Sentenza 11 aprile 2025
Massime • 1
In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica.
Commentario • 1
- 1. Azienda Di Antenne E Componenti Rf Industriali Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E ComeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 7 dicembre 2025
Se la tua azienda progetta, produce, importa o distribuisce antenne industriali, componenti RF, moduli wireless, connettori, amplificatori, filtri, sistemi per telecomunicazioni, IoT, difesa, broadcasting, automazione industriale e applicazioni critiche — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi produttivi, ritardi nelle consegne e perdita di clienti strategici. Nel settore RF, anche un ritardo minimo nella produzione o nei test può fermare progetti di telecomunicazione, apparati militari, sistemi di controllo, reti IoT, infrastrutture radio e applicazioni ad alta criticità. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 9453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9453 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
che nondimeno - antecedentemente al deposito della domanda di concordato – l’associante “DE” aveva promosso giudizio per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di associazione in partecipazione, adducendo che l’associata, in quanto scioltasi per l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto, era impossibilitata a dare esecuzione al contratto (cfr. decreto impugnato, pag. 3). Dava atto altresì, la corte, che con la proposta di concordato la “T.E.S.” aveva prefigurato il soddisfacimento dei propri creditori mercè l’attivo destinato a scaturire dai crediti maturandi sino all’esercizio 2029 nei confronti della “DE” in virtù del contratto di associazione in partecipazione;
che dunque il credito nei confronti della “DE” costituiva la principale posta attiva addotta dalla debitrice concordataria (cfr. decreto impugnato, pagg. 3 - 4). 5 Dava atto, inoltre, che in prime cure il tribunale aveva ritenuto che la “DE” versasse in conflitto di interessi, siccome interessata a conseguire, mercè la declaratoria di fallimento della “T.E.S.”, la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione e così a sottarsi all’obbligo di pagamento della quota del 25% degli utili gravante a suo carico (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Indi evidenziava che senza dubbio il conflitto d’interessi rilevante in seno al concordato preventivo si delinea alla stregua della contrapposizione tra un dato creditore e gli ulteriori creditori e non già alla stregua della contrapposizione tra un dato creditore ed il debitore. Evidenziava tuttavia che, sebbene il fallimento della associata “T.E.S.” non fosse valso a cagionare l’automatico scioglimento del contratto di associazione in partecipazione – scioglimento automatico prefigurato dall’art. 77 l.fall. unicamente in ipotesi di fallimento dell’associante – in ogni caso il medesimo contratto avrebbe inesorabilmente esaurito ogni sua funzione una volta cessata l’attività della “T.E.S.” con la dichiarazione di fallimento;
e, al contempo, che avrebbe avuto sicuramente buon esito la risoluzione per impossibilità sopravvenuta già domandata dalla “DE” “al fine di svincolarsi dal contratto in essere” (così decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava quindi che in siffatti termini la contrapposizione tra la creditrice “DE” e la debitrice “T.E.S.” era inevitabilmente destinata a tradursi in “un conflitto tra il creditore DE (nella sua veste anche di debitore di TES) e la massa dei creditori, (…) costretti a subire gli effetti dello scioglimento del contratto, con conseguente contrazione dell’attivo diretto a soddisfare i loro crediti” (così decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava dunque che il primo motivo di reclamo era senz’altro da disattendere e l’esclusione del voto della “DE” era senz’altro da confermare, 6 cosicché neppure si prospettava la necessità di valutazioni in ordine alla sussistenza o meno del credito della medesima società reclamante (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava poi, la Corte di Milano, che da disattendere era pur il secondo motivo di reclamo, con cui era stata contestata la fattibilità giuridica del piano, peraltro, con riferimento all’irragionevole sua durata decennale. Evidenziava segnatamente che non afferiva al profilo della fattibilità giuridica bensì al profilo della convenienza della proposta concordataria, rimessa alla valutazione del ceto creditorio, “la questione relativa ai tempi di esecuzione del concordato” (così decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava segnatamente che del pari non ineriva alla fattibilità giuridica il profilo concernente la possibilità di riscossione del credito – costituente la posta attiva più significativa - nei confronti di “DE”, profilo da vagliare al più, sul terreno della fattibilità giuridica, in ordine all’aspetto dell’idoneità delle garanzie all’uopo prestate (cfr. decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava dunque in tale proiezione che il socio amministratore della “T.E.S.”, DO ZZ si era “impegnato personalmente a corrispondere fino all’importo di € 30.000,00 annui nel caso in cui l’importo corrisposto da DE quale percentuale sugli utili non [avesse raggiunto] tale soglia” (così decreto impugnato, pag. 9). E ulteriormente che DO ZZ si era impegnato a prestare fideiussione, assistita da garanzia ipotecaria su bene di sua proprietà di valore superiore al credito garantito, a copertura della differenza tra quanto ipotizzato nel piano come credito nei confronti della “DE” e quanto effettivamente riscosso (cfr. decreto impugnato, pag. 9). 7 Evidenziava in conclusione che al riscontro circa la fattibilità giuridica doveva darsi esito positivo, “in quanto la massa attiva appare sufficiente, e le garanzie promesse, se ritualmente prestate, sono da ritenersi idonee ad assicurare la corretta esecuzione del concordato” (così decreto impugnato, pag. 9). 11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “DE” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “T.E.S. TI DO ZZ” s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale;
in ogni caso con il favore delle spese. Il commissario giudiziale della “T.E.S. TI DO ZZ” s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo non ha svolto difese. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano del pari non hanno svolto difese. 12. La “DE” s.r.l. ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 13. Con ordinanza interlocutoria dei 22.4/1.7.2024 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. 14. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari la controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 15. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 8 116 cod. proc. civ., degli artt. 72, 77, 147, 150, 172, 177 e 179 l.fall. e degli artt. 1362, 1363, 2462 e 2463 cod. civ. Deduce che la Corte di Milano non ha tenuto conto che la “T.E.S.” aveva cessato qualsivoglia attività sin dal 2020, siccome aveva deliberato in data 9.7.2020 il proprio scioglimento per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, con susseguente azzeramento del valore commerciale del suo marchio (cfr. ricorso, pag. 16); che, del resto, per tale ragione essa ricorrente/associante si è indotta ad esperire azione di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione per impossibilità sopravvenuta (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che siffatto mancato riscontro inficia l’iter logico- argomentativo cui nell’impugnato dictum è ancorato l’affermato conflitto d’interessi, ossia inficia il rilievo per cui il contratto di associazione in partecipazione – già segnato, invero, nelle sue sorti per effetto dello scioglimento anticipato - avrebbe inesorabilmente esaurito ogni sua funzione una volta cessata l’attività della “T.E.S.” con la dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17). Deduce, al contempo, che la garanzia prestata dal socio DO ZZ a copertura del rischio che gli utili prodotti da essa ricorrente/associante, nella pendenza del contratto di associazione in partecipazione, non risultassero almeno pari al flusso indicato nel piano, vale di per sé ad escludere “qualsivoglia rischio per i creditori conseguente all’eventuale risoluzione del contratto [di associazione in partecipazione]” (così ricorso, pag. 17), il che parimenti concorre a dar ragione dell’insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi. Deduce, per altro verso, che, contrariamente all’assunto della Corte di Milano, la dichiarazione di fallimento dell’associata “T.E.S.” non sarebbe in alcun modo 9 atta a cagionare un mutamento della compagine della medesima società, cosicché è da escludere che essa associante/ricorrente possa reputarsi legittimata ai sensi dell’art. 6 del contratto di associazione in partecipazione a domandarne la “rescissione” (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce, per altro verso ancora, che è da negare che versa in conflitto di interessi, siccome ambisce “a vanificare la sua posizione di debitore di TES” (cfr. ricorso, pag. 18). 16. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 111 e 24 Cost. per violazione del principio del contraddittorio. Deduce che la Corte di Milano ha fondato la propria decisione su argomentazioni e considerazioni non prospettate dalle parti, il che ha, di conseguenza, compromesso le sue prerogative difensive (cfr. ricorso, pag. 22). 17. Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono evidentemente connessi;
ne è opportuna, perciò, la disamina contestuale;
in ogni caso, i medesimi motivi sono inammissibili. 18. Si è in precedenza atteso all’analitica enunciazione dei passaggi motivazionali alla cui stregua la Corte di Milano ha fatto luogo alla reiezione del primo motivo del reclamo esperito dalla “DE”. È ben evidente, dunque, che in particolare con il primo motivo di ricorso - alla luce dell’illustrazione che dapprima se ne è operata - la ricorrente principale sollecita tout court questa Corte alla rivisitazione del percorso motivazionale dell’impugnato dictum. 10 E nondimeno l’impianto motivazionale, cui, in parte qua, è ancorata la pronuncia della corte d’appello, è del tutto ineccepibile in relazione al rilievo che sostanzia la dirimente valutazione “in diritto”, è del tutto congruo in relazione al rilievo che sostanzia la decisiva valutazione “in fatto”. 19. Circa la dirimente valutazione “in diritto” la corte distrettuale ha debitamente richiamato l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (ovvero Cass. sez. un. n. 17186 del 28.6.2018), insegnamento che, benché specificamente inerente al concordato fallimentare, ben si presta – così come la corte territoriale ha reputato - per il principio che vi è espresso, sub specie di caratterizzazione del conflitto d’interesse in guisa di contrapposizione tra l’interesse comune della massa dei creditori e l’interesse del singolo creditore, ad essere trasposto sul terreno del concordato preventivo. In quest’ottica la corte milanese ha inappuntabilmente argomentato nel senso che occorresse nel caso concreto verificare – così come ha poi in concreto verificato – “se tale prevalenza di un interesse individuale del creditore ai danni degli altri creditori sia sussistente nella posizione di DE” (così decreto impugnato, pag. 5). Circa la decisiva valutazione “in fatto”, in un quadro segnato, ovviamente, dall’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che si risolve nella prospettazione di un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927), la corte di merito ha congruamente – e condivisibilmente - argomentato nel senso che la declaratoria di fallimento dell’associata “T.E.S.”, benché inidonea a sortire l’effetto dello scioglimento del contratto di associazione in partecipazione (art. 77 l.fall.), avrebbe comunque privato il vincolo contrattuale di qualsivoglia effettiva proiezione (“TES infatti, col fallimento, cesserà l’attività e dunque non potrà in alcun modo svolgere le 11 controprestazioni previste nel contratto”: così decreto impugnato, pag. 5), sì da segnarne ineluttabilmente la sorte, in un’ottica destinata ineludibilmente ad avvantaggiare la posizione dell’associante - debitrice/creditrice - rispetto alla posizione degli ulteriori creditori dell’associata eventualmente fallita. 20. In questi termini inevitabili sono le seguenti puntualizzazioni. Per un verso, ingiustificatamente la principale ricorrente adduce che la Corte di Milano non ha dato conto delle ragioni in virtù delle quali dovrebbero nella specie applicarsi i principi in materia di conflitto di interessi di TES” (cfr. ricorso, pag. 20). Per altro verso, invano la ricorrente assume che, “anche in ipotesi di fallimento di TES, rimarrebbe debitrice nei confronti della procedura fallimentare così come lo è tuttora” (così memoria della ricorrente principale, pag. 5). Per altro verso ancora, non ha precipua valenza l’aggiuntivo rilievo motivazionale (a riscontro del conflitto d’interesse) della corte d’appello secondo cui il fallimento della “T.E.S.” avrebbe comportato un mutamento della relativa compagine societaria, il che avrebbe consentito alla “DE” di “rescindere” il contratto di associazione in partecipazione in esplicazione della facoltà di cui alla clausola n. 6 del medesimo contratto (cfr. decreto impugnato, pag. 5). 21. In relazione specificamente alla censura veicolata dal secondo mezzo sono sufficienti i rilievi che seguono. Nelle procedure camerali che si concludono con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato (è il caso di specie), trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all’onere dell’impugnazione ed alla conseguente delimitazione dell’ambito del riesame da parte del giudice di 12 secondo grado alle questioni a lui devolute con i motivi di gravame (cfr. Cass. 16.4.2003, n. 6011; Cass. 13.4.2005, n. 7696). E però - sul terreno propriamente dell’appello - si spiega che, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604. Cfr. altresì Cass. 22.7.2002, n. 10681). 22. In questi termini invano la ricorrente principale prospetta che i riscontri cui la Corte di Milano ha fatto luogo – e di cui la stessa ricorrente ha dato conto ai punti (i) ed (ii) a pagina 22 del ricorso – sostanzierebbero questioni “nuove”. In realtà si tratta di profili che erano comunque involti dalla quaestio concernente il conflitto d’interesse ritenuto sussistente dal primo giudice, sussistenza che “DE” aveva, dal canto suo, contestato con il reclamo esperito innanzi alla Corte milanese (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10). 23. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 160, 161 e 172 l.fall. nonché della legge 24.3.2001, n. 89. Premette che il concordato liquidatorio de quo agitur non prevede la liquidazione di alcun bene e la “liquidazione” consiste esclusivamente 13 nell’incasso, in virtù del contratto di associazione in partecipazione, dell’eventuale quota di utili prodotti da essa ricorrente/associante nell’arco temporale prefigurato (così ricorso, pag. 25). Indi deduce che “i tempi indicati dalla debitrice [“T.E.S.”] sono più che irragionevoli” (così ricorso, pag. 25). Deduce segnatamente che il termine decennale a far data dalla proposizione della domanda di concordato, ai fini della soddisfazione nella misura del 20% dei creditori chirografari, risulta privo di qualsivoglia giustificazione (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce, per altro verso, con riferimento alla sussistenza delle garanzie offerte al ceto creditorio, aspetto parimenti afferente al profilo della fattibilità giuridica, che né il commissario giudiziale né l’attestatore “hanno verificato in concreto la solvibilità del garante, a tutela dei creditori e a giustificazione della fattibilità del piano” (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce, per altro verso ancora, che occorreva verificare se il garante disponga di somme liquide idonee alla copertura del debito, siccome i tempi di realizzazione in via esecutiva del cespite oggetto di garanzia ipotecaria non sono compatibili “con il principio di realizzazione del concordato in tempi ragionevolmente contenuti” (così ricorso, pag. 28). 24. Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 25. Questa Corte ha fatto luogo alle seguenti precisazioni. Ovvero alla precisazione per cui, in tema di concordato preventivo, il riscontro della fattibilità giuridica postula che il tribunale appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522). 14 Ovvero alla precisazione per cui, in sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell’alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2018, n. 21175). 26. In questi termini vanno senz’altro recepite le censure addotte dalla principale ricorrente. Più esattamente, va recepita la doglianza secondo cui, contrariamente all’assunto della Corte di Milano, “la durata del Piano ed i tempi di realizzazione proposti dal debitore” afferiscono non già al profilo della convenienza della proposta concordataria bensì al profilo della fattibilità giuridica, il cui riscontro è indubbiamente demandato al tribunale (cfr. ricorso, pag. 24). Cosicché, nel quadro della affermata inerenza alla fattibilità giuridica dei tempi di attuazione della proposta concordataria, la prefigurazione di tempi di realizzazione eccessivamente lunghi ben può valere a dar ragione della irrealizzabilità della causa concreta della proposta e quindi della non compatibilità del piano con norme inderogabili. 27. Il buon esito della doglianza surriferita assorbe la disamina degli ulteriori profili di censura – di cui dapprima si è fornita indicazione – veicolati dal terzo mezzo del ricorso principale. 28. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Milano ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al motivo di appello incidentale, con cui si era addotto, a censura del primo dictum, che il Tribunale di Como, in considerazione della natura contenziosa, correlata 15 alla proposizione di opposizione da parte della “DE”, del giudizio di omologazione, “avrebbe dovuto regolare le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza” e condannare dunque la “DE” alla relativa rifusione (cfr. ricorso incidentale, pag. 64). Deduce ulteriormente che è da escludere senz’altro che avrebbe dovuto censurare la mancata statuizione del primo giudice in ordine alle spese del giudizio di omologazione “con appello principale autonomo” (cfr. ricorso incidentale, pag. 66). 29. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione;
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 4, 1° co. e 5° co., 5 e 6 d.m. n. 55/2014 in relazione alle tabelle dei parametri forensi allegate al punto 2 del medesimo d.m. Deduce che la Corte di Milano ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’operata quantificazione delle spese della fase giudiziale innanzi a sé, quantificazione – pur a considerare il valore (euro 260.275,54) del preteso credito della “DE” – di certo inferiore ai “minimi tabellari” ex d.m. n. 55/2014 applicabile ratione temporis (cfr. ricorso incidentale, pagg. 67 - 68). 30. Il buon esito del terzo motivo del ricorso principale assorbe la disamina di ambedue i motivi del ricorso incidentale. 31. In accoglimento - nei termini suindicati - del terzo motivo del ricorso principale il decreto n. 3285 - 29.9/25.10.2022 della Corte d’Appello di Milano va cassato con rinvio alla stessa corte distrettuale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 16 All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 11522/2020 e n. 21175/2018 dapprima menzionate. 32. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente principale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa il decreto n. 3285 - 29.9/25.10.2022 della Corte d’Appello di Milano e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte