Articolo 40 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 39Articolo 41
Versione
13 gennaio 1957
Art. 40. Modalita' di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge

Per la curata di un triennio, le promozioni a, ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe e quelle a ispettore superiore amministrativo, nei ruoli del personale tecnico e amministrativo delle carriere direttive, sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.
Per la medesima durata di un triennio, le promozioni a vicedirettore di stabilimento di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, sono conferite, per la meta' dei posti di volta in volta disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i consiglieri tecnici che conseguirono la promozione al grado 9° del soppresso ordinamento mediante concorso per esame. La frazione di posto superiore alla meta', si considera posto intero.
La residuale meta' dei posti e' conferita mediante esame di concorso secondo le modalita' previste dall'art. 8, punto 1), lettera a).
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957