Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
1285 2017
Verbale di udienza del 11/06/2025
Il Giudice,
visto il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione del processo in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate dalle parti, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1285 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017,
avente ad oggetto: proprietà, vertente
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi, in virtù di procura ai margini dell'atto di
[...] Parte_5
citazione, dagli Avv.ti Antonio Ricciardelli e Luigi Ricciardelli;
-ATTORI-
E
, , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
[...] Controparte_3
Massimiliano Passaretti;
- CONVENUTI-
CONCLUSIONI
Come dal verbale della odierna udienza, da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori , Parte_1 Parte_8
e in qualità di proprietari di una strada privata
[...] Parte_5 Parte_3
denominata Vico III Santuario, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_6
, , , al fine di sentirli
[...] Parte_7 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
condannare a non sostare con autovetture ed altri veicoli sul suolo di loro proprietà, nonché al pagamento di € 20.000,00 a titolo risarcimento dei danni per l'arbitraria occupazione della proprietà
privata.
Gli attori, in particolare, esponevano: di essere proprietari di alcuni immobili siti in Sessa Aurunca,
Frazione Carano, identificati in Catasto al foglio n. 171, p.lla n. 215, p.lle n. 262 sub2, p. 262 sub 3 e
121 graffata a 122,p.lla n.256 sub 1 e 256 sub 2, p.lla 5013 sub 3 e 5013 sub 4, con accesso attraverso una strada di proprietà degli attori, in quanto realizzata con il conferimento di terreno di loro proprietà,
denominata Vico III Santuario, con ingresso da via Santuario;
che con atto del notaio del Per_1
09.10.1960, veniva venduto ai danti causa dei convenuti frontisti il diritto di passaggio pedonale e carraio sulla suddetta strada, larga tre metri, al fine di consentire loro di accedere ai propri fabbricati;
che, malgrado fosse stato riconosciuto ai convenuti solo il diritto di passaggio sulla strada, questi parcheggiavano le loro autovetture giorno e notte lungo il lato destro della via privata “Vico III
Santuario,” anche in prossimità degli ingressi degli immobili e sotto le finestre al pianterreno degli attori.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano in via preliminare che la traversa del Vico III di via Santuario fosse da sempre aperta all'uso pubblico;
nel merito precisavano che le auto venivano lasciate per breve tempo e che anche le auto parcheggiate dagli attori lungo la strada impedivano l'accesso ai propri immobili, dotati di garage.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Riguardo all'asserito uso pubblico della strada oggetto di contenzioso, si ricorda che le strade si distinguono a seconda del soggetto proprietario, potendo avere natura demaniale, vicinale o privata.
Ebbene, dai titoli di proprietà prodotti degli istanti, si evince che la strada oggetto di causa ha un solo sbocco su una strada comunale, ed è sorta a seguito del conferimento di porzioni di terreno da parte dei proprietari;
essa, dunque, appartiene alla categoria delle cosiddette strade vicinali.
Le strade vicinali, a loro volta, possono essere pubbliche o private.
Sono private le vie cosiddette agrarie o vicinali costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latistanti serviti da quei medesimi passaggi.
Tali strade vengono formate mediante conferimento di suolo (cd. collatio agrorum privatorum)
o di altro apporto dei vari proprietari, in modo da fondare una comunione ("communio
incidens"), per la quale il godimento della strada non è "iure servitutis" ma "iure proprietatis"
e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità
del tracciato, da più fondi in consecuzione.
Sono vicinali pubbliche, invece, le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito.
In concreto, il sedime della vicinale è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latistanti,
mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c.
Come ha avuto modo di chiarire la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del CP_4
ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività
mediante un'azione negatoria di servitù.
A questo punto si rende necessario verificare se sussistono i presupposti affinché la strada oggetto del presente giudizio possa ritenersi pubblica o comunque gravata da servitù di uso pubblico, al di là della sua eventuale inclusione nell'elenco delle strade comunali o del riconoscimento di diritti si servitù di passaggio in favore di soggetti diversi dai proprietari.
La strada vicinale acquista il carattere di strada pubblica per intervento del mediante CP_4
un provvedimento di classificazione, come detto, meramente dichiarativo e non costitutivo, in conseguenza del quale la strada risulta sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali, per l'appunto previsto dall'art. 825 c.c.
Ora, la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, quali:
1) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
infine, 3) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.
Quanto a quest'ultimo punto, il diritto di servitù di uso pubblico, di cui all'art. 825 c.c. può
essersi costituito nei modi più diversi, ossia mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell'immemorabile”, cioè dell'uso della strada da parte della collettività
da lunghissimo tempo, o della cosiddetta “dicatio ad patriam”, che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola all'uso collettivo.
Sempre al fine, quindi, di poter stabilire se una strada interpoderale, cioè vicinale, sia pubblica oppure privata, non rileva, come già detto, il fatto che la stessa risulti inserita negli elenchi delle strade vicinali, poiché l'iscrizione non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo,
consentendo soltanto di presumere che la strada sia pubblica, ma senza darne la certezza. Si
viene a creare, pertanto, una semplice presunzione di appartenenza della strada all'ente a cui è attribuita così come, inversamente, la mancata iscrizione genera una semplice presunzione di non appartenenza che può essere vinta con ogni prova ( in tal senso Cass. 02/07/1969 n. 2432).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie occorre innanzitutto prendere atto che non vi è prova che la traversa denominata Vico III Santuario, con ingresso da via Santuario,
sorta a seguito del conferimento di porzioni di terreno da parte dei proprietari, sia inclusa nell'elenco delle strade di pertinenza comunale.
La presunzione sulla natura privata della strada viene inoltre corroborata dalla conformazione fisica del tracciato, dal momento che trattasi di una strada cieca, chiusa sul fondo da un fabbricato, quindi priva di sbocco su strada pubblica.
Inoltre, è presente un cartello recante la dicitura “strada privata”, circostanza che si evince anche dalla prova testimoniale.
In particolare, la teste ha dichiarato: in relazione al capo a) vero è che il Testimone_1
vico III Santuario ha ingresso dalla via pubblica (via Santuario) ma non ha sbocco su altre strade, ha dichiarato “…sì, è vero, è una strada privata. C'è un'insegna in marmo che attesta
che è proprietà privata “famiglia ..omissis..”; in relazione al capo b) vero è che il Parte_1
vicolo III Santuario è una strada priva di pubblica illuminazione “ sì, è vero”.
Anche il teste in relazione al capo a) affermava: “…omissis… sì, è vero, non Testimone_2
ha sbocco su altre strade.. .omissis..” in relazione al capo b) riferiva “….sì, è vero, infatti la
sera è buio…”.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dalle teste Testimone_3
Dalla prova testimoniale è emerso altresì che l'ordinaria e straordinaria manutenzione della strada sono state sempre sostenute da parte attrice ed infatti il teste Testimone_4
ha affermato “ ..omissis…. Sì, io ho provveduto ad asfaltare la strada e ho avuto rapporto solo
con , che era il mio referente e tramite, mi ha dato l'incarico e mi ha Parte_5
pagato..omissis…”. Inoltre, l'affermazione dei convenuti secondo cui “in detta strada accedono da sempre
liberamente venditori ambulanti “non ha alcuna rilevanza giuridica poiché se la strada è a servizio dei soli frontisti nulla cambia se costoro consentono a terzi visitatori (venditori ambulanti e non) di accedervi.
A rafforzare il convincimento sul carattere privato della strada depone altresì la mancanza di qualsiasi servizio pubblico o di esercizio commerciale lungo la strada.
I convenuti hanno dedotto che la strada è illuminata da pali di luce pubblica, ma tale circostanza, oltre ad essere smentita dalla prova testimoniale, non si evince dalle fotografie prodotte, da cui non si vede alcun palo della luce.
Alla luce degli elementi esposti, complessivamente considerati, può quindi ritenersi che la traversa Vico III Santuario, con accesso da Vico II Santuario, è una strada privata, ad uso privato, di proprietà degli attori e su cui grava una servitù di passaggio a favore dei convenuti.
Ciò premesso, giova ricordare, quanto alle modalità di esercizio del diritto di passo, che in esso deve ritenersi esistente anche il diritto di fermata, intesa come breve e momentanea sosta per il rapido scarico di persone e merci, salvi i casi eccezionali nei quali la sosta può prolungarsi (trasloco, lavori edili, etc); si tratta all'evidenzia di situazioni temporanee che non arrivano a limitare il diritto del fondo servente.
La Suprema Corte è intervenuta con la recente sentenza, n.997 del 2025, al fine di determinare se la sosta temporanea costituisca una normale modalità di esercizio dello ius in re aliena, o se, invece,
costituisca un aggravamento del diritto di servitù. La Corte di Cassazione rileva, infatti, che la sosta per un breve lasso di tempo dei veicoli sull'area oggetto del diritto di passaggio non può essere esclusa poiché, in tal caso, verrebbe meno l'essenza stessa del diritto reale, non potendosi ravvisare alcuna
utiltas nella facoltà di entrare e transitare su un'area chiusa per raggiungere il fondo dominante, senza potervi però sostare neanche per le operazioni di carico e scarico.
In definitiva, sostiene la Suprema Corte, “la sosta temporanea dei mezzi sul terreno oggetto di causa
non implica l'asservimento allo scopo di parcheggio, ma rientra nelle facoltà necessarie, in considerazione della natura urbana dei fondi e dello stato dei luoghi, al concreto esercizio del diritto
in re aliena. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “A norma dell'art. 1064, comma 1, c.c.,
il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli
adminicula servitutis e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e
senza le quali l'utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione” (Cass. Sez.6 Ordinanza
n.16322 del 30.07.2020; conf. Cass. Sez.2 Sent. n. 2643 del 2002.2016).
Applicando tali principi al caso di specie, rilevato che i convenuti non hanno contestato la circostanza del parcheggio lungo la strada oggetto della servitù di passaggio (evincibile,
comunque, anche dai rilievi fotografici prodotti e dalla prova testimoniale espletata), escluso,
quindi, che si tratti di una semplice sosta per le operazioni di carico e scarico, il Tribunale
ritiene che le condotte poste in essere dai convenuti comportino un effettivo aggravamento della servitù di passaggio.
Essi, infatti, esercitano la servitù in modo non conforme al titolo, utilizzando il fondo attoreo oltre che per il normale transito, anche per parcheggiare le loro auto.
Sul punto, quindi, la domanda di parte attrice merita accoglimento, con conseguente condanna dei convenuti a non sostare con autovetture ed altri veicoli di loro pertinenza sul suolo di proprietà degli attori.
Di contro, la domanda di risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione della proprietà, peraltro formulata in termini generici, deve essere disattesa in assenza di specifica prova sul punto.
Nel caso di specie non risulta in alcun modo provata né la sussistenza né la consistenza del danno.
In particolare, mancano elementi certi sia in ordine ai tempi di sosta e parcheggio lungo la strada
(ovvero con quale regolarità e con quale tempistica), sia ai pregiudizi concretamente derivanti da tali condotte.
Le spese del presente grado, atteso il parziale accoglimento della domanda attorea, vengono compensate per la metà, mentre la residua metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con la maggiorazione di cui all'art. 4 del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Maria Feola, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1285/2017 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna i convenuti a non sostare con autovetture ed altri veicoli di loro pertinenza sul suolo di proprietà degli attori;
2) compensa per la metà le spese del presente giudizio, ponendo la residua metà a carico dei convenuti in solido;
3) condanna i convenuti a pagare agli attori, la residua metà delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.450,00, di cui € 8.300,00 per compensi, € 150,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge,
S. Maria Capua Vetere, così deciso all'udienza dell'11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola