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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 25/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 282/2023 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
, titolare dell'omonima ditta individuale, difesa dall'avv. DI RENZO Antonio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2023, titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
adiva il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di annullamento/nullità/inefficacia dell'avviso di addebito n. 3272023000008820000 notificatole il 18/1/2023, con il quale l CP_1 le aveva richiesto il pagamento di € 26.413,21 a titolo di importi dovuti per contributi, sanzioni evasione e compensi riscossione in seguito alle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall' resistente, riportate nel prodromico verbale di accertamento e notificazione n. CP_1
2018020023/DDL del 2/11/2020, in base al quale era stata verificata l'indebita attribuzione di pagina 1 di 6 giornate lavorative svolte da nei mesi di marzo, aprile, novembre e Parte_2 dicembre dell'anno 2016 in assenza di effettiva prestazione lavorativa.
Rilevava che l' aveva ritenuto non prestata l'attività lavorativa da parte della CP_1
soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, dal suo Parte_2
compagno e da altro dipendente;
evidenziava che, invece, la lavoratrice, relativamente ai mesi di marzo ed aprile 2016, aveva prestato effettivamente la propria opera lavorativa e che essa opponente, dopo aver acquisito, in data 26/04/2016, il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro (D.lgs N.151/2001) per il periodo 22/04/2016 al 27/08/2016, emesso dal
Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione della Asrem Molise, immediatamente provvedeva a collocare a riposo la Parte_2
A fronte dei suddetti rilievi, dunque, l'opponente adduceva l'assenza di prova rispetto all'addebito contestato e, dunque, ai fatti costitutivi della pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l contestava ed impugnava ogni avversa deduzione CP_1
difensiva, ribadendo la correttezza dei rilievi evidenziati nel verbale unico di accertamento e notificazione e la dirimente valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'ambito dell'indagine ispettiva;
adduceva che con il verbale ispettivo n.2018020023/DDL del 02/11/2020 era stato acclarato dagli ispettori che:
a) sebbene nelle denunce trimestrali (modelli DMAG) presentate dalla ditta risultassero svolte dalla lavoratrice nell'anno 2016 giornate lavorative nei mesi di Parte_3
marzo (26), aprile (14), novembre (10) e dicembre (20), in realtà la on aveva Parte_2
svolto alcuna giornata di lavoro sin dalla fine di febbraio 2016, da quando cioè era venuta a conoscenza del proprio stato di gravidanza;
b) nelle denunce trimestrali presentate figuravano giornate lavorate anche nei mesi di novembre e dicembre, durante i quali la lavoratrice avrebbe dovuto fruire dell'astensione obbligatoria post partum, evento verificatosi il 1/10/2016;
c) le giornate indebitamente denunciate avrebbero consentito alla lavoratrice di percepire l'indennità di maternità e quella di disoccupazione, in realtà non spettanti.
Gli ispettori avevano quindi provveduto a scomputare, ex art. 20 del D.Lgs. n.375/93, come modificato dall'art. 9 ter del D.L. n.510/96, le giornate lavorative indebitamente denunciate ed a recuperare le agevolazioni fruite dalla ditta per tutti i lavoratori realmente impiegati nel pagina 2 di 6 primo, secondo e quarto trimestre 2016, come da prospetti allegati al verbale, nonché a quantificare i contributi dovuti e le relative somme aggiuntive.
L chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
___________
L'opposizione va solo parzialmente accolta.
Va dapprima ricordato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi, da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel corso del giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Dunque, nei verbali ispettivi le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo di fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante (cfr. Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022).
Il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese dagli informatori in sede di accertamento ispettivo è quindi quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703); peraltro,
l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua
l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di
pagina 3 di 6 lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>> (Cass., Sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Va quindi rimarcato che "è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" e che "l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito" (Cass. n. 18072/2024 e precedenti ivi richiamati).
In definitiva, "I verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo"
(ex plurimis, Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Pertanto, detti verbali, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica
Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Applicando i principi esposti al caso in esame, deve ritenersi che la prova fornita dall' , CP_1 relativa ai fatti costitutivi della pretesa avanzata con l'impugnato avviso di addebito, è risultata non univoca riguardo alla circostanza se la lavoratrice avesse Parte_2
lavorato o meno nei mesi di marzo e aprile 2016.
pagina 4 di 6 Nello specifico, valutato il complessivo materiale probatorio di cui si dispone, non emerge con certezza che la on avesse lavorato nei mesi di marzo 2016 (per 26 giornate) Parte_2
e di aprile 2016 (per 14 giornate).
In proposito, deve essere evidenziato che la lavoratrice d il di lei compagno, Parte_2
nell'ambito dell'accertamento svolto, avevano dichiarato (in data Persona_1
15.03.2028) che la prestazione di lavoro svolta in favore della ricorrente si era interrotta a decorrere dal mese di marzo 2016 e che la lavoratrice non aveva più espletato alcuna prestazione successivamente alla nascita dei propri figli.
La in particolare, nell'ambito delle dichiarazioni rese, affermava che la propria Parte_2
collocazione a riposo si sarebbe resa necessaria poiché proseguire a lavorare perché aspettavo due gemelli e avevo problemi con la pancia perché dovevo caricare i pesi>>.
Tuttavia, le dichiarazioni rese in sede di accertamento sono in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria testimoniale svolta nel presente processo;
invero, i testi escussi, ossia altri lavoratori assunti presso l'impresa , i quali nel periodo in contestazione Pt_1
espletavano la propria attività lavorativa unitamente alla , hanno Parte_2
dichiarato che costei aveva lavorato nei mesi di marzo e aprile 2016, precisando che ella aveva << lavorato ad aprile ma dopo non ha lavorato più …ha smesso di lavorare alla fine di aprile 2016>> (cfr. dichiarazioni teste ) e che la stessa Testimone_1
2016…ci riferì che non avrebbe potuto più lavorare per prescrizione del medico dal momento che era incinta>> (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_2
Neppure è stato possibile escutere nuovamente la che risulta deceduta, né il Parte_2
suo compagno , che non è risultato reperibile, perché rientrato in Romania. Per_1
Dal compendio documentale emerge poi (cfr. doc.
3 -fascicolo di parte ricorrente) che inoltrava presso il competente Dipartimento della ASREM istanza di Parte_2 autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro a decorrere dal 22/4/2016 e che in data
26/4/2016 tale istanza veniva evasa, con provvedimento che disponeva l'astensione dal lavoro della lavoratrice dal 22/4/2016 al 27/8/2016; inoltre, la stessa lavoratrice sottoscriveva le buste paga relative ai mesi di marzo e aprile 2016 dalle quali risultava che la stessa aveva prestato attività lavorativa, rispettivamente, per 26 giorni e per 14 giorni.
Gli elementi probatori di cui si dispone, dunque, globalmente considerati, rendono notevolmente contraddittorio il quadro probatorio e, unicamente per tale motivo, non consentono di ritenere assolto l'onere incombente sull' resistente, in considerazione CP_1
pagina 5 di 6 della sua veste processuale di opposto, in ordine alla dimostrazione dei presupposti fondanti l'espletato accertamento dal quale è, poi, scaturito l'impugnato avviso di addebito, ciò - comunque- solo limitatamente alla lavoratrice d al fatto che ella (non) avesse Parte_2
lavorato nei mesi di marzo ed aprile 2016.
Al contrario, l'accertamento risulta corretto relativamente alle ulteriori mensilità e, in particolare, per i mesi di novembre e dicembre 2016, oggetto anch'essi delle verifiche espletate dall' resistente, in quanto è pacifico che in tali mesi la non CP_1 Parte_2
abbia lavorato, anche perché il periodo ricadeva in quello del congedo obbligatorio di maternità.
Sul punto, si osserva che parte opponente - tenuta, nella sua veste di convenuta in senso sostanziale, a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dall' (Cass. CP_1
n.8647/2016; n.16782/2019) - non solleva contestazione alcuna né nel ricorso introduttivo, né nelle difese successive in ordine a tale evenienza, rendendo, di fatto, inutile ogni indagine sul punto, atteso che, come confermato dalla Suprema Corte, <ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova) l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata controparte dal relativo onere probatorio>> (Cass., Sezioni Unite,
23 gennaio 2002 n. 761; Cass. ord. 4 ottobre 2019, n. 24875).
Le somme ingiunte con l'avviso di addebito devono essere quindi confermate per quanto attiene al quarto trimestre 2016, mentre vanno dichiarate per la parte residua non dovute.
Le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1.Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito limitatamente alle somme ingiunte relative al quarto trimestre 2016, dichiarando non dovute le restanti somme;
2.Compensa tra le parti le spese processuali.
Campobasso, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 25/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 282/2023 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
, titolare dell'omonima ditta individuale, difesa dall'avv. DI RENZO Antonio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2023, titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
adiva il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di annullamento/nullità/inefficacia dell'avviso di addebito n. 3272023000008820000 notificatole il 18/1/2023, con il quale l CP_1 le aveva richiesto il pagamento di € 26.413,21 a titolo di importi dovuti per contributi, sanzioni evasione e compensi riscossione in seguito alle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall' resistente, riportate nel prodromico verbale di accertamento e notificazione n. CP_1
2018020023/DDL del 2/11/2020, in base al quale era stata verificata l'indebita attribuzione di pagina 1 di 6 giornate lavorative svolte da nei mesi di marzo, aprile, novembre e Parte_2 dicembre dell'anno 2016 in assenza di effettiva prestazione lavorativa.
Rilevava che l' aveva ritenuto non prestata l'attività lavorativa da parte della CP_1
soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, dal suo Parte_2
compagno e da altro dipendente;
evidenziava che, invece, la lavoratrice, relativamente ai mesi di marzo ed aprile 2016, aveva prestato effettivamente la propria opera lavorativa e che essa opponente, dopo aver acquisito, in data 26/04/2016, il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro (D.lgs N.151/2001) per il periodo 22/04/2016 al 27/08/2016, emesso dal
Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione della Asrem Molise, immediatamente provvedeva a collocare a riposo la Parte_2
A fronte dei suddetti rilievi, dunque, l'opponente adduceva l'assenza di prova rispetto all'addebito contestato e, dunque, ai fatti costitutivi della pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l contestava ed impugnava ogni avversa deduzione CP_1
difensiva, ribadendo la correttezza dei rilievi evidenziati nel verbale unico di accertamento e notificazione e la dirimente valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'ambito dell'indagine ispettiva;
adduceva che con il verbale ispettivo n.2018020023/DDL del 02/11/2020 era stato acclarato dagli ispettori che:
a) sebbene nelle denunce trimestrali (modelli DMAG) presentate dalla ditta risultassero svolte dalla lavoratrice nell'anno 2016 giornate lavorative nei mesi di Parte_3
marzo (26), aprile (14), novembre (10) e dicembre (20), in realtà la on aveva Parte_2
svolto alcuna giornata di lavoro sin dalla fine di febbraio 2016, da quando cioè era venuta a conoscenza del proprio stato di gravidanza;
b) nelle denunce trimestrali presentate figuravano giornate lavorate anche nei mesi di novembre e dicembre, durante i quali la lavoratrice avrebbe dovuto fruire dell'astensione obbligatoria post partum, evento verificatosi il 1/10/2016;
c) le giornate indebitamente denunciate avrebbero consentito alla lavoratrice di percepire l'indennità di maternità e quella di disoccupazione, in realtà non spettanti.
Gli ispettori avevano quindi provveduto a scomputare, ex art. 20 del D.Lgs. n.375/93, come modificato dall'art. 9 ter del D.L. n.510/96, le giornate lavorative indebitamente denunciate ed a recuperare le agevolazioni fruite dalla ditta per tutti i lavoratori realmente impiegati nel pagina 2 di 6 primo, secondo e quarto trimestre 2016, come da prospetti allegati al verbale, nonché a quantificare i contributi dovuti e le relative somme aggiuntive.
L chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
___________
L'opposizione va solo parzialmente accolta.
Va dapprima ricordato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi, da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel corso del giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Dunque, nei verbali ispettivi le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo di fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante (cfr. Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022).
Il materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni rese dagli informatori in sede di accertamento ispettivo è quindi quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703); peraltro,
l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua
l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di
pagina 3 di 6 lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>> (Cass., Sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Va quindi rimarcato che "è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" e che "l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito" (Cass. n. 18072/2024 e precedenti ivi richiamati).
In definitiva, "I verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo"
(ex plurimis, Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Pertanto, detti verbali, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica
Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Applicando i principi esposti al caso in esame, deve ritenersi che la prova fornita dall' , CP_1 relativa ai fatti costitutivi della pretesa avanzata con l'impugnato avviso di addebito, è risultata non univoca riguardo alla circostanza se la lavoratrice avesse Parte_2
lavorato o meno nei mesi di marzo e aprile 2016.
pagina 4 di 6 Nello specifico, valutato il complessivo materiale probatorio di cui si dispone, non emerge con certezza che la on avesse lavorato nei mesi di marzo 2016 (per 26 giornate) Parte_2
e di aprile 2016 (per 14 giornate).
In proposito, deve essere evidenziato che la lavoratrice d il di lei compagno, Parte_2
nell'ambito dell'accertamento svolto, avevano dichiarato (in data Persona_1
15.03.2028) che la prestazione di lavoro svolta in favore della ricorrente si era interrotta a decorrere dal mese di marzo 2016 e che la lavoratrice non aveva più espletato alcuna prestazione successivamente alla nascita dei propri figli.
La in particolare, nell'ambito delle dichiarazioni rese, affermava che la propria Parte_2
collocazione a riposo si sarebbe resa necessaria poiché proseguire a lavorare perché aspettavo due gemelli e avevo problemi con la pancia perché dovevo caricare i pesi>>.
Tuttavia, le dichiarazioni rese in sede di accertamento sono in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria testimoniale svolta nel presente processo;
invero, i testi escussi, ossia altri lavoratori assunti presso l'impresa , i quali nel periodo in contestazione Pt_1
espletavano la propria attività lavorativa unitamente alla , hanno Parte_2
dichiarato che costei aveva lavorato nei mesi di marzo e aprile 2016, precisando che ella aveva << lavorato ad aprile ma dopo non ha lavorato più …ha smesso di lavorare alla fine di aprile 2016>> (cfr. dichiarazioni teste ) e che la stessa Testimone_1
2016…ci riferì che non avrebbe potuto più lavorare per prescrizione del medico dal momento che era incinta>> (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_2
Neppure è stato possibile escutere nuovamente la che risulta deceduta, né il Parte_2
suo compagno , che non è risultato reperibile, perché rientrato in Romania. Per_1
Dal compendio documentale emerge poi (cfr. doc.
3 -fascicolo di parte ricorrente) che inoltrava presso il competente Dipartimento della ASREM istanza di Parte_2 autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro a decorrere dal 22/4/2016 e che in data
26/4/2016 tale istanza veniva evasa, con provvedimento che disponeva l'astensione dal lavoro della lavoratrice dal 22/4/2016 al 27/8/2016; inoltre, la stessa lavoratrice sottoscriveva le buste paga relative ai mesi di marzo e aprile 2016 dalle quali risultava che la stessa aveva prestato attività lavorativa, rispettivamente, per 26 giorni e per 14 giorni.
Gli elementi probatori di cui si dispone, dunque, globalmente considerati, rendono notevolmente contraddittorio il quadro probatorio e, unicamente per tale motivo, non consentono di ritenere assolto l'onere incombente sull' resistente, in considerazione CP_1
pagina 5 di 6 della sua veste processuale di opposto, in ordine alla dimostrazione dei presupposti fondanti l'espletato accertamento dal quale è, poi, scaturito l'impugnato avviso di addebito, ciò - comunque- solo limitatamente alla lavoratrice d al fatto che ella (non) avesse Parte_2
lavorato nei mesi di marzo ed aprile 2016.
Al contrario, l'accertamento risulta corretto relativamente alle ulteriori mensilità e, in particolare, per i mesi di novembre e dicembre 2016, oggetto anch'essi delle verifiche espletate dall' resistente, in quanto è pacifico che in tali mesi la non CP_1 Parte_2
abbia lavorato, anche perché il periodo ricadeva in quello del congedo obbligatorio di maternità.
Sul punto, si osserva che parte opponente - tenuta, nella sua veste di convenuta in senso sostanziale, a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dall' (Cass. CP_1
n.8647/2016; n.16782/2019) - non solleva contestazione alcuna né nel ricorso introduttivo, né nelle difese successive in ordine a tale evenienza, rendendo, di fatto, inutile ogni indagine sul punto, atteso che, come confermato dalla Suprema Corte, <ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova) l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata controparte dal relativo onere probatorio>> (Cass., Sezioni Unite,
23 gennaio 2002 n. 761; Cass. ord. 4 ottobre 2019, n. 24875).
Le somme ingiunte con l'avviso di addebito devono essere quindi confermate per quanto attiene al quarto trimestre 2016, mentre vanno dichiarate per la parte residua non dovute.
Le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1.Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito limitatamente alle somme ingiunte relative al quarto trimestre 2016, dichiarando non dovute le restanti somme;
2.Compensa tra le parti le spese processuali.
Campobasso, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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