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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1778/2024 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Luciano D'Amato, elet- Parte_1
tivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Rinaldi e Paolo Controparte_1
Chiariello, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Simone Landi, elettivamente Controparte_2
domiciliata come in atti;
- INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE -
Controparte_3
- CONVENUTO CONTUMACE-
(non costituita, deceduta anteriormente alla notificazione); Persona_1
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 10 maggio 2024, l'attore ha convenu- to in giudizio i propri coeredi per ottenere la divisione di alcuni beni immobili siti in Cava dei Tirreni, asseritamente pervenuti per successione mortis causa dal de- funto genitore . Tra i convenuti figurava anche la sig.ra Persona_2 Per_1
vedova di , indicata come comproprietaria per quota.
[...] Persona_3
Dagli atti risulta che la sig.ra è deceduta in data 31 dicembre Persona_1
2023, come da certificato di morte prodotto agli atti, ossia prima della notifica- zione dell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il Giudice ha rilevato d'ufficio la questione dell'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di citazione a soggetto de- funto, invitando le parti a prendere posizione sulla questione ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
Le parti, nel termine concesso, hanno depositato note scritte, ma nessuna di esse ha contestato o superato il rilievo d'ufficio, né è stata proposta rituale rinnovazio- ne della notificazione nei confronti degli eredi della defunta ai sensi degli artt.
299 e ss. c.p.c.
All'udienza successiva il Giudice si riservava la decisione.
Tanto premesso in fatto, la presente sentenza deve essere dichiarata affetta da ine- sistenza del rapporto processuale nei confronti della convenuta . Persona_1
2 Ai sensi dell'art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquisisce con la nascita e si estin- gue con la morte, sicché la notificazione di un atto a persona fisica già deceduta è giuridicamente inesistente, in quanto rivolta a un soggetto privo della capacità di essere parte. Trattasi infatti di vizio insanabile, che impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.04.2022, n. 11506;
Cass. civ., 07.06.2013, n. 14360);
Nel caso di specie, sebbene taluni soggetti potenzialmente eredi della defunta
( e ) risultino regolarmente costituiti nel giudizio Controparte_1 Controparte_2
in proprio, nessuna rituale rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi è avvenuta, né è stata allegata o dichiarata costituzione nella qualità di suc- cessori processuali.
Deve dunque dichiararsi l'inesistenza del rapporto processuale nei confronti della convenuta , con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, Persona_1
ricorrendo una causa di estinzione giuridica del processo per mancata instaura- zione del contraddittorio.
Le spese del presente procedimento possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, avuto riguardo alla peculiarità della questione rilevata e all'assenza di condotte dilatorie.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e, per l'effetto, l'inesistenza del rapporto Persona_1
processuale;
b) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
c) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la cancelleria.
3 Nocera Inferiore, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1778/2024 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Luciano D'Amato, elet- Parte_1
tivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Rinaldi e Paolo Controparte_1
Chiariello, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Simone Landi, elettivamente Controparte_2
domiciliata come in atti;
- INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE -
Controparte_3
- CONVENUTO CONTUMACE-
(non costituita, deceduta anteriormente alla notificazione); Persona_1
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 10 maggio 2024, l'attore ha convenu- to in giudizio i propri coeredi per ottenere la divisione di alcuni beni immobili siti in Cava dei Tirreni, asseritamente pervenuti per successione mortis causa dal de- funto genitore . Tra i convenuti figurava anche la sig.ra Persona_2 Per_1
vedova di , indicata come comproprietaria per quota.
[...] Persona_3
Dagli atti risulta che la sig.ra è deceduta in data 31 dicembre Persona_1
2023, come da certificato di morte prodotto agli atti, ossia prima della notifica- zione dell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il Giudice ha rilevato d'ufficio la questione dell'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di citazione a soggetto de- funto, invitando le parti a prendere posizione sulla questione ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
Le parti, nel termine concesso, hanno depositato note scritte, ma nessuna di esse ha contestato o superato il rilievo d'ufficio, né è stata proposta rituale rinnovazio- ne della notificazione nei confronti degli eredi della defunta ai sensi degli artt.
299 e ss. c.p.c.
All'udienza successiva il Giudice si riservava la decisione.
Tanto premesso in fatto, la presente sentenza deve essere dichiarata affetta da ine- sistenza del rapporto processuale nei confronti della convenuta . Persona_1
2 Ai sensi dell'art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquisisce con la nascita e si estin- gue con la morte, sicché la notificazione di un atto a persona fisica già deceduta è giuridicamente inesistente, in quanto rivolta a un soggetto privo della capacità di essere parte. Trattasi infatti di vizio insanabile, che impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.04.2022, n. 11506;
Cass. civ., 07.06.2013, n. 14360);
Nel caso di specie, sebbene taluni soggetti potenzialmente eredi della defunta
( e ) risultino regolarmente costituiti nel giudizio Controparte_1 Controparte_2
in proprio, nessuna rituale rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi è avvenuta, né è stata allegata o dichiarata costituzione nella qualità di suc- cessori processuali.
Deve dunque dichiararsi l'inesistenza del rapporto processuale nei confronti della convenuta , con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, Persona_1
ricorrendo una causa di estinzione giuridica del processo per mancata instaura- zione del contraddittorio.
Le spese del presente procedimento possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, avuto riguardo alla peculiarità della questione rilevata e all'assenza di condotte dilatorie.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di e, per l'effetto, l'inesistenza del rapporto Persona_1
processuale;
b) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
c) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la cancelleria.
3 Nocera Inferiore, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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