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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Catania, corso Italia n. 46, presso lo Parte_1
EP ER e UR ER CI AR che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. Controparte_1 atura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO E
elett.me dom.ta in Bari, via Cognetti n. 58, presso lo Controparte_2 studio degli avv.ti Michele Di Donna e Margherita Pedone che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6925/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente del , con Parte_1 Controparte_1 qualifica di funzionario economico, Area III, posizione economica F6, in servizio presso la e di essere stata illegittimamente esclusa dalla Controparte_3 prova selettiva per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con decreto n. 2257 del 4.11.2021, a causa di un ritardo nella presentazione della domanda;
precisato, inoltre, di aver presentato la prima istanza entro il termine stabilito dal bando (15 giorni decorrenti dalle ore 12.00 del 8.11.2021), ovvero alle ore 15.00 del 22.11.2021, e una seconda istanza in data 13.12.2021, entro il termine del 15.12.2021, come previsto dalla circolare n. 2569 del 3.12.2021, ha convenuto in giudizio il e la controinteressata Controparte_1 [...]
rassegnando l : “A/ Accertare e dichia CP_2 diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree indetto con DM n. 2257 del 04.11.2021 ed in particolare alla progressione per il passaggio dalla Fascia economica F6 alla Fascia economica F7, Area Terza, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi e tra questi la circolare 12/2021/RU, il Decreto Ministeriale 2729 del 28.12.2021 – decreto di esclusione-, il Decreto n. 2732 DEL 29.12.2021- graduatoria- ; il decreto ministeriale n. 2569 del 3/12/2021, a firma del Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del
, nella parte in cui limita la riapertura dei termini al solo Controparte_1 personale destinatario di notifiche tardive, nonché la graduatoria di merito pubblicata con di cui al D.M. n. 2732 del 29.12.2021 nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori;
A1/ ordinare all'Amministrazione dell'Interno di ammettere la ricorrente alla procedura per cui è causa e per l'effetto valutare la domanda di partecipazione dalla stessa presentata con ogni conseguenza in ordine alla sua collocazione nella graduatoria di merito nella seconda posizione con punti 176, o altro punteggio e posizione che risulterà dovuto e comunque da individuarsi nelle prime 133 posizioni e quindi tra i vincitori. A2/ per l'effetto ordinare all'Amministrazione dell'interno di inquadrare al ricorrente nella posizione F7 dell'area III con decorrenza 1.1.2021 con attribuzione del corrispondente trattamento economico e condannarla a corrisponderle i relativi arretrati con interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
1.1. Nella resistenza del e di , che in Controparte_1 Controparte_2 via riconvenzionale e condizionata ha chiesto la condanna del al CP_1 risarcimento in forma specifica, mediante il suo mantenimento nella graduatoria dei soggetti vincitori ovvero, in via subordinata, per equivalente economico, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) preliminarmente, richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di riparto della giurisdizione in materia concorsuale (Cass. n. 8522/2012, Cass. n. 26270/2016 e le altre citate), ha affermato la giurisdizione del g.o. poiché la presente controversia.. riguarda la partecipazione alla prova selettiva indetta per l'attribuzione di una fascia economica superiore nell'ambito della stessa Area> ii) ha premesso che
ha ricevuto la superiore fascia retributiva oggetto del presente Parte_1 giudizio a decorrere dal 1.1.2022> circostanza confermata dalla stessa che ha quindi limitato la domanda all'anno 2021; iii) nel merito, Pt_1
che il bando di concorso n. 2257 del 4.11. 2021 (in atti) prevedeva che “Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere presentate nel termine perentorio di quindici giorni che decorre dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre 2021”, sicché in base a tale disposizione il termine scadeva alle h. 12.00 del 23.11.2021> e che il bando di concorso costituisce
“lex specialis” con riguardo ai requisiti di partecipazione ed ai criteri di svolgimento della selezione, che pertanto non sono modificabili “in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione” [..]>, con riguardo alla modificata scadenza di presentazione della domanda ha affermato che non si tratta di una modifica dei requisiti di partecipazione o delle modalità di svolgimento della selezione, atteso che il si è limitato a precisare Controparte_1 successivamente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, mediante la richiamata circolare, la cui tempestiva conoscenza da parte di
[...] non è dalla medesima contestata, in alcuno dei suoi atti, nel presente Pt_1 giudizio> sicché che ha tardivamente presentato la prima Parte_1 domanda, non po messa alla prova selettiva sulla base della seconda domanda presentata in data 13.12.2021, entro il successivo termine di cui al citato decreto n. 2569/2021 (in effetti previsto esclusivamente per coloro che non avevano ricevuto la notifica della circolare n. 12/2021)>; ha quindi respinto il ricorso, ritenendo assorbite le residue questioni.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, con riferimento al termine finale di presentazione delle candidature previsto dal bando di concorso di cui al decreto prot. n. 0002257 del 4.11.2021, ha attribuito natura esplicativa, e non già modificativa/integrativa, alla circolare n. 12/2021/RU del 4.11.2021 escludendo, conseguentemente, la ricorrente dall'ammissione alla procedura di selezione bandita dal in ragione della tardiva CP_1 presentazione della domanda;
II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha omesso l'esame della domanda e dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, di affermare il diritto della ricorrente all'inquadramento nella posizione economica F7, area III, a far data dal 1 gennaio 2021; III) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, ritenendo assorbite le residue questioni, non ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla controinteressata;
IV) l'erroneità nella parte in cui il primo Controparte_2 giudice ha condannato la alla refusione delle spese di lite. Pt_1
2.1. Si è costituita in g resistendo al gravame e Controparte_2 chiedendone il rigetto (con la riproposizione anche della domanda riconvenzionale rimasta assorbita e/o non esaminata, in specie di condanna del a risarcire in forma specifica la con il suo Controparte_1 CP_2 graduatoria dei soggetti vincitori d procedura di selezione interna, ovvero, in via subordinata, per equivalente economico); in via incidentale ha quindi impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, pur individuando il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del 23.11.2021”, ha poi respinto il ricorso sul rilievo della natura meramente esplicativa della Circolare n. 12/2021/RU del 4.11.2021 e della sua conoscenza da parte della ricorrente prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande.
2.2. Si è altresì costituito in giudizio il resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Pacifici in causa i seguenti fatti rilevanti per la decisione: i) con Decreto n. 2257 del 04.11.2021 sono state avviate le procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per n.4795 unità di personale dell'Amministrazione civile;
in particolare, sono state indette le procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile delle Aree prima, seconda e terza e tra questi, per quanto qui rileva, erano stabiliti i contingenti relativi alle fasce economiche da attribuire alle corrispondenti unità di personale per l'Area terza: - n.133 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F6 alla fascia retributiva F7; ii) all'art. 3 del bando era previsto che “1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere presentate nel termine perentorio di quindici giorni che decorre dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre 2021”, termine, che come affermato dal Tribunale, sarebbe andato a scadere alle h. 12.00 del 23.11.2021>; iii) con circolare n. 12/2021/RU, emessa nella stessa giornata del 4.11.2021, e avente ad oggetto “Procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree – anno 2021”, il ha CP_1 precisato che “Per partecipare alla selezione occorre accedere al net http://intrapersciv.interno.it, entrare nell'Area Riservata secondo le istruzioni riportate nell'allegato “Progressioni Economiche 2021 – Allegato A: Credenziali Accesso Area Riservata Intranet”, utilizzare la procedura informatica
“Progressioni Economiche 2021” e inviare le domande esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre 2021 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22 novembre 2021”; iv) detta circolare è stata portata a conoscenza dei dipendenti e per quanto qui rileva dell'appellante, come accertato nella gravata sentenza e non contestato né altrimenti smentito;
v) alle ore 15 del 22 novembre 2021, quindi fuori dal termine da ultimo indicato, l'appellante ha cercato di presentare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, senza riuscirvi in quanto il sistema informativo risultava scollegato per scadenza del termine;
v) con decreto n. 2569 del 3/12/2021 il
[...]
ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, CP_1
12.00 del giorno 13 dicembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2021, riapertura riservata alla ristretta platea di destinatari indicata nelle premesse dell'atto (“RILEVATO che alcune unità di personale, per mero errore materiale, non hanno ricevuto la notifica di detta circolare da parte degli uffici di appartenenza entro il prescritto termine di scadenza e, pertanto, non hanno potuto partecipare alla procedura;
RILEVATO, quindi, di dover consentire anche al personale destinatario di notifiche tardive attestate dagli uffici di appartenenza di partecipare alle selezioni, in osservanza degli stessi requisiti già previsti dal bando disponendo a tal fine la riapertura dei termini di partecipazione nei loro confronti); vi) in data 13.12.2021 l'appellante ha presentato domanda, che però non è stata valutata ed è stata respinta con decreto ministeriale n. 2729 del 28 dicembre 2021, cui è seguito il decreto di esclusione dal concorso del 28 dicembre 2021 per “ presentazione della domanda fuori dei termini (art. 3 del bando)”.
4.1. E' altresì pacifico in causa che l'appellante ha ottenuto il riconoscimento della fascia economica superiore qui rivendicata con decorrenza 1/1/2022, sicché, sin dal primo grado, è rimasto in discussione esclusivamente l'anno 2021.
5. Con il primo motivo il gravame torna a ripetere quanto affermato in primo grado e disatteso dal Tribunale e quindi a sostenere, in sintesi: che “l'esclusione della dott.ssa dalla procedura selettiva deriva dall'illegittima restrizione Pt_1 del termine zione della domanda di partecipazione adottata con la circolare n. 12/2021/RU, ovvero con un atto non idoneo a comprimere e/o modificare la norma regolatrice della procedura”; che “il decreto ministeriale contenente il bando di selezione, costituisce la lex specialis della procedura concorsuale ed ha natura di autovincolo per la pubblica amministrazione che, in alcun modo, può disapplicare le prescrizioni ivi contenute, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere di autotutela che presuppone, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa, l'adozione di un atto con le stesse modalità e forme del bando di gara precedentemente adottato e non certamente, come avvenuto nel caso di specie, attraverso una circolare amministrativa”; che “Diversamente opinando si assisterebbe ad un'illegittima violazione dei principi di affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, i cui diritti ed interessi sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis”.
5.1. A quest'ultimo riguardo va da subito osservato, per disattendere il gravame, che alcuna violazione del principio di parità di trattamento e di affidamento può ritenersi sussistente nella fattispecie, atteso che la circolare esplicativa sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione- la contestata n. 12/2021- è stata portata a conoscenza di tutto il personale e per quanto qui rileva anche dell'appellante e laddove, per problemi organizzativi non è stato possibile, il ha provveduto a ristabilire la par condicio con la riapertura CP_1 dei termini a favore dei dipendenti che non ne erano venuti a conoscenza, tra i quali non rientra l'appellante, che pertanto non può dolersi di essersi vista respinta la domanda tardivamente proposta il 13.12.2021. 5.1.1 Anche a sostenere che con la più volte richiamata circolare n 12/2021 sia stata apportata una modifica al termine di scadenza originariamente fissato per la presentazione delle domande di partecipazione (ore 12.00 del 22 novembre 202 anziché h. 12.00 del 23.11.2021), ciò ha avuto valore per tutti i dipendenti, senza alcuna violazione del principio di parità e i concorrenti rimessi in termini erano quelli rimasti pregiudicati dalla mancata conoscenza della scadenza fissata dal circolare 12/2021. 5.2. Il primo giudice non ha negato il valore di lex specialis al bando di concorso, ma ha condivisibilmente osservato che nella specie non viene in rilievo < una modifica dei requisiti di partecipazione o delle modalità di svolgimento della selezione, atteso che il si è limitato a precisare Controparte_1 successivamente il termine resentazione delle domande, mediante la richiamata circolare, la cui tempestiva conoscenza da parte di
[...] non è dalla medesima contestata, in alcuno dei suoi atti, nel presente Pt_1
.
5.2.1 L'auto-vincolo invocato nel gravame vale per i requisiti essenziali dell'offerta al pubblico e più esattamente: numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente. D'altronde è lo stesso art 1336 c.c. che fa riferimento a “gli estremi essenziali del contratto”, ai quali rimangono estranei i profili procedurali, quale nella specie è il termine di presentazione della domanda, soprattutto se detti profili vengano modifica interviene ben prima dell'inizio della procedura.
5.3. Come è stato dedotto dal (memoria primo grado) e non CP_1 contestato, la circolare 12/2021 è stata emanata perché è consuetudine indicare le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sicché era onere dell'appellante procedere alla consultazione della stessa, attenendosi alle indicazioni ivi contenute così come hanno fatto gli altri concorrenti.
5.4. A quanto esposto può aggiungersi che, così come evidenziato dall'appellata, l'asserito illegittima violazione del bando da parte della circolare neppure può ritenersi effettivamente sussistente, atteso che si tratta di atti coevi e che il secondo ben può aver esplicitato il computo previsto nel bando ricomprendendovi il dies a quo.
5.5. Ed ancora. Anche a voler prescindere da quanto sopra osservato, che assume comunque valore assorbente e decisivo, l'eventuale ritenuta non legittimità della modifica del termine di scadenza per la presentazione delle domande potrebbe al più comportare l'annullamento dell'intera procedura e la sua ripetizione, non richieste in giudizio, e non certo l'ammissione sic et simpliciter dell'appellante con riconoscimento alla stessa della fascia economica superiore, come invece preteso, essendo all'evidenza necessario ristabilire la par condicio tra tutti i potenziali soggetti interessati e quindi destinatari dell'offerta.
5.5. In conclusione, l'appello va respinto non sussistendo il diritto dell'appellante a partecipare alla procedura selettiva in discussione, attesa la tardività della domanda presentata.
6. Il rigetto del primo motivo di gravame travolge all'evidenza gli altri motivi: i) non essendo consentito procedere ad alcuna verifica e valutazione della posizione dell'appellante, rimaste definitivamente precluse (II motivo); ii) risultando assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dalla in via CP_2 condizionata e dalla medesima riproposta in questa sede sempre in via condizionata (III motivo); iii) avendo il Tribunale fatto corretta applicazione, nella statuizione sulle spese, del principio di soccombenza rispetto a cui non viene osservato alcunché né viene dedotto alcun elemento che possa integrare le diverse ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c., soccombenza che rimane confermata in questo grado.
6.1. Rimane assorbito anche l'appello incidentale di che invero Controparte_4 si è sostanziato nella mera riproposizione delle ragi ento della richiesta di rigetto della pretesa dell'appellante.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, così assorbito l'appello incidentale;
condanna l'appellante a rifondere al e a Controparte_1 Controparte_2 le spese del grado, liquidate a favore di ciascuna parte in € 4502,00 oltre rimborso 15% iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti principali le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Catania, corso Italia n. 46, presso lo Parte_1
EP ER e UR ER CI AR che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. Controparte_1 atura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO E
elett.me dom.ta in Bari, via Cognetti n. 58, presso lo Controparte_2 studio degli avv.ti Michele Di Donna e Margherita Pedone che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6925/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente del , con Parte_1 Controparte_1 qualifica di funzionario economico, Area III, posizione economica F6, in servizio presso la e di essere stata illegittimamente esclusa dalla Controparte_3 prova selettiva per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con decreto n. 2257 del 4.11.2021, a causa di un ritardo nella presentazione della domanda;
precisato, inoltre, di aver presentato la prima istanza entro il termine stabilito dal bando (15 giorni decorrenti dalle ore 12.00 del 8.11.2021), ovvero alle ore 15.00 del 22.11.2021, e una seconda istanza in data 13.12.2021, entro il termine del 15.12.2021, come previsto dalla circolare n. 2569 del 3.12.2021, ha convenuto in giudizio il e la controinteressata Controparte_1 [...]
rassegnando l : “A/ Accertare e dichia CP_2 diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree indetto con DM n. 2257 del 04.11.2021 ed in particolare alla progressione per il passaggio dalla Fascia economica F6 alla Fascia economica F7, Area Terza, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi e tra questi la circolare 12/2021/RU, il Decreto Ministeriale 2729 del 28.12.2021 – decreto di esclusione-, il Decreto n. 2732 DEL 29.12.2021- graduatoria- ; il decreto ministeriale n. 2569 del 3/12/2021, a firma del Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del
, nella parte in cui limita la riapertura dei termini al solo Controparte_1 personale destinatario di notifiche tardive, nonché la graduatoria di merito pubblicata con di cui al D.M. n. 2732 del 29.12.2021 nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori;
A1/ ordinare all'Amministrazione dell'Interno di ammettere la ricorrente alla procedura per cui è causa e per l'effetto valutare la domanda di partecipazione dalla stessa presentata con ogni conseguenza in ordine alla sua collocazione nella graduatoria di merito nella seconda posizione con punti 176, o altro punteggio e posizione che risulterà dovuto e comunque da individuarsi nelle prime 133 posizioni e quindi tra i vincitori. A2/ per l'effetto ordinare all'Amministrazione dell'interno di inquadrare al ricorrente nella posizione F7 dell'area III con decorrenza 1.1.2021 con attribuzione del corrispondente trattamento economico e condannarla a corrisponderle i relativi arretrati con interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
1.1. Nella resistenza del e di , che in Controparte_1 Controparte_2 via riconvenzionale e condizionata ha chiesto la condanna del al CP_1 risarcimento in forma specifica, mediante il suo mantenimento nella graduatoria dei soggetti vincitori ovvero, in via subordinata, per equivalente economico, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) preliminarmente, richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di riparto della giurisdizione in materia concorsuale (Cass. n. 8522/2012, Cass. n. 26270/2016 e le altre citate), ha affermato la giurisdizione del g.o. poiché la presente controversia.. riguarda la partecipazione alla prova selettiva indetta per l'attribuzione di una fascia economica superiore nell'ambito della stessa Area> ii) ha premesso che
ha ricevuto la superiore fascia retributiva oggetto del presente Parte_1 giudizio a decorrere dal 1.1.2022> circostanza confermata dalla stessa che ha quindi limitato la domanda all'anno 2021; iii) nel merito, Pt_1
che il bando di concorso n. 2257 del 4.11. 2021 (in atti) prevedeva che “Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere presentate nel termine perentorio di quindici giorni che decorre dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre 2021”, sicché in base a tale disposizione il termine scadeva alle h. 12.00 del 23.11.2021> e che il bando di concorso costituisce
“lex specialis” con riguardo ai requisiti di partecipazione ed ai criteri di svolgimento della selezione, che pertanto non sono modificabili “in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione” [..]>, con riguardo alla modificata scadenza di presentazione della domanda ha affermato che non si tratta di una modifica dei requisiti di partecipazione o delle modalità di svolgimento della selezione, atteso che il si è limitato a precisare Controparte_1 successivamente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, mediante la richiamata circolare, la cui tempestiva conoscenza da parte di
[...] non è dalla medesima contestata, in alcuno dei suoi atti, nel presente Pt_1 giudizio> sicché che ha tardivamente presentato la prima Parte_1 domanda, non po messa alla prova selettiva sulla base della seconda domanda presentata in data 13.12.2021, entro il successivo termine di cui al citato decreto n. 2569/2021 (in effetti previsto esclusivamente per coloro che non avevano ricevuto la notifica della circolare n. 12/2021)>; ha quindi respinto il ricorso, ritenendo assorbite le residue questioni.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, con riferimento al termine finale di presentazione delle candidature previsto dal bando di concorso di cui al decreto prot. n. 0002257 del 4.11.2021, ha attribuito natura esplicativa, e non già modificativa/integrativa, alla circolare n. 12/2021/RU del 4.11.2021 escludendo, conseguentemente, la ricorrente dall'ammissione alla procedura di selezione bandita dal in ragione della tardiva CP_1 presentazione della domanda;
II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha omesso l'esame della domanda e dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, di affermare il diritto della ricorrente all'inquadramento nella posizione economica F7, area III, a far data dal 1 gennaio 2021; III) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, ritenendo assorbite le residue questioni, non ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla controinteressata;
IV) l'erroneità nella parte in cui il primo Controparte_2 giudice ha condannato la alla refusione delle spese di lite. Pt_1
2.1. Si è costituita in g resistendo al gravame e Controparte_2 chiedendone il rigetto (con la riproposizione anche della domanda riconvenzionale rimasta assorbita e/o non esaminata, in specie di condanna del a risarcire in forma specifica la con il suo Controparte_1 CP_2 graduatoria dei soggetti vincitori d procedura di selezione interna, ovvero, in via subordinata, per equivalente economico); in via incidentale ha quindi impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, pur individuando il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del 23.11.2021”, ha poi respinto il ricorso sul rilievo della natura meramente esplicativa della Circolare n. 12/2021/RU del 4.11.2021 e della sua conoscenza da parte della ricorrente prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande.
2.2. Si è altresì costituito in giudizio il resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Pacifici in causa i seguenti fatti rilevanti per la decisione: i) con Decreto n. 2257 del 04.11.2021 sono state avviate le procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per n.4795 unità di personale dell'Amministrazione civile;
in particolare, sono state indette le procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile delle Aree prima, seconda e terza e tra questi, per quanto qui rileva, erano stabiliti i contingenti relativi alle fasce economiche da attribuire alle corrispondenti unità di personale per l'Area terza: - n.133 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F6 alla fascia retributiva F7; ii) all'art. 3 del bando era previsto che “1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere presentate nel termine perentorio di quindici giorni che decorre dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre 2021”, termine, che come affermato dal Tribunale, sarebbe andato a scadere alle h. 12.00 del 23.11.2021>; iii) con circolare n. 12/2021/RU, emessa nella stessa giornata del 4.11.2021, e avente ad oggetto “Procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree – anno 2021”, il ha CP_1 precisato che “Per partecipare alla selezione occorre accedere al net http://intrapersciv.interno.it, entrare nell'Area Riservata secondo le istruzioni riportate nell'allegato “Progressioni Economiche 2021 – Allegato A: Credenziali Accesso Area Riservata Intranet”, utilizzare la procedura informatica
“Progressioni Economiche 2021” e inviare le domande esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre 2021 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22 novembre 2021”; iv) detta circolare è stata portata a conoscenza dei dipendenti e per quanto qui rileva dell'appellante, come accertato nella gravata sentenza e non contestato né altrimenti smentito;
v) alle ore 15 del 22 novembre 2021, quindi fuori dal termine da ultimo indicato, l'appellante ha cercato di presentare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, senza riuscirvi in quanto il sistema informativo risultava scollegato per scadenza del termine;
v) con decreto n. 2569 del 3/12/2021 il
[...]
ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, CP_1
12.00 del giorno 13 dicembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2021, riapertura riservata alla ristretta platea di destinatari indicata nelle premesse dell'atto (“RILEVATO che alcune unità di personale, per mero errore materiale, non hanno ricevuto la notifica di detta circolare da parte degli uffici di appartenenza entro il prescritto termine di scadenza e, pertanto, non hanno potuto partecipare alla procedura;
RILEVATO, quindi, di dover consentire anche al personale destinatario di notifiche tardive attestate dagli uffici di appartenenza di partecipare alle selezioni, in osservanza degli stessi requisiti già previsti dal bando disponendo a tal fine la riapertura dei termini di partecipazione nei loro confronti); vi) in data 13.12.2021 l'appellante ha presentato domanda, che però non è stata valutata ed è stata respinta con decreto ministeriale n. 2729 del 28 dicembre 2021, cui è seguito il decreto di esclusione dal concorso del 28 dicembre 2021 per “ presentazione della domanda fuori dei termini (art. 3 del bando)”.
4.1. E' altresì pacifico in causa che l'appellante ha ottenuto il riconoscimento della fascia economica superiore qui rivendicata con decorrenza 1/1/2022, sicché, sin dal primo grado, è rimasto in discussione esclusivamente l'anno 2021.
5. Con il primo motivo il gravame torna a ripetere quanto affermato in primo grado e disatteso dal Tribunale e quindi a sostenere, in sintesi: che “l'esclusione della dott.ssa dalla procedura selettiva deriva dall'illegittima restrizione Pt_1 del termine zione della domanda di partecipazione adottata con la circolare n. 12/2021/RU, ovvero con un atto non idoneo a comprimere e/o modificare la norma regolatrice della procedura”; che “il decreto ministeriale contenente il bando di selezione, costituisce la lex specialis della procedura concorsuale ed ha natura di autovincolo per la pubblica amministrazione che, in alcun modo, può disapplicare le prescrizioni ivi contenute, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere di autotutela che presuppone, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa, l'adozione di un atto con le stesse modalità e forme del bando di gara precedentemente adottato e non certamente, come avvenuto nel caso di specie, attraverso una circolare amministrativa”; che “Diversamente opinando si assisterebbe ad un'illegittima violazione dei principi di affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, i cui diritti ed interessi sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis”.
5.1. A quest'ultimo riguardo va da subito osservato, per disattendere il gravame, che alcuna violazione del principio di parità di trattamento e di affidamento può ritenersi sussistente nella fattispecie, atteso che la circolare esplicativa sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione- la contestata n. 12/2021- è stata portata a conoscenza di tutto il personale e per quanto qui rileva anche dell'appellante e laddove, per problemi organizzativi non è stato possibile, il ha provveduto a ristabilire la par condicio con la riapertura CP_1 dei termini a favore dei dipendenti che non ne erano venuti a conoscenza, tra i quali non rientra l'appellante, che pertanto non può dolersi di essersi vista respinta la domanda tardivamente proposta il 13.12.2021. 5.1.1 Anche a sostenere che con la più volte richiamata circolare n 12/2021 sia stata apportata una modifica al termine di scadenza originariamente fissato per la presentazione delle domande di partecipazione (ore 12.00 del 22 novembre 202 anziché h. 12.00 del 23.11.2021), ciò ha avuto valore per tutti i dipendenti, senza alcuna violazione del principio di parità e i concorrenti rimessi in termini erano quelli rimasti pregiudicati dalla mancata conoscenza della scadenza fissata dal circolare 12/2021. 5.2. Il primo giudice non ha negato il valore di lex specialis al bando di concorso, ma ha condivisibilmente osservato che nella specie non viene in rilievo < una modifica dei requisiti di partecipazione o delle modalità di svolgimento della selezione, atteso che il si è limitato a precisare Controparte_1 successivamente il termine resentazione delle domande, mediante la richiamata circolare, la cui tempestiva conoscenza da parte di
[...] non è dalla medesima contestata, in alcuno dei suoi atti, nel presente Pt_1
.
5.2.1 L'auto-vincolo invocato nel gravame vale per i requisiti essenziali dell'offerta al pubblico e più esattamente: numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente. D'altronde è lo stesso art 1336 c.c. che fa riferimento a “gli estremi essenziali del contratto”, ai quali rimangono estranei i profili procedurali, quale nella specie è il termine di presentazione della domanda, soprattutto se detti profili vengano modifica interviene ben prima dell'inizio della procedura.
5.3. Come è stato dedotto dal (memoria primo grado) e non CP_1 contestato, la circolare 12/2021 è stata emanata perché è consuetudine indicare le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sicché era onere dell'appellante procedere alla consultazione della stessa, attenendosi alle indicazioni ivi contenute così come hanno fatto gli altri concorrenti.
5.4. A quanto esposto può aggiungersi che, così come evidenziato dall'appellata, l'asserito illegittima violazione del bando da parte della circolare neppure può ritenersi effettivamente sussistente, atteso che si tratta di atti coevi e che il secondo ben può aver esplicitato il computo previsto nel bando ricomprendendovi il dies a quo.
5.5. Ed ancora. Anche a voler prescindere da quanto sopra osservato, che assume comunque valore assorbente e decisivo, l'eventuale ritenuta non legittimità della modifica del termine di scadenza per la presentazione delle domande potrebbe al più comportare l'annullamento dell'intera procedura e la sua ripetizione, non richieste in giudizio, e non certo l'ammissione sic et simpliciter dell'appellante con riconoscimento alla stessa della fascia economica superiore, come invece preteso, essendo all'evidenza necessario ristabilire la par condicio tra tutti i potenziali soggetti interessati e quindi destinatari dell'offerta.
5.5. In conclusione, l'appello va respinto non sussistendo il diritto dell'appellante a partecipare alla procedura selettiva in discussione, attesa la tardività della domanda presentata.
6. Il rigetto del primo motivo di gravame travolge all'evidenza gli altri motivi: i) non essendo consentito procedere ad alcuna verifica e valutazione della posizione dell'appellante, rimaste definitivamente precluse (II motivo); ii) risultando assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dalla in via CP_2 condizionata e dalla medesima riproposta in questa sede sempre in via condizionata (III motivo); iii) avendo il Tribunale fatto corretta applicazione, nella statuizione sulle spese, del principio di soccombenza rispetto a cui non viene osservato alcunché né viene dedotto alcun elemento che possa integrare le diverse ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c., soccombenza che rimane confermata in questo grado.
6.1. Rimane assorbito anche l'appello incidentale di che invero Controparte_4 si è sostanziato nella mera riproposizione delle ragi ento della richiesta di rigetto della pretesa dell'appellante.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, così assorbito l'appello incidentale;
condanna l'appellante a rifondere al e a Controparte_1 Controparte_2 le spese del grado, liquidate a favore di ciascuna parte in € 4502,00 oltre rimborso 15% iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti principali le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario