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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1838 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/12/2025), nella causa n. 1838/2022 RGL, promossa da:
, Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 P.IVA_1 ass. dall'Avv.to MOJO GIULIO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to MONTRESORI SILVIA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 204 del 2022, prot. 20724 del 04/11/2022 notificata il 17/11/22 con la quale l'
[...] ha ingiunto il pagamento in solido della Controparte_1 sanzione amministrativa pari ad € 4.673,00 per le seguenti violazioni:
1. la violazione dell'art. 39, comma 1 e 2 e 7, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 5 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per aver infedelmente registrato sul UL del mese di aprile 2021 la prestazione lavorativa della dipendente
, indicata, contrariamente a quanto accertato in forza delle Parte_3 dichiarazioni assunte e dall'esame della banca dati inps, come in cassa integrazione;
2. la violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 115/2003 per non aver corrisposto alla lavoratrice l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021; 3. la violazione dell'art. 23, comma 3 della L. 218/52, e successive modifica- zioni per essersi rifiutato di prestarsi alle indagini dei funzionari e di fornire la documentazione richiesta ai fini dell'applicazione della medesima legge;
1 4. la violazione dell'art. 3, comma 3 parte prima. D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n 638 per aver impedito ai funzionari l'esercizio dei poteri di vigilanza non fornendo le informazioni richieste;
− parte ricorrente ha censurato le sanzioni comminate in quanto la registrazione non conforme sul UL è frutto di mero errore materiale essendo stati la denuncia inps e i pagamenti alla dipendente regolarmente effettuati, l'indennità di maternità è stata pagata (doc. da 3 a 7), la documentazione richiesta da ITL, sebbene in ritardo, è stata rilasciata (doc. 9 del 7/3/22 ) e, comunque, non era stata richiesta ai fini dell'applicazione della L. n. 218/52;
− ha concluso domandando:
“✓ In via cautelare, ed inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
in via principale:
✓ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o in- fondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annulla- mento, Ordinanza Ingiunzione n. 204 del 2022, prot. 20724 del 04/11/2022, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, col- legato, connesso, precedente o successivo anche di data e, per l'effetto, accer- tare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, non dovuta la somma di € 4.673,00 oltre accessori quale sanzione irrogata dall'
[...]
Controparte_1
✓ condannare la parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
in via estremamente subordinata e gradata:
✓ annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti, ov-vero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi;
”
− parte convenuta ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
− esperita la prova orale ammessa, la causa è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che: 1. è incontestato e/o documentale che:
(1) contrariamente a quanto attestato dalla busta paga consegnata alla dipendente (doc. 7 resistente), quest'ultima abbia prestato attività lavorativa nel mese di aprile 2021 e non sia stata collocata in cassa integrazione (la circostanza è stata peraltro confermata dalla teste , Testimone_1
(2) l'ITL abbia richiesto, con nota prot. 20929 del 25/11/2021 (doc. 2 resistente), a parte ricorrente, l'esibizione, entro 10 giorni dal ricevimento, del libro unico del lavoro, della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni in modalità tracciata e dei prospetti paga firmati del periodo marzo 2021-ottobre 2021 relativi alla lavoratrice , Parte_3
2 (3) che parte ricorrente non abbia adempiuto alla richiesta,
(4) che in data 19/01/2022, con nota pec prot. 1098 del 19/01/2022 (doc. 3 resistente), l' abbia sollecitato l'esibizione, entro 7 giorni dal CP_2 ricevimento, della documentazione richiesta con nota pec del 25/11/2021 chiedendo altresì, ad integrazione, l'esibizione del libro unico del lavoro relativo alla medesima lavoratrice per i mesi di ottobre e novembre 2021 nonché la documentazione attestante il pagamento dell'indennità di maternità, relativamente alle mensilità di ottobre 2021, novembre 2021, e dicembre 2021,
(5) che parte ricorrente non abbia adempiuto,
(6) che l'ITL abbia svolto accertamenti mediante l'escussione della lavoratrice, l'acquisizione, da parte di quest'ultima, delle buste paga e dei bonifici e la consultazione nella banca dati Inps degli Uniemens e del fascicolo previdenziale,
(7) che con bonifico del 28/01/22 parte ricorrente abbia pagato l'indennità di maternità del mese di settembre 2021,
(8) che gli accertamenti si siano conclusi in data 31/01/22 con emanazione del verbale unico di accertamento e notificazione Prot. 2000-2003 del 01/02/2022 (doc. 4 resistente), ritualmente notificato sia a (doc.5 Parte_4 resistente) sia a (doc. 6 resistente), Parte_1
(9) che in data 7/3/22 il abbia inviato a mezzo pec all'ITL Parte_4 copia dei cedolini di marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2021 della lavoratrice , Pt_3
(10) che, con bonifico del 29/3/22, parte ricorrente abbia pagato l'indennità di maternità del mese di ottobre 2021 (doc. 5 ricorrente), con bonifico del 29/4/22 quella di novembre 2021 e con bonifici del 6/6/22 e dell'8/6/22 l'indennità di dicembre 2021 (doc.
6-7 ricorrente),
(11) che parte ricorrente non abbia mai esibito il UL richiesto;
2. deve poi darsi atto che non è agli atti prova del pagamento dell'indennità di maternità relativa al mese di agosto 2021 (doc. 3 ricorrente);
3. ciò detto, con riferimento alle contestazioni sub 3. e 4. riportate in premessa, è sufficiente rilevare che, alla data di conclusione degli accertamenti, parte ricorrente non aveva adempiuto alle richieste formulate dall'ITL, essendo pertanto integrate le fattispecie contestate che tale condotta censurano;
la documentazione tardivamente inviata all'ITL risulta -in ogni caso- incompleta, confermando la violazione della normativa invocata dall'ente;
4. allo stesso modo, l'indennità di maternità dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 risulta pagata successivamente alla conclusione dell'accertamento e quella di agosto 2021 non risulta corrisposta (rif. contestazione sub 2.);
5. deve, infine, essere respinta la, invero generica, censura relativa alla mancata attinenza della normativa richiamata dall'ITL ai fini della richiesta formulata in sede di accertamento (i.e. L. n. 218/52 “Riordinamento delle pensioni
3 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”), posto che la verifica della regolarità delle dichiarazioni contributive integra ex lege l'ambito di indagine affidato all'ispettorato del lavoro (cfr. art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 149/15);
6. infine, in assenza di produzione del UL e alla luce della busta paga consegnata alla ricorrente per il mese di aprile 2021, risulta confermata la violazione contestata sub. 1.; a nulla possono valere le doglianze di parte ricorrente in ordine alla commissione di un mero errore materiale nella compilazione della busta, non risultando, in senso dirimente, né una successiva correzione della stessa o del UL (mai prodotto), né conferma documentale dell'effettivo asserito corretto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali derivante dalla prestazione lavorativa espletata dalla lavoratrice nel mese di aprile 2021;
7. il ricorso deve quindi essere respinto;
8. le spese di lite, anche alla luce della mancata disponibilità conciliativa, seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con riduzione del 20% ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 17/12/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/12/2025), nella causa n. 1838/2022 RGL, promossa da:
, Parte_1 C.F._1
, , Parte_2 P.IVA_1 ass. dall'Avv.to MOJO GIULIO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to MONTRESORI SILVIA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 204 del 2022, prot. 20724 del 04/11/2022 notificata il 17/11/22 con la quale l'
[...] ha ingiunto il pagamento in solido della Controparte_1 sanzione amministrativa pari ad € 4.673,00 per le seguenti violazioni:
1. la violazione dell'art. 39, comma 1 e 2 e 7, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 5 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per aver infedelmente registrato sul UL del mese di aprile 2021 la prestazione lavorativa della dipendente
, indicata, contrariamente a quanto accertato in forza delle Parte_3 dichiarazioni assunte e dall'esame della banca dati inps, come in cassa integrazione;
2. la violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 115/2003 per non aver corrisposto alla lavoratrice l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021; 3. la violazione dell'art. 23, comma 3 della L. 218/52, e successive modifica- zioni per essersi rifiutato di prestarsi alle indagini dei funzionari e di fornire la documentazione richiesta ai fini dell'applicazione della medesima legge;
1 4. la violazione dell'art. 3, comma 3 parte prima. D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n 638 per aver impedito ai funzionari l'esercizio dei poteri di vigilanza non fornendo le informazioni richieste;
− parte ricorrente ha censurato le sanzioni comminate in quanto la registrazione non conforme sul UL è frutto di mero errore materiale essendo stati la denuncia inps e i pagamenti alla dipendente regolarmente effettuati, l'indennità di maternità è stata pagata (doc. da 3 a 7), la documentazione richiesta da ITL, sebbene in ritardo, è stata rilasciata (doc. 9 del 7/3/22 ) e, comunque, non era stata richiesta ai fini dell'applicazione della L. n. 218/52;
− ha concluso domandando:
“✓ In via cautelare, ed inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
in via principale:
✓ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o in- fondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annulla- mento, Ordinanza Ingiunzione n. 204 del 2022, prot. 20724 del 04/11/2022, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, col- legato, connesso, precedente o successivo anche di data e, per l'effetto, accer- tare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, non dovuta la somma di € 4.673,00 oltre accessori quale sanzione irrogata dall'
[...]
Controparte_1
✓ condannare la parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
in via estremamente subordinata e gradata:
✓ annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti, ov-vero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi;
”
− parte convenuta ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
− esperita la prova orale ammessa, la causa è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che: 1. è incontestato e/o documentale che:
(1) contrariamente a quanto attestato dalla busta paga consegnata alla dipendente (doc. 7 resistente), quest'ultima abbia prestato attività lavorativa nel mese di aprile 2021 e non sia stata collocata in cassa integrazione (la circostanza è stata peraltro confermata dalla teste , Testimone_1
(2) l'ITL abbia richiesto, con nota prot. 20929 del 25/11/2021 (doc. 2 resistente), a parte ricorrente, l'esibizione, entro 10 giorni dal ricevimento, del libro unico del lavoro, della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni in modalità tracciata e dei prospetti paga firmati del periodo marzo 2021-ottobre 2021 relativi alla lavoratrice , Parte_3
2 (3) che parte ricorrente non abbia adempiuto alla richiesta,
(4) che in data 19/01/2022, con nota pec prot. 1098 del 19/01/2022 (doc. 3 resistente), l' abbia sollecitato l'esibizione, entro 7 giorni dal CP_2 ricevimento, della documentazione richiesta con nota pec del 25/11/2021 chiedendo altresì, ad integrazione, l'esibizione del libro unico del lavoro relativo alla medesima lavoratrice per i mesi di ottobre e novembre 2021 nonché la documentazione attestante il pagamento dell'indennità di maternità, relativamente alle mensilità di ottobre 2021, novembre 2021, e dicembre 2021,
(5) che parte ricorrente non abbia adempiuto,
(6) che l'ITL abbia svolto accertamenti mediante l'escussione della lavoratrice, l'acquisizione, da parte di quest'ultima, delle buste paga e dei bonifici e la consultazione nella banca dati Inps degli Uniemens e del fascicolo previdenziale,
(7) che con bonifico del 28/01/22 parte ricorrente abbia pagato l'indennità di maternità del mese di settembre 2021,
(8) che gli accertamenti si siano conclusi in data 31/01/22 con emanazione del verbale unico di accertamento e notificazione Prot. 2000-2003 del 01/02/2022 (doc. 4 resistente), ritualmente notificato sia a (doc.5 Parte_4 resistente) sia a (doc. 6 resistente), Parte_1
(9) che in data 7/3/22 il abbia inviato a mezzo pec all'ITL Parte_4 copia dei cedolini di marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2021 della lavoratrice , Pt_3
(10) che, con bonifico del 29/3/22, parte ricorrente abbia pagato l'indennità di maternità del mese di ottobre 2021 (doc. 5 ricorrente), con bonifico del 29/4/22 quella di novembre 2021 e con bonifici del 6/6/22 e dell'8/6/22 l'indennità di dicembre 2021 (doc.
6-7 ricorrente),
(11) che parte ricorrente non abbia mai esibito il UL richiesto;
2. deve poi darsi atto che non è agli atti prova del pagamento dell'indennità di maternità relativa al mese di agosto 2021 (doc. 3 ricorrente);
3. ciò detto, con riferimento alle contestazioni sub 3. e 4. riportate in premessa, è sufficiente rilevare che, alla data di conclusione degli accertamenti, parte ricorrente non aveva adempiuto alle richieste formulate dall'ITL, essendo pertanto integrate le fattispecie contestate che tale condotta censurano;
la documentazione tardivamente inviata all'ITL risulta -in ogni caso- incompleta, confermando la violazione della normativa invocata dall'ente;
4. allo stesso modo, l'indennità di maternità dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 risulta pagata successivamente alla conclusione dell'accertamento e quella di agosto 2021 non risulta corrisposta (rif. contestazione sub 2.);
5. deve, infine, essere respinta la, invero generica, censura relativa alla mancata attinenza della normativa richiamata dall'ITL ai fini della richiesta formulata in sede di accertamento (i.e. L. n. 218/52 “Riordinamento delle pensioni
3 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”), posto che la verifica della regolarità delle dichiarazioni contributive integra ex lege l'ambito di indagine affidato all'ispettorato del lavoro (cfr. art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 149/15);
6. infine, in assenza di produzione del UL e alla luce della busta paga consegnata alla ricorrente per il mese di aprile 2021, risulta confermata la violazione contestata sub. 1.; a nulla possono valere le doglianze di parte ricorrente in ordine alla commissione di un mero errore materiale nella compilazione della busta, non risultando, in senso dirimente, né una successiva correzione della stessa o del UL (mai prodotto), né conferma documentale dell'effettivo asserito corretto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali derivante dalla prestazione lavorativa espletata dalla lavoratrice nel mese di aprile 2021;
7. il ricorso deve quindi essere respinto;
8. le spese di lite, anche alla luce della mancata disponibilità conciliativa, seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con riduzione del 20% ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 17/12/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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