TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10673/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Michele Manfredonia, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via
Fogazzaro n. 57/a, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Andrea Ornati e
Raffaele Zurlo, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 14/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
2603/2019, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € € 19.146,83, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento n. 20032136118419, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il ritardo nel pagamento di alcune rate del piano di ammortamento del finanziamento oggetto di causa non è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'articolo 1186 c.c., in quanto il mero inadempimento di un'obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale di impedire al debitore di far fronte ai propri impegni;
che la può invocare come causa di risoluzione del CP_3
contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive;
quale secondo motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda fatta valere in via monitoria sarebbe affetta da nullità a causa della mancata indicazione del piano di ammortamento;
quale terzo motivo di opposizione, che sono vessatorie le clausole che prevedono, per un mero ritardo nell'adempimento, che il cliente debba rimborsare in un'unica soluzione il capitale residuo scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri, nonché le spese legali della società, le eventuali somme dovute a titolo di ritardo neipagamenti e relativa penale;
che appare palesemente vessatoria ai sensi della lett. t) del Codice del Consumo anche la clausola con cui “il cliente si impegna sin d'ora (cioè dal momento della stipulazione) a rifondere alla Società, a titolo meramente risarcitorio, qualsiasi somma da quest'ultima pagata e documentata su richiesta del cliente per il recupero del proprio credito od inerente alle eventuali azioni, anche giudiziarie, che dovessero
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza rendersi necessarie”.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2603/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvovato MICHELE
MANFREDONIA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_1
deducendo: che il primo motivo di opposizione è Controparte_2
infondato e va rigettato;
che, infatti, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'articolo 1186 c.c. non postuli il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di una espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto, che tale domanda accolgono, devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità del debitore – al momento della proposizione dell'opposizione – di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza;
che il contratto depositato riporta esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negozialee, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, con indicazione del piano di ammortamento;
che risultano pertanto provate le ragioni poste alla base del credito, la cui determinazione è avvenuta applicando le suddette condizioni e a seguito della contabilizzazione dei versamenti effettuati;
che la doglianza in ordine alla vessatorietà delle clausole è generica e, comunque, infondata.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: in Controparte_2
via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2063/2010; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Parte_1
al pagamento, in suo favore, della diversa, maggiore o minore
[...]
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 08/11/2021 da parte opposta).
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 14/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/11/2021).
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che il ritardo nel pagamento di alcune rate del finanziamento oggetto di causa da parte sua non sarebbe sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'articolo 1186 c.c., in quanto il mero inadempimento di un'obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale di impedire al
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza debitore di far fronte ai propri impegni. Dunque la poteva invocare CP_3
come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si fosse verificato almeno sette volte, anche non consecutive, oppure allorquando egli si fosse trovato in una situazione sostanzialmente di
“insolvenza”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza di legittimità (“ex multis”
Cass. Civ., n. 15224/2020) che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando
l'opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso
o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione.”.
Pertanto, costituendo il presente giudizio la sede per l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria – e non la legittimità oppure no delle condizioni di emissione del Decreto Ingiuntivo – ne consegue che essendo, allo stato, il sig. ancora Parte_1
inadempiente rispetto agli obblighi da lui contrattualmente assunti con la sottoscrizione del contratto di finanziamento posto alla base del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, ed in particolare dal 2018, allorquando l'odierno opponente fu dichiarato decaduto dal beneficio del termine (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), ricorrono indubbiamente i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 c.c. del debitore e, dunque, la risoluzione del contratto disposta unilateralmente dalla opposta.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda fatta valere mediante ricorso per ingiunzione sarebbe affetta da nullità a causa della mancata indicazione del piano di ammortamento.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
In ordine all'omessa redazione per iscritto del piano di ammortamento si richiama quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza del
10/6/2021 del 10 Giugno 2021, secondo cui, in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di prestito non è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto. Inoltre, nella vicenda in esame nel contratto di prestito (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria) risulta chiaramente individuato l'ammontare delle rate (€ 330,99), il numero delle stesse (84 mesi), il capitale finanziato (€ 20.000,00) ed il T.A.N. fisso
(9,90%), ragion per cui le condizioni economiche del prestito sono agevolmente evincibili dal documento contrattuale, a nulla rilevando la mancata redazione per iscritto del piano di ammortamento.
Con il terzo motivo di opposizione parte opponente lamenta che sarebbero vessatorie e, come tali, nulle, le clausole che prevedono, per un mero ritardo nell'adempimento, che il cliente debba rimborsare in un'unica soluzione il capitale residuo scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri, nonché le spese legali della società, le eventuali somme dovute a titolo di ritardo nei pagamenti e relativa penale, nonché ai sensi della lett. t) del
Codice del Consumo anche la pattuizione con cui “il cliente si impegna sin
d'ora (cioè dal momento della stipulazione) a rifondere alla Società, a titolo meramente risarcitorio, qualsiasi somma da quest'ultima pagata e documentata su richiesta del cliente per il recupero del proprio credito od inerente alle eventuali azioni, anche giudiziarie, che dovessero rendersi necessarie”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza Sul punto deve rilevarsi che la contestazione circa la vessatorietà di una o più clausole negoziali deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà; in termini, tra le altre, Trib.
Castrovillari del 13/7/2021, secondo cui “la stessa appare destituita di fondamento giacché manifestamente generica, non avendo parte opponente indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi (nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto). Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo – di contro – l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dalla medesima proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, dove la parte opponente non ha indicato, neppure in modo generico, quali sarebbero le ragioni della vessatorietà delle singole pattuizioni;
nè tanto meno, poi, le pattuizioni asseritamente vessatorie secondo la tesi difensiva dell'opponente potrebbero considerarsi tali, poiché non appaiono rientrare nell'elenco tassativo di cui all'articolo 33, comma 2, Codice del Consumo, nè l'opponente ha indicato, neanche genericamente, le ragioni per cui esse determinerebbero a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Dev'essere infine scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente per la
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza prima volta con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il
16/1/2025 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta per non avere quest'ultima dimostrato di essere Controparte_1
l'effettiva titolare del credito per cui è causa, nei modi e nelle forme stabiliti, nonché il credito asseritamente acquistato rientra tra quelli oggetto della cessione “in blocco”.
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n.
2951 del 2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza chiarito che se è vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass.
17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022,
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass.
05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costituisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la CP_1
abbia allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta
[...]
stipulazione del contratto cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta-cessionaria in data 14/9/2018 con Findomestic Banca
S.P.A. e di avere dato pubblicità a tale cessione “in blocco” mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 06/10/2018 fin dal deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo (cfr.).
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alla comparsa conclusionale, formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla illegittimità delle condizioni contrattuali ed economiche applicate nel contratto di prestito il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione. Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice del tutto incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della Controparte_1
presuppongono quale contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio.
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
Infine, per quanto riguarda la contestazione in ordine alla mancata
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. da parte dell'opponente solo nella comparsa conclusionale (cfr.) essa è del tutto inammissibile, in quanto tardiva.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 2063/2019 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il Parte_1
valore (€ 19.146,83, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo l'opponente partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/11/2021), questi va condannato al pagamento al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza n. 2063/2019;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e per essa del procuratore Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna al versamento, in favore Parte_1
dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Salerno il 21/2/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 10673/2019 - Sentenza