Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16552/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 16552/2017
TRA
(P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Monica Mandico
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(già , C.F. e P. Iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante e successore universale di er atto di fusione a rogito Notaio di Controparte_3 Persona_1
Verona del 20 dicembre 2011, Rep. n.56754, Racc. n.20928, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Nicola Scopsi e Sabino
Laudadio
CONVENUTA
Oggetto: azione di accertamento. Azione di ripetizione dell'indebito.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 15 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2017 la premesso di aver acceso Parte_1
presso il (già ) il conto corrente n. 637/1535 Controparte_1 Controparte_4
e i tre conti anticipi, identificati rispettivamente con i numeri 637/13535, 637/23535 e 637/41535
(le cui competenze erano state periodicamente girocontate sul conto corrente), assumeva che nel corso dei suddetti rapporti, non regolamentati in forma scritta, l'istituto di credito aveva posto in
(in violazione del divieto di anatocismo), l'applicazione di una commissione di massimo scoperto indeterminata e di interessi in misura ultralegale e, comunque, usuraria. Ha lamentato, infine,
l'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 t.u.b.
Su tale premessa, adiva questo Tribunale perchè, accertate le illegittimità in cui era incorsa la convenuta, quest'ultima fosse condannata alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a tale titolo, da quantificarsi in € 112.339,04.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla ripetizione CP_3
vantato dall'attrice indicando il relativo termine di decorrenza nella data di chiusura del conto per i versamenti di natura ripristinatoria e nella data delle singole rimesse per i versamenti aventi, invece, natura solutoria.
Insisteva per il rigetto della domanda perchè non provata: rilevava, all'uopo, che l'istante aveva omesso di depositare i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari oggetto di causa, oltre che la copia integrale degli estratti conto, in tal modo sottraendosi all'onere probatorio di cui era gravata.
A confutare le doglianze della poi, l'istituto di credito produceva copia del contratto di Parte_1
conto corrente n. 637/1535 datato 31 maggio 2001 e delle aperture di credito in esso regolate, nonché dei tre contratti di conto anticipo, nn. 637/13535; 637/23535; 637/41535, attestanti la corretta pattuizione delle condizioni economiche tra le parti.
Depositava, altresì, copia degli estratti conto.
Espletato il tentativo di mediazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u., all'udienza del 15 ottobre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, questo giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. Occorre preliminarmente osservare, con riferimento al tema della produzione dei contratti tra le parti, che l'onere probatorio del correntista si atteggia diversamente a seconda della prospettazione delle invalidità di cui essi risulterebbero asseritamente viziati.
Invero, se il correntista contesta l'applicazione di saggi ultralegali o differenti rispetto a quelli pattuiti, al pari di ulteriori addebiti non compiutamente e validamente concordati, ha l'onere di depositare i contratti le cui pattuizioni vanno verificate dal giudice;
viceversa, laddove la parte contesta a monte la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla (ad esempio in mancanza di forma scritta ad substantiam) è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti – non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
Ciò posto in termini generali, va rilevato che la società istante ha sin dall'atto di citazione sostenuto la tesi della nullità dei contratti azionati per violazione dell'art. 117 t.u.b., all'uopo deducendo la mancanza di una regolamentazione in forma scritta.
A fronte di ciò, l'istituto di credito ha provveduto al deposito del documento contrattuale relativi a tutti i rapporti contestati dalla controparte, oltre che quelli relativi alle aperture di credito di volta in volta concesse alla correntista.
1.1. Quanto all'eccezione con cui l'istante ha dedotto la nullità del contratto depositati per violazione dell'obbligo di forma scritta ex art. 117 t.u.b. per il difetto di sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito, essa è infondata.
La questione, invero, può ormai ritenersi superata alla luce del noto intervento a Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898/2018) la quale, intervenuta a disciplinare un caso di contratto di intermediazione finanziaria, ha espresso un principio evidentemente applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a norma dei quali "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Alla base del ragionamento svolto dai giudici di legittimità vi è l'individuazione della ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...") la quale, ad avviso degli Ermellini, va ravvisata nell'esigenza di assicurare al cliente, da parte dell'intermediario, tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere in maniera consapevole il contratto (indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, etc..).
Tale essendo la ratio della norma, allora, è evidente che la nullità per difetto di forma non può che avere natura di nullità di protezione in quanto posta nell'interesse esclusivo del cliente.
La sottoscrizione da parte della banca, invece, rileva solo ai fini della attribuibilità alla stessa di quelle disposizioni contrattuali. Va da sè che nel caso in cui il contratto sia stato predisposto unilateralmente dall'istituto di credito e, nel corso dell'esecuzione del rapporto, lo stesso abbia regolarmente tenuto il conto corrente del cliente o abbia effettivamente concesso un'apertura di credito, alcun dubbio può sorgere in ordine alla riferibilità di quel contratto a quella banca, anche se dovesse mancare la sottoscrizione della stessa.
Invero, come ha osservato la Corte, appare "difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall' investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti".
Continua, al riguardo la Suprema Corte, che "la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito
l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe
a svolgere alcuna specifica funzione".
Nè, concludono i giudici di legittimità, le considerazioni che precedono possono indurre a ravvisare nella specie una figura anomala di contratto "a forma scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori solo per l'altra parte che nulla ha invece sottoscritto"; e ciò, in considerazione della già richiamata natura di nullità di protezione - eccepibile, cioè, solo dall'investitore - dell'invalidità prevista dalla disposizione in commento.
Secondo i su esposti principi di diritto, dunque, devono considerarsi pienamente validi tanto il contratto di conto corrente n. 637/1535 che i tre contratti di conto anticipi nn. 637/13535;
637/23535; 637/41535 perchè firmati dalla correntista la quale, con dichiarazione specificamente sottoscritta, ha affermato, altresì, di aver ricevuto copia integrale della documentazione contrattuale. Le medesime considerazioni valgono per i contratti di apertura di credito prodotti dalla convenuta, ivi incluso quello datato 26 aprile 2012 (doc. 13 della produzione della banca), perfezionatosi con l'invio all'istituto di credito da parte della dell'accettazione delle condizioni di contratto, Parte_1
pedissequamente riportate per iscritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, priva di fondatezza è la doglianza secondo cui l'istituto di credito avrebbe addebitato interessi a saggio ultralegale in difetto di apposita convenzione, risultando il tasso degli interessi praticati dalla banca specificamente pattuiti tra parti per iscritto.
Nè, si badi, l'istante ha allegato (e tanto meno provato) che l'istituto di credito abbia applicato gli interessi a un tasso diverso da quello concordato in contratto.
In difetto di sottoscrizione da parte dei contraenti, invece, devono ritenersi nulli per difetto di forma scritta i contratti di apertura di credito datati 29 febbraio 2003, 5 giugno 2001 e 14 febbraio
2003 (rispettivamente, doc. 30, 32 e 33 della produzione della banca).
Correttamente, quindi il consulente nominato dal Tribunale non ha tenuto conto delle condizioni economiche ivi contemplate nell'espletamento dell'incarico conferitogli.
2. Può dunque passarsi alla disamina delle censure sollevate dalla correntista.
2.1. In primo luogo, solo parzialmente fondata si rivela la deduzione inerente all'illegittima capitalizzazione trimestrale, da parte dell'istituto di credito, degli interessi debitori.
Sul punto appare anzitutto doveroso ripercorrere, sia pure brevemente, le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema
Corte, con le note sentenze del 1999, con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente (cfr., in particolare, Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374 la quale ha chiarito che: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della L. 17 febbraio
1992 (trasfusa poi nel T.U.B. di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”).
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “T.U.B.”), conferendo al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale,
è necessario poi stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro. Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, primo comma, cod. civ. (“il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno”), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del
C.I.C.R. Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità.
Tale impostazione, condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare,
Cass. civ., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095) ha peraltro trovato ulteriore riscontro nella citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, per la quale
“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
In conclusione, deve ritenersi che alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi non consegua alcuna capitalizzazione, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. Nel caso di specie, dall'esame dei documenti contrattuali in atti la clausola relativa al regime di capitalizzazione degli interessi a debito del correntista risulta specificamente approvata dalla cliente solo nel contratto di conto corrente che, pertanto, non deve essere epurato, in virtù dei principi sopra chiariti, dalla capitalizzazione degli interessi.
Diversamente, invece, per i contratti di conto anticipi ove la clausola ove manca la specifica approvazione della clausola in parola.
Ciò, quanto meno, fino al 1 gennaio 2014.
Quanto al periodo successivo, invece, deve rammentarsi che, l'art. 1, comma 629, della L. n.
147/13 al ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr.
Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti, cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da CA
d'AL. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR.
Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla CA d'AL, che, come Autorità di Vigilanza, si occupa ex art. 5
TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione
e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015;
Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 CP_5
ottobre 2015).
Coerentemente con quanto appena detto, dunque, l'ausiliario ha epurato anche il conto corrente in esame da ogni forma di capitalizzazione a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2.2. Quanto, invece, all'eccezione di nullità di commissioni di massimo scoperto, asseritamente non dovute per carenza di causa giustificativa ovvero per indeterminatezza e conseguente violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., si osserva quanto segue.
La commissione di massimo scoperto (c.m.s.) costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo,
a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa).
Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006).
La causa giustificativa della si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del cliente di Pt_2
corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito.
Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente.
La ritenuta legittimità sotto il profilo causale della C.M.S. trae, poi, maggior conferma dagli interventi del legislatore in materia, in particolare con la l. n. 2/2009 (di conversione del d.l. n.
185/2008) e n. 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis t.u.b.. La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, in ogni caso, il Tribunale dal verificare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato, con precisa indicazione della misura, della modalità e della periodicità di calcolo.
Sul punto, ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato ad avviso del quale la determinatezza della clausola pattuita dalle parti vada riconosciuta nel contratto di conto corrente ordinario mentre sia da escludere nei contratti di conti anticipi nn.
13535 e 23535 (per il conto anticipi n. 41535 la questione non si pone in quanto il rapporto è sorto solo nel 2013), attesa la mancata previsione di un elemento fondamentale quale la base di calcolo della commissione medesima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, i due menzionati rapporti di conto anticipo vanno epurati da qualsiasi addebito a titolo di c.m.s. sino al 30 settembre 2009.
Per il periodo successivo, poi, il perito ha accertato, con riferimento al conto corrente ordinario n.
1535, che “il successivo contratto di apertura di credito del 17/11/09 (allegato n. 10 alla comparsa della banca) riporta la pattuizione sia del “corrispettivo di disponibilità creditizia” (commissione di affidamento) sia dell'”indennità di sconfinamento” e, quanto ai conti anticipi, che “per il rapporto di conto n. 23535, il successivo contratto di apertura di credito del 17/11/09 (allegato n. 10 alla comparsa della banca) riporta la pattuizione sia del “corrispettivo di disponibilità creditizia” sia dell'”indennità di sconfinamento” e per il conto anticipi n. 41535, che “il contratto dell'11/03/13
(allegato n. 18 alla comparsa della banca) riporta l'indicazione sia del “corrispettivo disponibilità creditizia” sia delle “commissioni di istruttoria veloce” (denominazione assunta dalle penali di sconfino a partire dal 2012)”.
Pertanto, nella rielaborazione del saldo, deve tenersi conto degli addebiti effettuati a titolo di
“corrispettivo disponibilità creditizia” e “indennità di sconfinamento” sia nel rapporto di conto ordinario n. 1535 che in quelli di conto anticipi n. 23535 e n. 41535 in quanto specificamente pattuiti in forma scritta.
Nessuna questione si pone, invece, per il conto anticipi n. 13535 nel corso del quale non sono stati riscontrati addebiti a tali titoli.
2.3. Non ha trovato riscontro nell'esame della documentazione in atti, invece, la doglianza relativa alla violazione dell'art. 118 t.u.b. dal momento che l'istituto di credito convenuto ha dato prova di aver sempre comunicato alla correntista le variazioni in peius disposte unilateralmente nel corso dei rapporti, in conformità alla invocata disposizione di legge, nonché alla disciplina pattizia (cfr., in produzione di parte convenuta, il contratto di cui al doc. 18, sottoscritto dalla correntista anche per ricezione di una copia del documento contrattuale e il contratto di cui al doc. 16, in cui il legale rappresentante p.t. della S.D.C. ha espressamente dichiarato di non avvalersi “del diritto di richiedere e ottenere gratuitamente una copia completa del testo del presente contratto idoneo per la stipula prima della sua conclusione”).
Vale appena osservare che, a fronte di tale produzione, nulla ha specificamente dedotto la società attrice (allegando, ad esempio, l'applicazione di diverse e ulteriori variazioni peggiorative ulteriori non preventivamente comunicate).
2.4. Neppure può trovare accoglimento, infine, la doglianza relativa alla presunta usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto.
Come noto, ai fini dell'accertamento della nullità degli interessi usurari occorre procedere alla comparazione tra il TEG - il tasso effettivamente praticato in contratto - e il TEGM - il Tasso
Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla CA d'AL per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze -.
La determinazione del TEGM, dunque, costituisce antecedente imprescindibile nell'accertamento dell'usura in quanto esso costituisce la base di calcolo del cd. tasso soglia, ossia il tasso oltre il quale la legge considera l'interesse usurario.
Esso trova il proprio fondamento nella legge, essendo stato previsto dall'art. 2 L. 108/1996 allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà e superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario.
E infatti, l'art. 644 co. 3 c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2 co. 4 l. 108/1996 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8 d.l. n. 70/2011, applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011, il quale stabilisce che il tasso soglia è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali).
Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la CA d'AL (cfr. comma 2).
Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla CA d'AL la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m, 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla CA d'AL.
È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la CA d'AL abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEGM, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in riodo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una CA ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle istruzioni della CA d'AL quali fonti di diritto ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in snodo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
In definitiva, correttamente il perito nominato, nel verificare il rispetto del tasso soglia da parte della banca, ha fatto applicazione della formula indicata nelle Istruzioni della CA d'AL sebbene, pur giungendo mediante la sua applicazione a un risultato tecnicamente condivisibile, non ne abbia probabilmente ben interpretato il contenuto.
E infatti, a fronte delle osservazioni mosse sul punto dal consulente di parte attrice, l'ausiliario ha asserito che “da un punto di vista strettamente tecnico, quindi, la formula prevista nelle Istruzioni della CA d'AL NON ricomprende l'effetto dell'anatocismo trimestrale, come rilevato dalla
Corte d'Appello oggetto di censura da parte della Cassazione menzionata dal CTP: da un punto di vista meramente tecnico, si ribadisce, l'affermazione della Cassazione secondo cui il tasso rilevato dalle Istruzioni essendo qualificato come “effettivo” terrebbe conto dell'effetto anatocistico non è condivisibile”.
Orbene, al contrario di quanto osservato dal c.t.u., questo giudice fa proprie le considerazioni della
Suprema Corte la quale, interrogata sulla specifica questione, ha avuto modo di chiarire che le
Istruzioni della CA di AL <stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell'art. 2, comma 1, l.
108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg” (Cass. 33964/2022).
Quanto alla diversa questione della computabilità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura di cui all'art. 644 co. 3 primo periodo c.p., essa è stata affrontata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:" in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati". In sostanza, il richiamato principio di diritto è nel senso che l'art. 2 bis d.l. 185/2008 non ha carattere interpretativo e retroattivo, sicchè va escluso che per il periodo antecedente la sua entrata in vigore possa tenersi della c.m.s. ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia usura, mentre occorrerà effettuare una doppia verifica, l'una con riguardo al tasso soglia usurario e l'altra alla c.m.s., che è dunque oggetto di rilevazione separata.
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte alla fattispecie concreta, all'esito dell'indagine tecnica, l'ausiliario ha escluso che il tasso di interesse pattuito tra le parti fosse, al momento delle singole convenzioni, superiore al tasso soglia.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
Nessuna rilevanza, invece, potrebbe assumere l'eventuale accertamento della cd. usura sopravvenuta, posto che essa, come tale, secondo il granitico e qui condiviso orientamento della giurisprudenza, è inidonea a determinare l'illiceità dell'addebito e a far sorgere il conseguente diritto del correntista alla ripetizione di quanto versato a titolo di interessi (cfr. Cass. SS.UU. n.
24657/2017 che ha affermato il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto").
2.5. Per quanto concerne le date delle valute, in presenza di specifica pattuizione al riguardo, e in assenza di una contestazione puntuale e analitica ad opera della correntista, va fatta applicazione della valuta bancaria.
Analoga considerazione va operata con riguardo alle spese di tenuta del conto, per le quali le parti hanno previsto specifica disciplina la cui corretta applicazione non è stata specificamente contestata dalla controparte. 2.6. Deve essere valutata, a questo punto, l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta al fine di espungere dalla corretta rideterminazione del saldo le poste eventualmente già prescritte.
Al riguardo, è noto che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61,
d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n.
10), - che stabiliva che « in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935
c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa » - di cui alla nota pronuncia n. 78/12 della
Consulta, l'eccezione debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010.
Ed invero, innovando l'orientamento previgente, almeno a livello di giurisprudenza di legittimità, secondo il quale a prescrizione decorre dalla chiusura del conto, in detta sentenza la S.C. ha affermato che: "se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (cioè della apertura di credito), dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (...) Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (dell'apertura di credito =della somma messa a disposizione dalla banca al correntista)”, mentre se i versamenti si mantengono nei limiti dell'accreditamento non sono pagamenti ma atti ripristinatori.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, poi, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale che gravi sul cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (e, quindi, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati etc.), mentre la banca che eccepisca quale fatto estintivo della pretesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha solo l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.
In definitiva, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo,
Cass. n. 4372/2018, Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018).
A fronte di una tale eccezione, poi, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo (della causa estintiva costituita dalla prescrizione), consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Orbene, passando al caso concreto, opina questo giudice che l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte in sede di comparsa di costituzione, sia stata validamente formulata.
Vale osservare che la convenuta, non solo ha allegato nella comparsa di costituzione l'inerzia della correntista ma, sostanzialmente supplendo all'onere probatorio della controparte, ha altresì dato prova della concessione di diverse aperture di credito a favore della correntista, provvedendo a offrire in giudizio i relativi contratti i quali, nei limiti e per i motivi ampiamente esposti supra, devono ritenersi validi.
2.8. Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in conformità con le conclusioni cui
è giunto l'ausiliario nell'elaborato peritale, che il Tribunale ritiene di condividere perchè redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, alla data di chiusura del conto, risulta un saldo a credito dell'istante, al netto delle poste prescritte, di € 11.721,53.
Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, la convenuta va condannata alla ripetizione della somma di € 11.721,53.
Su detto importo non possono essere riconosciuti gli interessi in quanto oggetto di domanda nuova, avanzata per la prima volta in sede di scritti conclusionali.
3. In considerazione dell'accoglimento solo in minima parte della domanda proposta da Parte_1
si ritiene equo compensare per metà le spese di lite tra le parti che, per la restante parte, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto
Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
5.1. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte convenuta, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 16552/2017, così provvede:
A. In accoglimento della domanda condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 11.721,53, a titolo di ripetizione dell'indebito;
B. Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della restante metà che liquida in complessivi € 2.940,00 (di cui €
2.540,00 per compensi ed € 400,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
Monica Mandico dichiaratasi attributaria;
C. Pone le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 21.12.2020 e del
23.8.2023, a carico definitivo di parte convenuta.
Così deciso in Napoli, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi