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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1378/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1378/2024 R.G. promossa
1 da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Fornace 12/C, con l'Avv. LUCIA MARINA RIVELLINO del Foro di Isernia, presso il cui studio in
Isernia, Via Erennio Ponzio 54 è elettivamente domiciliata attrice contro
corrente in Borgosesia, Via Fornace 12/A, B, C, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., con l'Avv. STEFANIA CORRADINO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Borgosesia, Piazza Mazzini 26 è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale.
Conclusioni
Entrambe le parti come da verbale d'udienza del 12.6.2025: “L'Avv. Rivellino precisa le conclusioni chiedendo sia dichiarata cessata la materia del contendere con spese a carico del
. CP_1
“L'Avv. Corradino precisa le conclusioni chiedendo sia dichiarata cessata la materia del contendere con spese a carico della sig.ra . Pt_1
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 31.10.2024 , proprietaria di un appartamento nel Parte_1
per la quota di 57,20 millesimi, ha impugnato, chiedendo che sia dichiarata Controparte_1
nulla o annullata, la delibera dell'assemblea condominiale del 18.7.2024, a cui era assente, nella parte in cui è stato approvato il bilancio e la ripartizione delle spese di gestione 2023/2024 e 2024/2025
(preventivo stato riconfermato quale amministratore condominiale il Geom. In CP_2
2 Pt_1 particolare, ha contestato che:
1. il verbale dell'assemblea di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno sarebbe invalido per violazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali e mancato utilizzo delle cd. tabelle millesimali d'uso;
2. il verbale sarebbe invalido rispetto agli stessi punti dell'ordine del giorno per violazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali;
3. l'amministratore Geom. non avrebbe dovuto essere riconfermato nell'incarico per le CP_2
gravi irregolarità commesse nella gestione della cosa comune.
Il 9.1.2025 si è costituito il che, rilevando che ha impugnato per gli Controparte_1 Pt_1
stessi motivi di cui ai superiori punti 1 e 2 anche il verbale assembleare del 21.6.2023 per cui è pendente il giudizio n. RG 476/2024 innanzi al tribunale di Vercelli, ha contestato la fondatezza della domanda attorea pur riconoscendo alcuni limitati errori nel conteggio delle spese di gestione condominiale (cfr. pag. 8 lett b) e c) comparsa).
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 14.1.2025 fu confermata la data della prima udienza al
20.3.2025, che fu rinviata con decreto del 13.3.2025 a seguito di concorde richiesta delle parti che intendevano verificare l'adempimento a quanto previsto dalla proposta conciliativa fatta dal giudice nel citato giudizio n. RG 476/2024, dato che, secondo la loro prospettazione, avrebbe consentito di addivenire a un soluzione conciliativa anche per una parte dell'oggetto del presente giudizio.
Le parti hanno depositato memorie integrative.
Alla prima udienza del 12.6.2025 il ha dedotto e documentato (depositando in quella CP_1
sede il verbale, che si è formato dopo lo spirare dei termini per memorie integrative) che all'assemblea 27.5.2025 sono state approvate sia la nuova tabella millesimale d'uso, sia il bilancio e la ripartizione spese di gestione 2022/2023, sia il bilancio e la ripartizione spese gestione 2023/2024, conformemente alla proposta conciliativa del giudice nella causa RG 476/2024. Per questo ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere “alla luce del fatto che la nuova delibera ha sostituito quella qui impugnata” e rappresentando, a proposito dell'impugnazione della conferma dell'amministratore, che il Geom. è dimissionario e, comunque, è stato proposto da CP_2 Pt_1
ricorso per la sua revoca giudiziale. 3 Alla luce di queste deduzioni il giudice ha chiesto all'attrice se ritenesse persistente la materia del contendere nel presente giudizio e, in caso positivo, di indicare gli specifici motivi.
Quindi, l'attrice ha dichiarato di concordare sull'avvenuta cessazione della materia del contendere.
A questo punto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC: le parti hanno concordemente sottoposto l'avvenuta cessazione della materia del contendere e hanno vicendevolmente chiesto l'avversaria condanna alle spese di lite, sulla base di motivi riportati nel verbale d'udienza e riconducibili al criterio della cd. “soccombenza virtuale”.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC e viene ora in decisione.
***
Anzitutto, a seguito della concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, è superfluo autorizzare il , che all'udienza lo ha richiesto, a depositare la documentazione CP_1
relativa alla convocazione dell'ultima assemblea: tanto più che all'udienza è stato depositato, senza opposizione avversaria, il verbale dell'assemblea 27.5.2025 e relativi allegati, formatisi successivamente allo spirare dei termini per depositare le memorie integrative. Quanto al resto, va dichiarata cessata la materia del contendere1, come richiesto da entrambe le parti che non si sono contrastate sul fatto che la delibera assembleare del 27.5.2025 sia sostitutiva di quella impugnata. Vale la pena notare che la stessa attrice, richiesta espressamente dal giudice in sede d'udienza di indicare gli specifici motivi nel caso in cui non avesse ritenuto cessata la materia del contendere, ha riconosciuto la cessazione, senza contestare l'avversaria deduzione secondo cui “la nuova delibera ha sostituito quella qui impugnata” (cfr. verbale d'udienza).
Quello che rimane da decidere, dunque, è come regolare le spese di lite.
ha chiesto l'avversaria condanna alla rifusione perché “è stata costretta a impugnare la delibera del Pt_1
18.7.2024 soprattutto in relazione al preventivo 2024/2025”, mentre il IN ha fatto uguale e contraria richiesta perché la “sig.ra che era inadempiente al 31.5.2024 (data di chiusura dell'esercizio) e Pt_1
comunque perché sono infondate le argomentazioni avversarie in atti”.
Ad avviso del tribunale ricorrono gravi ed eccezionali motivi (C tenza n. 77/2018) per 4 CP_1 compensare per metà le spese di lite tra le parti, condannando il a rifondere la restante metà a . I motivi della decisione sono i seguenti: Pt_1
A. è vero che la delibera assembleare oggetto del presente giudizio è stata sostituita da un'altra, ma la deliberazione in sostituzione della precedente è avvenuta dando seguito ad una proposta conciliativa fatta dal giudice in un altro giudizio, e non di una proveniente da una delle due parti;
B. applicando il criterio della c.d. soccombenza virtuale, un motivo d'impugnazione, cioè quello relativo alla conferma dell'amministratore Geom. , sarebbe risultato infondato per CP_2
l'estrema genericità delle allegazioni indicate in 2 righe a pag. 11 dell'atto di citazione e in 5 righe a pag. 16 della prima memoria di;
Pt_1
C. d'altra parte, ha dedotto in seconda memoria che “l'oggetto del presente giudizio verte Pt_1
principalmente sul chiesto pagamento della somma di € 4.286,06 di cui al preventivo gestione 2024/2025 – rata scadente il 15.7.2024” (sottolineatura aggiunta), mentre il IN in comparsa di costituzione
(pag. 11) ha affermato che “Il debito per spese condominiali non versate al 31.05.24 per € 4.136,61 sussisteva. L'Amministratore conferma e ha preso atto che la ha provveduto in data 26.06.24 il bonifico Pt_1
di € 4.980,23”. Pur non avendo ancora pagato al momento stesura del preventivo di Pt_1
gestione, ma avendovi provveduto il 24-26.6.2024 (doc. 24 attrice), alla data della delibera impugnata (18.7.2024) quel debito non esisteva più e non vi era ragione per non espungerlo dal preventivo di gestione, che avrebbe potuto essere modificato sottoponendo all'assemblea il fatto sopravvenuto consistente nel pagamento fatto nel frattempo. Ad avviso del tribunale la spiegazione addotta dal (pag. 9 comparsa “La gestione 2023/24 si è chiusa al 31.05.24 CP_1
pertanto il versamento del 24.06.24 con valuta 26.06.24 (doc. 24) relativo alla somma precettata per capitale e spese legali (doc. 28) non è stato inserito nel conteggio relativo al periodo 2023/2024” e “Il conteggio delle somme versate dopo la chiusura del bilancio viene fatto all'anno successivo in quanto i debiti e crediti riportati nella tabella di ripartizione delle rate di preventivo sono meramente un riporto dalla gestione precedente”) non giustifica quanto avvenuto: tanto più se si considera che la prima rata era prevista al 15.7.2025 e l'assemblea si tenne il 18.7.2025; 5 D. il IN, poi, ha riconosciuto alcuni errori nel conteggio delle spese di gestione condominiale (cfr. pag. 8 lett b) e c) comparsa).
I motivi di cui ai punti C. e D. giustificano la condanna ex art. 91 CPC del , mentre CP_1
quelli A. e B. sono addotti a base della parziale compensazione delle spese.
I criteri di liquidazione ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sono i seguenti:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- scaglione (dichiarato in atto di citazione): € 26.001,00 – 52.000,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale;
- tariffe: minime per semplicità dei fatti e questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1378/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione
[...] Controparte_1
respinta:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate per ½ in € 850,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge, compensata la restante ½.
Vercelli, 17 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite (da ultimo Cass. 21757/2021).