della prova . Profili generali
2. La titolarità dei crediti in capo a P_1
3.La prova dei rapporti contrattuali originari e l'inadempimento degli attori
4. L'eccezione di prescrizione
5.La qualificazione giuridica della posizione della sig.ra in Parte_2
relazione al contratto con ND
6. Le spese
pagina 5 di 18
1.L'onere della prova . Profili generali
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
A quest'ultimo proposito, e proprio con riferimento ai contratti di mutuo o finanziamento, la giurisprudenza ha precisato come “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art.
2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma,
pagina 6 di 18 deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). “ (in termini con giurisprudenza citata Cass. 12.06.2024 n. 16332)
Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio e della posizione giuridica
CP sostanziale delle parti nel presente giudizio, gravava quindi su ricorrente e odierna opposta, provare in sede di giudizio l'esistenza e il contenuto dei rapporti negoziali instaurati tra le società creditrici originarie ND e SS, da un lato, e i sig.ri e la corretta esecuzione dei contratti citati e Parte_1 Parte_2
CP l'erogazione delle somme, oltre che, infine, la cessione dei crediti in capo a;
al contrario, una volta provati i rapporti e le cessioni, era onere della parte attrice dimostrare fatti estintivi , quale il pagamento, ovvero ulteriori fattispecie, come la decadenza ex art. 1957 c.c. o la prescrizione
P_
2. La titolarità dei crediti in capo a
Parte convenuta, fin dalla fase monitoria, ha puntualmente dedotto e comprovato la titolarità del credito a seguito di specifici atti di cessione da parte degli originari titolari;
segnatamente, sono stati prodotti entrambi i contratti di cessione del credito, sia quello concluso con la cedente SS del 7.05.2021 sia quello stipulato con la cedente
ND del 17.12.2020 , originari titolari (cfr. doc. 4 e doc. 9 fascicolo fase monitoria, riproposti sub doc. 3 e 8 nel presente giudizio).
Tale documentazione, è stata ulteriormente integrata, a fronte della contestazione di parte attrice nel presente giudizio (cfr atto di citazione pag. 2 e ss. e memoria ex art. 183 sesto comma n.1 pag. 6) , mediante deposito degli allegati contrattuali, ove si evince in modo univoco il nominativo del e l'identificativo dei rapporti contrattuali (cfr. doc. Pt_4
13 , pag. 1, in relazione al rapporto con SS e doc. 14 per estratto in relazione a rapporto con ND
Alla luce della univoca produzione documentale risulta quindi superato ogni profilo dubitativo , invero genericamente dedotto dall'attore, circa l'utilizzo della formula, nel contratto di cessione con ND, secondo cui erano sottratti alla cessione i crediti “la
pagina 7 di 18 cui cessione il Cedente non ritenga, a sua discrezione, possa in qualche modo pregiudicare la reputazione o l'immagine del Cedente o di una Società del Gruppo del Cedente ai termini ed alle condizioni specificate nel presente contratto”
A riguardo, si palesa infondata l'ulteriore eccezione della convenuta secondo cui nessuno dei contratti di cessione richiama alcun elenco allegatovi (sic memoria ex art. 183 sesto comma n1 c.p.c. pag. 7 e conclusionale pag. 6 ) atteso che il contratto di cessione di
ND fa esplicito riferimento all'allegato D “Campi prova erogazione”, dove erano indicati tutti i dati del debitore (nominativo, numero contratto, data erogazione etc.) mentre il contratto con SS individua espressamente le “posizioni creditorie elencate nel tabulato sub all. A1”
Infine, risulta puntualmente dedotta e documentata (e, invero ex se non contestata) la tempestiva notifica della comunicazione di cessione , per entrambi i contrati in relazione alla quale gli attori non hanno dimostrato di aver eccepito alcuna contestazione in fase precedente il giudizio (cfr doc. 4,5 e 9, 10 in relazione al sig. e doc. 15,16 in Pt_4
relazione a;
tale comunicazione conteneva altresì esplicita diffida di pagamento. Pt_2
3.La prova dei rapporti contrattuali originari e l'inadempimento degli attori
Parte convenuta, fin dalla fase monitoria ha puntualmente dedotto i due rapporti contrattuali di finanziamento originari da cui deriva il credito oggetto della domanda, e segnatamente, il contratto di finanziamento con SS, stipulato dal il 14.2.2003 Pt_4
e il contratto di finanziamento con ND stipulato dal congiuntamente alla Pt_4
sig.ra in data 7.6.2017 (cfr. doc. 3 e doc. 8 fascicolo monitorio e Parte_2
depositati nuovamente sub doc. 2 e 7 nel presente giudizio di opposizione).
Nel costituirsi in giudizio, gli attori non hanno formalmente e tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti contrattuali, risultando quindi riconosciuti ex art. 215 primo comma n.2 c.p.c., nè hanno contestato i rapporti negoziali originari risultando questi ultimi quindi pacifici;
parimenti non controversa e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. , anche l'effettiva erogazione degli importi oggetto di finanziamento.
pagina 8 di 18 In terzo luogo, la convenuta ha puntualmente eccepito l'inadempimento dei convenuti sub specie di omesso integrale pagamento dell'importo dovuto a titolo di finanziamento in relazione entrambi i contratti;
segnatamente €5505,44 in relazione al contratto SS , per il solo e € 22.326,88 in relazione al contratto Pt_4
ND, per il medesimo e, congiuntamente, la sig.ra Pt_4 Pt_2
Tali deduzioni risultano supportate da significativa e rilevante documentazione costituita da estratti ex art. 50 T.u.b. ( cfr doc. 7 estratto SS e doc. 12 estratto
ND fascicolo monitorio e riproposti nel presente giudizio).
Le contestazioni contenute in atto di citazione, in ordine ad una presunta divergenza sostanziale tra il doc. 3 della fase monitoria (contratto originario di SS ) il doc. 7
(estratto conto ex art. 50 Tub di SS), risultano adeguatamente confutate dalle deduzioni della convenuta secondo cui, nella circostanza dell'accensione del prestito, i richiedenti aprivano contestualmente conto corrente presso la stessa SS CA S.p.a. avente numero 1101735404 cioè lo stesso numero nella comunicazione di cessione nonché all'estratto ex 50 TUB (doc. 6 fascicolo di opposizione); a fortiori, sul punto, gli attori, non hanno comprovato e neanche dedotto nessun rapporto contrattuale alternativo con
SS.
Solo in comparsa conclusionale parte attrice ha articolato ulteriore motivo di opposizione circa l'insufficienza, in relazione al rapporto originariamente costituito con
ND, del saldaconto depositato in via monitoria per attestare l'inadempimento nei termini esposti
Tale deduzione , oltre che inammissibile perché tardivamente formulata non essendo stata proposta nel termine previsto ex art. 183 sesto comma n1. c.p.c. , risulta infondata per duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, trattandosi di rapporto di mutuo/finanziamento, in adesione all'orientamento giurisprudenziale evidenziato nel primo paragrafo, era onere comunque della parte mutuataria, una volta dimostrato il rapporto negoziale e risultando non contestata l'erogazione del credito, provare il pagamento;
a riguardo, non è stata fornita alcuna prova del pagamento maggiore rispetto a quello riconosciuto né offerto, in via pagina 9 di 18 alternativa, un calcolo differente da parte degli attori;
in altri termini, sul punto, non solo non è stato assolto onus probandi gravante sui convenuti ma la contestazione si palesa in parte qua meramente generica
In secondo luogo, in allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n2. C.p.c. è stato comunque depositato dalla convenuta un Estratto conto analitico relativo all'intero rapporto intercorso dagli odierni opponenti con ND, dal momento dell'accensione del prestito a quello in cui il credito viene definito “compromesso”, con puntuale indicazione non solo dei saldi ma delle singole rimesse effettuate dal mutuatario (data, importo etc.) (cfr. doc. 18)
La documentazione integrativa ritualmente depositata assorbe e “supera” , sul piano processuale, l'eccezione formulata né può essere, invero neanche astrattamente dedotta, una tardività della stessa stante il carattere di giudizio ordinario di cognizione e l'allegazione avvenuta nel termine ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. , previsto proprio per le allegazioni e deduzioni istruttorie
4. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione in relazione al credito originato dal contratto con
SS risulta anzitutto genericamente formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi , non specificando in modo puntuale il dies a quo, il termine di decorrenza e la data in cui i singoli crediti risulterebbero prescritti.
Pur consapevole di indirizzi difformi, in adesione al recente e preferibile orientamento giurisprudenziale, tuttavia la genericità della eccezione non costituisce condizione sufficiente per il rigetto della stessa.
Come precisato dalla giurisprudenza infatti “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parti “ (in termini Cass. 27.10.2021 n. 30303)
pagina 10 di 18 Premessa, pertanto l'ammissibilità dell'eccezione, nel merito, la stessa risulta infondata in quanto adeguatamente confutata dalle puntuali deduzioni e produzioni documentali di parte convenuta
A riguardo, infatti, anzitutto, in linea generale e in punto di diritto, l'individuazione del dies a quo ai fini della prescrizione è strettamente correlata a quella del termine per la restituzione della somma mutuata, giacché solo allorché si verifichi l'esigibilità del diritto di credito quest'ultimo può essere fatto valere e la prescrizione iniziare a decorrere (ex art. 1935 c.c.).
In via generale e in punto di diritto “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (così Cass., 30.08.2011 n.
17798, da ultimo Cass. 10.02.2023, n.4232)
Sotto ulteriore e connesso profilo, il termine prescrizionale ordinario per il rapporto di mutuo risulta pari a 10 anni ex art. 2946 c.c. (in tale senso da ultimo Cass. 4232/2023 con riferimento al “termine decennale”)
Orbene, tanto premesso in via generale e in punto di diritto, in relazione al contratto con SS , si sottolinea come lo stesso, stipulato il 14.2.2003 , prevedesse inizialmente la restituzione dell'importo (capitale e interessi) in 36 ratei mensili da €245,54 risultando la relativa scadenza dell'ultima rata individuabile il 14.2.2006, e pertanto, la scadenza del termine prescrizionale il 14.2.2016
La medesima parte convenuta ha tuttavia ritualmente depositato estratto analitico dell'intero rapporto, attestante come, contrariamente alle originarie previsioni contrattuali,
l'importo del rateo fosse diminuito (€80,00) dopo un iniziale andamento non costante dei versamenti, e che i pagamenti proseguivano fino al dicembre 2019 (cfr doc. 6 giudizio di opposizione)
Conseguentemente, il termine prescrizionale , in ossequio alla giurisprudenza sopra evidenziata, decorre da quest'ultima data , ovvero quella dell'ultimo pagamento e del pagina 11 di 18 passaggio a sofferenza non rilevando quindi il termine iniziale di scadenza, oggetto di proroga e rimodulazione.
Stante la decorrenza del termine prescrizionale dal dicembre 2019, non si pone, invero neanche astrattamente, un problema di prescrizione, essendo stato depositato ricorso per ingiunzione in data 30.3.2022 e quindi entro i dieci anni previsti.
Incidentalmente (non essendo stata formulata alcuna eccezione a riguardo) si sottolinea che nessun problema di prescrizione si pone con riferimento al contratto con
ND, atteso che lo stesso, come esposto, era stipulato il 7.6.2017 e prevedeva la restituzione in 108 ratei mensili (con scadenza quindi dell'ultima rata astrattamente in data
7.6.2026) ; in relazione al citato contratto, risulta attestata la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione in data 19.10.2020, configurandosi il deposito del ricorso avvenuto nel pieno rispetto del termine prescrizionale decennale
Pur non essendo necessarie per le ragioni sopra esposte, inoltre, parte convenuta ha puntualmente dedotto e comprovato la trasmissione di raccomandate di comunicazione di cessione del credito, contenenti anche diffide di pagamento e le relative ricevute, rispettivamente in data 9.6.2021 per SS (cfr. doc. 5,6 in relazione al contratto di
SS ) e 9.2.2021 per ND doc. (10 e 11, in relazione al contratto di
ND parte convenuta nonché doc. 15 e 16 del presente giudizio con riferimento alla garante sig.ra Pt_2
Le citate raccomandate risultano pervenute al destinario, come attestato dalle cartoline, essendo inconferente e irrilevante ogni contestazione sul punto in assenza di disconoscimento formale ovvero, secondo il rigoroso e preferibile orientamento, querela di falso (Cass. 17.2.2023 n. 5058)
Segnatamente, è inequivoco il contenuto in termini di diffida di pagamento e non mera comunicazione di cessione “Nella nostra qualità di nuovi titolari del credito, La invitiamo a provvedere al versamento dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data del ricevimento della presente, mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto”
pagina 12 di 18 In ragione di quanto esposto alcun termine prescrizionale risulta quindi maturato e la relativa eccezione è infondata
5.La qualificazione giuridica della posizione della sig.ra in Parte_2
relazione al contratto con ND
Questione controversa tra le parti è costituita dall'esatta qualificazione giuridica della posizione di in relazione al contratto con ND (ancora da Parte_2
ultimo, conclusionale attrice pag.7)
Il Tribunale è consapevole di plurimi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito, ciascuno dei quali valorizza profili differenti, sia in punto di diritto sia sotto il profilo ermeneutico, in relazione alla problematica oggetto di esame ovvero alla qualificazione e alla disciplina giuridica del soggetto che sottoscriva , congiuntamente ad altro denominato cliente o obbligato principale, il medesimo contratto di finanziamento quale coobbligato o garante generico.
Segnatamente, secondo un primo orientamento, la vicenda giuridico sostanziale del soggetto che sottoscriva il contratto di finanziamento congiuntamente rispetto ad altro, qualificato come cliente, risulta disciplinata dai principi in materia di solidarietà delle obbligazioni ex art. 1292 e ss. c.c. non distinguendosi quindi la posizione dei due stipulanti
(ex multis Trib. Milano 11.9.2024 n. 7960; . Trib. Reggio Calabria, 26.10.2022, n. 1201
Trib. Ancona 1773/2023)
Altro e contrapposto indirizzo, viceversa, assimila la qualifica del coobbligato a quella del fideiussore, valorizzando il profilo funzionale della garanzia ( Trib. Prato,
15.01.2022; Trib. Firenze 23.5.2019), ovvero , in modo ancor più radicale, rileva la nullità in parte qua, del contratto di finanziamento in quanto non sorretto altrimenti da alcuna giustificazione causale, qualora interpretato come mera obbligazione solidale (Trib. Treviso
17.12.2020.)
Alla luce di tali contrapposti orientamenti, volendo prediligere la prima impostazione, maggiormente ancorata al dato testuale e formale, prius logico giuridico per una corretta interpretazione del rapporto nel caso concreto è costituito dall'analisi del testo negoziale oggetto di controversia, ritualmente prodotto in fase monitoria, depositato pagina 13 di 18 nuovamente nel giudizio di opposizione, e non disconosciuto (cfr. doc. 8 in fase monitoria e doc. 7 giudizio di opposizione).
In primo luogo, nella fattispecie in esame, in base a interpretazione letterale (art. 12 preleggi richiamato ex art. 1362 primo comma c.c.) , si sottolinea la prevalenza dei riferimenti alla sig.ra quale “garante coniuge convivente” : tale formulazione Pt_2
lessicale è adottata sia nei riquadri di intestazione, ove viene descritto il rapporto, sia, tre volte, nei riquadri indicati per l'apposizione delle firme;
coerentemente nella richiesta di finanziamento è inserita esclusivamente la qualifica della quale “coniuge convivente” Pt_2
del cliente, senza alcun riferimento alla garanzia .
In secondo luogo, la garanzia fideiussoria, anche specifica, richiede, ordinariamente, la stipula di contratto autonomo, sia pure funzionalmente connesso al contratto di mutuo o di finanziamento principale, in cui viene disciplinato il rapporto: al contrario, nella fattispecie in esame, non risulta sottoscritto nessun documento negoziale autonomo mentre la assumeva la propria obbligazione di pagamento. Pt_2
In terzo luogo, nelle lettere di diffida, trasmesse in ragione di inadempimento rispetto all'obbligazione di finanziamento sia al sig. sia alla sig.ra è Pt_4 Pt_2
parimenti omesso ogni riferimento alla fideiussione (cfr. ad es. doc. 15 parte convenuta ) ; tale profilo risulta particolarmente significativo, non solo sul piano sistematico ma anche in ragione del criterio ermeneutico basato sulla condotta delle parti dopo la stipula ex art. 1362 secondo comma c.c.
Segnatamente, a fronte di richiesta di pagamento direttamente trasmessa alla Pt_2
in cui la medesima era espressamente riconosciuta come coobbligata tout court, quest'ultima non formulava o sollevava alcuna contestazione;
in altri termini, a quest'ultimo proposito, la sig.ra ha eccepito la sua diversa qualifica di fideiussore Pt_2
per la prima volta soltanto nel presente giudizio.
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, è pur vero che nel testo negoziale sono presenti sporadici riferimenti alla garanzia fideiussoria: tuttavia essi sono minoritari e comunque inidonei a supportare la tesi della convenuta.
pagina 14 di 18 A riguardo, nell'art. 15 “garanzie del coniuge / convivente”, è previsto come quest'ultimo “ presta a favore di ND garanzia fideiussoria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto”.
La qualifica della come prestatrice di fideiussione, per l'obbligazione Pt_2
contratta dal coniuge convivente, assume tuttavia valenza meramente nominalistica e non giuridico sostanziale nella fattispecie negoziale in esame: a riguardo, infatti, nel medesimo articolo, in ordine alla disciplina contrattuale del rapporto obbligatorio, si equipara espressamente la posizione della convivente con quella del cliente principale “con particolare riferimento alle clausole relative alla “Decadenza da l beneficio del termine” e
“Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”.
In altri termini , sul punto, la garante, pur qualificata una singola volta fideiussore
(sebbene tale qualificazione non sia contemplata negli ulteriori spazi del documento contrattuale) risulta equiparata sic et simpliciter all'obbligato principale in merito alla disciplina del rapporto.
A fortiori nel medesimo articolo risulta espressamente previsto come “Il coniuge convivente garante dispensa ND dall'osservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 c.c. “
In ragione di quanto esposto, sia l'interpretazione letterale sia l'interpretazione sistematica sia l'interpretazione secondo il comportamento comune delle parti convergono, nel caso concreto, univocamente a supporto della opzione ermeneutica come elaborata da parte convenuta.
In altri termini, sul punto, le deduzioni di parte attrice, che pure, almeno parzialmente, trovano l'avallo del secondo indirizzo della giurisprudenza di merito sopra riportato , sono inidonee a confutare la tesi di parte convenuta nel caso concreto sia in ragione degli elementi sul piano letterale e sistematico come indicati sia, soprattutto, con riferimento alla disciplina giuridica concreta del contratto stesso che esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte convenuta circa il difetto di causa o comunque atipicità della coobbligazione secondo cui “Non è invece prevista
pagina 15 di 18 dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se , di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.”
(conclusionale pag.11)
Anzitutto, la circostanza che la medesima non fosse beneficiaria diretta del Pt_2
finanziamento risulta ex se inconferente, atteso che i motivi soggettivi sono irrilevanti ai fini della qualificazione del negozio, a meno che non esplicitati nell'atto; premessa l'irrilevanza della deduzione, in ogni caso, nel merito, si evince dal contratto di finanziamento il medesimo indirizzo di residenza del sig. (Albairate piazza Pt_4
garibaldi 11) e quindi , secondo una valutazione probabilistica fondata su criterio di ragionevolezza, si suppone che il citato prestito venisse acceso per la realizzazione di finalità comuni anche alla garante;
tali finalità comuni (“soddisfare i bisogni della famiglia”)sono peraltro riconosciute espressamente ex art. 15 del contratto
In secondo luogo, sul punto, accedendo, a una nozione oggettiva di causa (e quindi non afferente strictu sensu alle motivazioni soggettive alla base del finanziamento) e quindi intesa come funzione economico-sociale del negozio riconosciuta rilevante dall'ordinamento ai fini di giustificare la tutela dell'autonomia privata non si pone, invero neanche astrattamente un problema di assenza di causa, atteso che il contratto di finanziamento assolveva alla propria funzione tipica di erogazione del finanziamento
Si perviene ad analoga conclusione anche a voler accedere alla nozione di causa in senso oggettivo ma rapportata al caso concreto, e quindi intesa come “funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale non ristretta al rapporto tra la coobligata e il soggetto finanziatore “(Cass. 08.05.2006, n. 10490 Cass. 7.5.1998, n.
4612, Cass. 6.8.1997, n. 7266; Cass. 15.5.1996, n. 4503)
pagina 16 di 18 A questo proposito, infatti, come evincibile dalla documentazione negoziale , il prestito veniva corrisposto proprio in quanto garantito in via solidale anche dalla sig.ra in altri termini, sul punto, la causa negotii deve essere valutata nel caso concreto Pt_2
non già in modo ristretto, come afferente al solo rapporto tra la sig.ra e ND Pt_2
, ma in relazione al rapporto più ampio che include congiuntamente i due coobbligati, sig.ri e risultando quindi idonea a supportare sul piano sinallagmatico le Pt_4 Pt_2
prestazioni corrispettive.
In ragione di quanto esposto, proprio in forza del contenuto negoziale, si esclude il carattere di fideiussione in merito al rapporto tra la sig.ra e ND;
l'esclusione Pt_2 dell'applicazione della disciplina sulla fideiussione implica, da un lato, l'applicazione della disciplina della solidarietà tout court “ ex art. 1292 e ss. c.c. e dall'altro, l'estraneità della disciplina ex art. 1957 c.c.
In definitiva, alla luce di quanto esposto l'opposizione risulta infondata e il decreto ingiuntivo n. 825/2022 del 9 maggio 2022 come oggetto di correzione viene confermato e dichiarato definitvamente esecutivo
6. Le spese
Le spese di giudizio sono addebitate su parte opponente, e in quanto Pt_4 Pt_2
soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause di valore compreso tra €26.000
e €52.000 (valore effettivo) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, documentale e limitata al deposito di memorie, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a € 5261,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge perché infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda degli attori (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 825/2022 del 9 C.F._2
pagina 17 di 18 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Pavia, oggetto di correzione in data 30.5.2023-
31.5.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- II) Condanna altresì e a rimborsare a parte Parte_1 Parte_2
convenuta (cf. ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(cf. ) le spese di lite, che si liquidano € 5261,00 Parte_3 P.IVA_2
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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