Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1320 dell'anno 2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1 Lucarelli e Ilaria D'Alessandro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucarelli, sito in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9
- opponente -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
De Rosa, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Duca degli Abruzzi, n. 4
- opposta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 2.08.2022 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 319/2022, con il quale il Tribunale di Campobasso gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 8.285,00, oltre interessi legali e spese, in favore di , Controparte_1 corrispondente al 50% delle spese straordinarie da lei sostenute nell'interesse del figlio Pt_2
[...]
Parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, assumendo che, malgrado il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto con la prevedesse che le CP_1 spese straordinarie nell'interesse del figlio dovevano essere concordate, gli esborsi erano stati sostenuti dalla madre senza previo raggiungimento di un accordo con lui.
Ha altresì contestato la debenza degli importi ingiunti, nella misura in cui l'esborso non risultava essere stato adeguatamente comprovato dalla ricorrente nella fase monitoria.
Con comparsa depositata in data 20.12.2022 si è costituita in giudizio , Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'interrogatorio formale di
, nonché mediante l'escussione di alcuni testimoni. Parte_1
1
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. L'opposizione è parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
Sul piano teorico giova rammentare che lo scioglimento del vincolo coniugale non fa venire meno gli obblighi di assistenza della prole in capo ai genitori: l'art. 337 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al suo reddito.
Tali obblighi non vengono meno con il raggiungimento della maggiore età dei figli, gravando sul genitore non convivente l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi e di rimborsare all'altro genitore, che le abbia anticipate, le c.d. spese straordinarie che si rendano necessarie, fino a quando la prole non abbia raggiunto uno stato di autosufficienza economica.
Sulla rimborsabilità delle spese straordinarie la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il principio della bigenitorialità non può comportare che ad essere rifondibili siano quei soli esborsi che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, dovendosi accertare, piuttosto, la rispondenza delle spese all'interesse del minore, rapportato alle condizioni economiche dei genitori.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (ex pluribus Cass. n. 14564/2023; Cass. n. 5059/2021)
Occorre, quindi, applicare i richiamati princìpi al caso di specie, al fine di verificare la natura delle spese sostenute dalla , accertandone la rispondenza all'interesse del figlio , in CP_1 Pt_2 relazione alle condizioni economiche dell'opponente.
Dagli atti di causa è emerso che l'odierna opposta ha sostenuto le spese relative alle cure odontoiatriche del figlio, quelle relative alle sedute di psicoterapia cui lo stesso si è sottoposto, nonché quelle concernenti gli studi universitari e professionalizzanti del ragazzo.
È pacifico che le stesse non sono state previamente concordate tra le parti.
E' altresì indiscutibile la rispondenza delle spese suddette all'interesse del figlio.
In particolare, gli esborsi sostenuti per le cure dentistiche trovano giustificazione nella necessità di porre rimedio ai problemi dentari di cui il ragazzo ha sempre sofferto (come è pacifico tra le parti), senza che assuma rilevanza dirimente la circostanza per cui non ha dato seguito alla proposta Pt_2 Parte del padre di sottoporsi alle cure offerte dall' di , rivolgendosi ad altre cliniche, anche Parte_4 private.
In disparte il rilievo per cui la scelta del professionista sanitario è libera, il fatto di essersi rivolto al di Roma e allo studio dentistico del dott. di Campobasso è stato Controparte_2 CP_3 verosimilmente condizionato dal legame del ragazzo con le due città, posto che a Campobasso risiedono entrambi i genitori, e che all'epoca dei fatti lui studiava presso l'Università “La Sapienza” di Roma.
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Deve pervenirsi alle medesime conclusioni anche in relazione alle spese sostenute per il percorso psicoterapeutico intrapreso, non potendo seriamente dubitarsi che lo stesso potesse non rispondere al suo interesse.
Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo agli esborsi relativi agli studi intrapresi dal ragazzo, in quanto funzionali alla sua crescita professionale.
Si rileva inoltre che le spese in questione, di ammontare comunque non eccessivamente ingente, appaiono proporzionate alle capacità economiche del padre, odierno opponente, poiché, sebbene dalla documentazione prodotta risulti la cessazione della sua ditta individuale nell'agosto del 2021, risulta al contempo dalle più recenti dichiarazioni dei redditi da lui prodotte la percezione di redditi da lavoro dipendente superiori ai 60.000,00 euro annui.
Di conseguenza, si può concludere nel senso che le spese sostenute dalla risultano CP_1 proporzionate alle condizioni economiche di . Parte_1
Quanto al riferimento operato dall'opponente a quanto previsto nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Milano”, sia in merito a quali spese debbano essere ricomprese tra quelle straordinarie (e, in tale ambito, quali possano essere sostenute senza previo accordo tra i genitori e quali no), sia in merito alle modalità e alle tempistiche di comunicazione all'altro genitore della documentazione comprovante l'esborso sostenuto, basta osservare da un lato che le predette linee guida non hanno valore normativo, dall'altro che le parti non le hanno richiamate nel ricorso congiunto di divorzio.
Infatti, nel caso di specie le parti hanno concordato circa la previsione (poi recepita dal Tribunale nella sentenza divorzile), di un assegno di mantenimento mensile per il figlio , a carico del Pt_2 padre, pari ad euro 1.069,02, da intendersi “omnicomprensivo ad eccezione delle spese mediche straordinarie, di quelle scolastiche ed universitarie, di eventuali viaggi-studio e di viaggi legati ad attività sportive, che saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno e che saranno previamente concordate tra gli stessi”.
Ebbene, a fronte di un accordo specifico delle parti in merito all'individuazione delle spese da ritenersi ricomprese nell'assegno di mantenimento di euro 1.069,02, e di quelle da ritenersi escluse, non vi è spazio per una diversa valutazione da parte del Tribunale, basata sull'applicazione delle linee guida del Tribunale di Milano, dalle cui indicazioni le parti si sono (legittimamente) discostate nel momento in cui hanno raggiunto l'accordo sotteso al ricorso congiunto di cui sopra.
Né possono ritenersi vincolanti per le parti in causa - per le medesime ragioni sinora esposte - le previsioni di cui alle linee guida del Tribunale di Milano in merito alle modalità da utilizzare per concordare volta per volta le spese, o alle modalità ed alle tempistiche per l'invio all'altro genitore della documentazione comprovante gli esborsi volta per volta sostenuti.
Sul punto le parti, nel ricorso congiunto, si sono infatti limitate a prevedere che determinate tipologie di spese sarebbero state “previamente concordate” tra loro, senza specificare quali dovessero essere le modalità di comunicazione tra i due genitori (es. telefonata, lettera raccomandata, mail etc…).
Si osserva peraltro che è emerso chiaramente dall'istruttoria orale che la ha tentato in CP_1 molteplici occasioni di mettersi in contatto (soprattutto telefonicamente, con telefonate e messaggi) con l'ex coniuge, onde discutere delle problematiche del figlio , e che il predetto non ha inteso Pt_2 rispondere.
Il figlio , escusso come teste, ha infatti riferito di molteplici occasioni in cui la madre avrebbe Pt_2 provato a contattare il padre per discutere di problematiche a lui relative, senza esito, in quanto il padre “non rispondeva” (cfr. dichiarazioni relative al tentativo di contatto nell'estate del 2016, in merito alla necessità di applicazione su di lui di impianti ortodontici (stelline), nonché a quello nel
Giugno 2016, al fine di comunicare la situazione di disagio psicologico in cui lui versava e la necessità di affrontare il problema mediante assistenza di psicoterapia). ha anche confermato la Pt_2
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circostanza relativa all'intervenuto invio al padre, da parte di sua madre, di numerosi messaggi telefonici, nei quali ella chiedeva di essere richiamata per parlare del figlio, rimasti senza risposta;
ha poi riferito di aver consegnato regolarmente al padre delle lettere da parte della madre riguardanti le sue necessità, che non venivano mai aperte dal padre in sua presenza e “venivano posizionate dietro il computer”.
Ha quindi confermato che la madre aveva iniziato a prendere autonomamente le decisioni inerenti alle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse “perché era impossibile accordarsi con lui”.
Anche la teste sorella di , ha confermato la circostanza relativa ai Testimone_1 Pt_2 plurimi tentativi infruttuosi di contatto telefonico, per informarlo della salute del figlio, da parte di sua madre nei confronti del avvenuti anche in sua presenza, quantomeno fino al 2019. Pt_1
Anche lei ha quindi confermato che la madre prendeva autonomamente decisioni inerenti alle spese straordinarie per il figlio “perché dall'altra parte c'era assenza” e “disinteresse”. Pt_2
Di alcuni tentativi di chiamate telefoniche effettuate dalla madre, andati a vuoto, ha riferito anche la teste , presente presso l'abitazione quale badante della nonna di , nonché la Testimone_2 Pt_2 sorella della parte opposta, , che ha fatto riferimento a diversi tentativi di contatto via Testimone_3 telefonata o messaggio, avvenuti in sua presenza.
E' poi documentalmente provato che nel maggio 2021 l'opposta ha provveduto anche ad inviare all'opponente una lettera raccomandata, da lui mai ritirata, nella quale gli chiedeva un incontro al fine di discutere della salute psicofisica del figlio.
Non è censurabile dunque, in tale situazione, la scelta della di provvedere in autonomia a CP_1 sostenere le spese di cui trattasi in questa sede, e di chiedere solo successivamente alla controparte il rimborso della quota del 50%, attesa la rilevata impossibilità nel comunicare preventivamente con il e la rispondenza degli esborsi sostenuti (in ogni caso non esorbitanti, atteso il tenore di vita Pt_1 familiare) all'interesse preminente del minore, come sopra visto.
II. Merita tuttavia accoglimento la censura dell'opponente relativa all'errata quantificazione del credito azionato in sede monitoria. Egli sostiene sul punto che dall'importo totale ingiunto andrebbero sottratte le seguenti voci:
- somme corrispondenti alla terza rata del corso di primo livello da educatore cinofilo (euro
323,79) e alla settima rata del corso di secondo livello (euro 317,29), per un totale di euro 641,08, non essendo state prodotte dalla le relative ricevute;
CP_1
- importo di euro 100,00, corrisposto all' , non Controparte_4 potendosi “risalire al soggetto titolare della carta di credito che avrebbe versato la somma”.
Dall'esame della documentazione depositata dalla è infatti emersa l'omessa produzione CP_1 delle ricevute di pagamento relative a due delle rate del corso di educatore cinofilo, sopra indicate, pur dovendosi precisare che, a differenza di quanto evidenziato dal emerge dalla Pt_1 documentazione in atti (cfr. iscrizione al corso) che l'importo di ciascuna rata relativa al primo livello era pari ad euro 325,00, mentre l'importo di ciascuna rata del corso di secondo livello era pari ad euro 312,50.
Risulta altresì indimostrato che il pagamento dell'importo di euro 100,00, risultante dall'allegato 11 del ricorso monitorio, sia univocamente riconducibile a spese sostenute per conto di Pt_2
non evincendosi dallo stesso la causale dell'esborso, né i dati dell'ordinante.
[...]
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere accolta in parte qua, ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
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La pretesa creditoria vantata da nei confronti di è infatti Controparte_1 Parte_1 risultata fondata solo nella misura di euro 7.547,50 (oltre interessi dalla domanda al soddisfo), quale importo risultante dalla differenza tra la somma riconosciuta in sede monitoria e gli importi che devono essere esclusi, in quanto i relativi esborsi non sono stati provati [8.285,00 – (325,00 + 312,50
+ 100,00)].
III. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore non particolarmente ingente dell'affare.
In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si ritiene di regolamentare le spese di lite alla luce del criterio della soccombenza dell'opponente per i 2/3, mentre appare equo compensarle tra le parti per la restante quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 319/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso;
- CONDANNA al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.547,50, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- CONDANNA al pagamento in favore di dei 2/3 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.693,00 per compensi, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- COMPENSA la restante quota di 1/3 delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 9/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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