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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1474/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il Parte_2
29/05/1969, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRENTADUE FRANCO GIUSEPPE e dall'Avv. LERRO TEODORO VITO;
nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 03/11/2007 in Noicattaro (BA) (anno 2007 – parte 2 – serie A – n. 79);
- dall'unione coniugale nasceva, il 27/02/2008, il figlio Per_1
- con ricorso congiunto del 27/02/2018 domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 11045/2018 depositato il 02/05/2018, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza del 01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
Con ordinanza del 30.7.2025 il Tribunale di sponeva l'acquisizione del decreto di omologa con attestazione del suo passa ggio in giudicato e invitava le parti a rendere chiarimenti in ordine alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 12.11.2025, acquisito l'accordo integrativo depositato il 29.9.2025, la causa era nuovamente rimes sa al Collegio per la decisione.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento esclusivo del figlio minore in favore della Per_1 madre con collocamento privilegiato presso l'abitazione materna, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo diretto a titolo di mantenimento della prole minore a carico del padre nella misura di
€170,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno a titolo di mantenimento di a carico di Persona_2 CP_1 nella misura di €1.400,00 mensili) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, nel giudizio n. 1474/2025 R.G. V.G., con Parte_2
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Noicattaro (BA) in data 03/11/2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2007, atto n. 79, parte 2, serie A) alle condizioni concordate dai coniugi, come riportate nel ricorso congiunto depositato il 18.3.2025 e precisate/integrate con l'accordo integrativo depositato il 29.9.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 2.12.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRES ID ENTE
Dr. Giuseppe Di Sabato
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1474/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il Parte_2
29/05/1969, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRENTADUE FRANCO GIUSEPPE e dall'Avv. LERRO TEODORO VITO;
nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 03/11/2007 in Noicattaro (BA) (anno 2007 – parte 2 – serie A – n. 79);
- dall'unione coniugale nasceva, il 27/02/2008, il figlio Per_1
- con ricorso congiunto del 27/02/2018 domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 11045/2018 depositato il 02/05/2018, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza del 01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
Con ordinanza del 30.7.2025 il Tribunale di sponeva l'acquisizione del decreto di omologa con attestazione del suo passa ggio in giudicato e invitava le parti a rendere chiarimenti in ordine alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 12.11.2025, acquisito l'accordo integrativo depositato il 29.9.2025, la causa era nuovamente rimes sa al Collegio per la decisione.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento esclusivo del figlio minore in favore della Per_1 madre con collocamento privilegiato presso l'abitazione materna, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo diretto a titolo di mantenimento della prole minore a carico del padre nella misura di
€170,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno a titolo di mantenimento di a carico di Persona_2 CP_1 nella misura di €1.400,00 mensili) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, nel giudizio n. 1474/2025 R.G. V.G., con Parte_2
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Noicattaro (BA) in data 03/11/2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2007, atto n. 79, parte 2, serie A) alle condizioni concordate dai coniugi, come riportate nel ricorso congiunto depositato il 18.3.2025 e precisate/integrate con l'accordo integrativo depositato il 29.9.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 2.12.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRES ID ENTE
Dr. Giuseppe Di Sabato