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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 30 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. R.G. 14070/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso, Parte_1 giusta procura in atti RICORRENTE contro
in persona del Ministro Controparte_1 in carica p.t., e Controparte_2 rappresentati e difesi dal
[...]
Dirigente pro tempore Lotito Giuseppina RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso Controparte_1 di essere attualmente docente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.9.2023, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta negli anni scolastici:
a.s. 2017/2018: dal 22/9/2017 al 30/6/2018;
a.s. 2018/2019: dal 1/10/2018 al 30/6/2019;
a.s. 2019/2020: dal 5/9/2019 al 31/8/2020;
a.s. 2020/2021: dal 15/9/2020 al 31/8/2021;
a.s. 2021/2022 dal 3/9/2021 al 30/6/2022;
1 a.s. 2022/2023 dal 1/9/2022 al 31/8/2023.
Deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, nonché precedenti di merito, concludeva chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 a.s. 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di Euro
3.000,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo CP_1 preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, stante la sentenza n. 5029/2024 già emessa dal Trib. di Bari, chiedendo la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, anche alla luce della ulteriore riassunzione del giudizio. In subordine eccepiva la prescrizione delle pretese economiche della ricorrente in riferimento agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. Carta Docenti, disporne esclusivamente l'attivazione, ad esclusione delle supplenze brevi, per poi concludere per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In via preliminare va accolta la eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'Ente, atteso che la pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente nell'odierno giudizio, riassunto a seguito Parte_1 di ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo, è
2 identica a quella già instaurata innanzi al Tribunale di Bari con ricorso del 23.12.2022 (giudizio R.G. 13937/2022). Senza contare poi che, anche a fronte dell'eccepita inammissibilità sollevata dal convenuto, CP_1
l'istante non provvedeva, all'udienza del 17.2.2025, neanche alla rinuncia della richiesta, insistendo, invero, per la decisione della causa e l'accoglimento delle pretese, già riconosciute con sentenza n. 5029 del
17.12.2024, emessa dal Tribunale di Bari sezione lavoro Giudice dott.ssa
Tanzarella.
Orbene l'interesse ad agire ex art. 100 cpc deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. civ.
6918/2013; Cass. Civ. 13906/2002). E il creditore che, come nel caso di specie, abbia già ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore, ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, che diversamente porterebbe ad una illegittima duplicazione del titolo già conseguito. Unica deroga consentita nel nostro ordinamento giuridico è
l'ipotesi in cui si faccia valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela ed è suscettibile del conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata.
Parimenti fondata è la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla difesa di parte resistente, in quanto la condotta processuale della
Sig.ra che ha agito per ottenere una seconda volta il pagamento Parte_1 della somma che gli era stata già riconosciuta, integra senza ombra di dubbio gli estremi della “responsabilità aggravata”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non
3 essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass. civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912).
Nel caso in esame, con sentenza passata in giudicato n. 5029/2024 il
Giudice dott.ssa Tanzarella del Tribunale di Bari, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla Sig.ra il 21.12.2022 “ha Parte_1 dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. Carta docente nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 (ritenendo prescritto l'a.s. 2017/2018) e per l'effetto ha condannato il convenuto a garantire la fruizione del suddetto CP_1 beneficio mediante accredito su “carta docente” con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
ha altresì compensato le spese di lite nella misura di ½, condannando il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente della residua metà
[...] liquidata in € 516,00 oltre oneri da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
Orbene la circostanza che la parte ricorrente abbia promosso il presente giudizio nonostante l'esito favorevole di quello precedente e nonostante avesse già ottenuto anche il ristoro delle spese giudiziali e, per di più, con ricorso testualmente identico a quello presentato nei precedenti giudizi, ad avviso dello scrivente, è indicativo della tendenza della ricorrente ad assumere iniziative giudiziali avventate.
In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3 c.p.c. prevede uno strumento concesso al giudice per sanzionare quelle condotte della parte che, comportando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e un inutile spreco di tempo e di energie, concretano un abuso del processo e ledono l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Tale strumento non richiede, per essere applicato, alcuna prova del danno subìto dalla controparte, bensì soltanto la prova dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta della parte condannata. Nel caso di specie la colpa grave può senz'altro essere ravvisata nell'aver riproposto la domanda con le stesse pretese creditorie già avanzate presso il Tribunale di Bari (davanti alla dott.ssa Tanzarella) sia innanzi al
4 Tribunale di Cuneo che successivamente con la riassunzione innanzi al
Tribunale di Bari, senza neanche rinunciare alla domanda ed insistere nella prosecuzione del giudizio nonostante la circostanza della decisione intervenuta sul medesimo petitum fosse stata evidenziata dall'amministrazione resistente.
Pertanto, passando alla liquidazione del risarcimento dei danni, in assenza di una prova del suo ammontare, si ritiene di procedere secondo equità, quantificando la somma spettante in misura pari a circa il 20% della somma richiesta nel ricorso introduttivo
Ne discende che la ricorrente deve essere condannata a pagare in favore dell'Amministrazione convenuta la somma pari ad € 600,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., liquidata all'attualità e in via equitativa, a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 nei confronti del , così Controparte_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la Sig.ra a pagare in favore della parte Parte_1 resistente la somma di € 600,00, liquidata all'attualità e in via equitativa, a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.;
3. Condanna la ricorrente Sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio a favore del , che Controparte_1 liquida in complessivi €800,00 oltre accessori.
Bari, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco De Giorgi
5
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 30 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. R.G. 14070/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso, Parte_1 giusta procura in atti RICORRENTE contro
in persona del Ministro Controparte_1 in carica p.t., e Controparte_2 rappresentati e difesi dal
[...]
Dirigente pro tempore Lotito Giuseppina RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso Controparte_1 di essere attualmente docente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.9.2023, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta negli anni scolastici:
a.s. 2017/2018: dal 22/9/2017 al 30/6/2018;
a.s. 2018/2019: dal 1/10/2018 al 30/6/2019;
a.s. 2019/2020: dal 5/9/2019 al 31/8/2020;
a.s. 2020/2021: dal 15/9/2020 al 31/8/2021;
a.s. 2021/2022 dal 3/9/2021 al 30/6/2022;
1 a.s. 2022/2023 dal 1/9/2022 al 31/8/2023.
Deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, nonché precedenti di merito, concludeva chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 a.s. 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di Euro
3.000,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo CP_1 preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, stante la sentenza n. 5029/2024 già emessa dal Trib. di Bari, chiedendo la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, anche alla luce della ulteriore riassunzione del giudizio. In subordine eccepiva la prescrizione delle pretese economiche della ricorrente in riferimento agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad ottenere la c.d. Carta Docenti, disporne esclusivamente l'attivazione, ad esclusione delle supplenze brevi, per poi concludere per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In via preliminare va accolta la eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'Ente, atteso che la pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente nell'odierno giudizio, riassunto a seguito Parte_1 di ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo, è
2 identica a quella già instaurata innanzi al Tribunale di Bari con ricorso del 23.12.2022 (giudizio R.G. 13937/2022). Senza contare poi che, anche a fronte dell'eccepita inammissibilità sollevata dal convenuto, CP_1
l'istante non provvedeva, all'udienza del 17.2.2025, neanche alla rinuncia della richiesta, insistendo, invero, per la decisione della causa e l'accoglimento delle pretese, già riconosciute con sentenza n. 5029 del
17.12.2024, emessa dal Tribunale di Bari sezione lavoro Giudice dott.ssa
Tanzarella.
Orbene l'interesse ad agire ex art. 100 cpc deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. civ.
6918/2013; Cass. Civ. 13906/2002). E il creditore che, come nel caso di specie, abbia già ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore, ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, che diversamente porterebbe ad una illegittima duplicazione del titolo già conseguito. Unica deroga consentita nel nostro ordinamento giuridico è
l'ipotesi in cui si faccia valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela ed è suscettibile del conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata.
Parimenti fondata è la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla difesa di parte resistente, in quanto la condotta processuale della
Sig.ra che ha agito per ottenere una seconda volta il pagamento Parte_1 della somma che gli era stata già riconosciuta, integra senza ombra di dubbio gli estremi della “responsabilità aggravata”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non
3 essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass. civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912).
Nel caso in esame, con sentenza passata in giudicato n. 5029/2024 il
Giudice dott.ssa Tanzarella del Tribunale di Bari, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla Sig.ra il 21.12.2022 “ha Parte_1 dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. Carta docente nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 (ritenendo prescritto l'a.s. 2017/2018) e per l'effetto ha condannato il convenuto a garantire la fruizione del suddetto CP_1 beneficio mediante accredito su “carta docente” con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
ha altresì compensato le spese di lite nella misura di ½, condannando il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente della residua metà
[...] liquidata in € 516,00 oltre oneri da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
Orbene la circostanza che la parte ricorrente abbia promosso il presente giudizio nonostante l'esito favorevole di quello precedente e nonostante avesse già ottenuto anche il ristoro delle spese giudiziali e, per di più, con ricorso testualmente identico a quello presentato nei precedenti giudizi, ad avviso dello scrivente, è indicativo della tendenza della ricorrente ad assumere iniziative giudiziali avventate.
In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3 c.p.c. prevede uno strumento concesso al giudice per sanzionare quelle condotte della parte che, comportando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e un inutile spreco di tempo e di energie, concretano un abuso del processo e ledono l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Tale strumento non richiede, per essere applicato, alcuna prova del danno subìto dalla controparte, bensì soltanto la prova dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta della parte condannata. Nel caso di specie la colpa grave può senz'altro essere ravvisata nell'aver riproposto la domanda con le stesse pretese creditorie già avanzate presso il Tribunale di Bari (davanti alla dott.ssa Tanzarella) sia innanzi al
4 Tribunale di Cuneo che successivamente con la riassunzione innanzi al
Tribunale di Bari, senza neanche rinunciare alla domanda ed insistere nella prosecuzione del giudizio nonostante la circostanza della decisione intervenuta sul medesimo petitum fosse stata evidenziata dall'amministrazione resistente.
Pertanto, passando alla liquidazione del risarcimento dei danni, in assenza di una prova del suo ammontare, si ritiene di procedere secondo equità, quantificando la somma spettante in misura pari a circa il 20% della somma richiesta nel ricorso introduttivo
Ne discende che la ricorrente deve essere condannata a pagare in favore dell'Amministrazione convenuta la somma pari ad € 600,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., liquidata all'attualità e in via equitativa, a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 nei confronti del , così Controparte_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la Sig.ra a pagare in favore della parte Parte_1 resistente la somma di € 600,00, liquidata all'attualità e in via equitativa, a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.;
3. Condanna la ricorrente Sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio a favore del , che Controparte_1 liquida in complessivi €800,00 oltre accessori.
Bari, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco De Giorgi
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