Articolo 24 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 23Articolo 25
Versione
29 dicembre 1978
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Versione
1 marzo 1980
Art. 24.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonche' per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.
In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l' articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30 , nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che a modifica del termine stabilito dal presente articolo i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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