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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonio Torchia) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Maria Lorusso, Controparte_1
Anna Muraca, AC Paone) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Risarcimento danni.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Catanzaro con ricorso del Parte_1
20.3.2020 per rivendicare dall' , alle cui Controparte_1 dipendenze lavora con l'incarico di responsabile del consultorio familiare di Cropani, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che, ai sensi degli artt. 2043 e
2087 c.c., le imputa di averle cagionato.
Pag. 1 di 8 2. Ha lamentato: a) di essere stata ostacolata, nello svolgimento della sua attività lavorativa, dai reiterati comportamenti destabilizzanti tenuti “a far data dall'anno 2012” da due dipendenti di quel consultorio, e Controparte_2 Per_1
, che hanno provocato notevoli disservizi all'ufficio; b) di essere stata
[...] denunciata penalmente dal , per i reati di falso e truffa, e di essere stata perciò Per_1 costretta ad affrontare le spese di un procedimento che, sebbene archiviato, ha pregiudicato la sua dignità personale e professionale;
c) di aver sollecitato vanamente l' ad intervenire e ad allontanare i due dipendenti, ma essa l'aveva convocata CP_1 una sola volta, nel settembre del 2016, e dopo averla sentita si era limitata ad invitarla a ristabilire le condizioni di collaborazione con il e, anziché sanzionare le Per_1 condotte di quest'ultimo e dello aveva dato corso ad un procedimento CP_2 disciplinare nei suoi confronti, che poi aveva archiviato;
d) di non essere stata informata dall' che, nel 2014, i due dipendenti avevano instaurato altrettante cause di CP_1 risarcimento, lamentando di essere stati vittime di condotte persecutorie da parte sua.
3. Il tribunale: a) ha escluso di poter ravvisare nel caso di specie gli estremi del mobbing perché ha ritenuto che, “già in punto di allegazione”, difetta in ricorso
“qualsiasi descrizione chiara e circostanziata in ordine alla presenza di un'attività costantemente persecutoria in danno della ricorrente”; b) ha stigmatizzato, infatti, una
“generica allegazione dei comportamenti” ingiuriosi e irriguardosi che la ricorrente ascrive ai due anzidetti colleghi di lavoro e, altresì, la generica formulazione dei relativi capitoli della prova testimoniale richiesta che, pertanto, ha giudicato inammissibile;
c) ha ritenuto, inoltre, che le segnalazioni della ricorrente all'Azienda siano sintomatiche delle divergenze esistenti all'interno dell'ufficio, ma non dimostrano l'esistenza di una strategia persecutoria, continuata e sistematica a suo danno;
d) ha escluso che l' CP_1 fosse tenuta ad informare la ricorrente delle cause di risarcimento che i colleghi avevano promosso in conseguenza delle condotte persecutorie che le hanno addebitato. Ha quindi rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite “in virtù della natura della controversia e della peculiarità della vicenda”.
4. La ricorrente interpone appello e chiede la riforma della gravata sentenza.
Lamenta che il tribunale non ha “correttamente valutato i diversi episodi” che dimostrano come l' , seppur informata di quanto stava accadendo, “ha Controparte_1 consentito reiterate e gravi aggressioni” nei suoi confronti. Sostiene che ciò dimostra l'esistenza “di un chiaro e preordinato piano funzionale alla destabilizzazione” delle
Pag. 2 di 8 sue “attività” e della sua “funzione”, in quanto l' ha “avallato con le proprie CP_1 omissioni” le condotte persecutorie dei due dipendenti e, anziché sanzionarle, ha sottoposto lei a “procedimento disciplinare”. Addebita al tribunale di non aver accolto le sue richieste di prova testimoniale che “avrebbe certamente portato altri elementi utili e chiarificatori in merito alla vicenda”; di aver trascurato le sentenze di rigetto delle “assurde pretese” azionate giudizialmente dai suoi due “collaboratori”; di non aver considerato “l'evidente e doloso comportamento” tenuto dall' di fronte alla CP_1
“precisa collusione tra la dirigenza aziendale ed in funzionari assegnati al proprio ufficio”. Rivendica, pertanto, il “diritto al ristoro” dei danni che l' le ha CP_1 cagionato, ponendo in essere “con colpa grave, atti e comportamenti pregiudizievoli” e così violando “l'obbligo del datore di lavoro a rispettare il diritto del prestatore alla conservazione della propria integrità psico fisica”. Chiede, pertanto, che si riconosca la responsabilità datoriale ai sensi degli art. 2043 e 2087 del codice civile e le si accordi, a titolo risarcitorio, la somma di 72 mila euro o quella diversa che risulterà accertata
“anche a seguito di apposita perizia medico-legale”.
5. Nella resistenza dell'Azienda appellata, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note delle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. La decisione impugnata merita conferma sia nella parte in cui il tribunale ha stigmatizzato la genericità delle allegazioni relative alle condotte ingiuriose, irriguardose e persecutorie di cui la ricorrente si dice vittima;
sia nella parte in cui il tribunale ha valutato insussistenti le inadempienze che essa imputa alla controparte datoriale.
8. Sotto il primo profilo, le censure dell'appellante sono inammissibili perché non confutano specificamente (in contrasto con quando invece prescrivono gli artt. 342
e 434 c.p.c.) i rilievi del tribunale1. Non indicano, infatti, quali fossero i brani del
Pag. 3 di 8 ricorso introduttivo del giudizio, trascurati dal tribunale, che contenevano la allegazione precisa e circostanziata degli episodi nei quali i due colleghi della ricorrente avrebbero usato espressioni ingiuriose e irriguardose contro di lei o degli episodi rivelatori del
“chiaro intento persecutorio” che li animava. Con l'atto di appello essa si limita a ribadire l'addebito all'Azienda sanitaria appellata di non aver sanzionato gli “spiacevoli ed illegittimi comportamenti” che essa le aveva segnato, senza però specificare, ancora una volta, quali fossero e quando sono stati tenuti: così trascurando che analoga richiesta (di fornire, cioè, circostanziate informazioni temporali su specifici episodi) le era già stata rivolta dall' per dar seguito alle sue generiche Controparte_1 segnalazioni2. La genericità delle allegazioni si riflette, inoltre, sui relativi capitoli della prova testimoniale che il tribunale, correttamente, non ha ammesso proprio perché “non circostanziati in alcun modo nel tempo e nello spazio” e “implicanti valutazioni personali” del testimone da escutere su quegli indeterminati episodi.
9. Sotto il secondo profilo, le censure dell'appellante si risolvono nell'addebito al tribunale di aver trascurato che l' anziché sanzionare le (indistinte) condotte CP_1 altrui, aveva intentato un'azione disciplinare solo contro di lei. Ma è un addebito infondato, perché, in realtà, nessuna iniziativa disciplinare è stata intrapresa nei suoi confronti. Ciò che è stato documentato, invero, è la mera segnalazione che il dirigente del distretto sanitario di appartenenza si limitò ad inoltrare all'ufficio competente, in conseguenza delle denunce che il aveva sporto contro l'odierna appellante3. Per_1
Quella segnalazione non ebbe però seguito e l' non adottò, come invece lei CP_1 sostiene, alcun provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, proprio perché nessun procedimento disciplinare aveva avviato e nessuna contestazione le aveva mosso.
10. Sempre sotto questo secondo profilo, che attiene alla condotta inadempiente dell' (a cui l'appellante ascrive la concorrente violazione dei precetti dettati CP_1
appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”. Conf. Cass. SU 27199/2017. 2 Cfr. doc. 34 allegato al fascicolo dell'appellante: “la S.V. è invitata a voler circostanziare le date degli accadimenti”. 3 Cfr. doc. 33 all. al fascicolo dell'appellante.
Pag. 4 di 8 dagli articoli 2043 e 2087 c.c.), si conviene con il tribunale che non è antigiuridica la scelta di non renderla edotta delle azioni risarcitorie che i due colleghi avevano intentato contro la stessa alla quale imputavano la responsabilità per la condotta CP_1 vessatoria tenuta dall'odierna appellante nei loro confronti.
10.1. A ben vedere, il rilievo del tribunale, secondo cui, per l'appunto, l' CP_1 non era obbligata a farlo, non trova da parte dell'appellante alcuna specifica e argomentata contestazione che sia capace di indicare la fonte dell'obbligazione a cui l' non avrebbe adempiuto. Tanto basta, ex art. 434 c.p.c., a rendere CP_1 inammissibile il motivo di impugnazione sul punto4, che, del resto, è manifestamente infondato alla stregua della condotta processuale che l' adottò nei processi CP_1 intentati dai due dipendenti.
10.2. Lungi dal dimostrarsi connivente con essi e dall'assecondare le loro rivendicazioni, l' resistette in giudizio e ne uscì vittoriosa. Dalla sentenza n. CP_1
792/2017 di questa Corte, prodotta dall'appellante, che ha dichiarato inammissibile l'appello dello contro la pronuncia di primo grado a lui sfavorevole, si CP_2 desume, in particolare, non solo che quella pronuncia di rigetto fu adottata “alla luce della documentazione prodotta dall'azienda sanitaria”, considerata dal tribunale sufficiente a dimostrare l'insussistenza delle denunciate condotte persecutorie, ma si evince anche che il dirigente dell'ufficio si fece promotore di “segnalazioni all'organo disciplinare” nei confronti dello stesso a seguito delle vicende che lo avevano CP_2 visto contrapposto all'odierna appellante in “un clima di conflittualità sul posto di lavoro”. Ciò a riprova che quella stessa iniziativa dirigenziale (di mera segnalazione), di cui l'appellante assume di essere stata l'esclusiva vittima, in realtà fu intrapresa anche nei confronti del collega.
Pag. 5 di 8 10.3. Parimenti, dalla sentenza n. 1029/2017 con cui il tribunale respinse le analoghe domande risarcitorie del nei confronti dell' , si Per_1 Controparte_1 evince che l'esito di quel processo non fu influenzato dall'autonomo intervento adesivo dell'odierna appellante, ma fu determinato esclusivamente dalle carenti allegazioni del ricorso e dalle risultanze dell'istruttoria espletata che il tribunale giudicò incapaci di riscontrare, in punto di prova, la dedotta condotta persecutoria posta a base di quelle domande.
10.4. Quest'ultima sentenza, inoltre, smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui l' omise di intervenire per cercare di porre rimedio alla situazione CP_1 conflittuale da lei denunciata. Al contrario, dà per provato il “continuo coinvolgimento” dell' medesima, la quale, in data 22.4.2013, contestò al l'infrazione CP_1 Per_1 disciplinare per cui lo sanzionò con un “richiamo verbale” e inoltre, allo scopo di risolvere “la palesata situazione di incompatibilità ambientale”, gli propose di
“individuare un'altra sede” nella quale spostarsi a lavorare. In tal senso, d'altronde,
l' si era già mossa nei confronti anche dello giacché la medesima CP_1 CP_2 sentenza attesta che questi rimase a lavorare nel consultorio di Cropani solo dal
13.8.2012 al 4.7.2013, quando fu trasferito a CP_3
10.5. Ed è importante evidenziare che la medesima sentenza registra, altresì, le iniziative disciplinari che l' intraprese nei confronti di diversi dipendenti del CP_1 consultorio in cui lavora l'appellante proprio allo scopo di porre rimedio alla situazione di conflittualità venutasi a creare6. E così smentisce quella condotta passiva ed inerte che l'appellante ingiustamente le addebita.
11. Anche sotto il profilo della qualificazione giuridica della vicenda esaminata e dei principi di diritto alla stregua dei quali il tribunale l'ha valutata, la decisione impugnata merita conferma.
11.1. Ed invero, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al
Pag. 6 di 8 precetto generale del neminem laedere sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 c.c.
e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.: la duplicità del titolo risarcitorio e il distinto regime della prova a cui soggiacciono le due azioni non incidono, però, sull'elemento costitutivo della fattispecie di illecito che è rappresentato, in entrambi i casi, da una condotta antigiuridica che al datore di lavoro sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa
(cfr. Cass. 11120/1995).
11.2. Ma nella specie, quel che il tribunale ha correttamente giudicato mancante è, per l'appunto, una condotta datoriale antigiuridica anche solo colposa: a) da un canto, perché gran parte delle condotte denunciate dalla lavoratrice appellante (concernenti le aggressioni verbali e gli atteggiamenti persecutori che l' non avrebbe saputo CP_1 contrastare) non sono verificabili a causa della genericità delle relative allegazioni e delle corrispondenti richieste di prova;
b) d'altro canto, perché è provato che alcune di quelle condotte (concernenti l'inerzia e le omissioni dei vertici aziendali rispetto al deflagrare della conflittualità sul posto di lavoro) in realtà non sussistono;
c) d'altro canto ancora, perché altre e incontestate condotte (concernenti il mancato coinvolgimento della lavoratrice per far fronte alle iniziative giudiziarie dei colleghi contro l' non integrano l'inadempimento di alcuna specifica obbligazione della CP_1 quale, infatti, l'appellante non indica la fonte.
12. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai vigenti parametri tariffari, di cui al DM Giustizia n. 55/2014, e al valore della pretesa risarcitoria azionata.
14. Stante l'esito del gravame, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha promosso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 23/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 443/2023, pubblicata in data 23/05/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
Pag. 7 di 8
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
€ 3.500 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 21336/2017: “L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in 4 Cass. 10916/2017: “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. 5 Così nella sentenza 1029/2017 del tribunale di Catanzaro: “ … ha lavorato a Cropani dal CP_2 13.8.2012 e sino al 4.7.2012, allorquando era assegnato (sic) alla sede di Sersale”. 6 Ibidem: “gli interventi disciplinari che sono stati posti in essere dall'azienda possono essere valutati proprio come strumenti volti a ripristinare la situazione descritta ante 2012”, precedente, cioè, al momento in cui iniziarono a peggiorare i rapporti all'interno dell'ufficio.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonio Torchia) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Maria Lorusso, Controparte_1
Anna Muraca, AC Paone) appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Risarcimento danni.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Catanzaro con ricorso del Parte_1
20.3.2020 per rivendicare dall' , alle cui Controparte_1 dipendenze lavora con l'incarico di responsabile del consultorio familiare di Cropani, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che, ai sensi degli artt. 2043 e
2087 c.c., le imputa di averle cagionato.
Pag. 1 di 8 2. Ha lamentato: a) di essere stata ostacolata, nello svolgimento della sua attività lavorativa, dai reiterati comportamenti destabilizzanti tenuti “a far data dall'anno 2012” da due dipendenti di quel consultorio, e Controparte_2 Per_1
, che hanno provocato notevoli disservizi all'ufficio; b) di essere stata
[...] denunciata penalmente dal , per i reati di falso e truffa, e di essere stata perciò Per_1 costretta ad affrontare le spese di un procedimento che, sebbene archiviato, ha pregiudicato la sua dignità personale e professionale;
c) di aver sollecitato vanamente l' ad intervenire e ad allontanare i due dipendenti, ma essa l'aveva convocata CP_1 una sola volta, nel settembre del 2016, e dopo averla sentita si era limitata ad invitarla a ristabilire le condizioni di collaborazione con il e, anziché sanzionare le Per_1 condotte di quest'ultimo e dello aveva dato corso ad un procedimento CP_2 disciplinare nei suoi confronti, che poi aveva archiviato;
d) di non essere stata informata dall' che, nel 2014, i due dipendenti avevano instaurato altrettante cause di CP_1 risarcimento, lamentando di essere stati vittime di condotte persecutorie da parte sua.
3. Il tribunale: a) ha escluso di poter ravvisare nel caso di specie gli estremi del mobbing perché ha ritenuto che, “già in punto di allegazione”, difetta in ricorso
“qualsiasi descrizione chiara e circostanziata in ordine alla presenza di un'attività costantemente persecutoria in danno della ricorrente”; b) ha stigmatizzato, infatti, una
“generica allegazione dei comportamenti” ingiuriosi e irriguardosi che la ricorrente ascrive ai due anzidetti colleghi di lavoro e, altresì, la generica formulazione dei relativi capitoli della prova testimoniale richiesta che, pertanto, ha giudicato inammissibile;
c) ha ritenuto, inoltre, che le segnalazioni della ricorrente all'Azienda siano sintomatiche delle divergenze esistenti all'interno dell'ufficio, ma non dimostrano l'esistenza di una strategia persecutoria, continuata e sistematica a suo danno;
d) ha escluso che l' CP_1 fosse tenuta ad informare la ricorrente delle cause di risarcimento che i colleghi avevano promosso in conseguenza delle condotte persecutorie che le hanno addebitato. Ha quindi rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite “in virtù della natura della controversia e della peculiarità della vicenda”.
4. La ricorrente interpone appello e chiede la riforma della gravata sentenza.
Lamenta che il tribunale non ha “correttamente valutato i diversi episodi” che dimostrano come l' , seppur informata di quanto stava accadendo, “ha Controparte_1 consentito reiterate e gravi aggressioni” nei suoi confronti. Sostiene che ciò dimostra l'esistenza “di un chiaro e preordinato piano funzionale alla destabilizzazione” delle
Pag. 2 di 8 sue “attività” e della sua “funzione”, in quanto l' ha “avallato con le proprie CP_1 omissioni” le condotte persecutorie dei due dipendenti e, anziché sanzionarle, ha sottoposto lei a “procedimento disciplinare”. Addebita al tribunale di non aver accolto le sue richieste di prova testimoniale che “avrebbe certamente portato altri elementi utili e chiarificatori in merito alla vicenda”; di aver trascurato le sentenze di rigetto delle “assurde pretese” azionate giudizialmente dai suoi due “collaboratori”; di non aver considerato “l'evidente e doloso comportamento” tenuto dall' di fronte alla CP_1
“precisa collusione tra la dirigenza aziendale ed in funzionari assegnati al proprio ufficio”. Rivendica, pertanto, il “diritto al ristoro” dei danni che l' le ha CP_1 cagionato, ponendo in essere “con colpa grave, atti e comportamenti pregiudizievoli” e così violando “l'obbligo del datore di lavoro a rispettare il diritto del prestatore alla conservazione della propria integrità psico fisica”. Chiede, pertanto, che si riconosca la responsabilità datoriale ai sensi degli art. 2043 e 2087 del codice civile e le si accordi, a titolo risarcitorio, la somma di 72 mila euro o quella diversa che risulterà accertata
“anche a seguito di apposita perizia medico-legale”.
5. Nella resistenza dell'Azienda appellata, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note delle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. La decisione impugnata merita conferma sia nella parte in cui il tribunale ha stigmatizzato la genericità delle allegazioni relative alle condotte ingiuriose, irriguardose e persecutorie di cui la ricorrente si dice vittima;
sia nella parte in cui il tribunale ha valutato insussistenti le inadempienze che essa imputa alla controparte datoriale.
8. Sotto il primo profilo, le censure dell'appellante sono inammissibili perché non confutano specificamente (in contrasto con quando invece prescrivono gli artt. 342
e 434 c.p.c.) i rilievi del tribunale1. Non indicano, infatti, quali fossero i brani del
Pag. 3 di 8 ricorso introduttivo del giudizio, trascurati dal tribunale, che contenevano la allegazione precisa e circostanziata degli episodi nei quali i due colleghi della ricorrente avrebbero usato espressioni ingiuriose e irriguardose contro di lei o degli episodi rivelatori del
“chiaro intento persecutorio” che li animava. Con l'atto di appello essa si limita a ribadire l'addebito all'Azienda sanitaria appellata di non aver sanzionato gli “spiacevoli ed illegittimi comportamenti” che essa le aveva segnato, senza però specificare, ancora una volta, quali fossero e quando sono stati tenuti: così trascurando che analoga richiesta (di fornire, cioè, circostanziate informazioni temporali su specifici episodi) le era già stata rivolta dall' per dar seguito alle sue generiche Controparte_1 segnalazioni2. La genericità delle allegazioni si riflette, inoltre, sui relativi capitoli della prova testimoniale che il tribunale, correttamente, non ha ammesso proprio perché “non circostanziati in alcun modo nel tempo e nello spazio” e “implicanti valutazioni personali” del testimone da escutere su quegli indeterminati episodi.
9. Sotto il secondo profilo, le censure dell'appellante si risolvono nell'addebito al tribunale di aver trascurato che l' anziché sanzionare le (indistinte) condotte CP_1 altrui, aveva intentato un'azione disciplinare solo contro di lei. Ma è un addebito infondato, perché, in realtà, nessuna iniziativa disciplinare è stata intrapresa nei suoi confronti. Ciò che è stato documentato, invero, è la mera segnalazione che il dirigente del distretto sanitario di appartenenza si limitò ad inoltrare all'ufficio competente, in conseguenza delle denunce che il aveva sporto contro l'odierna appellante3. Per_1
Quella segnalazione non ebbe però seguito e l' non adottò, come invece lei CP_1 sostiene, alcun provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, proprio perché nessun procedimento disciplinare aveva avviato e nessuna contestazione le aveva mosso.
10. Sempre sotto questo secondo profilo, che attiene alla condotta inadempiente dell' (a cui l'appellante ascrive la concorrente violazione dei precetti dettati CP_1
appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”. Conf. Cass. SU 27199/2017. 2 Cfr. doc. 34 allegato al fascicolo dell'appellante: “la S.V. è invitata a voler circostanziare le date degli accadimenti”. 3 Cfr. doc. 33 all. al fascicolo dell'appellante.
Pag. 4 di 8 dagli articoli 2043 e 2087 c.c.), si conviene con il tribunale che non è antigiuridica la scelta di non renderla edotta delle azioni risarcitorie che i due colleghi avevano intentato contro la stessa alla quale imputavano la responsabilità per la condotta CP_1 vessatoria tenuta dall'odierna appellante nei loro confronti.
10.1. A ben vedere, il rilievo del tribunale, secondo cui, per l'appunto, l' CP_1 non era obbligata a farlo, non trova da parte dell'appellante alcuna specifica e argomentata contestazione che sia capace di indicare la fonte dell'obbligazione a cui l' non avrebbe adempiuto. Tanto basta, ex art. 434 c.p.c., a rendere CP_1 inammissibile il motivo di impugnazione sul punto4, che, del resto, è manifestamente infondato alla stregua della condotta processuale che l' adottò nei processi CP_1 intentati dai due dipendenti.
10.2. Lungi dal dimostrarsi connivente con essi e dall'assecondare le loro rivendicazioni, l' resistette in giudizio e ne uscì vittoriosa. Dalla sentenza n. CP_1
792/2017 di questa Corte, prodotta dall'appellante, che ha dichiarato inammissibile l'appello dello contro la pronuncia di primo grado a lui sfavorevole, si CP_2 desume, in particolare, non solo che quella pronuncia di rigetto fu adottata “alla luce della documentazione prodotta dall'azienda sanitaria”, considerata dal tribunale sufficiente a dimostrare l'insussistenza delle denunciate condotte persecutorie, ma si evince anche che il dirigente dell'ufficio si fece promotore di “segnalazioni all'organo disciplinare” nei confronti dello stesso a seguito delle vicende che lo avevano CP_2 visto contrapposto all'odierna appellante in “un clima di conflittualità sul posto di lavoro”. Ciò a riprova che quella stessa iniziativa dirigenziale (di mera segnalazione), di cui l'appellante assume di essere stata l'esclusiva vittima, in realtà fu intrapresa anche nei confronti del collega.
Pag. 5 di 8 10.3. Parimenti, dalla sentenza n. 1029/2017 con cui il tribunale respinse le analoghe domande risarcitorie del nei confronti dell' , si Per_1 Controparte_1 evince che l'esito di quel processo non fu influenzato dall'autonomo intervento adesivo dell'odierna appellante, ma fu determinato esclusivamente dalle carenti allegazioni del ricorso e dalle risultanze dell'istruttoria espletata che il tribunale giudicò incapaci di riscontrare, in punto di prova, la dedotta condotta persecutoria posta a base di quelle domande.
10.4. Quest'ultima sentenza, inoltre, smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui l' omise di intervenire per cercare di porre rimedio alla situazione CP_1 conflittuale da lei denunciata. Al contrario, dà per provato il “continuo coinvolgimento” dell' medesima, la quale, in data 22.4.2013, contestò al l'infrazione CP_1 Per_1 disciplinare per cui lo sanzionò con un “richiamo verbale” e inoltre, allo scopo di risolvere “la palesata situazione di incompatibilità ambientale”, gli propose di
“individuare un'altra sede” nella quale spostarsi a lavorare. In tal senso, d'altronde,
l' si era già mossa nei confronti anche dello giacché la medesima CP_1 CP_2 sentenza attesta che questi rimase a lavorare nel consultorio di Cropani solo dal
13.8.2012 al 4.7.2013, quando fu trasferito a CP_3
10.5. Ed è importante evidenziare che la medesima sentenza registra, altresì, le iniziative disciplinari che l' intraprese nei confronti di diversi dipendenti del CP_1 consultorio in cui lavora l'appellante proprio allo scopo di porre rimedio alla situazione di conflittualità venutasi a creare6. E così smentisce quella condotta passiva ed inerte che l'appellante ingiustamente le addebita.
11. Anche sotto il profilo della qualificazione giuridica della vicenda esaminata e dei principi di diritto alla stregua dei quali il tribunale l'ha valutata, la decisione impugnata merita conferma.
11.1. Ed invero, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al
Pag. 6 di 8 precetto generale del neminem laedere sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 c.c.
e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.: la duplicità del titolo risarcitorio e il distinto regime della prova a cui soggiacciono le due azioni non incidono, però, sull'elemento costitutivo della fattispecie di illecito che è rappresentato, in entrambi i casi, da una condotta antigiuridica che al datore di lavoro sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa
(cfr. Cass. 11120/1995).
11.2. Ma nella specie, quel che il tribunale ha correttamente giudicato mancante è, per l'appunto, una condotta datoriale antigiuridica anche solo colposa: a) da un canto, perché gran parte delle condotte denunciate dalla lavoratrice appellante (concernenti le aggressioni verbali e gli atteggiamenti persecutori che l' non avrebbe saputo CP_1 contrastare) non sono verificabili a causa della genericità delle relative allegazioni e delle corrispondenti richieste di prova;
b) d'altro canto, perché è provato che alcune di quelle condotte (concernenti l'inerzia e le omissioni dei vertici aziendali rispetto al deflagrare della conflittualità sul posto di lavoro) in realtà non sussistono;
c) d'altro canto ancora, perché altre e incontestate condotte (concernenti il mancato coinvolgimento della lavoratrice per far fronte alle iniziative giudiziarie dei colleghi contro l' non integrano l'inadempimento di alcuna specifica obbligazione della CP_1 quale, infatti, l'appellante non indica la fonte.
12. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai vigenti parametri tariffari, di cui al DM Giustizia n. 55/2014, e al valore della pretesa risarcitoria azionata.
14. Stante l'esito del gravame, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha promosso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 23/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 443/2023, pubblicata in data 23/05/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
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2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
€ 3.500 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 21336/2017: “L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in 4 Cass. 10916/2017: “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. 5 Così nella sentenza 1029/2017 del tribunale di Catanzaro: “ … ha lavorato a Cropani dal CP_2 13.8.2012 e sino al 4.7.2012, allorquando era assegnato (sic) alla sede di Sersale”. 6 Ibidem: “gli interventi disciplinari che sono stati posti in essere dall'azienda possono essere valutati proprio come strumenti volti a ripristinare la situazione descritta ante 2012”, precedente, cioè, al momento in cui iniziarono a peggiorare i rapporti all'interno dell'ufficio.