Articolo 21 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 20Articolo 22
Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 21.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987