Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 859/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Ciari
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Varese
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 15.5.2024.
Conclusioni della ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis rejectis, => dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sig.ri e Parte_1 [...]
presso il Comune di RM (Al) il 30 maggio 2009, matrimonio iscritto nel registro dello CP_1
1
=> confermare l'assegnazione della casa familiare sita in RM (Al) Via Giovani Battista Baldo 31/12 (porzione di immobile-mansarda catastalmente contraddistinto per il Comune di RM al f.8, mapp 391, sub
12) al padre nell'interesse del figlio , essendosi la madre già trasferita;
=> disporre a carico Per_1
della madre il pagamento del contributo al mantenimento del figlio entro il 28 di ogni mese Per_1 per una somma pari a 200,00 euro mensili, somma annualmente aggiornabile all'indice Istat, che già sta versando;
=> spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo 2016 di questo
Tribunale. => La presa in carico del figlio da parte della ASL per un supporto psicologico. =>
Spese di lite compensate”.
Conclusioni del resistente: “piaccia all'ecc.mo Tribunale non essendo mai ripresa la convivenza tra le parti: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30/5/2009 presso il Comune di RM (AL) iscritto nel registro dello Stato civile del medesimo comune per l'anno 2009, n. 1 Parte I, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza al competente
Ufficio dello stato Civile essendo trascorso comunque il termine previsto per legge;
2) disporre l'affidamento [c.d. “super-esclusivo”] del figlio al padre per i motivi tutti di Per_1 Controparte_1
cui alla comparsa di costituzione qui richiamata per brevità; 3) disporre che il figlio sia Per_1 collocato presso il padre con riconoscimento a quest'ultimo dell'assegnazione della casa famigliare sita in RM (AL) via NI Battista Baldo 31/12 al fine di consentire al figlio di continuare a vivere in tale immobile;
4) disporre che la signora versi per il Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di euro [300,00] (Somma rivalutabile annualmente secondo l'indica ISTAT) da versare sul conto corrente del signor entro il giorno 5 di CP_1 ciascun mese […]; 5) disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie effettuate per , la natura di tali spese e le modalità di rimborso come previste Per_1 nel protocollo 2016 di codesto Tribunale. [Vinte le spese]”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 10.4.2024, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
30.5.2009, a RM, ha contratto matrimonio civile col IG. ; che, dall'unione Controparte_1 dei coniugi, è nato il figlio, (Genova, 7.10.2012); che “in data 17.5.2016, a fronte del Per_1
2 necessario rifacimento del tetto condominiale, il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
stipulavano congiuntamente contratto di prestito n. 6971377con ED Banca
[...] che finanziava loro un importo di € 11.800,00, con ratei di rientro di € 143,17 in 120 rate”; che “in data 12.6.2018, il sig. decideva di cambiare auto e di conseguenza cedeva in CP_1
qualità di acconto la vecchia auto dei coniugi (valutata circa 5.800,00 euro quale acconto sul maggior prezzo) e acquistava sempre in regime di comunione dei beni un SUV Toyota CHR del valore pieno di € 30.000,00 [e] accendeva Finanziamento Deutsche Bank easy, [con] rata di rientro ad € 306,00 dall'1 gennaio 2021 ma [con] numero delle rate in 120”; che “le parti andavano altresì accumulando un'enorme posizione debitoria a titolo di spese straordinarie nell'interesse del minore (babysitter e percorsi psicologici e logopedistici privati, Per_1
spese mediche, pet-terapy): di conseguenza in data 6.3.2020 le parti chiedevano congiuntamente il prestito Findomestic Banca spa n. 20220304973176 per globali €
91.000,00 (compresi interessi spese e assicurazione): la risulta intestataria del Pt_1 contratto, il Chiesa Fideiussore diretto, i ratei di rientro ammontano € 760/mensili”; che il marito, successivamente, ha posto in essere svariate operazioni finalizzate a trasferire, per quanto possibile, i debiti contratti in capo alla moglie;
che “in data 29.11.21 coniugi addivenivano a separazione consensuale-congiunta in forma cartolare nanti il Tribunale di
Alessandria”, prevedendo - per quanto ancora rileva - l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, nella casa coniugale sita in RM, via Baldo, n. 31
(a lei assegnata), il regime di frequentazione padre/figlio e l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che “è occupata part-time come impiegata di 4' livello presso Bennet spa nella sede di Belforte Monferrato [e] percepisce mediamente circa € 1.150,00-1.200,00 mensili da contratto”; che “inoltre, grazie al 'tiro mancino' del consorte deve assolutamente affrontare ogni mese le seguenti uscite: a) onore al 50% del rateo di mutuo casa ED
Banca spa con scadenza al 29 di ogni mese: € 207,50; b) onore al 100% del rateo di rientro nel prestito Findomestic con scadenza al 1' di ogni mese: € 760,00; c) versamento 50% spese mensili di tenuta conto: ormai € 4,50 ciascuno;
d) versamento totale delle spese antifurto con telecamera interna e esterna casa famigliare: € 24,00 a bimestre”; che, per converso, il marito “è lavoratore dipendente full -time presso la Piave Motori spa di Genova in qualità di meccanico specializzato: da gennaio 2024 gli è stato attribuito un livello” e che il figlio “ha accettato in maniera molto positiva le maniere adeguate di approccio della nuova compagna del padre, sig.ra dimostrando nei giorni successivi ai CP_2 Parte_2
3 weekend trascorsi con il Chiesa a Casella nella casa della donna”. Alla luce di quanto precede, la IG.ra ha domandato, oltre alla pronuncia in punto status, Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina del regime di frequentazione padre/figlio, la declaratoria del proprio diritto di trattenere interamente il c.d. “assegno unico familiare” e la declaratoria dell'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
2. Con memoria difensiva depositata in data 7.6.2024, il IG. ha rappresentato: Controparte_1 che “la signora ha vissuto (e forse vive tutt'ora) ad Ovada, in Via Francesco Pt_1
Gilardini 2 avendo intrapreso un rapporto di convivenza, come si vedrà piuttosto turbolento”; che “vi è motivo di dubitare che segua una dieta sana: spesso il frigo di casa è Per_1
pressoché vuoto ed al bambino vengono lasciati solo cibi in vaschetta, pronti da scaldare nel microonde”; che spesso è da solo”; che “quando è con la madre si presenta Per_1 Per_1
estremamente trasandato: la signora non controlla che il figlio si lavi – ha spesso le Pt_1 unghie sporche - e, comunque, lo veste con abiti sdruciti e sporchi”; che “ ha riferito di Per_1 essere stato picchiato (una sberla) dalla mamma sia sabato 25 maggio che il lunedì dopo”; che, in data 27.5.2024, “ scriveva testualmente al padre: “ciao PÀ per il momento la Per_1
situazione non è gravissima ma però (la madre) a un coltello in mano e penso che si Pt_1
voglia suicidare però ci sta pensando e io però ciò paura di dormire cui non abbiamo neppure il cibo””; che “giunto sotto la casa di RM (già abitazione coniugale) alle 21.50, il padre trovava fuori dal portone, spaventato, solo, affamato e bagnato dalla pioggia in Per_1 quanto la madre, in evidente stato di alterazione, lo aveva invitato ad uscire di casa”, che “la signora veniva prontamente informata per il tramite del suo difensore che Pt_1 Per_1 sarebbe rimasto con il padre a seguito degli eventi del 27 maggio”; che “risulta […] che la signora venda integratori alimentari e che nel corso del 2023 abbia acquistato Pt_1 merce per Euro 2.000,00”; che il padre “nel 2023 (si è scelto l'anno in cui ha maturato l'aumento) ha percepito una retribuzione lorda di Euro 25.931,92, alla quale è stata applicata un'imposta netta pari a Euro 4.018,77; il reddito netto annuo è stato quindi di Euro
21.913,15” e che il padre “ha sostenuto i seguenti oneri annuali: 1) Euro 309 x 12 = 3.708,00
a titolo di rimborso per finanziamento auto (pagato al 100% sin dalla separazione); 2) Euro
227,45 (media sul biennio 22/23) X 12 = 2.729,40 per il mutuo prima casa;
3) Euro 73.83
(media sul biennio 22/23) mensili circa per finanziamento tetto e così 885,93 annui;
4) 50% finanziamento Findomestic come infra specificato Euro 380 x 12 = 4.560,00; 5) assegni di
4 mantenimento 200 x 12 = 2.400,00”. Alla luce di quanto precede, il IG. Per_1 CP_1 ha domandato, in via principale, oltre alla pronuncia in punto status, l'affidamento
[...] esclusivo del figlio, con collocazione presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina del regime di frequentazione madre/figlio, la declaratoria del diritto di entrambi i genitori a percepire - in pari misura - il c.d. “assegno unico familiare” e la declaratoria dell'obbligo della madre di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria.
3. Con decreto in data 10.6.2024, il Giudice, dopo aver “rilevato che, dalla lettura degli atti di entrambe le parti, emerge come siano state trattate domande apparentemente inammissibili, posto che, nel rito speciale di famiglia, sono ammissibili solamente le domande dotate della c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale, come - a mero titolo esemplificativo - quelle inerenti al riparto del c.d. “assegno unico”” e dopo aver, quindi,
“solleva[to] d'ufficio la questione dell'ammissibilità delle domande non connotate dalla c.d.
“connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale”, ha rigettato la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis15 c.p.c., pur disponendo cautelativamente l'immediata presa in carico del nucleo familiare “da parte del CSS di Ovada, dell'ASCA di
AC ER (considerata la residenza del padre), del Servizio di Psicologia presso la ASL-
AL, del Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL (data la residenza dichiarata del minore, , in RM, via G.B. Persona_2
Baldo, n. 31/12), in considerazione, soprattutto, dell'allegazione riguardo all'ideazione suicidiaria (tramite un “coltello”) della madre, IG.ra convivente col Parte_1 minore”, oltreché l'acquisizione ex art. 473-bis42 c.p.c. degli atti degli eventuali procedimenti penali a carico dei genitori.
4. In data 12.6.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha trasmesso la documentazione richiesta ex art. 473-bis42 c.p.c. Nell'ambito di tale documentazione, si rinviene in particolare: l'attestazione secondo cui il “medico di base della Parte_1
[ha] riferi[to] di non essere a conoscenza di intenti suicidi né tantomeno che vi siano certificazioni psichiatriche”; le sommarie informazioni testimoniali del IG. Controparte_1
riguardo principalmente i maltrattamenti subiti dal figlio ad opera della madre e, da ultimo, i fatti occorsi in data 27.5.2024; le sommarie informazioni testimoniali della IG.ra Parte_1
riguardo principalmente il suo difficile rapporto con la famiglia del IG.
[...] CP_1
5 e i fatti occorsi in data 27.5.2024 (“[…] in relazione ai fatti di lunedì 27 maggio 2024 CP_1
[…] mio figlio si è allontanato da solo dalla nostra abitazione aspettando nell'androne d'ingresso del palazzo l'arrivo del padre, in questa occasione non ho controllato dalla finestra l'arrivo del mio ex marito perché non stavo bene. Il giorno successivo (28 maggio) ho appreso dal mio avvocato che a prendere mio figlio c'era mio suocero […]”); il verbale dell'intervento dei Carabinieri in data 31.5.2024, allorché, su sollecitazione della madre, hanno verificato che il figlio - “in buone condizioni” - si trovava “all'interno dell'abitazione dei nonni paterni” e “voleva rimanere a casa dei nonni unitamente al padre, specificando di non voler parlare con al telefono con sua mamma, in quanto aveva paura della stessa” e le sommarie informazioni testimoniali del IG. riguardo i fatti occorsi in Testimone_1
data 27.5.2024.
5. Con relazione in data 4.7.2024, acquisita agli atti in data 10.7.2024, gli enti incaricati, CP_3
presso la ASL-AL,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
presso la ASL-AL e Servizio presso la ASL-AL,
[...] Controparte_7 hanno congiuntamente riferito: che “il nucleo familiare in oggetto era conosciuto dal Servizio
Sociale di Ovada che lo ha avuto in carico nel 2022 quando, su invito della psicoterapeuta privata che aveva in carico , la dott.ssa , è stato attivato un intervento di Per_1 Per_3 affiancamento familiare”; che “la famiglia affiancante ha messo in evidenza alcune fragilità del nucleo familiare, in particolare della signora che spesso perdeva la pazienza con Pt_1 il figlio e metteva in atto comportamenti non sempre adeguati”; che “si riporta in particolare un episodio accaduto nell'estate 2022 quando, l'educatrice che svolgeva la funzione di tutor per l'affiancamento familiare, ha ricevuto una telefonata dalla affiancante che si diceva molto preoccupata poiché era stato lasciato a casa da solo dalla madre”; che “quella Per_1
mattina il minore sarebbe dovuto essere accompagnato dalla madre al Centro estivo ma la signora arrabbiata con il figlio perché non si era preparato velocemente, si era Pt_1
accorta, una volta in auto, che era uscito di casa in biancheria intima e, come Per_1 punizione, aveva deciso di non portarlo al Centro Estivo e di lasciarlo solo a casa”; che
“l'affiancante ha così informato il signor che ha immediatamente mandato il proprio CP_1 padre a prendere ”; che “in più occasioni la scrivente ha provato ad effettuare alcuni Per_1
colloqui con i genitori del minore per affrontare tali fragilità ma, mentre ha trovato riscontro da parte del signor , il comportamento della signora era meno CP_1 Pt_1 collaborativo”; che “in data 8 maggio 2024 l'Assistente Sociale ha ricevuto una Tes_2
mail da parte del signor con la quale veniva richiesto un colloquio, finalizzato ad CP_1 aggiornarmi sulla situazione familiare, a detta del signor in netto peggioramento”; CP_1
6 che “in data 28 maggio 2024 il signor congiuntamente al proprio padre, la sua attuale CP_1
compagna e si è recato presso gli uffici del Consorzio Servizi Sociali al fine di Per_1 raccontare quanto accaduto la sera precedente”; che “l'Assistente Sociale ha così Tes_2
effettuato un breve colloquio con , il quale riferiva di non voler tornare dalla madre né Per_1 di volerla incontrare, nemmeno alla presenza di un adulto”; che “il minore appariva spaventato, parlava a stento e pertanto non si riteneva opportuno rivolgergli ulteriori domande”; che “la signora si presenta puntuale all'incontro e comunica di aver portato i disegni che il bambino le ha sempre dedicato”; che “il primo disegno stilizzato che Pa rappresenta “ ” sorridente con un oggetto in mano che ricorda un coltello e “Nic” sdraiato su un letto con espressione sofferente”; che “il commento della madre recita:
“Vacanze agosto 2023: avevi fatto questo bruttissimo disegno durante la settimana passata ad con i nonni e in teoria tuo padre, io nel trovarlo mi spaventai e lo buttai nel Pt_4
bidone. Lo avevi messo ben conservato nello zaino e mi avevi risposto con le solite grida e lacrime “è la nonna , è la nonna , è la nonna che mi dice queste cose CP_8 CP_8 CP_8 su di te”. Io ripresi questo schifo e scritto il ricordo, ora che sei grande non dimenticare mai e sono le persone più bugiarde e stronze del mondo, voltagli le spalle Parte_5 Tes_1 nel momento del bisogno!!!””; che “il secondo foglio rappresenta una scritta di che Per_1 recita: “la vita è bella, ma la mia è una merda, le rose son rosse e viole son blu, la mia morte si avvicina sempre più, e purtroppo alcune volte la vita è crudele ma alcune volte bella””; che
“al di sotto, il commento della madre: “18.02.24 ho trovato questa orribile scritta Per_1 quando avevi 11 anni, appena tornato da e l'ho tenuta in modo che ora da adulto Pt_4
aprendo lo scatolone ti ricordassi di come e ti facessero i lavaggi del Parte_5 Tes_1 cervello per metterti contro la tua mamma che ti ama più della sua stessa vita””; che “in data
27.06 u.s., il Dott. assistente sociale dell'ASCA, ha effettuato visita Persona_4 domiciliare presso l'abitazione paterna, ove risiedono altresì i nonni del minore”; che “in casa erano presenti il padre, la compagna di questi, i nonni paterni ed il minore”; che “il minore riferisce di trovarsi bene a casa dei nonni insieme al padre e di non avere desiderio al momento di incontrare la mamma”; che “il minore per l'intera durata della visita domiciliare
è rimasto abbracciato con la compagna del padre, mostrando un attaccamento quasi morboso alla stessa”; che “in data 2 luglio 2024 l'Assistente Sociale ha effettuato Tes_2 una visita domiciliare presso la residenza della signora;
che “l'alloggio è in buone Pt_1 condizioni igieniche anche se un po' caotico”; che “afferma che inizia a risentire dell'assenza di e verbalizza di temere di cadere in depressione e poter fare qualche gesto Per_1 anticonservativo”; che l'insegnante “racconta come ad inizio anno il bambino apparisse
7 trascurato nell'aspetto ma che, dopo aver parlato con la madre, la situazione fosse migliorata”; che “racconta di un episodio in particolare, arrivato a scuola in ritardo Per_1 ha raccontato che quella mattina la madre l'avrebbe lasciato ad alcuni chilometri di distanza dalla scuola sulla strada provinciale ed il minore avrebbe raggiunto da solo la scuola”; che
“l'insegnante afferma che ai colloqui si sia sempre presentata la madre del minore e non abbiano mai interagito con il padre” e che “si ritiene però necessario definire una temporanea collocazione del minore presso il padre, proponendo eventualmente l'attivazione di incontri monitorati con la madre al fine di permettere la graduale ripresa di un rapporto intermediata da una figura adulta che li possa sostenere”.
6. In data 5.7.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino ha trasmesso la documentazione richiesta ex art. 473-bis42 c.p.c. La documentazione acquisita è analoga a quella già precedentemente depositata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria, ma si rinviene, in calce al file inserito nel fascicolo telematico, anche copia del decreto del Tribunale di Alessandria in data 25.6.2024 emesso non già nel presente procedimento bensì nel diverso procedimento sub V.G. 1980/2022, apparentemente in alcun modo connesso, con conseguente rischio di pregiudizio per il diritto alla riservatezza dei terzi.
7. Nel verbale dell'udienza del 10.7.2024, si legge: “[…] a domanda del Giudice, entrambi i difensori confermano essere state depositate solo due memorie ex art. 473-bis17 c.p.c. per la
IG.ra e solo una memoria ex art. 473-bis17 c.p.c. per il IG. Parte_1 CP_1
. L'Avv. Rita Gualco rappresenta: che il figlio si è inventato che la madre si volesse
[...]
“suicidare”, che il padre, al messaggio con cui il figlio ha riferito che la madre volesse suicidarsi, ha risposto “magari lo facesse” e che è necessario nominare il curatore speciale del minore, considerata anche l'elevatissima conflittualità tra i genitori. Gli Avv.ti Nicola
Varese e Barbara Cavana si rimettono quanto alla nomina di curatore speciale, pur rappresentando di non ravvisarne i presupposti. Il Giudice solleva d'ufficio la questione dell'inammissibilità delle domande (ad esempio quelle sul c.d. “assegno unico”) non connotate dalla c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale. Alle ore
12:55, le parti e i difensori escono dall'aula di udienza. Alle ore 12:56, entra il minore,
. Il Giudice procede all'ascolto del minore, , il quale dichiara: “ora vivo con Per_1 Per_1
PÀ. Da circa un mesetto. Prima vivevo con la mamma. In questo mese, non ho più visto la mamma. L'ho vista qui in corridoio per la prima volta. È successo che la mamma si voleva suicidare. Si è seduta al tavolo della cucina, ha appoggiato un coltello al tavolo e ha messo la
8 punta sul suo collo, dicendomi che si voleva suicidare. Quel giorno di maggio, eravamo da
NI, il compagno della mamma, avevamo dormito lì. Poi, la mamma e NI hanno litigato, non so perché, forse perché non avevo rifatto il letto, come mi aveva detto la mamma.
Ma io non sono capace. La mamma mi ha insultato, dicendomi tipo “scemo” o “deficiente””.
piange. “NI ha sbattuto me e la mamma fuori di casa. Allora, la mamma si è Per_1 arrabbiata con me, perché non avevo saputo rifare il letto e l'avevo fatta litigare con
NI. Io e la mamma, allora, siamo andati a casa della mamma, dove ho visto la mamma col coltello alla gola, che mi ha detto “mi voglio suicidare”. La mamma, poi, mi ha messo fuori di casa, pioveva tanto e mi sono bagnato tutto. Ho scritto a PÀ che mi venisse a prendere. PÀ è venuto a prendermi e, da quel momento, non ho più visto la mamma. Con PÀ sto benissimo, siamo andati anche alle , qualche giorno fa. La mamma, in Parte_6
questo mese, mi ha scritto, ma non ricordo cosa. Io non gli ho risposto, perché sono ancora arrabbiato. Non è la prima volta che la mamma mi tratta male. Pretende che pulisca casa, che passi il . Lei non pulisce con me, mi lascia da solo a pulire. Mi lascia sempre da Pt_7 solo a casa, tutti i giorni circa otto ore da solo. Di solito, durante l'anno, mi porta al , CP_9 io vado a piedi a scuola (ci vuole mezz'ora a piedi), poi io torno al a piedi (ci vuole CP_9 un'altra mezz'ora a piedi), lei mi riporta a casa, mi dà il pranzo, lei esce, mi dice che cosa devo pulire in casa e poi torna a casa solo a sera inoltrata, tipo alle 10:00. Io rimango a casa da solo, tutti i giorni: guardavo la tv, oppure andavo da solo in paese a fare una passeggiata.
Da scuola esco più o meno tutti i giorni all'ora di pranzo. Da mangiare la mamma mi dava la
“pasta barretta”, una pasta già cucinata, che dopo un po' è stucchevole. Quando ancora non mi faceva i biglietti, mi diceva di pulire casa. Mi faceva anche pulire i bagni. Io vorrei vivere con PÀ, la mamma non la voglio vedere, mai più. Non la voglio vedere neanche insieme coi nonni o con altri. Adesso che ci siamo visti fuori da questa stanza, mia mamma mi ha detto solo “non mi saluti?”, lei mi ha detto “ciao” e se n'è andata. La doccia me la faccio da solo.
La mamma, quando vivevamo insieme, mi picchiava, mi dava sberle in faccia o sul braccio.
Ad esempio, se non rifacevo il letto. Mi faceva male. Mi dava anche calci, sulle gambe.
NI non mi ha mai picchiato. NI mi diceva, però, che gli dava fastidio la mia voce. Non so perché. La mamma mi diceva: “coglione”, “scemo”, “pezzo di merda”. Me lo diceva tutti i giorni”. continua a piangere. “PÀ convive coi suoi genitori. Loro mi Per_1
vogliono bene. La mamma della mamma è morta e il PÀ della mamma se ne è andato. Io sono preoccupato che qualcuno mi faccia vivere con la mamma. Ora, mangio bene.
Stamattina ho mangiato due brioches e il latte. Ieri sera la pasta, credo col sugo. Poi, la frutta. Adesso, sono venuto qui coi nonni. Quando PÀ mi regalava un cellulare, la mamma
9 me lo spezzava in due, oppure lo calpestava. È successo più di una volta. Non mi diceva perché. Quand'ero piccolo, la mamma mi ha buttato il mio pupazzo giù dalle scale, perché non avevo pulito bene casa, poi mi ha dato calci nelle gambe e nel sedere”. Alle ore 13:28, esce il minore e rientrano le parti e i difensori. Il Giudice effettua una breve restituzione dell'ascolto. La IG. dichiara: “vivo a RM, via G.B. Baldo, n. 31/12. Ne Parte_1
sono proprietaria al 50%, è la casa coniugale. Vivo con il bambino e basta, ancora oggi.
Fino al 27.5, ho convissuto con . Dal 27.5, invece, vivo da sola. Dal 27.5, non ho più Per_1
incontrato . Il 27.5 non siamo andati a casa di NI, il mio compagno, ma sono Per_1
andata a prendere a scuola (non ho mai preteso di prendere al Bennet, sono 8 Per_1 Per_1
Km. da scuola), arrivati a casa gli ho chiesto di passare alla veloce il mentre io Pt_7
cucinavo, così saremmo andati a giocare col suo amico a Ovada. Poi, come tutti i Per_5
lunedì e martedì, dopo che passa il weekend dai nonni, mi risponde solo facendomi il gesto di tagliarsi la gola. Lo fa perché sono i nonni che gli dicono di farlo. Io l'ho sgridato, gli ho dato una sberla sulla mano che ha usato per farmi il gesto e gli ho detto che avrei scritto a che non avrebbe fatto la partita e che sarebbe stato in punizione in casa. Lui è andato Per_5
in camera. Io mentre piangevo in cucina, nella disperazione di sapere cosa avessi fatto di male per avere un figlio così, è venuto a chiedermi se poteva andare a dormire ancora Per_1 una notte dai nonni (lui dice dai “nonni” non dal “PÀ”). Io gli ho detto di sì. Lui è andato in camera sua. Dopo mezz'ora è venuto a dirmi che erano arrivati i nonni a prenderlo, lui è sceso. Io ho visto dal terrazzo che fuori c'erano i nonni a prenderlo e non pioveva.
Ovviamente, se mio figlio fa il gesto di tagliarsi la gola, gli do una sberla sulla mano. Mai successo di picchiarlo di più. Quando mi dice cattiverie indotte dalla nonna, si che partono dei momenti che gli grido di tutto. Può succedere cose del tipo: “ma sei scemo”, “ma sei fuori di testa”. Può scapparmi “sei un ritardato”, “coglione” invece no. Gli dico “sei un ritardato” quando io gli chiedo di fare qualcosa e lui mi risponde in malo modo, con le parole della nonna . Di solito, gli chiedo la collaborazione insieme a me, gli dico “io CP_8 cucino tu apparecchi”. Gli chiedo di aiutarmi a portare su le borse della spesa. Non l'ho mai lasciato solo in casa, al lunedì quando do il comando al nonno paterno di stare con lui poi spesso torno che è da solo, perché il nonno paterno se va senza dirmi niente. Lo fa tutti i lunedì, ma io continuo ad affidarmi al nonno paterno, per risparmiare i soldi della baby sitter. Sono addetta alle vendite al Bennet, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di circa Euro 1.200,00. Ho l'assegno unico. Non ho altri redditi.
Non sono proprietaria di case o terreni, a parte la quota della casa coniugale. Ho un conto corrente con saldo praticamente sempre a zero. Non ho investimenti, titoli o altri valori.
10 Certamente andrei agli incontri in luogo neutro con , se il Tribunale lo disponesse”. Le Per_1
dichiarazioni sono rilette alla dichiarante che le conferma integralmente. Il IG. CP_1
dichiara: “vivo a Orsara Bormida, via Giuseppe Peloso, n. 21. La casa è dei miei
[...]
genitori. Non ho immobili di mia proprietà, a parte la quota della casa coniugale. Lavoro come meccanico a Genova, con contratto a tempo indeterminato, per Euro 1.500,00 netti mensili circa. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Ho un conto corrente con saldo di
Euro 50,00 al mese scorso. Io tutte le domeniche sera portavo da NI, ma da un Per_1
bar, perché NI non mi voleva in casa. Il 27.5, mio figlio mi ha scritto di essere stato costretto a fare il divano letto e che la mamma voleva suicidarsi. Io ero a Ovada con la mia fidanzata, ma sono andato subito da lui. Nel tragitto, ero in contatto telefonico coi
Carabinieri. Sono arrivato, pioveva, era fuori dal portone, con una borsa con un po' Per_1
di vestiti. Siamo andata a casa dai miei. Il giorno dopo sono andato dalla Dott.ssa e Tes_2 poi dai Carabinieri di Mornese. Sotto consiglio dell'assistente sociale, non ha più Per_1 incontrato la mamma, anche se gli ho sempre lasciato la libertà di farlo”. Le dichiarazioni sono rilette alla dichiarante che le conferma integralmente. A questo punto, entrambi i difensori richiamano le rispettive istanze e difese e chiedono che sia pronunciata l'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. Entrambi i difensori si rimettono quanto alla nomina di CTU […]”.
8. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 11.7.2024, il Giudice Delegato, rilevato che, “in attesa dei risultati della perizia, già emergono significativi elementi a sostegno dell'attuale idoneità del padre e, per converso, dell'attuale inidoneità della madre, sulla base delle sommarie informazioni testimoniali acquisite, dell'ascolto del figlio minore e della relazione degli enti incaricati, che già da tempo seguono il nucleo familiare”, rilevato che “il figlio, poi, in sede di ascolto, dove è parso capace di discernimento ancorché emotivamente molto provato, ha rappresentato di non voler avere - in oggi - alcun rapporto con la propria madre, la quale, peraltro, ha ventilato ideazioni suicidiarie anche agli operatori e ha effettuato, nel corso dell'interrogatorio libero, dichiarazioni gravi in relazione al figlio minore (“[…] io mentre piangevo in cucina, nella disperazione di sapere cosa avessi fatto di male per avere un figlio così […]. Quando mi dice cattiverie indotte dalla nonna, si che partono dei momenti che gli grido di tutto. Può succedere cose del tipo: “ma sei scemo”, “ma sei fuori di testa”.
Può scapparmi “sei un ritardato”, “coglione” invece no. Gli dico “sei un ritardato” quando io gli chiedo di fare qualcosa e lui mi risponde in malo modo, con le parole della nonna
[…]”) e contraddittorie, tanto intrinsecamente (“[…] non l'ho mai lasciato solo in CP_8
casa, al lunedì quando do il comando al nonno paterno di stare con lui poi spesso torno che è da solo, perché il nonno paterno se va senza dirmi niente. Lo fa tutti i lunedì, ma io continuo
11 ad affidarmi al nonno paterno, per risparmiare i soldi della baby sitter […]”) quanto rispetto alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali (da un lato, in sede di sommarie informazioni testimoniali: “[…] (“[…] in relazione ai fatti di lunedì 27 maggio
2024 […] mio figlio si è allontanato da solo dalla nostra abitazione aspettando nell'androne d'ingresso del palazzo l'arrivo del padre, in questa occasione non ho controllato dalla finestra l'arrivo del mio ex marito perché non stavo bene. Il giorno successivo (28 maggio) ho appreso dal mio avvocato che a prendere mio figlio c'era mio suocero […]” e, dall'altro lato, sul medesimo fatto, in sede di interrogatorio libero: “[…] dopo mezz'ora è venuto a dirmi che erano arrivati i nonni a prenderlo, lui è sceso. Io ho visto dal terrazzo che fuori c'erano i nonni a prenderlo e non pioveva […]”)” e ritenuto, “nonostante il figlio [avesse] riferito di non volere incontrare la madre […], considerata anche l'apertura manifestata in tal senso del padre, oltreché naturalmente la preferenza per la normale esplicazione della bigenitorialità, di dover richiedere agli enti incaricati di effettuare quanto in loro potere, al meglio delle loro capacità, per tentare di recuperare il rapporto madre/figlio, prima che il distacco si cristallizzi”, in via provvisoria e urgente, ha affidato il figlio, in via c.d. “super- esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., al padre, presso il quale lo ha collocato, ha assegnato la casa coniugale al padre, ha limitato la frequentazione madre/figlio solo in luogo neutro e ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. In via istruttoria, il Giudice
Delegato ha “incarica[to] il CSS di Ovada, l'ASCA di AC ER, il Servizio di Psicologia presso la ASL-AL, il Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL e il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile presso la ASL-AL di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, svolgendo
(se lo consentirà, trattandosi di persona maggiorenne, alla luce di quanto emerso in relazione alle ideazioni suicidiarie e alle sue stesse dichiarazioni rese agli enti incaricati) anche una visita psichiatrica per la madre, IG.ra ed effettuando, in ogni caso, quanto Parte_1
in loro potere - al meglio delle loro capacità - per tentare di recuperare il rapporto madre/figlio, prima che il distacco si cristallizzi” e ha nominato CTU la psicologa, Dott.ssa con studio in Chieri, formulando il seguente quesito: “dica il CTU, letti gli Persona_6
atti, ascoltato il minore ed esaminati i genitori e le altre figure con cui il minore ha consuetudine di vita, sentiti gli enti incaricati ed eventualmente i professionisti che hanno già seguito i componenti del nucleo familiare (a titolo esemplificativo, la Dott.ssa
[...]
), esperito un tentativo di conciliazione, esperito ogni altro pertinente accertamento Per_7
12 ritenuto opportuno e acquisita la documentazione ritenuta necessaria dalle parti o presso enti pubblici e privati: 1) quali siano le principali connotazioni di personalità dei genitori del minore (e delle altre figure con cui i minori hanno consuetudine di vita), approfondendo la loro competenza a svolgere, con la necessaria responsabilità, il proprio ruolo educativo e affettivo nei confronti del figlio, con riguardo alla rispettiva idoneità a porgersi in rapporto empatico e accogliente nei suoi confronti e a garantire l'accesso del figlio all'altra figura genitoriale;
2) se ciascuno dei genitori sia idoneo alla genitorialità, verificando anche - avvalendosi di ausiliare psichiatra - se taluno dei genitori sia affetto da patologie psichiatriche, nel caso indicandole;
3) se taluno dei genitori o dei familiari ponga in essere condotte di alienazione parentale, se del caso descrivendole e determinandone la gravità e l'incidenza sul rapporto del minore con l'altro genitore;
4) quale sia la qualità delle relazioni esistenti tra il figlio e ciascun genitore;
5) quale sia il miglior progetto per l'affidamento e la collocazione del minore, inclusa una dettagliata proposta di disciplina di frequentazione col genitore non collocatario (precisando - per quanto possibile - le giornate, gli orari, i luoghi, le modalità e gli oneri/incombenti, ad esempio di accompagnamento, a carico di ciascun genitore), evitando - se possibile - di proporre soluzioni temporanee/provvisorie e fornendo, invece, indicazioni utili per l'adozione di un provvedimento definitivo, seppure modificabile all'esito di un eventuale nuovo giudizio;
6) quali siano, se necessari o opportuni, gli interventi attivabili, a livello individuale e/o di coppia, per costruire o consolidare il rapporto tra i genitori, ovvero per supportare il minore”.
9. All'udienza dell'1.10.2024, il CTU, Dott.ssa ha assunto l'incarico peritale. Persona_6
I difensori delle parti si sono dati reciprocamente atto della conformità dei messaggi trascritti e versati in atti. La Dott.ssa (CSS di Ovada) ha riferito: “gli incontri in Testimone_3
luogo neutro non sono mai stati attivati perché la madre è scomparsa nel nulla e non ha mai preso alcun contatto col Servizio Sociale. Il ragazzino alla psicologa che lo ha in carico ha detto che non vuole incontrare la madre, neanche alla presenza di un educatore. La madre non ha mai formalizzato la richiesta di attivazione degli incontri col figlio. Già prima dell'ordinanza il Servizio Sociale ha informato la madre circa la necessità di prendere contatto con me, la IGnora sa bene in che orario ricevo. A tutte le persone che ho in carico do la mia mail e chiedo che scrivano affinché possano prendere un appuntamento
( ”. Email_1
10. Con atto in data 17.2.2025, l'Avv. Rita Gualco ha comunicato di aver dismesso il mandato difensivo precedentemente assunto nell'interesse della IG.ra Parte_1
13 11. Con atto in data 20.2.2025, l'Avv. Cristina Ciari si è costituito in giudio nell'interesse della
IG.ra Parte_1
12. Con perizia in data 17.3.2025, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott.ssa ha così concluso: “la madre, signora Persona_6 Parte_1
presenta un funzionamento di personalità con tratti borderline, come si può rilevare
[...] da un'instabilità dell'immagine di Sé e da una precaria Identità, con difficoltà non tanto rispetto al contesto lavorativo, che viene conservato, ma nei rapporti interpersonali e nel ruolo genitoriale in particolare che richiede capacità di essere adulti accudenti, protettivi e responsabili. È possibile che in situazioni connotate emotivamente la signora possa mettere in atto o minacciare atti anticonservativi. Tali comportamenti possono rappresentare un tentativo di manipolare e controllare l'altro e essere frutto di una sorda rabbia intensa e incontrollabile sorta a seguito di carenti cure primarie. È stata osservata alla presente consulenza la presenza di sintomi dissociativi e transitoria ideazione paranoidea in relazione ad eventi stressanti. Tale quadro ha impedito alla signora di offrire al figlio un contesto sano e sereno in cui crescere e non ha permesso alla signora di far accedere il padre al suo ruolo genitoriale. Le Funzioni genitoriali appaiono, al momento, del tutto inadeguate. Il padre, signor non presenta segni di psicopatologia in atto. Nella sua personalità Controparte_1
permangono tendenze inconsce, derivanti dalle primarie esperienze infantili, che non hanno raggiunto una piena maturità, rappresentando l'espressione di pulsioni non abbastanza evolute e integrate alla coscienza, che potrebbero esitare in atteggiamenti all'apparenza miti e remissivi, in realtà possono portare a vissuti e comportamenti oppositivi e di contrapposizione. Questo assetto di personalità rende il signor poco in grado di CP_1
assumersi le responsabilità rispetto a decisioni e ad azioni da intraprendere;
egli pare aver sempre delegato in ambito educativo decisioni e azioni a persone a lui vicine, come la signora con tutto quello che ciò ha comportato per il minore e, attualmente, ai suoi genitori Pt_1
e alla compagna, signora I nonni e la signora mostrano un discreto CP_2 CP_2
equilibrio personale, si presentano dunque come punti di riferimento sani ed equilibrati per il minore. Il padre attualmente, in un clima di maggiore serenità, appare essere maggiormente in grado di sostenere e supportare il figlio nel suo percorso di crescita psicoevolutivo […].
La madre, signora come espresso nel quesito precedente, presenta un Parte_1
quadro di funzionamento con marcati tratti borderline, alternando momenti di funzionamento adeguati, come nel contesto lavorativo, ad altri funzionamenti disorganizzati e incoerenti con possibili ideazioni paranoidee e discontrollo dell'impulso, come rilevato dal test di
Rorschach. L'analisi delle capacità genitoriali della signora evidenzia punti di criticità. Ella
14 ha mostrato difficoltà nel rispondere in modo adeguato ai bisogni emotivi del figlio, con tendenze svalutanti nei confronti della figura paterna. Questo atteggiamento potrebbe aver contribuito a una percezione negativa del padre da parte del minore in passato. La gestione della conflittualità familiare da parte della madre è risultata problematica, a causa delle difficoltà nel riconoscere l'importanza del ruolo paterno nella vita di , ritenuto Per_1
inidoneo e poco maturo. La signora ha mostrato una conflittualità intensa e svalutante verso il padre, definendolo “un neonato in un corpo di un adulto, io avevo a che fare con due bambini e dovevo fare tutto io, lui stava a giocare davanti alla play station”. Questo atteggiamento ha avuto ricadute immediate nell'educazione e nella crescita del figlio, che ha visto un padre svalutato e denigrato, mettendo a rischio il processo identificativo con lui, indispensabile per una sana identificazione di genere. Anche i continui riferimenti, a suo dire, del male che la suocera le avrebbe procurato, al solo fine di portarle via il figlio e la casa, hanno ripercussioni notevoli sulla capacità del minore di riconoscere e accogliere le proprie emozioni, mettendolo nella difficile situazione di dubitare e di mettere in discussione quanto da lui percepito emotivamente. La signora ha mostrato una grave oppositività verso i Servizi
Sociali, motivando tale chiusura come un attacco perpetrato contro di lei, come da dichiarazione al colloquio peritale: “il signor paga l'assistente sociale per CP_1 Tes_2 mettere mio figlio contro di me”. Oppure la frase: “mi fido solo delle mie amiche, ora che ho scoperto la grave corruzione degli assistenti sociali gli butterei una bomba sopra”. La signora rifiuta di intraprendere, come da decreto del Tribunale, un percorso di cura presso i servizi psichiatrici del territorio, ritenendo di non averne bisogno, affermando inoltre: “io chiamo la ma lei non mi risponde, non mi dà il suo numero di telefono o se la Tes_2 chiamo non mi richiama”. Oltre a questa chiusura con i servizi sociali, la signora dimostra rifiuto verso qualsiasi delega educativa, come a suo tempo per il padre e i nonni, dichiarando di fidarsi “solo delle mie amiche”. Questo atteggiamento rileva un grave segnale di sfiducia e isolamento. Oltre agli atteggiamenti svalutanti, aggressivi, poco tutelanti, poco nutritivi dal punto di vista psicologico, l'aspetto maggiormente incisivo osservato nella personalità della signora è la tendenza ad assumere una modalità difensiva e deresponsabilizzante che non pare essere un esempio per un figlio in fase evolutiva. Tale quadro ha inciso pesantemente sulle capacità genitoriali della madre, esponendo il figlio a situazioni emotivamente, psicologicamente e fisicamente traumatiche. Ella, infatti, manifesta difficoltà nel riconoscere il proprio contributo alla situazione di disagio vissuta dal minore e tende a negare gli effetti delle dinamiche conflittuali sul figlio, così come nega categoricamente “qualsiasi maltrattamento di tipo verbale o fisico sul figlio”. Il padre, signor , Controparte_1
15 all'attuale perizia, non presenta elementi di criticità rilevanti dal punto di vista psicopatologico. Egli ha mostrato un atteggiamento accogliente nei confronti di e una Per_1
disponibilità a rispondere ai suoi bisogni quotidiani. Negli eventi per cui si procede è apparsa una difficoltà ad entrare emotivamente in sintonia con il figlio, e la tendenza a delegare questioni riguardanti il figlio alla signora probabilmente per evitare Pt_1
ulteriori agiti aggressivi da parte della stessa. Dal 27 maggio 2024 egli appare in grado di delegare alcune incombenze educative ai suoi genitori e alla signora ma per le CP_2
future fasi evolutive del figlio, egli necessita di un rafforzamento della propria assertività e della capacità di gestione autonoma della relazione con lui […]. La figura materna ha considerato , “poco normale”, perché non corrispondente al suo ideale di bambino, Per_1
tanto da richiedere una consulenza della dr.ssa . Alla perizia attuale[,] la Persona_7
signora giustifica il suo comportamento poco protettivo e tutelante verso il figlio, come finalizzato a farlo diventare “un vero uomo” a differenza dell'ex marito che considera: “un neonato nel corpo di un adulto”. Per realizzare tale progetto educativo la signora ha utilizzato metodiche rigide, intransigenti, poco protettive e poco tutelanti nei riguardi del figlio. La signora all'attuale perizia si pone in una modalità difensiva, con risposte orientate a giustificare il suo comportamento inadeguato verso il figlio, che ritiene responsabile della conflittualità di coppia, attribuendogli responsabilità e facendo crescere in lui un senso di colpa per “essere venuto al mondo”. La signora si descrive come l'unica persona in grado di sapere bene cosa fare e il suo comportamento appare una reazione alle cattiverie del figlio,
(riferisce che in data 27 maggio il litigio nasce perché il figlio che non voleva passare l'aspirapolvere mima il gesto di tagliarle la gola), del signor e della suocera. In CP_1
questo assetto, a parere della signora, Ella si considera l'unica figura positiva per il figlio e come da sue affermazioni al colloquio peritale del 14 febbraio afferma: “ capirà cosa Per_1
ho fatto io per lui in questi anni e il male che hanno fatto la nonna e il padre”. La figura paterna, sebbene durante la convivenza con la signora sia apparsa poco incisiva nel Pt_1
proteggere il figlio dai comportamenti materni, appare ora maggiormente coinvolta, con il
Per_ supporto della compagna e dei nonni paterni […]. La relazione del minore con il padre appare al momento serena e stabile. mostra una chiara referenza per la figura Per_1
paterna, con la quale ha costruito una routine di riferimento. come si può notare dai test proiettivi somministrati al minore, la figura di riferimento per il minore è senza dubbio il padre, la signora e i nonni. Sebbene durante la convivenza con la signora CP_2 Pt_1
il padre sia apparso poco tutelante nei confronti del figlio, a causa della sua difficoltà nel confrontarsi in modo dialettico con la madre, l'attuale perizia suggerisce una diversa
16 prospettiva. Il suo atteggiamento mite e pacato potrebbe infatti aver contribuito a prevenire reazioni e passaggi all'atto più gravi da parte della signora Pur mostrando Pt_1
difficoltà nell'affrontare direttamente situazioni emotivamente intense, il padre ha saputo accogliere il figlio dopo l'allontanamento del 27 maggio 2024. Egli, compatibilmente con la propria personalità, ha garantito al bambino una forma di protezione, come dimostra il legame sicuro e affettuoso che nutre nei suoi confronti, in quelli della signora Per_1
e dei nonni. Attualmente, il rapporto tra e la madre è caratterizzato da un CP_2 Per_1
forte rifiuto da parte del minore, che esprime disagio all'idea di trascorrere del tempo con lei. Questo atteggiamento può essere attribuito a molteplici fattori, tra cui la conflittualità pregressa e la percezione di una scarsa comprensione dei propri bisogni emotivi, gli atteggiamenti svalutanti, aggressivi e poco tutelanti da parte della madre. rifiuta un Per_1
possibile incontro con la madre, neppure per qualche ora in un luogo protetto, affermando:
“per paura che possa farmi nuovamente del male”. Tali affermazioni emergono anche dai vissuti emersi dai test proiettivi somministrati, che escludono dunque una qualche manipolazione da parte del padre o di altre persone. Il minore esprime, con forte emozione, affaticamento e dolore, vissuti traumatici legati alla sua relazione con la madre e la paura di poterla incontrare nuovamente […]. non mostra esitazioni o dubbi nell'affermare di Per_1
“non voler incontrare la madre mai più”, affermando il suo desiderio di “vivere per sempre Per_ con il padre e ”. Sulla base di un convincimento così perentorio e sulla base delle inadeguatezze genitoriali a carico della madre, si può confermare l'affidamento super- esclusivo e la collocazione del minore presso il padre. Il minore esclude in perizia anche solo la frequentazione della madre in luoghi protetti come il LN per il timore che la mamma:
“possa farmi del male”. Il minore ha trovato nella relazione con la signora CP_2 quell'aspetto femminile dolce, accogliente e protettivo che non ha trovato nella relazione con la madre. All'ultimo colloquio peritale la signora afferma che, a “seguito del Pt_1
lavaggio del cervello che nonna e padre hanno fatto al figlio, il minore si sia convinto di non volermi più incontrare”. Di seguito afferma: “spero che da grande possa capire cosa ho fatto io per lui e il male che gli hanno fatto la nonna e il padre” […]. Si suggerisce l'attivazione di un percorso psicologico continuativo, con Psicologo esperto per , utile Per_1
all'elaborazione del vissuto traumatico legato alla convivenza con la madre. Il percorso psicologico sarà indispensabile per il minore al fine di facilitare l'elaborazione delle sue traumatiche esperienze familiari. Potrebbe essere utile per il minore un intervento educativo per il supporto scolastico e la socializzazione. La madre dovrebbe intraprendere un percorso presso i servizi psichiatrici territoriali di competenza anche se, a parere della scrivente, a
17 seguito della mancata consapevolezza di malattia, difficilmente la signora sarà in grado di mettersi in discussione al fine di migliorare alcuni aspetti della propria personalità e della vita di relazione. Inoltre, la signora dovrebbe intraprendere un percorso Pt_1
psicoterapeutico che la aiuti a comprendere e modificare gli atteggiamenti che hanno contribuito alle difficoltà nella relazione con il figlio […]”.
13. All'udienza del 9.4.2025, il difensore della IG.ra ha dichiarato che “la Parte_1
cliente accetta la perizia, pur insistendo affinché sia conservata la frequentazione madre/figlio”, ma ha chiesto di sentire il CTU, Dott.ssa “al solo fine di Persona_6 comprendere se (e, nel caso, come) sia opportuno conservare un rapporto madre/figlio”. In merito, il CTU, Dott.ssa ha reso i seguenti ulteriori chiarimenti: “il Persona_6
bambino è traumatizzato, facendogli frequentare la madre adesso, in qualsiasi modo, rischiamo non solo di aggravare il suo trauma, ma di creare anche un danno ulteriore al rapporto madre/figlio. Propongo, pertanto, una sospensione totale dei rapporti madre/figlio, anche telefonici e telematici. Ho contattato i Servizi Sociali, che si sono sentiti “presi di mira”, si sono sentiti dire dalla madre che sono “collusi col padre contro di lei”. La madre nega la propria patologia psichiatrica e non accetta alcuna cura. Traumatizzante non è stato solo il coltello alla gola ma l'intera condotta educativa della madre nei confronti del figlio.
La madre rifiuta di far curare la propria patologia psichiatrica. Il bambino non ha trovato in lei un punto di riferimento affidabile e, quindi, si rifiuta categoricamente di incontrarla e non
è un bambino di 4 anni… I test clinici dimostrano che il bambino non è stato manipolato dal padre. Nel tempo, sin dalla nascita, la madre non è stata un punto di riferimento”. I difensori hanno, quindi, precisato le rispettive conclusioni, rinunciando a qualsiasi ulteriore termine a difesa. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
14. Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal
Giudice Delegato, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
15. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 9.12.2021, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 11.4.2024. Non risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi, i quali hanno, invece, concordemente domandato lo scioglimento del matrimonio.
16. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
18 o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, dall'approfondita istruttoria, è emerso che mentre il padre è genitore idoneo invece la madre - al momento - è genitore del tutto inidoneo. Ciò ha comportato il netto rifiuto del figlio minore di frequentare la madre;
rifiuto sempre ribadito ogniqualvolta il figlio minore è stato ascoltato. Da ultimo, l'affidamento c.d. “super-esclusivo” del figlio minore al padre è stato domandato anche dalla madre, la quale, tramite il proprio difensore, ha accettato la perizia.
17. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, il figlio minore deve, senza dubbio, essere collocato presso il padre, ove - da tempo - ha stabilito il proprio habitat.
18. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di divorzio, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, la casa coniugale deve, quindi, essere assegnata al padre, nell'interesse del figlio minore stabilmente convivente.
19. La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e, solo in difetto di accordo, al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze
19 della famiglia e all'interesse dei minori, poiché - normalmente - deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, GE c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e
MP c. Italia). Nel caso di specie, nonostante nel corso dell'istruttoria sia stata tentata ogni strategia per ricostruire il rapporto , deve prendersi atto di come il Parte_8 perseguimento dell'interesse del minore imponga - al momento - di sospendere qualsiasi frequentazione, anche telefonica e telematica, con la madre. È stato, infatti, verificato come la frequentazione madre/figlio sia, ad oggi, gravemente pregiudizievole per il figlio, il quale ha subito un serio trauma. Ciò è stato, da ultimo, ribadito dal CTU, Dott.ssa Persona_6 la quale, richiesta espressamente sul punto, ha riferito che “facendogli frequentare la madre adesso, in qualsiasi modo, rischiamo non solo di aggravare il suo trauma, ma di creare anche un danno ulteriore al rapporto madre/figlio”. La sospensione della frequentazione genitore/figlio, tuttavia, non è mai irrevocabile. Anzi, il Collegio auspica che la IG.ra presa consapevolezza della necessità di essere supportata, intraprenda Parte_1
coraggiosamente il percorso individuale di evoluzione e cura suggerito dal CTU, Dott.ssa all'esito del quale possa, poi, come è previsto dalla legge, chiedere Persona_6 giudizialmente l'avvio, in sicurezza per il minore, di un successivo percorso per la ricostruzione del rapporto col figlio, al fine di riprendere a frequentarlo.
20. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile
20 organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori (come emerse dall'istruttoria), i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario (si noti: del tutto assenti nel caso di specie, con conseguente totale assenza di oneri di mantenimento diretto) e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
21. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 45% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 4.188,80, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico della ricorrente, IG.ra in virtù del principio della soccombenza. Parte_1
22. Parimenti, il compenso del CTU, Dott.ssa come liquidato con separato Persona_6
decreto, deve essere posto definitivamente a carico della sola ricorrente, IG.ra Parte_1
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri e Controparte_1 Parte_1
a RM, il 30.5.2009;
[...]
- affida il figlio minore, , in via c.d. “super-esclusiva” ex art. 337-quater, comma 3, c.c., Per_1
anche per le decisioni di maggiore interesse per il minore, al padre, IG. , Controparte_1
presso il quale è collocato e avrà residenza anagrafica;
- assegna al padre, IG. , la casa familiare sita in RM, via NI Battista Controparte_1
Baldo, n. 31/12, con ogni arredo e pertinenza;
- sospende ogni genere di frequentazione, anche telefonica e telematica, tra la madre, IG.ra e il figlio minore, ; Parte_1 Per_1
21 - pone, a carico della madre, IG.ra l'obbligo di corrispondere al padre, IG. Parte_1
, entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2024, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, , la somma di Euro 300,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- dispone che il Servizio di Psicologia presso la ASL-AL, il Servizio di Psichiatria presso la
ASL-AL e Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL proseguano la presa in carico del nucleo familiare almeno fino al 31.12.2028, per supportare tanto il figlio minore,
quanto la madre, IG.ra qualora decidesse di intraprendere un Per_9 Parte_1
percorso di supporto e cura;
- condanna la ricorrente, IG.ra a corrispondere al resistente, IG. Parte_1 CP_1
la somma di Euro 4.188,80, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso
[...]
liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- pone il compenso del CTU, Dott.ssa come liquidato con separato decreto, Persona_6
definitivamente a carico della sola ricorrente, IG.ra Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al Servizio di Psicologia presso la
ASL-AL, al Servizio di Psichiatria presso la ASL-AL e al Servizio di Neuropsichiatria
Infantile presso la ASL-AL.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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