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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4973/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 marzo 2024, fino alle ore 11, innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per l'avv. VISIGALLI MATTEO;
Parte_1
Per nessuno;
CP_1
L'avv. Visigalli chiede che venga dichiarata la contumacia della controparte, regolarmente intimata, e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice verificata la regolarità della notifica,
DICHIARA la contumacia di CP_1
INVITA le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Visigalli precisa le conclusioni come segue:
“Nel merito: ordinare a il rilascio dell'immobile di proprietà di Controparte_1 [...]
e sito in 27100 Pavia, Corso Mazzini n. 13 (meglio identificato al foglio Parte_1
A/6, mappale 58, subalterno 4, categoria catastale C/6, classe 5, rendita catastale Euro 705,84) libero da persone e cose. In ogni caso: con vittoria nelle spese di lite. In via istruttoria, nella sola ipotesi in cui fosse ritenuto necessario, si chiedere ammettersi prova per testi e interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_1 sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che alla data del 20 febbraio 2024 la posizione debitoria di Controparte_1 relativa all'immobile locato da e sito in 27100 Pavia, Corso Parte_1
Mazzini n. 13 è quella meglio raffigurata nella tabella prodotta sub doc. …, che si mostra al teste. Si indica quale teste:
- rag. presso Tes_1 Parte_1
Il difensore richiama tutte le difese svolte.
A questo punto, il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo. Al difensore, che vi consente, viene consegnata copia informale della sentenza, che tiene luogo della lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA
nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N. 4973/2023 R.G. tra:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
VISIGALLI MATTEO e domicilio eletto in Indirizzo Telematico presso avv.
VISIGALLI MATTEO;
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 13.03.2024.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta
– verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.
In data 7.10.2021, ha locato a l'immobile Parte_1 Parte_2 sito in Pavia, Corso Mazzini 13 – meglio identificato al foglio A/6, mappale 58, subalterno 4, categoria catastale C/6, classe 5, rendita catastale € 705,84 – prevedendo (i) il pagamento di un corrispettivo annuo di € 2.400,00 oltre IVA, soggetto ad adeguamento ISTAT, da versarsi con rate mensili anticipate scadenti il primo giorno di ogni mese, nonché (ii) il rimborso delle spese condominiali, da versarsi in via anticipata con scadenza mensile, quantificate in € 630,00, salvo conguaglio (1).
A fronte delle allegazioni della locatrice – che deduce che, a partire da giugno 2023, ha interrotto il pagamento di quanto dovuto, risultando, allo stato, Parte_2 debitrice dell'importo di € 2.257,00, come da fatture emesse (2) – spettava alla controparte dimostrare che l'inadempimento contestato – che integra gli estremi dell'art. 1455 c.c., manifestando in maniera ormai definitiva la mancanza di volontà e/o l'impossibilità di ottemperare agli impegni contrattualmente assunti, stante la morosità protratta – o non sussiste o non è a sé imputabile: tale prova, tuttavia, non è stata fornita
– né, prima ancora, offerta – essendo l'interessata rimasta contumace (com'è sua facoltà). viene allora condannata a rilasciare l'immobile in questione a Parte_2 favore di nel termine di 30 giorni, che si ritiene congruo. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando i parametri medi applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore dichiarato della controversia (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta (fase studio + introduttiva + decisionale), nella misura ritenuta congrua e assorbente la fase sommaria della convalida di sfratto, a seguito della conversione del rito.
Spetta il rimborso delle spese di iscrizione a ruolo del procedimento di sfratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a rilasciare a favore di Controparte_1 Parte_1 l'immobile sito in Pavia, Corso Mazzini 13, identificato al NCEU del predetto Comune al foglio A/6, mappale 58, subalterno 4, categoria catastale C/6, classe 5, rendita catastale € 705,84, libero da cose e persone, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 76,00 per esborsi e € 1.701,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Pavia, 13/03/2024.
Il Giudice
(1) Cfr. doc. 1 ric. (2) Cfr. docc. 4 e 5 ric. Mariaelena Cunati
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 marzo 2024, fino alle ore 11, innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per l'avv. VISIGALLI MATTEO;
Parte_1
Per nessuno;
CP_1
L'avv. Visigalli chiede che venga dichiarata la contumacia della controparte, regolarmente intimata, e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice verificata la regolarità della notifica,
DICHIARA la contumacia di CP_1
INVITA le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Visigalli precisa le conclusioni come segue:
“Nel merito: ordinare a il rilascio dell'immobile di proprietà di Controparte_1 [...]
e sito in 27100 Pavia, Corso Mazzini n. 13 (meglio identificato al foglio Parte_1
A/6, mappale 58, subalterno 4, categoria catastale C/6, classe 5, rendita catastale Euro 705,84) libero da persone e cose. In ogni caso: con vittoria nelle spese di lite. In via istruttoria, nella sola ipotesi in cui fosse ritenuto necessario, si chiedere ammettersi prova per testi e interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_1 sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che alla data del 20 febbraio 2024 la posizione debitoria di Controparte_1 relativa all'immobile locato da e sito in 27100 Pavia, Corso Parte_1
Mazzini n. 13 è quella meglio raffigurata nella tabella prodotta sub doc. …, che si mostra al teste. Si indica quale teste:
- rag. presso Tes_1 Parte_1
Il difensore richiama tutte le difese svolte.
A questo punto, il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo. Al difensore, che vi consente, viene consegnata copia informale della sentenza, che tiene luogo della lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA
nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N. 4973/2023 R.G. tra:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
VISIGALLI MATTEO e domicilio eletto in Indirizzo Telematico presso avv.
VISIGALLI MATTEO;
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 13.03.2024.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta
– verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.
In data 7.10.2021, ha locato a l'immobile Parte_1 Parte_2 sito in Pavia, Corso Mazzini 13 – meglio identificato al foglio A/6, mappale 58, subalterno 4, categoria catastale C/6, classe 5, rendita catastale € 705,84 – prevedendo (i) il pagamento di un corrispettivo annuo di € 2.400,00 oltre IVA, soggetto ad adeguamento ISTAT, da versarsi con rate mensili anticipate scadenti il primo giorno di ogni mese, nonché (ii) il rimborso delle spese condominiali, da versarsi in via anticipata con scadenza mensile, quantificate in € 630,00, salvo conguaglio (1).
A fronte delle allegazioni della locatrice – che deduce che, a partire da giugno 2023, ha interrotto il pagamento di quanto dovuto, risultando, allo stato, Parte_2 debitrice dell'importo di € 2.257,00, come da fatture emesse (2) – spettava alla controparte dimostrare che l'inadempimento contestato – che integra gli estremi dell'art. 1455 c.c., manifestando in maniera ormai definitiva la mancanza di volontà e/o l'impossibilità di ottemperare agli impegni contrattualmente assunti, stante la morosità protratta – o non sussiste o non è a sé imputabile: tale prova, tuttavia, non è stata fornita
– né, prima ancora, offerta – essendo l'interessata rimasta contumace (com'è sua facoltà). viene allora condannata a rilasciare l'immobile in questione a Parte_2 favore di nel termine di 30 giorni, che si ritiene congruo. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando i parametri medi applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore dichiarato della controversia (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta (fase studio + introduttiva + decisionale), nella misura ritenuta congrua e assorbente la fase sommaria della convalida di sfratto, a seguito della conversione del rito.
Spetta il rimborso delle spese di iscrizione a ruolo del procedimento di sfratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a rilasciare a favore di Controparte_1 Parte_1 l'immobile sito in Pavia, Corso Mazzini 13, identificato al NCEU del predetto Comune al foglio A/6, mappale 58, subalterno 4, categoria catastale C/6, classe 5, rendita catastale € 705,84, libero da cose e persone, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 76,00 per esborsi e € 1.701,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Pavia, 13/03/2024.
Il Giudice
(1) Cfr. doc. 1 ric. (2) Cfr. docc. 4 e 5 ric. Mariaelena Cunati