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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/07/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CAPUTO FRANCESCA e Controparte_1 con elezione di domicilio in presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to CAVALLO LUIGI EMANUELE Controparte_2
MICHELE, con elezione di domicilio presso i difensori, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 giugno 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, , premesso di Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in Foggia il 15/10/2005, Controparte_2 che dall'unione coniugale nascevano i figli (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]); che il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1377/2023, pubblicata Per_2 il 17.05.2023, passata in giudicato, pronunciava la separazione tra i coniugi;
che la 1 separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al
Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso, domandando, con la prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., la restituzione degli arretrati versati a titolo di contributo al mantenimento della prole.
Si costituiva il resistente, chiedendo pronunciarsi il divorzio con conferma integrale delle condizioni della separazione.
All'esito della prima udienza il Giudice, con ordinanza del 19.04.2024, così provvedeva in via provvisoria e urgente: “autorizza i coniugi a continuare vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso il padre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
la determinazione del se, quando e come incontrare la madre sia rimesso alla libera determinazione dei figli e della ricorrente;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando a
mmediatamente la somma mensile di € 300,00 (di cui € 150,00 per ciascun Controparte_2 figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli”. Con la medesima ordinanza, rigettava le richieste istruttorie, sollevava d'ufficio il rilievo dell'inammissibilità delle domande proposte soggette al rito ordinario e, in particolare, della domanda di restituzione di somme di denaro e mandava al Consultorio Familiare di Foggia di relazionare sull'eventuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti della e di un percorso nei confronti dei minori volto al recupero del rapporto con la CP_1 madre, nonché di un percorso volto a ridurre la conflittualità tra i genitori, come disposto dal
Tribunale di Foggia nella sentenza di separazione.
All'esito, acquisita la relazione del Consultorio e tenuto conto di quanto dalla stessa rappresentato in ordine all'assenza di particolari criticità e della conformità dell'attuale assetto al superiore interesse dei minori, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “1) addivenire ad un divorzio congiunto con i patti che recepiscano l'ordinanza del Giudice delegato emessa il 19 aprile 2024; 2) compensazione delle spese del giudizio;”
2 All'udienza del 30.06.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. in data 4.07.2025 rassegnava parere favorevole “come da ordinanza del 19.4.2024”.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, chiedendo confermarsi le condizioni indicate nell'ordinanza del Giudice delegato emessa il 19 aprile 2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di divorziare alle condizioni dell'ordinanza del 19 aprile 2024.
Dette statuizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni della predetta ordinanza.
Quanto alle spese di lite, preso atto della accettazione da parte di entrambe le parti alle condizioni di cui all'ordinanza emessa in sede provvisoria dal Giudice delegato, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. (ed essendo ogni altra questione tra le parti – esecutiva e penale – estranea al presente giudizio), le stesse devono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio
3 celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia il 15/10/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2005, parte II, serie A, n. 556);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate dell'ordinanza del 19 aprile 2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
14/07/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CAPUTO FRANCESCA e Controparte_1 con elezione di domicilio in presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to CAVALLO LUIGI EMANUELE Controparte_2
MICHELE, con elezione di domicilio presso i difensori, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 giugno 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, , premesso di Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in Foggia il 15/10/2005, Controparte_2 che dall'unione coniugale nascevano i figli (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]); che il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1377/2023, pubblicata Per_2 il 17.05.2023, passata in giudicato, pronunciava la separazione tra i coniugi;
che la 1 separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al
Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso, domandando, con la prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., la restituzione degli arretrati versati a titolo di contributo al mantenimento della prole.
Si costituiva il resistente, chiedendo pronunciarsi il divorzio con conferma integrale delle condizioni della separazione.
All'esito della prima udienza il Giudice, con ordinanza del 19.04.2024, così provvedeva in via provvisoria e urgente: “autorizza i coniugi a continuare vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso il padre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
la determinazione del se, quando e come incontrare la madre sia rimesso alla libera determinazione dei figli e della ricorrente;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando a
mmediatamente la somma mensile di € 300,00 (di cui € 150,00 per ciascun Controparte_2 figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli”. Con la medesima ordinanza, rigettava le richieste istruttorie, sollevava d'ufficio il rilievo dell'inammissibilità delle domande proposte soggette al rito ordinario e, in particolare, della domanda di restituzione di somme di denaro e mandava al Consultorio Familiare di Foggia di relazionare sull'eventuale avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti della e di un percorso nei confronti dei minori volto al recupero del rapporto con la CP_1 madre, nonché di un percorso volto a ridurre la conflittualità tra i genitori, come disposto dal
Tribunale di Foggia nella sentenza di separazione.
All'esito, acquisita la relazione del Consultorio e tenuto conto di quanto dalla stessa rappresentato in ordine all'assenza di particolari criticità e della conformità dell'attuale assetto al superiore interesse dei minori, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “1) addivenire ad un divorzio congiunto con i patti che recepiscano l'ordinanza del Giudice delegato emessa il 19 aprile 2024; 2) compensazione delle spese del giudizio;”
2 All'udienza del 30.06.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. in data 4.07.2025 rassegnava parere favorevole “come da ordinanza del 19.4.2024”.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, chiedendo confermarsi le condizioni indicate nell'ordinanza del Giudice delegato emessa il 19 aprile 2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di divorziare alle condizioni dell'ordinanza del 19 aprile 2024.
Dette statuizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni della predetta ordinanza.
Quanto alle spese di lite, preso atto della accettazione da parte di entrambe le parti alle condizioni di cui all'ordinanza emessa in sede provvisoria dal Giudice delegato, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. (ed essendo ogni altra questione tra le parti – esecutiva e penale – estranea al presente giudizio), le stesse devono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio
3 celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia il 15/10/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2005, parte II, serie A, n. 556);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate dell'ordinanza del 19 aprile 2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
14/07/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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