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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1009/2022
Così composta:
TA RS UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 1009/2022
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( P.I. ) Parte_3 P.IVA_1
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv.to Emanuele Argento che li rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli BE TO, MA SE, CH ME, CI PO, RA TT e IM LL che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pierluigi Federici che le rappresenta e difende per mandato in atti.
1 OGGETTO : impugnazione sentenza 2302/2022 del Tribunale di Roma nel procedimento rg 49603/2016 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma 2302 /2022, chiedendone la riforma previa sospensione degli effetti esecutivi . Le appellate si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione e il rigetto dell'istanza cautelare. L'udienza per la prima comparizione ex art. 350 c.p.c. era fissata per il giorno venti novembre 2023 al cui esito era respinta la domanda di inibitoria e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al dieci novembre 2025 . Con istanza depositata il ventuno luglio 2025 difensore degli appellanti depositava atto di rinuncia agli atti con compensazione delle spese firmato dai suoi assistiti e il difensore della cessionaria del credito ( munito di procura ad hoc ) dichiarava di accettare Controparte_3 la rinuncia;
gli atti erano notificati anche a parte cedente che nulla osservava. La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del nove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA UN de Courtelary
2
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1009/2022
Così composta:
TA RS UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 1009/2022
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( P.I. ) Parte_3 P.IVA_1
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv.to Emanuele Argento che li rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli BE TO, MA SE, CH ME, CI PO, RA TT e IM LL che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 P.IVA_3
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pierluigi Federici che le rappresenta e difende per mandato in atti.
1 OGGETTO : impugnazione sentenza 2302/2022 del Tribunale di Roma nel procedimento rg 49603/2016 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma 2302 /2022, chiedendone la riforma previa sospensione degli effetti esecutivi . Le appellate si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione e il rigetto dell'istanza cautelare. L'udienza per la prima comparizione ex art. 350 c.p.c. era fissata per il giorno venti novembre 2023 al cui esito era respinta la domanda di inibitoria e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al dieci novembre 2025 . Con istanza depositata il ventuno luglio 2025 difensore degli appellanti depositava atto di rinuncia agli atti con compensazione delle spese firmato dai suoi assistiti e il difensore della cessionaria del credito ( munito di procura ad hoc ) dichiarava di accettare Controparte_3 la rinuncia;
gli atti erano notificati anche a parte cedente che nulla osservava. La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del nove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA UN de Courtelary
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