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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3775 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3775 /2018, promossa da:
, con gli Avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro con l'Avv. Giuseppe Angella e l'Avv. Giovanni D'Abramo Controparte_1
PARTE CONVENUTA Conclusioni
Per parte attrice: condannare la convenuta al risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale subito dall'attore nella misura di giustizia, nonché condannarla alla Parte_1 cancellazione degli articoli in questione pubblicati sul sito internet “iltirreno. t” o CP_2 all'eliminazione delle espressioni di contenuto diffamatorio. Con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dei difensori antistatari dell'attore Per parte convenuta: dichiarare estinto il presente procedimento;
o, in via subordinata e salvo gravame: - dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande attrici. Con ogni connessa
e consequenziale pronunzia, anche in ordine al compenso e alle spese (anche generali) di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione il Sig. e la società convenivano in Pt_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Prato il sig. nella qualità di direttore di giornale e CP_3 la (oggi, , società editrice del giornale “ ” Controparte_4 Controparte_1 CP_5 e gestore del sito internet “iltirreno. t” per sentirli condannare al risarcimento in proprio CP_2 favore dei danni derivanti dalla diffamazione posta in essere con la pubblicazione sul sito internet
“iltirreno. t in data 16.07.2015 e 17.07.2015 di due pezzi dal contenuto asseritamente lesivo CP_2 delle posizioni giuridiche di esse parti attrici
Così, rispettivamente, venivano riportate le seguenti frasi: “Acquistavano pezze in Cina evadendo l'IVA e i dazi” e “Faccendiere libanese trafficava con le pezze”. Sulla scorta dell'asserita natura diffamatoria del contenuto degli articoli in questione la difesa degli attori concludeva quindi per la condanna in via solidale tra loro della società editrice e del direttore responsabile alla refusione in favore dei propri assistiti dei danni non patrimoniali e patrimoniali eziologicamente riferibili alla lesione patita
Alla prima udienza di comparizione il Giudice, preso atto del mancato perfezionamento della notificazione della citazione nei confronti dei convenuti autorizzava la difesa attorea al rinnovo della notifica della citazione. All'esito del rinnovo della notifica nessuna delle parti convenute si costituiva in giudizio ed il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Così integratosi il contraddittorio la causa veniva istruita attraverso le allegazioni documentali della parte attrice e l'assunzione di testi. All'esito del completamento della istruttoria della causa si costituiva in giudizio la sola
[...]
eccependo la nullità della citazione per carenza assoluta della vocatio in jus, ovvero CP_1 per non esserle stato notificato unitamente all'atto introduttivo il provvedimento giudiziale di fissazione della nuova udienza di trattazione, dunque chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. Veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva posta in decisione con scambio di memorie ex art. 190 c.p.c. Successivamente il Giudice preso atto della nullità assoluta della citazione per totale omissione di una valida vocatio in jus rimetteva la causa sul ruolo onde sanare le irregolarità del processo e consentire una valida rinnovazione della citazione con concessione di termine perentorio per la detta notifica
Nelle more veniva dichiarato il fallimento delle parti attrici con consequenziale declaratoria di interruzione del procedimento
Successivamente il giudizio veniva riassunto dal solo Sig. unicamente nei confronti Parte_1 della Controparte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa nella quale reiterava l'eccezione in rito di estinzione del procedimento e nella quale contestate le richieste di parte attrice eccepiva altresì il difetto di legittimazione del (soggetto dichiarato fallito) alla domanda avanzata Pt_1
Il G.I. ritenuta la piena legittimazione di parte attrice sulla base dell'art 46 legge fallimentare, e la validità dunque dell'attività notificatoria posta in essere dalla difesa attorea concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 183 VI co c.p.c. con ciò riassorbendo ogni possibile vulnus del diritto di difesa della parte convenuta Non veniva dato sfogo ad ulteriori attività istruttoria rispetto a quanto già acquisito in atti ed il Giudice fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni alla quale tratteneva nuovamente la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
SULLE PARTI PROCESSUALI
Nulla quaestio quanto alla estinzione del rapporto processuale inerente la posizione della
[...]
in quanto in esito alla interruzione per fallimento della stessa e del Sig Parte_2 Pt_1 la causa non è stata riassunta né nei confronti della curatela né dalla stessa è stata coltivata
[...]
Né alcun dubbio residua anche quanto alla estinzione del rapporto processuale nei confronti del Sig
(rectius dei di lui eredi essendo intervenuto nella more del giudizio il decesso del Controparte_3
non avendo la difesa attorea provveduto alla corretta riassunzione della causa nei confronti CP_6 di questi e peraltro avendo la medesima difesa espressamente dichiarato di rinunziare alla azione in danno degli eredi del direttore responsabile della testata
SULLA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM DELLA PARTE ATTRICE
L'eccezione avanzata dalla convenuta sul difetto di legittimazione del Sig risulta priva di Pt_1 concreto sostrato Invero a mente dell'art 46 LF non rientrano nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale quale quello alla dignità personale ed al nome azionati dall'attore nella procedura
SULLA (ASSERITA) ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO
La difesa della società editoriale -sin dalla sua prima costituzione - ha eccepito la estinzione del procedimento ex art 291 c.p.c. Invero la lettura degli atti processuali evidenzia un diverso sviluppo procedurale ed in particolare:
• In sede di prima udienza di trattazione veniva riscontrato come la notifica della citazione ai convenuti non si fosse perfezionata ed il Giudice concedeva quindi termine libero per il rinnovo di detta notifica
• La difesa degli attori poneva in notifica in rinnovo l'atto di citazione di cui aveva inizialmente tentato la notificazione senza allegare allo stesso il provvedimento autorizzativo alla nuova notifica e quindi senza alcuna indicazione della nuova data di comparizione
• Il Giudice non si avvedeva della circostanza ma verificata solo la tempestività delle nuove notifiche dichiarava la contumacia dei convenuti
• I convenuti rimanevano tutti contumaci per l'intera durata del procedimento con l'eccezione della odierna convenuta che all'esito dell'esaurirsi della istruttoria si costituiva in giudizio al solo scopo di eccepire la avvenuta estinzione del giudizio,. • Il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle note conclusionali
• Successivamente il Giudice avvedendosi della totale nullità del procedimento svoltosi in difetto della presenza dei convenuti erroneamente dichiarati contumaci fatto proprio l'orientamento espresso dalle SSUU Cass sentenza n. 2258/2022 rimetteva la causa sul ruolo concedendo alla difesa di parte attrice termine perentorio per il rinnovo della notifica della citazione ai convenuti
• La difesa della parte attrice provvedeva entro il termine concesso alla corretta rinnovazione della notifica della citazione nei soli confronti della unica parte convenuta nei cui confronti sussiste ancora valido rapporto processuale La disamina dello sviluppo procedurale evidenzia quindi come il Giudice non essendosi inizialmente avveduto della nullità della citazione in rinnovo ha concesso il termine perentorio entro cui sanare detta nullità solo all'esito della rimessione della causa sul ruolo onde consentire il rinnovo delle attività notificatorie prodromiche alla valida costituzione del rapporto processuale.
La difesa attorea ha poi provveduto ad una valida notifica alla parte convenuta della citazione in rinnovo con ciò emendandosi la nullità pregressa del procedimento e ristabilendosi il corretto sviluppo della procedura
SUL MERITO DELLA DOMANDA
Invero la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento giusto quanto appresso
La difesa degli attori inizialmente ha sviluppato le proprie tesi difensive sull'assunto che due articoli pubblicati dalla testata riferibile alla convenuta avessero avuto eco, in ragione del contenuto diffamatorio degli stessi, sulle posizioni di entrambe le parti attrici
La tesi difensiva attorea era fondata infatti sull'assioma che tali articoli avessero determinato
Una lesione della dignità e del nome del Sig in ragione del carattere diffamatorio dell'articolo Pt_1 del 17.07.2015 (ove lo stesso veniva definito quale “faccendiere libanese”) Una lesione della reputazione commerciale dell'impresa in Parte_2 relazione alla quale chiedeva ex art 2043 c.c. il risarcimento del danno per perdita dell'affidamento bancario e della clientela.
In diritto veniva evidenziato il travalicamento del limite della continenza e della pertinenza nella esposizione dei fatti che avevano determinato l'integrarsi di danni patrimoniali e non patrimoniali in capo agli attori
Rilevato come tutta l'istruttoria sia stata sviluppata solo nel senso della dimostrazione della seconda delle lesioni adombrate e dato atto che la posizione della società (poi nelle more del giudizio fallita) non risulta più nel novero delle parti processuali residua da valutarsi se ed in che termini l'articolo del 17.07.2015 possa considerarsi diffamatorio nei confronti del Sig Pt_1
Sul punto vale notare nel nostro ordinamento l'esercizio del diritto di cronaca, estrinsecazione della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero prevista dall'art. 21 della Costituzione, incontra specifici limiti quando si incontra e scontra con altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, protetti dagli art. 2 e 3 della Costituzione. La libertà di diffusione del pensiero riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale non riguarda solo le informazioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8/7/1986 Lingens/Austria).
La Corte di Cassazione (tra le altre Cass. civ. n. 1205/2007 e n. 12358/ 2006) ha allora chiarito che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca, e, pertanto, la condotta del giornalista è scriminata, allorché vengano rispettate le seguenti condizioni: verità oggettiva della notizia pubblicata;
interesse pubblico alla conoscenza del fatto (pertinenza); correttezza formale dell'esposizione (continenza). Occorre, dunque, valutare se l'articolo contestato risulti rispettoso dei criteri di pertinenza, continenza e verità, onde valutare l'operatività o meno della scriminante del diritto di cronaca Questa la contestualizzazione dei margini di legittimità del diritto di cronaca giornalistica vale dare espressa menzione sia del contenuto dell'unico articolo prodotto in atti (id est articolo del 17.07.2015 non consta infatti mai versato in atti l'articolo del 16.07.2015) a cui la difesa attorea attribuisce valenza diffamatoria sia del contenuto provvedimento di perquisizione personale e di sequestro – a tale pubblicazione sostanzialmente coevo - poi successivamente oggetto di revoca
La lettura dell'articolo del 17.07.2015 depositato in atti evidenzia come in tale notizia il giornalista sviluppi pedissequamente la tesi espressa nel provvedimento di perquisizione personale e di sequestro emesso dalla Procura di Prato il 01.07.2015 (id est l'avere il , quale legale Pt_1 rappresentante della , importato in contrabbando pezze di tessuto dalla Cina con ciò Pt_2 violando le norme sui dazi doganali e le norme IVA e di aver emesso onde eludere i diritti di confine all'importazione fatture per operazioni inesistenti ove venivano indicati valori della merce nettamente inferiore rispetto a quello effettivo (cfr provvedimento Procura di Prato Dr
Sangermano del 01.07.2015 versato in atti dalla difesa attorea)
Nell'articolo in questione infatti si legge: “
Quindi nell'articolo si riporta quella che era l'ipotesi accusatoria allo stato esistente senza, invero, capziosamente aggiungere e/o arricchire i fatti riportati con arbitrarietà ricostruttiva o costruzione di maliziose connessioni trovando, invero, tutti i dati riportati negli articoli puntuale eco nel provvedimento giudiziale in atti (cfr provvedimento Dr Sangermano del 01.07.2015) Appare ultroneo sottolineare infatti, che la verità dei fatti narrati può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista, non solo, sulla fonte, ma anche, sulla verità sostanziale delle notizie (Cass. 19/1/2007 n. 1205; Cass. 22/3/2007
n. 6973Cass. civ. 14872/2012) elemento questo indubitabilmente sussistente stante la natura meramente reiterativa di quanto riportato negli articoli rispetto ai provvedimenti della autorità giudiziaria.
Né appare necessario sottolineare come, invero, non possa essere addossato alla stampa il compito della dimostrazione della fondatezza delle tesi accusatorie che trovino eco in decisioni giudiziarie non si può “chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria ..dovendo d'altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo” (Cfr. Cass. Pen. n. 43382/2010), Né è dato porre in dubbio il rispetto dell'ulteriore requisito dell'interesse sociale alla notizia solo che si pensi che la notizia riportata ineriva l'adombrata illegittimità dell'agire di un imprenditore tessile che agiva all'interno di un distretto industriale - quale quello tessile di Prato- ove la interconnessione tra le piccole realtà imprenditoriali assurge a crisma di sistema ed in cui, quindi, sussiste pieno e concreto interesse alla notizia Residua da valutarsi se nell'articolo in esame possa dirsi superato il limite della continenza
Invero tale elemento non può dirsi violato, nell'articolo in questione, nella parte in cui questo dà conto dei risultati dello stato delle indagini sino ad allora compiute (nell'articolo infatti si tratta diffusamente degli elementi fattuali emersi in esito alle indagini della guardia di finanza id est perquisizioni sequestri e ricostruzione accusatoria) residuando - però - da valutarsi quanto in tale sede precisato sulla persona del Per_1
l'articolo si apre con la definizione del in termini di “faccendiere libanese” salvo poi
[...] Pt_1 indicare lo stesso, poche righe dopo, in termini di “imprenditore libanese” e con la precisazione in chiusa dell'articolo che i difensori del avessero nella immediatezza dei fatti diffuso nota nella Pt_1 quale veniva integralmente contestato l'impianto accusatorio che aveva portato ai sequestri Vale ricordare come in tema di diffamazione a mezzo stampa, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, ed in particolare si è sottolineato come nella valutazione del requisito della "continenza" si deve verificare se i toni utilizzati dall'agente, quand'anche apparentemente aspri e forti, non siano gratuiti ma, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (cfr Cass 32027/2018 ed ancora Cass. n. 4853/2016).
Questa la contestualizzazione a mente del giudicante la lettura sinergica dell'intero pezzo giornalistico evidenzia come non possa ravvisarsi nell'articolo in esame la pruriginosa volontà di porre il Sig alla gogna mediatica Pt_1
Ciò posto si rigetta la domanda attrice La soccombenza reciproca delle parti costituisce giusto motivo per la integrale compensazione delle spese e competenze di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
Rigetta tutte le eccezioni preliminari in rito avanzate dalla convenuta Rigetta nel merito la domanda attrice
Spese e competenze di lite integralmente compensate tra le parti:
Prato 23/03/2025 Il Giudice dott. Elena Moretti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3775 /2018, promossa da:
, con gli Avv.ti Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro con l'Avv. Giuseppe Angella e l'Avv. Giovanni D'Abramo Controparte_1
PARTE CONVENUTA Conclusioni
Per parte attrice: condannare la convenuta al risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale subito dall'attore nella misura di giustizia, nonché condannarla alla Parte_1 cancellazione degli articoli in questione pubblicati sul sito internet “iltirreno. t” o CP_2 all'eliminazione delle espressioni di contenuto diffamatorio. Con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dei difensori antistatari dell'attore Per parte convenuta: dichiarare estinto il presente procedimento;
o, in via subordinata e salvo gravame: - dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande attrici. Con ogni connessa
e consequenziale pronunzia, anche in ordine al compenso e alle spese (anche generali) di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione il Sig. e la società convenivano in Pt_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Prato il sig. nella qualità di direttore di giornale e CP_3 la (oggi, , società editrice del giornale “ ” Controparte_4 Controparte_1 CP_5 e gestore del sito internet “iltirreno. t” per sentirli condannare al risarcimento in proprio CP_2 favore dei danni derivanti dalla diffamazione posta in essere con la pubblicazione sul sito internet
“iltirreno. t in data 16.07.2015 e 17.07.2015 di due pezzi dal contenuto asseritamente lesivo CP_2 delle posizioni giuridiche di esse parti attrici
Così, rispettivamente, venivano riportate le seguenti frasi: “Acquistavano pezze in Cina evadendo l'IVA e i dazi” e “Faccendiere libanese trafficava con le pezze”. Sulla scorta dell'asserita natura diffamatoria del contenuto degli articoli in questione la difesa degli attori concludeva quindi per la condanna in via solidale tra loro della società editrice e del direttore responsabile alla refusione in favore dei propri assistiti dei danni non patrimoniali e patrimoniali eziologicamente riferibili alla lesione patita
Alla prima udienza di comparizione il Giudice, preso atto del mancato perfezionamento della notificazione della citazione nei confronti dei convenuti autorizzava la difesa attorea al rinnovo della notifica della citazione. All'esito del rinnovo della notifica nessuna delle parti convenute si costituiva in giudizio ed il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Così integratosi il contraddittorio la causa veniva istruita attraverso le allegazioni documentali della parte attrice e l'assunzione di testi. All'esito del completamento della istruttoria della causa si costituiva in giudizio la sola
[...]
eccependo la nullità della citazione per carenza assoluta della vocatio in jus, ovvero CP_1 per non esserle stato notificato unitamente all'atto introduttivo il provvedimento giudiziale di fissazione della nuova udienza di trattazione, dunque chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. Veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva posta in decisione con scambio di memorie ex art. 190 c.p.c. Successivamente il Giudice preso atto della nullità assoluta della citazione per totale omissione di una valida vocatio in jus rimetteva la causa sul ruolo onde sanare le irregolarità del processo e consentire una valida rinnovazione della citazione con concessione di termine perentorio per la detta notifica
Nelle more veniva dichiarato il fallimento delle parti attrici con consequenziale declaratoria di interruzione del procedimento
Successivamente il giudizio veniva riassunto dal solo Sig. unicamente nei confronti Parte_1 della Controparte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa nella quale reiterava l'eccezione in rito di estinzione del procedimento e nella quale contestate le richieste di parte attrice eccepiva altresì il difetto di legittimazione del (soggetto dichiarato fallito) alla domanda avanzata Pt_1
Il G.I. ritenuta la piena legittimazione di parte attrice sulla base dell'art 46 legge fallimentare, e la validità dunque dell'attività notificatoria posta in essere dalla difesa attorea concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 183 VI co c.p.c. con ciò riassorbendo ogni possibile vulnus del diritto di difesa della parte convenuta Non veniva dato sfogo ad ulteriori attività istruttoria rispetto a quanto già acquisito in atti ed il Giudice fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni alla quale tratteneva nuovamente la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
SULLE PARTI PROCESSUALI
Nulla quaestio quanto alla estinzione del rapporto processuale inerente la posizione della
[...]
in quanto in esito alla interruzione per fallimento della stessa e del Sig Parte_2 Pt_1 la causa non è stata riassunta né nei confronti della curatela né dalla stessa è stata coltivata
[...]
Né alcun dubbio residua anche quanto alla estinzione del rapporto processuale nei confronti del Sig
(rectius dei di lui eredi essendo intervenuto nella more del giudizio il decesso del Controparte_3
non avendo la difesa attorea provveduto alla corretta riassunzione della causa nei confronti CP_6 di questi e peraltro avendo la medesima difesa espressamente dichiarato di rinunziare alla azione in danno degli eredi del direttore responsabile della testata
SULLA LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM DELLA PARTE ATTRICE
L'eccezione avanzata dalla convenuta sul difetto di legittimazione del Sig risulta priva di Pt_1 concreto sostrato Invero a mente dell'art 46 LF non rientrano nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale quale quello alla dignità personale ed al nome azionati dall'attore nella procedura
SULLA (ASSERITA) ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO
La difesa della società editoriale -sin dalla sua prima costituzione - ha eccepito la estinzione del procedimento ex art 291 c.p.c. Invero la lettura degli atti processuali evidenzia un diverso sviluppo procedurale ed in particolare:
• In sede di prima udienza di trattazione veniva riscontrato come la notifica della citazione ai convenuti non si fosse perfezionata ed il Giudice concedeva quindi termine libero per il rinnovo di detta notifica
• La difesa degli attori poneva in notifica in rinnovo l'atto di citazione di cui aveva inizialmente tentato la notificazione senza allegare allo stesso il provvedimento autorizzativo alla nuova notifica e quindi senza alcuna indicazione della nuova data di comparizione
• Il Giudice non si avvedeva della circostanza ma verificata solo la tempestività delle nuove notifiche dichiarava la contumacia dei convenuti
• I convenuti rimanevano tutti contumaci per l'intera durata del procedimento con l'eccezione della odierna convenuta che all'esito dell'esaurirsi della istruttoria si costituiva in giudizio al solo scopo di eccepire la avvenuta estinzione del giudizio,. • Il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle note conclusionali
• Successivamente il Giudice avvedendosi della totale nullità del procedimento svoltosi in difetto della presenza dei convenuti erroneamente dichiarati contumaci fatto proprio l'orientamento espresso dalle SSUU Cass sentenza n. 2258/2022 rimetteva la causa sul ruolo concedendo alla difesa di parte attrice termine perentorio per il rinnovo della notifica della citazione ai convenuti
• La difesa della parte attrice provvedeva entro il termine concesso alla corretta rinnovazione della notifica della citazione nei soli confronti della unica parte convenuta nei cui confronti sussiste ancora valido rapporto processuale La disamina dello sviluppo procedurale evidenzia quindi come il Giudice non essendosi inizialmente avveduto della nullità della citazione in rinnovo ha concesso il termine perentorio entro cui sanare detta nullità solo all'esito della rimessione della causa sul ruolo onde consentire il rinnovo delle attività notificatorie prodromiche alla valida costituzione del rapporto processuale.
La difesa attorea ha poi provveduto ad una valida notifica alla parte convenuta della citazione in rinnovo con ciò emendandosi la nullità pregressa del procedimento e ristabilendosi il corretto sviluppo della procedura
SUL MERITO DELLA DOMANDA
Invero la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento giusto quanto appresso
La difesa degli attori inizialmente ha sviluppato le proprie tesi difensive sull'assunto che due articoli pubblicati dalla testata riferibile alla convenuta avessero avuto eco, in ragione del contenuto diffamatorio degli stessi, sulle posizioni di entrambe le parti attrici
La tesi difensiva attorea era fondata infatti sull'assioma che tali articoli avessero determinato
Una lesione della dignità e del nome del Sig in ragione del carattere diffamatorio dell'articolo Pt_1 del 17.07.2015 (ove lo stesso veniva definito quale “faccendiere libanese”) Una lesione della reputazione commerciale dell'impresa in Parte_2 relazione alla quale chiedeva ex art 2043 c.c. il risarcimento del danno per perdita dell'affidamento bancario e della clientela.
In diritto veniva evidenziato il travalicamento del limite della continenza e della pertinenza nella esposizione dei fatti che avevano determinato l'integrarsi di danni patrimoniali e non patrimoniali in capo agli attori
Rilevato come tutta l'istruttoria sia stata sviluppata solo nel senso della dimostrazione della seconda delle lesioni adombrate e dato atto che la posizione della società (poi nelle more del giudizio fallita) non risulta più nel novero delle parti processuali residua da valutarsi se ed in che termini l'articolo del 17.07.2015 possa considerarsi diffamatorio nei confronti del Sig Pt_1
Sul punto vale notare nel nostro ordinamento l'esercizio del diritto di cronaca, estrinsecazione della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero prevista dall'art. 21 della Costituzione, incontra specifici limiti quando si incontra e scontra con altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, protetti dagli art. 2 e 3 della Costituzione. La libertà di diffusione del pensiero riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale non riguarda solo le informazioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8/7/1986 Lingens/Austria).
La Corte di Cassazione (tra le altre Cass. civ. n. 1205/2007 e n. 12358/ 2006) ha allora chiarito che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca, e, pertanto, la condotta del giornalista è scriminata, allorché vengano rispettate le seguenti condizioni: verità oggettiva della notizia pubblicata;
interesse pubblico alla conoscenza del fatto (pertinenza); correttezza formale dell'esposizione (continenza). Occorre, dunque, valutare se l'articolo contestato risulti rispettoso dei criteri di pertinenza, continenza e verità, onde valutare l'operatività o meno della scriminante del diritto di cronaca Questa la contestualizzazione dei margini di legittimità del diritto di cronaca giornalistica vale dare espressa menzione sia del contenuto dell'unico articolo prodotto in atti (id est articolo del 17.07.2015 non consta infatti mai versato in atti l'articolo del 16.07.2015) a cui la difesa attorea attribuisce valenza diffamatoria sia del contenuto provvedimento di perquisizione personale e di sequestro – a tale pubblicazione sostanzialmente coevo - poi successivamente oggetto di revoca
La lettura dell'articolo del 17.07.2015 depositato in atti evidenzia come in tale notizia il giornalista sviluppi pedissequamente la tesi espressa nel provvedimento di perquisizione personale e di sequestro emesso dalla Procura di Prato il 01.07.2015 (id est l'avere il , quale legale Pt_1 rappresentante della , importato in contrabbando pezze di tessuto dalla Cina con ciò Pt_2 violando le norme sui dazi doganali e le norme IVA e di aver emesso onde eludere i diritti di confine all'importazione fatture per operazioni inesistenti ove venivano indicati valori della merce nettamente inferiore rispetto a quello effettivo (cfr provvedimento Procura di Prato Dr
Sangermano del 01.07.2015 versato in atti dalla difesa attorea)
Nell'articolo in questione infatti si legge: “
Quindi nell'articolo si riporta quella che era l'ipotesi accusatoria allo stato esistente senza, invero, capziosamente aggiungere e/o arricchire i fatti riportati con arbitrarietà ricostruttiva o costruzione di maliziose connessioni trovando, invero, tutti i dati riportati negli articoli puntuale eco nel provvedimento giudiziale in atti (cfr provvedimento Dr Sangermano del 01.07.2015) Appare ultroneo sottolineare infatti, che la verità dei fatti narrati può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista, non solo, sulla fonte, ma anche, sulla verità sostanziale delle notizie (Cass. 19/1/2007 n. 1205; Cass. 22/3/2007
n. 6973Cass. civ. 14872/2012) elemento questo indubitabilmente sussistente stante la natura meramente reiterativa di quanto riportato negli articoli rispetto ai provvedimenti della autorità giudiziaria.
Né appare necessario sottolineare come, invero, non possa essere addossato alla stampa il compito della dimostrazione della fondatezza delle tesi accusatorie che trovino eco in decisioni giudiziarie non si può “chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria ..dovendo d'altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo” (Cfr. Cass. Pen. n. 43382/2010), Né è dato porre in dubbio il rispetto dell'ulteriore requisito dell'interesse sociale alla notizia solo che si pensi che la notizia riportata ineriva l'adombrata illegittimità dell'agire di un imprenditore tessile che agiva all'interno di un distretto industriale - quale quello tessile di Prato- ove la interconnessione tra le piccole realtà imprenditoriali assurge a crisma di sistema ed in cui, quindi, sussiste pieno e concreto interesse alla notizia Residua da valutarsi se nell'articolo in esame possa dirsi superato il limite della continenza
Invero tale elemento non può dirsi violato, nell'articolo in questione, nella parte in cui questo dà conto dei risultati dello stato delle indagini sino ad allora compiute (nell'articolo infatti si tratta diffusamente degli elementi fattuali emersi in esito alle indagini della guardia di finanza id est perquisizioni sequestri e ricostruzione accusatoria) residuando - però - da valutarsi quanto in tale sede precisato sulla persona del Per_1
l'articolo si apre con la definizione del in termini di “faccendiere libanese” salvo poi
[...] Pt_1 indicare lo stesso, poche righe dopo, in termini di “imprenditore libanese” e con la precisazione in chiusa dell'articolo che i difensori del avessero nella immediatezza dei fatti diffuso nota nella Pt_1 quale veniva integralmente contestato l'impianto accusatorio che aveva portato ai sequestri Vale ricordare come in tema di diffamazione a mezzo stampa, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, ed in particolare si è sottolineato come nella valutazione del requisito della "continenza" si deve verificare se i toni utilizzati dall'agente, quand'anche apparentemente aspri e forti, non siano gratuiti ma, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (cfr Cass 32027/2018 ed ancora Cass. n. 4853/2016).
Questa la contestualizzazione a mente del giudicante la lettura sinergica dell'intero pezzo giornalistico evidenzia come non possa ravvisarsi nell'articolo in esame la pruriginosa volontà di porre il Sig alla gogna mediatica Pt_1
Ciò posto si rigetta la domanda attrice La soccombenza reciproca delle parti costituisce giusto motivo per la integrale compensazione delle spese e competenze di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
Rigetta tutte le eccezioni preliminari in rito avanzate dalla convenuta Rigetta nel merito la domanda attrice
Spese e competenze di lite integralmente compensate tra le parti:
Prato 23/03/2025 Il Giudice dott. Elena Moretti