Sentenza 4 aprile 1981
Massime • 1
Il piano regolatore generale del comune di S lucia del mela, appartenente a zona sismica di seconda categoria, non detta, per le sopraelevazioni eseguite in arretrato nel centro storico,prescrizioni sulle distanze tra costruzioni diverse da quelle del codice civile, dovendosi in particolare ritenere che il generico rinvio alla legge 25 novembre 1962 n 1684 (sull'edilizia nelle zone sismiche), contenuto nell'art 16 delle norme di attuazione di detto piano regolatore, non implica l'operativita per tali sopraelevazioni dello art 8 della menzionata legge, il quale e riferibile esclusivamente alle nuove costruzioni, e che non riguardano le sopraelevazioni in questione gli artt 8 e 9 del DM 2 aprile 1968 n 3519, ugualmente richiamati dall'art 16 citato e statuenti che le distanze tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Ne consegue che il vicino danneggiato da una sopraelevazione siffatta, realizzata in violazione di Disposizioni del suindicato strumento urbanistico, non puo conseguire dal giudice ordinario la riduzione in pristino, ma soltanto il risarcimento del danno, salva la tutela in Sede amministrativa. ( V 2996/79, mass n 399332).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/1981, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1981 |
Testo completo
Il piano regolatore generale del comune di S lucia del mela, appartenente a zona sismica di seconda categoria, non detta, per le sopraelevazioni eseguite in arretrato nel centro storico,prescrizioni sulle distanze tra costruzioni diverse da quelle del codice civile, dovendosi in particolare ritenere che il generico rinvio alla legge 25 novembre 1962 n 1684 (sull'edilizia nelle zone sismiche), contenuto nell'art 16 delle norme di attuazione di detto piano regolatore, non implica l'operativita per tali sopraelevazioni dello art 8 della menzionata legge, il quale e riferibile esclusivamente alle nuove costruzioni, e che non riguardano le sopraelevazioni in questione gli artt 8 e 9 del DM 2 aprile 1968 n 3519, ugualmente richiamati dall'art 16 citato e statuenti che le distanze tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Ne consegue che il vicino danneggiato da una sopraelevazione siffatta, realizzata in violazione di Disposizioni del suindicato strumento urbanistico, non puo conseguire dal giudice ordinario la riduzione in pristino, ma soltanto il risarcimento del danno, salva la tutela in Sede amministrativa. ( V 2996/79, mass n 399332).*