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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3415 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Montoneri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Stamira n. 40, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
C.F. ) E C.F. ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Novelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 107, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
(C.F. ) E Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Padovani e Gianluca Massimei ed elettivamente domiciliata presso lo studio NextLegal in Bologna, via della Beverara n. 19, giusta procura allegata all'atto di intervento;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su fideiussione in rapporto bancario.
Pag. 1 di 17 CONCLUSIONI:
- PER PARTE OPPONENTE (nota di precisazione delle conclusioni art. 189 n. 1 c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE: Valutata la sussistenza e fondatezza dei gravi motivi ex art.
649 c.p.c. esposti al § IV) dell'atto di opposizione e ritenuta la evidente gravità ed urgenza del provvedimento richiesto anche per tutte le ragioni suesposte ai §§ I), II) e III) dell'atto di opposizione confermare l'ordinanza del G.I. datata 5 gennaio 2024 emessa nel sub-procedimento cautelare in corso di causa RG N. 3415/2023-1 con cui è stata concessa la sospensione ai sensi dell'art. 649 cpc della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n. 2249/2023) azionato dall'opposta nei confronti dell'opponente e del pedissequo atto di precetto notificati in data
16/5/2023.
NEL MERITO:
1. - per tutte le causali di cui in narrativa ai §§ I), II) e III) dell'atto di opposizione, in accoglimento delle domande ed eccezioni della signora accertare e dichiarare l'inesistenza Parte_1 del diritto della Società opposta di procedere all'esecuzione e quindi dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n. 2249/2023) opposto che dovrà essere revocato e del pedissequo atto di precetto notificati il 16 maggio 2023.
2 - in via di eccezione riconvenzionale: per il motivo al § I) dell'atto di opposizione accertare la nullità dell'obbligazione fideiussoria firmata dalla signora il 16 dicembre 2005 e la Parte_1
nullità delle clausole cui agli artt. 2-7-8-9 della fideiussione del 16 dicembre 2005, a formare un unico atto con il Documento di Sintesi n. DSGR05 sottoscritto in pari data, per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990, ricalcando quelle omologhe generalmente indicate agli articoli 2, 6 e 8 contenute nel modello ABI del 2003, censurato con la pronuncia n. 55 del 2005 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Antitrust e per l'effetto revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata in premessa con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
3. - in via di eccezione riconvenzionale: per il motivo al § II) in narrativa dell'atto di opposizione accertare (sempre in via di eccezione riconvenzionale) la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora in data 16 dicembre 2005, in ragione della nullità Parte_1 delle clausole ivi pattuite agli artt. 7 ed 8 nonché il contenuto dell'allegato documento di sintesi n.
DSGR05 a formare un unico atto, avente ad oggetto proprio la specifica previsione della clausola vessatoria prevista all'art. 1957 cod. civ., per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione
Pag. 2 di 17 dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990 e ai sensi dell'art. 33 comma 1, lett. t) Codice del Consumo
e per l'effetto dichiarare: la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, la conseguente decadenza e/o estinzione dell'azione creditoria con liberazione del fideiussore e la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 emesso nella procedura n. 2249/2023 RG dal Tribunale di Ancona che dovrà essere revocato con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
4. - per il motivo al § III) in narrativa dell'atto di opposizione, in difetto dei requisiti di legge ex artt.
633 ss c.p.c., in particolare e soprattutto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 emesso nella procedura n. 2249/2023 RG dal Tribunale di Ancona che dovrà essere revocato con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
5. - CONDANNARE: la Società opposta per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge e rimborso spese forfettario ex art. 15 L.P., oltre al risarcimento del danno, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, in favore di parte opponente nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa secondo Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data della domanda sino al saldo, nonché alle competenze legali per il presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite
IN VIA ISTRUTTORIA: si ritiene acquisita, in difetto di contestazione come prova dei fatti, la tutta la documentazione versata agli atti da parte opponente;
confermando ogni ulteriore altra richiesta istruttoria già formalizzata, ivi compresa quella di ordinare, ex art. 210 cpc, a un certo numero di banche, l'esibizione in giudizio di un certo numero di fideiussioni dello stesso anno (idealmente dello stesso mese, o trimestre) usate da altre banche nel periodo in cui ha firmato parte opponente ha sottoscritto la fideiussione e precisamente il 16 dicembre 2005 (successivo al maggio 2005), a dimostrazione del fatto che il modello ABI continuava a essere diffuso sul mercato.
Salvis iuribus Vinte le spese”;
- PER PARTE OPPOSTA (nota di precisazione delle conclusioni art. 189 n. 1 c.p.c.):
“In via preliminare si eccepisce l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale Sezione
Specializzata in materia di Impresa con ogni consequenziale statuizione
In via principale nel merito, in accoglimento di tutte le eccezioni e ragioni svolte con il presente atto, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona n. 591/2023 del 26 aprile 2023 rg 2249/2023
In via subordinata nel merito nel caso che per qualsiasi ragione il decreto ingiuntivo opposto sia revocato
Pag. 3 di 17 Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectiis - dichiarare tenuta e condannare Parte_1
nata in [...] il [...] e residente in [...] per i
[...]
titoli sopra indicati il pagamento della complessiva somma di euro 55.365,92 quale saldo del debito di euro 64.344,66 alla data del 30 settembre 2019 comprensivo degli interessi sino a questa data maturati, al netto di quanto conseguito in linea capitale pari ad euro 8.798,74 in forza del piano di ripartizione elaborato nelle procedure esecutive immobiliari a suo tempo pendenti avanti al
Tribunale di Ancona rubricate ai nn. 375/2009 e 140/2015 (riunite) promosse contro il debitore principale definitesi con l'assegnazione della somma sopra indicata Parte_2
Si chiede il rigetto della istanza ex art. 649 cpc non sussistendo i presupposti di legge alla luce dei motivi espressi ed rappresentati con il presente atto
Con vittoria di spese e compenso del grado”;
- PER PARTE INTERVENUTA (atto di intervento art. 111 c.p.c.):
“DICHIARA DI INTERVENIRE ai sensi dell'art. 111 cpc quale successore a titolo particolare di nel procedimento in oggetto richiamando tutte le domande svolte e confermando tutti gli CP_1
atti notificati e depositati dalla Cedente, con richiesta di estromissione dal presente giudizio della
Cedente”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 giugno 2023, Parte_1
affermandosi consumatrice, ha proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 591/2023, con cui questo Tribunale le ha ingiunto, su ricorso di (come in epigrafe CP_1
rappresentata e in qualità di cessionaria del credito), di pagare immediatamente (e in solido con che non ha proposto opposizione) la somma di euro 55.176,57, oltre interessi e Controparte_5
spese del monitorio, in virtù della fideiussione specifica sottoscritta in data 16 dicembre 2005 a garanzia del mutuo fondiario ipotecario stipulato tra la banca cedente (poi Controparte_6
e (atto TA rep. 188438 racc. 36157 in data 16 dicembre Controparte_6 Parte_2 Per_1
2005, munito di formula esecutiva in data 9 gennaio 2006).
Di seguito, in sintesi, i motivi di opposizione promossi, sul presupposto che, pur essendosi il mutuatario reso moroso nel pagamento delle rate del mutuo sin dal marzo 2014, l'azione nei confronti dell'odierna opponente è stata intrapresa per la prima volta con il ricorso monitorio, notificatole il 16 maggio 2023, con violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. (e più specificamente del termine bimestrale di cui al terzo comma, in quanto la decadenza dal beneficio del termine intimata al mutuatario è estesa anche in danno dell'opponente fideiussore):
Pag. 4 di 17 I) eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a),
L. n. 287/1990, stante la conformità allo schema ABI sanzionato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8 di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.;
II) eccezione di nullità parziale della fideiussione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. t), Cod. Cons., con particolare riferimento all'art. 7 della fideiussione e all'art. 8 come specificato nell'allegato documento di sintesi, giacché la deroga all'art. 1957 c.c. ivi contenuta ha natura vessatoria;
III) inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sia per la sua inidoneità a provare l'entità e la misura del credito, sia per l'incertezza circa il titolo del credito azionato in monitorio;
infatti, è intervenuta, in virtù del medesimo mutuo CP_6
qui rilevante, nel processo esecutivo RG 375/2009 di questo Tribunale promosso contro
[...]
e e ha successivamente promosso la procedura RG 140/2015, poi riunita Parte_2 Controparte_5
alla prima e fondata su diverso mutuo fondiario ipotecario datato 22 agosto 2001, rep. 173723 racc.
00 TA , con incertezza circa il titolo della somma di euro 8.798,74 ottenuta in sede di Per_1
distribuzione del ricavato e decurtata nel ricorso monitorio.
Tutto ciò dedotto e formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE: Valutata la sussistenza gravi motivi ex art. 649 c.p.c. esposti al § IV) e ritenuta la evidente gravità ed urgenza del provvedimento richiesto che impedisce di attendere l'instaurazione del contradditorio, per tutte le ragioni suesposte ai §§ I), II) e II) concedere la sospensione ai sensi dell'art. 649 cpc della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n. 2249/2023) azionato dalla Società opposta nei confronti dell'opponente e del pedissequo atto di precetto notificati in data 16 maggio 2023.
NEL MERITO: per tutte le causali di cui in narrativa ai §§ I), II) e III) accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto della Società creditrice opposta di procedere all'esecuzione e quindi dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n.
2249/2023) opposto e del pedissequo atto di precetto notificati il 16 maggio 2023
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per il motivo al § I) dichiarare: la nullità e l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria firmata dalla signora l 16 dicembre 2005 e la nullità delle Parte_1
clausole cui agli artt. 2-7-8-9 della fideiussione del 16 dicembre 2005, a formare un unico atto con il Documento di Sintesi n. DSGR05 sottoscritto in pari data, per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990, ricalcando quelle omologhe generalmente indicate agli articoli 2, 6 e 8 contenute nel modello ABI del 2003, censurato con la pronuncia n. 55 del 2005 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Antitrust e per l'effetto revocare ed annullare il
Pag. 5 di 17 decreto ingiuntivo opposto, proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata in premessa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per il motivo al § II) in narrativa, dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora in data 16 Parte_1
dicembre 2005, in ragione della nullità delle clausole ivi pattuite agli artt. 7 ed 8 nonché il contenuto dell'allegato documento di sintesi n. DSGR05 a formare un unico atto, avente ad oggetto proprio la specifica previsione della clausola vessatoria prevista all'art. 1957 cod. civ., per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990 e ai sensi dell'art. 33 comma 1, lett. t) Codice del Consumo e per l'effetto dichiarare la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, la conseguente estinzione dell'azione creditoria e la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 emesso nella procedura n. 2249/2023 RG dal Tribunale di Ancona che dovrà essere revocato;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: per il motivo al § III) in narrativa, in difetto dei requisiti di legge ex artt. 633 ss c.p.c., in particolare e soprattutto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
CONDANNARE: in ogni caso, la società opposta convenuta per tutti i motivi esposti in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge
e rimborso spese forfettario ex art. 15 L.P., oltre al risarcimento del danno, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, in favore di parte opponente nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa secondo Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data della domanda sino al saldo, nonché alle competenze legali per il presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite”.
2. Costituitasi con comparsa depositata il 26 settembre 2023, ha resistito in fatto e CP_1 diritto all'avversa opposizione: deducendo la natura autonoma del negozio di garanzia sottoscritto dall'opponente, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. e la sufficienza di una mera diffida stragiudiziale a far valere il diritto di credito;
eccependo l'incompetenza del Tribunale sulla questione di nullità per violazione antitrust; contestando la qualità di consumatrice dell'opponente, ai fini della legittimazione all'azione ex art. 33, L. n. 287/1990; contestando la pertinenza del provvedimento n. 55/2005 al caso di specie, sia perché trattasi di fideiussione specifica, sia perché essa è sottoscritta oltre il periodo interessato dall'accertamento dell'Autorità di vigilanza, nonché i presupposti per la declaratoria di nullità della fideiussione;
invocando ex art. 1310 c.c. l'interruzione del termine di prescrizione, anche nei confronti del garante, mediante l'intervento nella procedura esecutiva RG 375/2009 e l'introduzione della procedura esecutiva RG 140/2015; deducendo
Pag. 6 di 17 l'inconferenza del diverso mutuo in data 22 agosto 2001, il cui credito non è stato ceduto ad CP_1 né pertinente nell'ingiunzione qui opposta.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare si eccepisce l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale Sezione
Specializzata in materia di Impresa con ogni consequenziale statuizione
In via principale nel merito, in accoglimento di tutte le eccezioni e ragioni svolte con il presente atto, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Tribunale Ancona n. 591/2023 del 26 aprile 2023 rg
2249/2023
In via subordinata nel merito nel caso che per qualsiasi ragione il decreto ingiuntivo opposto sia revocato
Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectiis - dichiarare tenuta e condannare Parte_1
nata in [...] il [...] e residente in [...] per i
[...]
titoli sopra indicati il pagamento della complessiva somma di euro 55.365,92 quale saldo del debito di euro 64.344,66 alla data del 30 settembre 2019 comprensivo degli interessi sino a questa data maturati, al netto di quanto conseguito in linea capitale pari ad euro 8.798,74 in forza del piano di ripartizione elaborato nelle procedure esecutive immobiliari a suo tempo pendenti avanti al
Tribunale di Ancona rubricate ai nn. 375/2009 e 140/2015 (riunite) promosse contro il debitore principale definitesi con l'assegnazione della somma sopra indicata Parte_2
Si chiede il rigetto della istanza ex art. 649 cpc non sussistendo i presupposti di legge alla luce dei motivi espressi ed rappresentati con il presente atto”.
3. Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c. e depositate dalle parti le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente - previa rigetto dell'ordine di esibizione richiesto dall'opponente rivolto “a un certo numero di banche” e relativo “a un certo numero di fideiussioni dello stesso anno (idealmente dello stesso mese, o trimestre) usate da altre banche nel periodo rilevante” - e rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini previsti ai sensi del novellato art. 189 c.p.c..
Nelle more tra la scadenza del termine di deposito delle memorie di replica e la celebrazione dell'udienza di rimessione in decisione, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 CP_3
c.p.c..
All'udienza ex art. 189 c.p.c., l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta, non sussistendo prova dell'inclusione del credito tra quelli asseritamente ceduti in blocco né del contratto di cessione;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità per tardività della documentazione allegata da alla nota di precisazione delle conclusioni. CP_1
Pag. 7 di 17 È stato quindi assegnato termine alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. per dedurre sull'eccezione di cui sopra e sulla questione dell'eventuale tardività dell'intervento ai sensi dell'art. 268 c.p.c..
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
4. Tutto ciò premesso, l'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di va Controparte_3
dichiarato inammissibile.
Il presente giudizio è disciplinato dal punto di vista processuale dal rito c.d. Cartabia, introdotto dal
D.Lgs. n. 149/2022, giacché il deposito del ricorso monitorio risale al 21 aprile 2023 ed è perciò successivo all'entrata in vigore della riforma (cfr. art. 35 D.Lgs. n. 149/2022, secondo cui sono soggetti al nuovo rito i giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; sulla necessità di far riferimento alla data di deposito del ricorso monitorio, cfr. Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, n. 20596).
Come stabilito dal novellato art. 268 c.p.c., l'intervento in corso di causa può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Nella specie, la fissazione dell'udienza anzidetta è avvenuta con ordinanza datata 5 gennaio 2024, mentre l'intervento di BO è stato depositato in data 14 agosto 2024.
Ne segue l'inammissibilità dell'intervento (salvo quanto previsto dall'art. 111, ultimo comma, c.p.c., alla ricorrenza dei relativi presupposti), con conseguente assorbimento della questione della titolarità attiva del credito in capo all'intervenuta.
5. Va poi confermata la competenza di questo giudice monocratico a conoscere della questione di nullità della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza, in conformità a quanto osservato con l'ordinanza del 5 gennaio 2024.
Infatti, “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., 2 febbraio 2023, ord. n. 3248).
Nella specie, la questione è espressamente prospettata dalla parte opponente in via di mera eccezione, sicché rientra nell'accertamento incidentale da compiersi in questa sede al fine di valutare la fondatezza della domanda di pagamento originariamente introdotta dalla ricorrente monitoria e odierna opposta.
6. Venendo al merito, occorre in primo luogo soffermarsi sulla qualificazione da riconoscere alla “fideiussione” sottoscritta dall'opponente, che l'opposta intende riqualificare in termini di garanzia autonoma.
Pag. 8 di 17 L'assunto dell'opposta non è condiviso dal Tribunale e va, quindi, affermata la corrispondenza tra il nomen di fideiussione formalmente attribuito al negozio e la sua sostanza.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per
l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (così Cass., 31 maggio 2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, a qualificare come fideiussione quella rilasciata dalla (doc. 3 Parte_1 opponente) vale, ad avviso di questo giudice, la clausola di cui all'art. 8, che - pur prevedendo il pagamento “immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” - non esclude in radice il diritto del fideiussore di opporre qualsiasi eccezione, bensì si limita a prevedere l'obbligo di pagamento in capo a costui “anche in caso di opposizione da parte del debitore”: a ben vedere, in base ad interpretazione letterale una simile clausola non integra la clausola “senza eccezioni” che rende autonoma la garanzia, neutralizzando le facoltà di opposizione del debitore senza tuttavia comprimere quelle del fideiussore
(in relazione a clausola analoga, sulla perdurante natura di fideiussione del negozio cfr. esemplificativamente Cass., 4 dicembre 2024, n. 31105; App. Ancona, 29 gennaio 2024, n. 161 e 3 luglio 2023, n. 1045; Trib. Bologna, 31 luglio 2024, n. 2244; App. Brescia, 3 ottobre 2023, n. 1484;
Trib. Roma, Specializzata Impresa, 15 maggio 2023, n. 7574).
Sotto ulteriore profilo, è indubbiamente rilevante e depone per la volontà delle parti di mantenere il regime di accessorietà del negozio la clausola di cui all'art. 3 del modulo fideiussorio, in cui espressamente si afferma la natura solidale tra l'obbligazione del fideiussore e quella garantita, conformemente alla disciplina tipica della fideiussione di cui all'art. 1944, comma primo, c.c..
Altro indice della natura fideiussoria – e non autonoma – del negozio è l'identità della prestazione dovuta dal garante rispetto a quella dell'obbligato principale: segnatamente, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione
Pag. 9 di 17 di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (v. SS.UU., n. 3947/2010 cit.).
Nella specie, vale a qualificare come fideiussione il negozio per cui è causa sia la dichiarazione iniziale secondo cui il contraente dichiara di costituirsi fideiussore “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione” del mutuatario in favore della banca in virtù del contratto di mutuo, sia il tenore dell'art. 1, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa
(…)”.
7. Ciò posto e venendo all'esame dell'eccezione di nullità antitrust della fideiussione, va innanzitutto rilevato che trattasi di fideiussione specifica e non omnibus: depone inequivocabilmente in tal senso lo specifico richiamo all'obbligazione garantita (mutuo ipotecario imprese).
Dalla natura specifica della fideiussione discende, ai fini qui rilevanti, che l'opponente non può beneficiare del rango di prova privilegiata da attribuirsi al provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia, all'epoca Autorità di vigilanza sulla concorrenza in materia bancaria, in quanto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (pur prodotto dall'opponente nel presente giudizio;
cfr. doc.
4 fasc. opponente) ha avuto ad oggetto esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, il paragrafo II.2 del provvedimento: “Nel mese di ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori”, nonché, ancora più significativamente, il paragrafo IV.9 “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”.
Questo Tribunale, dunque, aderisce all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di merito, confermato anche in sede di legittimità, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n.
55/2005 (in tal senso, cfr. Cass., 10 dicembre 2024, n. 31698, in motivazione;
Cass., 2 agosto 2024,
n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401; v. Appello Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano,
Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre
2022, n. 4501).
Ulteriore e autonoma ragione per cui il provvedimento di Banca d'Italia non può valere quale prova privilegiata della sussistenza di un'intesa lesiva della concorrenza tra banche è data dal fatto che la fideiussione per cui è causa è stata sottoscritta in data 16 dicembre 2005 e, dunque, successivamente
Pag. 10 di 17 al periodo in relazione al quale l'Autorità di vigilanza ha compiuto il proprio accertamento (ottobre
2002-maggio 2005).
Si condivide, infatti, l'orientamento che esclude che l'accertamento di anti-concorrenzialità dell'intesa ivi compiuto trovi automatica estensione per il periodo successivo e senza limiti temporali
(v. sul punto, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 14 febbraio 2023, n. 1171; 9 gennaio 2023, n. 107; 28 novembre 2022, n. 9340; v. anche Trib. Roma, 28 aprile 2023, n. 6749, che afferma analogo principio anche in relazione al periodo antecedente a quello oggetto di accertamento).
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (peraltro parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Tale onere probatorio, tuttavia, non risulta assolto.
Né a tale prova si potrebbe giungere mediante l'ordine di esibizione richiesto, rivolto “a un certo numero di banche” e relativo “a un certo numero di fideiussioni dello stesso anno (idealmente dello stesso mese, o trimestre) usate da altre banche nel periodo rilevante”, risultando tale istanza sia inammissibile sia comunque esplorativa e superflua.
In primo luogo, detta istanza è inammissibile perché genericamente indirizzata a soggetti non meglio specificati, non essendo individuate le banche cui rivolgere l'ordine di esibizione e non potendo detta individuazione essere rimessa al Tribunale (cfr. Cass., 14 ottobre 1998, n. 10147); ciò ancor più in quanto il fatto costitutivo che si intende provare è l'esistenza di un'intesa tra banche, per cui è imprescindibile la allegazione e prova, da parte di chi intende farla valere, dei soggetti coinvolti nell'intesa stessa.
In ogni caso, l'istanza è anche esplorativa, essendo diretta a far acquisire al processo moduli bancari allo scopo di accertare se l'assunto – allo stato degli atti rimasto indimostrato – della uniforme applicazione di clausole bancarie, contenuto nel motivo di opposizione, sia effettivamente fondato.
Infine, essa è superflua, nella misura in cui la mera conformità tra clausole di moduli bancari, anche laddove dimostrata, non è di per sé significativa dell'esistenza di un'intesa tra banche, fatto, quest'ultimo, che la parte è tenuta a dimostrare secondo i principi in precedenza richiamati.
Alla luce di tutto quanto precede, il motivo di opposizione va rigettato.
Pag. 11 di 17 8. Viene ora all'esame il motivo di opposizione recante l'eccezione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo.
L'eccezione è fondata e conduce alla revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle considerazioni che seguono.
In relazione alla qualificazione come consumatrice della odierna opponente, va preliminarmente considerato che, per condivisa e oramai costante giurisprudenza, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_2
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_3
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre
2018, n. 32225).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Sicché, in conclusione, la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, obbligandosi, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie la qualità di consumatrice della è solo Parte_1 genericamente contestata dall'opposta e va in ogni caso affermata, tenuto conto che non emerge alcun suo collegamento funzionale con l'impresa individuale del mutuatario e che l'opponente Parte_2
risulta pensionata alla data di sottoscrizione della fideiussione (doc. 9 opponente).
Tanto premesso e venendo all'esame del tenore della fideiussione, costituisce recente approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso in questa sede, che sussiste potenziale vessatorietà - ai fini della tutela consumeristica - della suddetta clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., secondo un
Pag. 12 di 17 accertamento da compiersi sulla base del complessivo tenore negoziale (cfr. Cass., 28 settembre 2023,
n. 27558, richiamata in motivazione ancor più di recente da Cass., 30 maggio 2025, n. 14537).
All'esito dell'esame della fideiussione oggetto di causa, la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c., di cui all'art. 7 della fideiussione, si appalesa in concreto come vessatoria, in quanto, lasciando esposto il fideiussore alle possibili richieste di pagamento del creditore per il termine ordinario di prescrizione decennale – anziché per il ben più stringente termine, semestrale o bimestrale, di cui all'art. 1957 c.c. – determina un significativo aggravio della posizione debitoria del fideiussore, non controbilanciata da alcuna altra clausola negoziale a questi favorevole;
infatti, non solo il fideiussore
è tenuto a corrispondere alla banca tutto quanto dovuto anche dal debitore principale (art. 1), ma rimane obbligato sino alla totale estinzione del credito della banca verso il debitore (art. 7), decade dal beneficio del termine per estensione, qualora altrettanto si verifichi in danno del debitore principale (art. 8) e rimane obbligato per le restituzioni anche in ipotesi di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione garantita (art. 9), in solido per l'intero anche in ipotesi di esistenza di ulteriori fideiussioni e con postergazione dell'azione di regresso o di surroga nei confronti del debitore, di coobbligati o altri fideiussori sino alla integrale soddisfazione della banca (art. 11).
Sotto un distinto profilo, va rilevato che, ai sensi del medesimo art. 7 della fideiussione, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.
Ora, questo giudice non ignora il costante orientamento di legittimità secondo cui, a fronte di siffatta pattuizione, si ha un ulteriore profilo di deroga all'art. 1957 c.c., che invece collega l'estinzione della garanzia alla scadenza dell'obbligazione principale: si è affermato in giurisprudenza, invero, che l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza dal medesimo prevista non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, dalla scadenza dell'obbligazione (Cass., 29 gennaio 2024, n.
2607; Cass., 13 agosto 2015, n. 16836; Cass., 13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre
2002, n. 16758).
Tuttavia, ad avviso del Tribunale anche questa pattuizione appare vessatoria ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 cod. cons. per le medesime ragioni poc'anzi illustrate, in quanto anch'essa, come quella sopra esaminata, giunge ad aggravare la posizione debitoria del fideiussore in deroga agli stringenti termini imposti al creditore per l'esercizio del proprio diritto dall'art. 1957 c.c..
Peraltro, non rileva ai presenti fini che l'art. 1957 c.c. sia tradizionalmente inteso come disposizione derogabile, in quanto avente ad oggetto diritti disponibili, e che la sua deroga non venga intesa come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nella specie, viene invece in rilievo la tutela consumeristica, ispirata alla necessità di neutralizzare l'asimmetria di posizione contrattuale esistente tra contraente
Pag. 13 di 17 professionista e contraente consumatore, quest'ultimo ritenuto debole e come tale meritevole di tutela rafforzata.
Dunque, al fine di superare la presunzione di vessatorietà prevista dalla disciplina consumeristica occorre la prova della trattativa individuale sulla clausola vessatoria.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta non ha fornito la prova, richiesta dall'art. 34 cod. cons. per escludere la vessatorietà (e la conseguente nullità), che la clausola in questione, pur inserita in modulo unilateralmente predisposto dalla banca, sia stata oggetto di negoziazione individuale con il consumatore.
Pertanto, l'eccezione è fondata e l'intera pattuizione di cui all'art. 7 della fideiussione oggetto di giudizio va ritenuta nulla per vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 cod. cons., in quanto volte a limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni (quale è quella di decadenza) al professionista.
Così riconosciuta l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., quale ulteriore conseguenza va accolta l'eccezione di decadenza formulata ai sensi di tale disposizione dall'opponente; e ciò benché il contratto rechi altra clausola, non specificamente contestata ai fini che ora rilevano e comunque non colpita dalla nullità anzidetta, che impone al garante il pagamento del debito garantito “a semplice richiesta scritta”.
In via astratta, ad avviso della giurisprudenza di legittimità l'inserimento della sola clausola di pagamento “a prima richiesta scritta” – che, come visto in precedenza, non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo una simile clausola riferirsi tanto a garanzie autonome, quanto a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà – ben potrebbe fungere a introdurre una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., proprio nel senso che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., 9 agosto 2016 n. 16825).
Secondo la giurisprudenza già condivisa da questo Tribunale e recentemente confermata anche in sede di legittimità, dunque, a fronte di siffatta pattuizione negoziale la mera diffida stragiudiziale di pagamento sarebbe idonea e sufficiente a evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., anche in relazione a negozio tipico fideiussorio (così App. Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; conforme Trib.
Milano, 14 giugno 2023, n. 4965; v. Cass., 13 gennaio 2025, n. 835, pronunciata specificamente in relazione a fideiussione solidale).
Ulteriormente, vale considerare che, per principio acquisito, in ipotesi di fideiussione solidale – fattispecie che si presume in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale e che ricorre nel caso di specie –, l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. può essere rivolta, a scelta del
Pag. 14 di 17 creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, estendendo i propri effetti anche contro l'altro in base ai principi generali in tema di solidarietà passiva (cfr. in tal senso Cass., 3 ottobre 2005, n.
19300; Cass., 6 agosto 1988, n. 4868; Cass., SS.UU., 25 ottobre 1979, n. 5572).
Tuttavia, nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di una tempestiva richiesta di pagamento nei confronti del fideiussore né quantomeno nei confronti del debitore principale.
Sul punto, questo giudice condivide innanzitutto l'assunto di parte opponente secondo cui il termine rilevante nel caso di specie è quello di due mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957, commi secondo e terzo, c.c., relativo all'ipotesi in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale;
infatti, nella fideiussione che qui rileva è prevista l'automatica estensione al fideiussore della decadenza del beneficio del termine intimata al debitore garantito (art. 8).
Merita inoltre accoglimento l'eccezione, sollevata dall'opponente (trattandosi peraltro di questione rilevabile d'ufficio; cfr. Cass., 26 giugno 2018, n. 1600; conforme Cass., 18 marzo 2008, n. 7270), di inammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 189, n. 1) c.p.c.: tale documentazione è tardiva, poiché prodotta in giudizio oltre il termine di preclusione istruttoria di cui alla seconda memoria integrativa, senza, peraltro, che la parte opposta abbia addotto ragioni che giustifichino la produzione tardiva di documenti di formazione ben anteriore al maturare delle preclusioni.
Ne segue che non possono essere utilizzate nella presente sede né la copia della messa in mora e del relativo avviso di ricevimento indirizzato al debitore principale né l'atto di Parte_2
intervento nella procedura RGE 140/2015 nella copia in quella sede prodotta;
rileva il CP_6
giudice, tuttavia, che altra copia del medesimo atto è allegata alla comparsa di costituzione in giudizio e che l'atto di intervento nella procedura RGE 375/2009, pur nuovamente prodotto alla CP_6
precisazione delle conclusioni, era tuttavia già stato tempestivamente allegato alla seconda memoria integrativa, sicché può tenersene conto ai fini della decisione.
Tanto osservato, si ha quanto segue.
Non emerge dalle tempestive allegazioni e prove delle parti quale sia la data in cui la banca ha intimato la scadenza dell'obbligazione: trattandosi di un fatto impeditivo della decadenza, la data di scadenza dell'obbligazione, da cui far decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c., avrebbe dovuto essere tempestivamente (e cioè entro la prima memoria istruttoria) affermata, prima ancora che dimostrata (entro il successivo termine istruttorio), da parte opposta;
la data del 18 novembre 2015 è invece stata esplicitata negli scritti della parte soltanto con la nota di precisazione delle conclusioni.
Perciò, non è consentito verificare se l'intervento di nella procedura RGE 375/2009 CP_6
instaurata contro il debitore principale, prodotto in copia depositata in Cancelleria in data 6 maggio
Pag. 15 di 17 2014, abbia validamente impedito la decadenza nel termine bimestrale di cui all'art. 1957, comma terzo, c.c..
È invece pacifico che la prima istanza rivolta nei confronti del fideiussore odierno opponente è costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato origine alla presente opposizione, depositato il 21 aprile 2023 e notificato unitamente al decreto il successivo 16 maggio 2023.
Non può, in ogni caso, tenersi in considerazione ai presenti fini la data dell'inadempimento del mutuatario debitore garantito al pagamento di singole rate, che di per sé non costituisce scadenza dell'obbligazione.
Alla luce di tutto quanto precede, il secondo motivo di opposizione è fondato e va accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9. Il terzo e ultimo motivo di opposizione, afferente all'omessa esistenza e prova del credito,
è assorbito dalla fondatezza del secondo.
10. Le spese seguono la soccombenza.
Ne discende la condanna dell'opposta alla refusione delle spese in favore della parte opponente;
i compensi professionali di avvocato si liquidano nella misura di euro 7.052,00 oltre accessori, pari ai minimi – congrui in ragione della prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento e del numero di questioni trattate – previsti dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Dalla declaratoria di inammissibilità dell'intervento discende inoltre la condanna della terza intervenuta alla refusione delle spese in favore dell'opponente, in via solidale con la opposta limitatamente all'importo di euro 3.403,00 oltre accessori a titolo di compensi professionali, pari ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le sole fasi di studio e decisoria, essendo l'intervento avvenuto nel corso di detta ultima fase.
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra la terza intervenuta e l'opposta, in ragione della comunanza di posizione processuale e comunque non avendo l'opposta spiegato difese successivamente all'intervento in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3415/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Controparte_7
[...]
2) accoglie l'opposizione promossa da ontro Parte_1 [...]
Controparte_8
3) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 591/2023;
Pag. 16 di 17 4) condanna alla refusione, in favore di Controparte_8
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 406,50 per Parte_1
esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) condanna alla Controparte_7
refusione, in favore di delle spese del presente giudizio, in solido Parte_1 con imitatamente all'importo di euro 3.403,00 Controparte_8
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
6) compensa le spese nel rapporto processuale tra Controparte_3 CP_8
Così deciso in Ancona il 9 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3415 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Montoneri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Stamira n. 40, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
C.F. ) E C.F. ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Novelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 107, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
(C.F. ) E Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Padovani e Gianluca Massimei ed elettivamente domiciliata presso lo studio NextLegal in Bologna, via della Beverara n. 19, giusta procura allegata all'atto di intervento;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su fideiussione in rapporto bancario.
Pag. 1 di 17 CONCLUSIONI:
- PER PARTE OPPONENTE (nota di precisazione delle conclusioni art. 189 n. 1 c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE: Valutata la sussistenza e fondatezza dei gravi motivi ex art.
649 c.p.c. esposti al § IV) dell'atto di opposizione e ritenuta la evidente gravità ed urgenza del provvedimento richiesto anche per tutte le ragioni suesposte ai §§ I), II) e III) dell'atto di opposizione confermare l'ordinanza del G.I. datata 5 gennaio 2024 emessa nel sub-procedimento cautelare in corso di causa RG N. 3415/2023-1 con cui è stata concessa la sospensione ai sensi dell'art. 649 cpc della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n. 2249/2023) azionato dall'opposta nei confronti dell'opponente e del pedissequo atto di precetto notificati in data
16/5/2023.
NEL MERITO:
1. - per tutte le causali di cui in narrativa ai §§ I), II) e III) dell'atto di opposizione, in accoglimento delle domande ed eccezioni della signora accertare e dichiarare l'inesistenza Parte_1 del diritto della Società opposta di procedere all'esecuzione e quindi dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n. 2249/2023) opposto che dovrà essere revocato e del pedissequo atto di precetto notificati il 16 maggio 2023.
2 - in via di eccezione riconvenzionale: per il motivo al § I) dell'atto di opposizione accertare la nullità dell'obbligazione fideiussoria firmata dalla signora il 16 dicembre 2005 e la Parte_1
nullità delle clausole cui agli artt. 2-7-8-9 della fideiussione del 16 dicembre 2005, a formare un unico atto con il Documento di Sintesi n. DSGR05 sottoscritto in pari data, per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990, ricalcando quelle omologhe generalmente indicate agli articoli 2, 6 e 8 contenute nel modello ABI del 2003, censurato con la pronuncia n. 55 del 2005 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Antitrust e per l'effetto revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata in premessa con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
3. - in via di eccezione riconvenzionale: per il motivo al § II) in narrativa dell'atto di opposizione accertare (sempre in via di eccezione riconvenzionale) la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora in data 16 dicembre 2005, in ragione della nullità Parte_1 delle clausole ivi pattuite agli artt. 7 ed 8 nonché il contenuto dell'allegato documento di sintesi n.
DSGR05 a formare un unico atto, avente ad oggetto proprio la specifica previsione della clausola vessatoria prevista all'art. 1957 cod. civ., per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione
Pag. 2 di 17 dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990 e ai sensi dell'art. 33 comma 1, lett. t) Codice del Consumo
e per l'effetto dichiarare: la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, la conseguente decadenza e/o estinzione dell'azione creditoria con liberazione del fideiussore e la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 emesso nella procedura n. 2249/2023 RG dal Tribunale di Ancona che dovrà essere revocato con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
4. - per il motivo al § III) in narrativa dell'atto di opposizione, in difetto dei requisiti di legge ex artt.
633 ss c.p.c., in particolare e soprattutto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 emesso nella procedura n. 2249/2023 RG dal Tribunale di Ancona che dovrà essere revocato con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
5. - CONDANNARE: la Società opposta per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge e rimborso spese forfettario ex art. 15 L.P., oltre al risarcimento del danno, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, in favore di parte opponente nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa secondo Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data della domanda sino al saldo, nonché alle competenze legali per il presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite
IN VIA ISTRUTTORIA: si ritiene acquisita, in difetto di contestazione come prova dei fatti, la tutta la documentazione versata agli atti da parte opponente;
confermando ogni ulteriore altra richiesta istruttoria già formalizzata, ivi compresa quella di ordinare, ex art. 210 cpc, a un certo numero di banche, l'esibizione in giudizio di un certo numero di fideiussioni dello stesso anno (idealmente dello stesso mese, o trimestre) usate da altre banche nel periodo in cui ha firmato parte opponente ha sottoscritto la fideiussione e precisamente il 16 dicembre 2005 (successivo al maggio 2005), a dimostrazione del fatto che il modello ABI continuava a essere diffuso sul mercato.
Salvis iuribus Vinte le spese”;
- PER PARTE OPPOSTA (nota di precisazione delle conclusioni art. 189 n. 1 c.p.c.):
“In via preliminare si eccepisce l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale Sezione
Specializzata in materia di Impresa con ogni consequenziale statuizione
In via principale nel merito, in accoglimento di tutte le eccezioni e ragioni svolte con il presente atto, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona n. 591/2023 del 26 aprile 2023 rg 2249/2023
In via subordinata nel merito nel caso che per qualsiasi ragione il decreto ingiuntivo opposto sia revocato
Pag. 3 di 17 Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectiis - dichiarare tenuta e condannare Parte_1
nata in [...] il [...] e residente in [...] per i
[...]
titoli sopra indicati il pagamento della complessiva somma di euro 55.365,92 quale saldo del debito di euro 64.344,66 alla data del 30 settembre 2019 comprensivo degli interessi sino a questa data maturati, al netto di quanto conseguito in linea capitale pari ad euro 8.798,74 in forza del piano di ripartizione elaborato nelle procedure esecutive immobiliari a suo tempo pendenti avanti al
Tribunale di Ancona rubricate ai nn. 375/2009 e 140/2015 (riunite) promosse contro il debitore principale definitesi con l'assegnazione della somma sopra indicata Parte_2
Si chiede il rigetto della istanza ex art. 649 cpc non sussistendo i presupposti di legge alla luce dei motivi espressi ed rappresentati con il presente atto
Con vittoria di spese e compenso del grado”;
- PER PARTE INTERVENUTA (atto di intervento art. 111 c.p.c.):
“DICHIARA DI INTERVENIRE ai sensi dell'art. 111 cpc quale successore a titolo particolare di nel procedimento in oggetto richiamando tutte le domande svolte e confermando tutti gli CP_1
atti notificati e depositati dalla Cedente, con richiesta di estromissione dal presente giudizio della
Cedente”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 giugno 2023, Parte_1
affermandosi consumatrice, ha proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 591/2023, con cui questo Tribunale le ha ingiunto, su ricorso di (come in epigrafe CP_1
rappresentata e in qualità di cessionaria del credito), di pagare immediatamente (e in solido con che non ha proposto opposizione) la somma di euro 55.176,57, oltre interessi e Controparte_5
spese del monitorio, in virtù della fideiussione specifica sottoscritta in data 16 dicembre 2005 a garanzia del mutuo fondiario ipotecario stipulato tra la banca cedente (poi Controparte_6
e (atto TA rep. 188438 racc. 36157 in data 16 dicembre Controparte_6 Parte_2 Per_1
2005, munito di formula esecutiva in data 9 gennaio 2006).
Di seguito, in sintesi, i motivi di opposizione promossi, sul presupposto che, pur essendosi il mutuatario reso moroso nel pagamento delle rate del mutuo sin dal marzo 2014, l'azione nei confronti dell'odierna opponente è stata intrapresa per la prima volta con il ricorso monitorio, notificatole il 16 maggio 2023, con violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. (e più specificamente del termine bimestrale di cui al terzo comma, in quanto la decadenza dal beneficio del termine intimata al mutuatario è estesa anche in danno dell'opponente fideiussore):
Pag. 4 di 17 I) eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a),
L. n. 287/1990, stante la conformità allo schema ABI sanzionato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8 di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.;
II) eccezione di nullità parziale della fideiussione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. t), Cod. Cons., con particolare riferimento all'art. 7 della fideiussione e all'art. 8 come specificato nell'allegato documento di sintesi, giacché la deroga all'art. 1957 c.c. ivi contenuta ha natura vessatoria;
III) inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sia per la sua inidoneità a provare l'entità e la misura del credito, sia per l'incertezza circa il titolo del credito azionato in monitorio;
infatti, è intervenuta, in virtù del medesimo mutuo CP_6
qui rilevante, nel processo esecutivo RG 375/2009 di questo Tribunale promosso contro
[...]
e e ha successivamente promosso la procedura RG 140/2015, poi riunita Parte_2 Controparte_5
alla prima e fondata su diverso mutuo fondiario ipotecario datato 22 agosto 2001, rep. 173723 racc.
00 TA , con incertezza circa il titolo della somma di euro 8.798,74 ottenuta in sede di Per_1
distribuzione del ricavato e decurtata nel ricorso monitorio.
Tutto ciò dedotto e formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE: Valutata la sussistenza gravi motivi ex art. 649 c.p.c. esposti al § IV) e ritenuta la evidente gravità ed urgenza del provvedimento richiesto che impedisce di attendere l'instaurazione del contradditorio, per tutte le ragioni suesposte ai §§ I), II) e II) concedere la sospensione ai sensi dell'art. 649 cpc della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n. 2249/2023) azionato dalla Società opposta nei confronti dell'opponente e del pedissequo atto di precetto notificati in data 16 maggio 2023.
NEL MERITO: per tutte le causali di cui in narrativa ai §§ I), II) e III) accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto della Società creditrice opposta di procedere all'esecuzione e quindi dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 del 26/04/2023 (RG. n.
2249/2023) opposto e del pedissequo atto di precetto notificati il 16 maggio 2023
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per il motivo al § I) dichiarare: la nullità e l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria firmata dalla signora l 16 dicembre 2005 e la nullità delle Parte_1
clausole cui agli artt. 2-7-8-9 della fideiussione del 16 dicembre 2005, a formare un unico atto con il Documento di Sintesi n. DSGR05 sottoscritto in pari data, per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990, ricalcando quelle omologhe generalmente indicate agli articoli 2, 6 e 8 contenute nel modello ABI del 2003, censurato con la pronuncia n. 55 del 2005 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Antitrust e per l'effetto revocare ed annullare il
Pag. 5 di 17 decreto ingiuntivo opposto, proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata in premessa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per il motivo al § II) in narrativa, dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora in data 16 Parte_1
dicembre 2005, in ragione della nullità delle clausole ivi pattuite agli artt. 7 ed 8 nonché il contenuto dell'allegato documento di sintesi n. DSGR05 a formare un unico atto, avente ad oggetto proprio la specifica previsione della clausola vessatoria prevista all'art. 1957 cod. civ., per contrarietà alla normativa Antitrust in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990 e ai sensi dell'art. 33 comma 1, lett. t) Codice del Consumo e per l'effetto dichiarare la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, la conseguente estinzione dell'azione creditoria e la nullità del decreto ingiuntivo n. 591/2023 emesso nella procedura n. 2249/2023 RG dal Tribunale di Ancona che dovrà essere revocato;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: per il motivo al § III) in narrativa, in difetto dei requisiti di legge ex artt. 633 ss c.p.c., in particolare e soprattutto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
CONDANNARE: in ogni caso, la società opposta convenuta per tutti i motivi esposti in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge
e rimborso spese forfettario ex art. 15 L.P., oltre al risarcimento del danno, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, in favore di parte opponente nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta equa secondo Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data della domanda sino al saldo, nonché alle competenze legali per il presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite”.
2. Costituitasi con comparsa depositata il 26 settembre 2023, ha resistito in fatto e CP_1 diritto all'avversa opposizione: deducendo la natura autonoma del negozio di garanzia sottoscritto dall'opponente, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. e la sufficienza di una mera diffida stragiudiziale a far valere il diritto di credito;
eccependo l'incompetenza del Tribunale sulla questione di nullità per violazione antitrust; contestando la qualità di consumatrice dell'opponente, ai fini della legittimazione all'azione ex art. 33, L. n. 287/1990; contestando la pertinenza del provvedimento n. 55/2005 al caso di specie, sia perché trattasi di fideiussione specifica, sia perché essa è sottoscritta oltre il periodo interessato dall'accertamento dell'Autorità di vigilanza, nonché i presupposti per la declaratoria di nullità della fideiussione;
invocando ex art. 1310 c.c. l'interruzione del termine di prescrizione, anche nei confronti del garante, mediante l'intervento nella procedura esecutiva RG 375/2009 e l'introduzione della procedura esecutiva RG 140/2015; deducendo
Pag. 6 di 17 l'inconferenza del diverso mutuo in data 22 agosto 2001, il cui credito non è stato ceduto ad CP_1 né pertinente nell'ingiunzione qui opposta.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare si eccepisce l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale Sezione
Specializzata in materia di Impresa con ogni consequenziale statuizione
In via principale nel merito, in accoglimento di tutte le eccezioni e ragioni svolte con il presente atto, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Tribunale Ancona n. 591/2023 del 26 aprile 2023 rg
2249/2023
In via subordinata nel merito nel caso che per qualsiasi ragione il decreto ingiuntivo opposto sia revocato
Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectiis - dichiarare tenuta e condannare Parte_1
nata in [...] il [...] e residente in [...] per i
[...]
titoli sopra indicati il pagamento della complessiva somma di euro 55.365,92 quale saldo del debito di euro 64.344,66 alla data del 30 settembre 2019 comprensivo degli interessi sino a questa data maturati, al netto di quanto conseguito in linea capitale pari ad euro 8.798,74 in forza del piano di ripartizione elaborato nelle procedure esecutive immobiliari a suo tempo pendenti avanti al
Tribunale di Ancona rubricate ai nn. 375/2009 e 140/2015 (riunite) promosse contro il debitore principale definitesi con l'assegnazione della somma sopra indicata Parte_2
Si chiede il rigetto della istanza ex art. 649 cpc non sussistendo i presupposti di legge alla luce dei motivi espressi ed rappresentati con il presente atto”.
3. Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c. e depositate dalle parti le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente - previa rigetto dell'ordine di esibizione richiesto dall'opponente rivolto “a un certo numero di banche” e relativo “a un certo numero di fideiussioni dello stesso anno (idealmente dello stesso mese, o trimestre) usate da altre banche nel periodo rilevante” - e rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini previsti ai sensi del novellato art. 189 c.p.c..
Nelle more tra la scadenza del termine di deposito delle memorie di replica e la celebrazione dell'udienza di rimessione in decisione, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 CP_3
c.p.c..
All'udienza ex art. 189 c.p.c., l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta, non sussistendo prova dell'inclusione del credito tra quelli asseritamente ceduti in blocco né del contratto di cessione;
ha inoltre eccepito l'inammissibilità per tardività della documentazione allegata da alla nota di precisazione delle conclusioni. CP_1
Pag. 7 di 17 È stato quindi assegnato termine alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. per dedurre sull'eccezione di cui sopra e sulla questione dell'eventuale tardività dell'intervento ai sensi dell'art. 268 c.p.c..
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
4. Tutto ciò premesso, l'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di va Controparte_3
dichiarato inammissibile.
Il presente giudizio è disciplinato dal punto di vista processuale dal rito c.d. Cartabia, introdotto dal
D.Lgs. n. 149/2022, giacché il deposito del ricorso monitorio risale al 21 aprile 2023 ed è perciò successivo all'entrata in vigore della riforma (cfr. art. 35 D.Lgs. n. 149/2022, secondo cui sono soggetti al nuovo rito i giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; sulla necessità di far riferimento alla data di deposito del ricorso monitorio, cfr. Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, n. 20596).
Come stabilito dal novellato art. 268 c.p.c., l'intervento in corso di causa può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Nella specie, la fissazione dell'udienza anzidetta è avvenuta con ordinanza datata 5 gennaio 2024, mentre l'intervento di BO è stato depositato in data 14 agosto 2024.
Ne segue l'inammissibilità dell'intervento (salvo quanto previsto dall'art. 111, ultimo comma, c.p.c., alla ricorrenza dei relativi presupposti), con conseguente assorbimento della questione della titolarità attiva del credito in capo all'intervenuta.
5. Va poi confermata la competenza di questo giudice monocratico a conoscere della questione di nullità della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza, in conformità a quanto osservato con l'ordinanza del 5 gennaio 2024.
Infatti, “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., 2 febbraio 2023, ord. n. 3248).
Nella specie, la questione è espressamente prospettata dalla parte opponente in via di mera eccezione, sicché rientra nell'accertamento incidentale da compiersi in questa sede al fine di valutare la fondatezza della domanda di pagamento originariamente introdotta dalla ricorrente monitoria e odierna opposta.
6. Venendo al merito, occorre in primo luogo soffermarsi sulla qualificazione da riconoscere alla “fideiussione” sottoscritta dall'opponente, che l'opposta intende riqualificare in termini di garanzia autonoma.
Pag. 8 di 17 L'assunto dell'opposta non è condiviso dal Tribunale e va, quindi, affermata la corrispondenza tra il nomen di fideiussione formalmente attribuito al negozio e la sua sostanza.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per
l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (così Cass., 31 maggio 2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nel caso di specie, a qualificare come fideiussione quella rilasciata dalla (doc. 3 Parte_1 opponente) vale, ad avviso di questo giudice, la clausola di cui all'art. 8, che - pur prevedendo il pagamento “immediatamente (…) a semplice richiesta scritta” - non esclude in radice il diritto del fideiussore di opporre qualsiasi eccezione, bensì si limita a prevedere l'obbligo di pagamento in capo a costui “anche in caso di opposizione da parte del debitore”: a ben vedere, in base ad interpretazione letterale una simile clausola non integra la clausola “senza eccezioni” che rende autonoma la garanzia, neutralizzando le facoltà di opposizione del debitore senza tuttavia comprimere quelle del fideiussore
(in relazione a clausola analoga, sulla perdurante natura di fideiussione del negozio cfr. esemplificativamente Cass., 4 dicembre 2024, n. 31105; App. Ancona, 29 gennaio 2024, n. 161 e 3 luglio 2023, n. 1045; Trib. Bologna, 31 luglio 2024, n. 2244; App. Brescia, 3 ottobre 2023, n. 1484;
Trib. Roma, Specializzata Impresa, 15 maggio 2023, n. 7574).
Sotto ulteriore profilo, è indubbiamente rilevante e depone per la volontà delle parti di mantenere il regime di accessorietà del negozio la clausola di cui all'art. 3 del modulo fideiussorio, in cui espressamente si afferma la natura solidale tra l'obbligazione del fideiussore e quella garantita, conformemente alla disciplina tipica della fideiussione di cui all'art. 1944, comma primo, c.c..
Altro indice della natura fideiussoria – e non autonoma – del negozio è l'identità della prestazione dovuta dal garante rispetto a quella dell'obbligato principale: segnatamente, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione
Pag. 9 di 17 di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (v. SS.UU., n. 3947/2010 cit.).
Nella specie, vale a qualificare come fideiussione il negozio per cui è causa sia la dichiarazione iniziale secondo cui il contraente dichiara di costituirsi fideiussore “a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione” del mutuatario in favore della banca in virtù del contratto di mutuo, sia il tenore dell'art. 1, secondo cui “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa
(…)”.
7. Ciò posto e venendo all'esame dell'eccezione di nullità antitrust della fideiussione, va innanzitutto rilevato che trattasi di fideiussione specifica e non omnibus: depone inequivocabilmente in tal senso lo specifico richiamo all'obbligazione garantita (mutuo ipotecario imprese).
Dalla natura specifica della fideiussione discende, ai fini qui rilevanti, che l'opponente non può beneficiare del rango di prova privilegiata da attribuirsi al provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia, all'epoca Autorità di vigilanza sulla concorrenza in materia bancaria, in quanto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (pur prodotto dall'opponente nel presente giudizio;
cfr. doc.
4 fasc. opponente) ha avuto ad oggetto esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, il paragrafo II.2 del provvedimento: “Nel mese di ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori”, nonché, ancora più significativamente, il paragrafo IV.9 “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”.
Questo Tribunale, dunque, aderisce all'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di merito, confermato anche in sede di legittimità, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n.
55/2005 (in tal senso, cfr. Cass., 10 dicembre 2024, n. 31698, in motivazione;
Cass., 2 agosto 2024,
n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401; v. Appello Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano,
Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre
2022, n. 4501).
Ulteriore e autonoma ragione per cui il provvedimento di Banca d'Italia non può valere quale prova privilegiata della sussistenza di un'intesa lesiva della concorrenza tra banche è data dal fatto che la fideiussione per cui è causa è stata sottoscritta in data 16 dicembre 2005 e, dunque, successivamente
Pag. 10 di 17 al periodo in relazione al quale l'Autorità di vigilanza ha compiuto il proprio accertamento (ottobre
2002-maggio 2005).
Si condivide, infatti, l'orientamento che esclude che l'accertamento di anti-concorrenzialità dell'intesa ivi compiuto trovi automatica estensione per il periodo successivo e senza limiti temporali
(v. sul punto, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 14 febbraio 2023, n. 1171; 9 gennaio 2023, n. 107; 28 novembre 2022, n. 9340; v. anche Trib. Roma, 28 aprile 2023, n. 6749, che afferma analogo principio anche in relazione al periodo antecedente a quello oggetto di accertamento).
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (peraltro parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Tale onere probatorio, tuttavia, non risulta assolto.
Né a tale prova si potrebbe giungere mediante l'ordine di esibizione richiesto, rivolto “a un certo numero di banche” e relativo “a un certo numero di fideiussioni dello stesso anno (idealmente dello stesso mese, o trimestre) usate da altre banche nel periodo rilevante”, risultando tale istanza sia inammissibile sia comunque esplorativa e superflua.
In primo luogo, detta istanza è inammissibile perché genericamente indirizzata a soggetti non meglio specificati, non essendo individuate le banche cui rivolgere l'ordine di esibizione e non potendo detta individuazione essere rimessa al Tribunale (cfr. Cass., 14 ottobre 1998, n. 10147); ciò ancor più in quanto il fatto costitutivo che si intende provare è l'esistenza di un'intesa tra banche, per cui è imprescindibile la allegazione e prova, da parte di chi intende farla valere, dei soggetti coinvolti nell'intesa stessa.
In ogni caso, l'istanza è anche esplorativa, essendo diretta a far acquisire al processo moduli bancari allo scopo di accertare se l'assunto – allo stato degli atti rimasto indimostrato – della uniforme applicazione di clausole bancarie, contenuto nel motivo di opposizione, sia effettivamente fondato.
Infine, essa è superflua, nella misura in cui la mera conformità tra clausole di moduli bancari, anche laddove dimostrata, non è di per sé significativa dell'esistenza di un'intesa tra banche, fatto, quest'ultimo, che la parte è tenuta a dimostrare secondo i principi in precedenza richiamati.
Alla luce di tutto quanto precede, il motivo di opposizione va rigettato.
Pag. 11 di 17 8. Viene ora all'esame il motivo di opposizione recante l'eccezione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo.
L'eccezione è fondata e conduce alla revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle considerazioni che seguono.
In relazione alla qualificazione come consumatrice della odierna opponente, va preliminarmente considerato che, per condivisa e oramai costante giurisprudenza, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_2
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_3
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre
2018, n. 32225).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Sicché, in conclusione, la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, obbligandosi, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie la qualità di consumatrice della è solo Parte_1 genericamente contestata dall'opposta e va in ogni caso affermata, tenuto conto che non emerge alcun suo collegamento funzionale con l'impresa individuale del mutuatario e che l'opponente Parte_2
risulta pensionata alla data di sottoscrizione della fideiussione (doc. 9 opponente).
Tanto premesso e venendo all'esame del tenore della fideiussione, costituisce recente approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso in questa sede, che sussiste potenziale vessatorietà - ai fini della tutela consumeristica - della suddetta clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., secondo un
Pag. 12 di 17 accertamento da compiersi sulla base del complessivo tenore negoziale (cfr. Cass., 28 settembre 2023,
n. 27558, richiamata in motivazione ancor più di recente da Cass., 30 maggio 2025, n. 14537).
All'esito dell'esame della fideiussione oggetto di causa, la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c., di cui all'art. 7 della fideiussione, si appalesa in concreto come vessatoria, in quanto, lasciando esposto il fideiussore alle possibili richieste di pagamento del creditore per il termine ordinario di prescrizione decennale – anziché per il ben più stringente termine, semestrale o bimestrale, di cui all'art. 1957 c.c. – determina un significativo aggravio della posizione debitoria del fideiussore, non controbilanciata da alcuna altra clausola negoziale a questi favorevole;
infatti, non solo il fideiussore
è tenuto a corrispondere alla banca tutto quanto dovuto anche dal debitore principale (art. 1), ma rimane obbligato sino alla totale estinzione del credito della banca verso il debitore (art. 7), decade dal beneficio del termine per estensione, qualora altrettanto si verifichi in danno del debitore principale (art. 8) e rimane obbligato per le restituzioni anche in ipotesi di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione garantita (art. 9), in solido per l'intero anche in ipotesi di esistenza di ulteriori fideiussioni e con postergazione dell'azione di regresso o di surroga nei confronti del debitore, di coobbligati o altri fideiussori sino alla integrale soddisfazione della banca (art. 11).
Sotto un distinto profilo, va rilevato che, ai sensi del medesimo art. 7 della fideiussione, i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.
Ora, questo giudice non ignora il costante orientamento di legittimità secondo cui, a fronte di siffatta pattuizione, si ha un ulteriore profilo di deroga all'art. 1957 c.c., che invece collega l'estinzione della garanzia alla scadenza dell'obbligazione principale: si è affermato in giurisprudenza, invero, che l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza dal medesimo prevista non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, dalla scadenza dell'obbligazione (Cass., 29 gennaio 2024, n.
2607; Cass., 13 agosto 2015, n. 16836; Cass., 13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre
2002, n. 16758).
Tuttavia, ad avviso del Tribunale anche questa pattuizione appare vessatoria ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 cod. cons. per le medesime ragioni poc'anzi illustrate, in quanto anch'essa, come quella sopra esaminata, giunge ad aggravare la posizione debitoria del fideiussore in deroga agli stringenti termini imposti al creditore per l'esercizio del proprio diritto dall'art. 1957 c.c..
Peraltro, non rileva ai presenti fini che l'art. 1957 c.c. sia tradizionalmente inteso come disposizione derogabile, in quanto avente ad oggetto diritti disponibili, e che la sua deroga non venga intesa come vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nella specie, viene invece in rilievo la tutela consumeristica, ispirata alla necessità di neutralizzare l'asimmetria di posizione contrattuale esistente tra contraente
Pag. 13 di 17 professionista e contraente consumatore, quest'ultimo ritenuto debole e come tale meritevole di tutela rafforzata.
Dunque, al fine di superare la presunzione di vessatorietà prevista dalla disciplina consumeristica occorre la prova della trattativa individuale sulla clausola vessatoria.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta non ha fornito la prova, richiesta dall'art. 34 cod. cons. per escludere la vessatorietà (e la conseguente nullità), che la clausola in questione, pur inserita in modulo unilateralmente predisposto dalla banca, sia stata oggetto di negoziazione individuale con il consumatore.
Pertanto, l'eccezione è fondata e l'intera pattuizione di cui all'art. 7 della fideiussione oggetto di giudizio va ritenuta nulla per vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 cod. cons., in quanto volte a limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni (quale è quella di decadenza) al professionista.
Così riconosciuta l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., quale ulteriore conseguenza va accolta l'eccezione di decadenza formulata ai sensi di tale disposizione dall'opponente; e ciò benché il contratto rechi altra clausola, non specificamente contestata ai fini che ora rilevano e comunque non colpita dalla nullità anzidetta, che impone al garante il pagamento del debito garantito “a semplice richiesta scritta”.
In via astratta, ad avviso della giurisprudenza di legittimità l'inserimento della sola clausola di pagamento “a prima richiesta scritta” – che, come visto in precedenza, non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo una simile clausola riferirsi tanto a garanzie autonome, quanto a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà – ben potrebbe fungere a introdurre una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., proprio nel senso che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., 9 agosto 2016 n. 16825).
Secondo la giurisprudenza già condivisa da questo Tribunale e recentemente confermata anche in sede di legittimità, dunque, a fronte di siffatta pattuizione negoziale la mera diffida stragiudiziale di pagamento sarebbe idonea e sufficiente a evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., anche in relazione a negozio tipico fideiussorio (così App. Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; conforme Trib.
Milano, 14 giugno 2023, n. 4965; v. Cass., 13 gennaio 2025, n. 835, pronunciata specificamente in relazione a fideiussione solidale).
Ulteriormente, vale considerare che, per principio acquisito, in ipotesi di fideiussione solidale – fattispecie che si presume in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale e che ricorre nel caso di specie –, l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. può essere rivolta, a scelta del
Pag. 14 di 17 creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, estendendo i propri effetti anche contro l'altro in base ai principi generali in tema di solidarietà passiva (cfr. in tal senso Cass., 3 ottobre 2005, n.
19300; Cass., 6 agosto 1988, n. 4868; Cass., SS.UU., 25 ottobre 1979, n. 5572).
Tuttavia, nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di una tempestiva richiesta di pagamento nei confronti del fideiussore né quantomeno nei confronti del debitore principale.
Sul punto, questo giudice condivide innanzitutto l'assunto di parte opponente secondo cui il termine rilevante nel caso di specie è quello di due mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957, commi secondo e terzo, c.c., relativo all'ipotesi in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale;
infatti, nella fideiussione che qui rileva è prevista l'automatica estensione al fideiussore della decadenza del beneficio del termine intimata al debitore garantito (art. 8).
Merita inoltre accoglimento l'eccezione, sollevata dall'opponente (trattandosi peraltro di questione rilevabile d'ufficio; cfr. Cass., 26 giugno 2018, n. 1600; conforme Cass., 18 marzo 2008, n. 7270), di inammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 189, n. 1) c.p.c.: tale documentazione è tardiva, poiché prodotta in giudizio oltre il termine di preclusione istruttoria di cui alla seconda memoria integrativa, senza, peraltro, che la parte opposta abbia addotto ragioni che giustifichino la produzione tardiva di documenti di formazione ben anteriore al maturare delle preclusioni.
Ne segue che non possono essere utilizzate nella presente sede né la copia della messa in mora e del relativo avviso di ricevimento indirizzato al debitore principale né l'atto di Parte_2
intervento nella procedura RGE 140/2015 nella copia in quella sede prodotta;
rileva il CP_6
giudice, tuttavia, che altra copia del medesimo atto è allegata alla comparsa di costituzione in giudizio e che l'atto di intervento nella procedura RGE 375/2009, pur nuovamente prodotto alla CP_6
precisazione delle conclusioni, era tuttavia già stato tempestivamente allegato alla seconda memoria integrativa, sicché può tenersene conto ai fini della decisione.
Tanto osservato, si ha quanto segue.
Non emerge dalle tempestive allegazioni e prove delle parti quale sia la data in cui la banca ha intimato la scadenza dell'obbligazione: trattandosi di un fatto impeditivo della decadenza, la data di scadenza dell'obbligazione, da cui far decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c., avrebbe dovuto essere tempestivamente (e cioè entro la prima memoria istruttoria) affermata, prima ancora che dimostrata (entro il successivo termine istruttorio), da parte opposta;
la data del 18 novembre 2015 è invece stata esplicitata negli scritti della parte soltanto con la nota di precisazione delle conclusioni.
Perciò, non è consentito verificare se l'intervento di nella procedura RGE 375/2009 CP_6
instaurata contro il debitore principale, prodotto in copia depositata in Cancelleria in data 6 maggio
Pag. 15 di 17 2014, abbia validamente impedito la decadenza nel termine bimestrale di cui all'art. 1957, comma terzo, c.c..
È invece pacifico che la prima istanza rivolta nei confronti del fideiussore odierno opponente è costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato origine alla presente opposizione, depositato il 21 aprile 2023 e notificato unitamente al decreto il successivo 16 maggio 2023.
Non può, in ogni caso, tenersi in considerazione ai presenti fini la data dell'inadempimento del mutuatario debitore garantito al pagamento di singole rate, che di per sé non costituisce scadenza dell'obbligazione.
Alla luce di tutto quanto precede, il secondo motivo di opposizione è fondato e va accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9. Il terzo e ultimo motivo di opposizione, afferente all'omessa esistenza e prova del credito,
è assorbito dalla fondatezza del secondo.
10. Le spese seguono la soccombenza.
Ne discende la condanna dell'opposta alla refusione delle spese in favore della parte opponente;
i compensi professionali di avvocato si liquidano nella misura di euro 7.052,00 oltre accessori, pari ai minimi – congrui in ragione della prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento e del numero di questioni trattate – previsti dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Dalla declaratoria di inammissibilità dell'intervento discende inoltre la condanna della terza intervenuta alla refusione delle spese in favore dell'opponente, in via solidale con la opposta limitatamente all'importo di euro 3.403,00 oltre accessori a titolo di compensi professionali, pari ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le sole fasi di studio e decisoria, essendo l'intervento avvenuto nel corso di detta ultima fase.
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra la terza intervenuta e l'opposta, in ragione della comunanza di posizione processuale e comunque non avendo l'opposta spiegato difese successivamente all'intervento in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3415/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Controparte_7
[...]
2) accoglie l'opposizione promossa da ontro Parte_1 [...]
Controparte_8
3) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 591/2023;
Pag. 16 di 17 4) condanna alla refusione, in favore di Controparte_8
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 406,50 per Parte_1
esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) condanna alla Controparte_7
refusione, in favore di delle spese del presente giudizio, in solido Parte_1 con imitatamente all'importo di euro 3.403,00 Controparte_8
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
6) compensa le spese nel rapporto processuale tra Controparte_3 CP_8
Così deciso in Ancona il 9 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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