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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2568/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2568/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
, nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: , rapp.ta e difesa dall' avv. Mariagrazia Battaglia, C.F. C.F._1
, pec. , quale procuratore e difensore C.F._2 Email_1 giusta procura in atti, ed elettivamente dom.ta presso questo studio, alla via Cav. Di Vittorio n. 16 in
Poggiomarino (NA) – 80040
-attrice
e
nato a [...] il [...] (c.f. ) e res. in Striano CP_1 C.F._3
(NA) alla Via Garibaldi n.190 e il sig. nato il [...] a [...] e res. Controparte_2 in Striano (NA) alla Via Sarno n.8 p.
3- nella qualità di eredi di deceduto il 25/09/2020 Persona_1
- rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe Strianese, (c.f. presso il quale elett.te C.F._4 domiciliano in Sarno (SA) alla via Roma n.103 come da procura in atti;
-convenuti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sede di ricorso monitorio, i ricorrenti, nella qualità di eredi del fu , rappresentavano Persona_1 che la sig.ra titolare unitamente al predetto del conto corrente Banca Poste Italiane Parte_1
n.1025034131- ufficio di Striano- nonché della carta Postepay Evolution n.5333171082179488 e di quella Postepay Paywawe n.4023600936856139, a seguito del decesso cointestatario del conto, aveva provveduto a prelevare dal conto corrente cointestato la somma di Euro 15.281,75.
I ricorrenti, pertanto, agivano per ottenere la restituzione della quota parte ad essi spettante delle suddette somme.
Con decreto n. 113/2022, provvisoriamente esecutivo dal 03.02.2022, il Tribunale Ordinario di Torre
Annunziata, dott. Nasti Salvatore, ingiungeva a Rosaria, di pagare ai ricorrenti Pt_1 CP_1
e , la somma di euro 7.640,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché le spese Controparte_2 della procedura liquidate in euro 140,00 ed il compenso di euro 900,00, oltre rimborso per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il suddetto decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato al debitore.
Avverso tale ingiunzione ha proposto opposizione la quale, in via preliminare, ha Parte_1 richiesto disporsi la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, ha istato per la revoca dello stesso.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ.,
Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987;
Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione. Dunque, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib.
Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione spiegata è fondata e va accolta.
In via preliminare, occorre ricostruire le questioni di fatto sottese alle pretese avanzate dagli odierni opposti in relazione ai prelievi effettuati da sul conto corrente cointestato. Parte_1
Quest'ultimo, innanzitutto, risulta essere un libretto postale cointestato a firma disgiunta che prevedeva come primo intestatario il sig. e come seconda intestataria la sig.ra Persona_1 [...]
. Al riguardo, va sin d'ora evidenziato che in caso di cointestazione del conto, le quote di Pt_1 ciascuno dei correntisti si presumono uguali (art. 1298 c. 2 c.c.). Si parla, infatti, di presunzione di proprietà comune delle somme cointestate. La presunzione è, però, da intendersi iuris tantum, atteso che è ammessa la prova contraria, il cui onere grava sulla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote o che le somme accreditate derivino solo da proprie consistenze patrimoniali.
Chiarito quanto innanzi, nel caso di specie, gli opposti sostengono che, alla data della morte di Per_1
(25.9.2020), il conto presentava un saldo attivo pari ad Euro 16.120,80 e che, in poco tempo,
[...] lo stesso fosse divenuto quasi incapiente a causa di diversi prelievi effettuati dalla opponente, di cui uno di Euro 15.000,00 effettuato mediante assegno disposto a favore della di lei figlia ed un ulteriore prelievo di Euro 281,75 datato 6.10.2020.
In relazione ai poteri di disposizione che gravano su ciascun correntista va affermato, in linea di principio, che il cointestatario del conto, anche se può compiere operazioni in autonomia, nei rapporti interni, “non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza” (Cass.
26991/2013; Cass. 77/2018). Infatti, sebbene ciascuno dei cointestatari possa prelevare tutta la giacenza, deve restituire all'altro una somma pari alla metà di quanto contenuto e illegittimamente prelevato (Cass. 1646/2014).
Ciò detto, però, l'opponente rappresenta che il conto fosse in utilizzo quasi esclusivo alla stessa, poiché in esso confluivano prevalentemente trasferimenti di denaro provenienti dal suo esclusivo patrimonio, come per le somme ad ella dovute a titolo di pensione;
sostiene, inoltre, che in ogni caso, la somma di Euro 15.000,00, di cui ha disposto con assegno a favore della figlia, deriverebbe quasi integralmente dal corrispettivo di una vendita di un immobile di sua proprietà ( cfr atto preliminare di vendita in atti). In merito all'emissione dell'assegno, precisa, peraltro, che tale operazione è stata realizzata quando era ancora in vita e che lo stesso non ha formulato alcuna Persona_1 opposizione.
In disparte dal tema circa il superamento della presunzione di contitolarità delle somme giacenti sul conto, in relazione all'atto dispositivo realizzato da giova precisare che la firma Parte_1 disgiunta permette ad ogni cointestatario di compiere tutte le operazioni singolarmente, ossia senza il consenso (e la firma) dell'altro, dovendo dunque ritenersi tale consenso presunto e, con esso, anche la riferibilità dell'atto individuale di disposizione agli altri intestatari del conto, salvo risulti diversamente. E' infatti insita nell'essenza del conto corrente a firme disgiunte la facoltà di ciascun cointestatario di disporre della totalità delle somme ivi depositate, ritenendosi l'assenso degli altri cointestatari manifestato al momento dell'apertura del conto.
La Suprema Corte ha affermato che dalla mera cointestazione del conto non discende la riferibilità ad uno dei correntisti delle operazioni poste in essere dall'altro. E' necessario, a tal fine, che il contratto preveda la facoltà dei correntisti di operare separatamente (come espressamente previsto nel contratto di conto corrente di corrispondenza depositato in atti), in quanto, in assenza di una disposizione negoziale di tale tenore, non è dato di affermare la presunzione del consenso dei contitolari all'operazione posta in essere da uno solo di essi. Infatti, la contestazione del conto fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, non anche l'esistenza del reciproco consenso dei cointestatari del conto alle operazioni poste in atto da uno di loro: consenso che, invece, è preventivamente manifestato allorquando sia accordata ad ogni contitolare del conto il potere di effettuare operazioni in modo disgiunto (Cass. Civ. 9063/2017).
Orbene, dagli atti di causa, innanzitutto, non emerge il dissenso del fu in merito Persona_1 all'emissione dell'assegno da parte di a favore della figlia;
peraltro, tale dissenso non Parte_1 può ricavarsi aliunde, non essendo state allegate circostanze ed elementi tali da indurre a ritenere, seppur in via presuntiva, la contrarietà del contitolare all'operazione realizzata;
da ultimo, per di più, deve effettivamente darsi atto che sebbene l'effettiva contabilizzazione dell'operazione e la concreta erogazione delle somme sia avvenuta l'1.10.2020 (come risulta dall'estratto conto depositato in atti dall'opponente), l'emissione dell'assegno è da ricondursi al 18.9.2020, quindi ad una data precedente rispetto all'avvenuto decesso del cointestatario del conto, il quale ben avrebbe potuto dunque manifestare esplicito dissenso.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431). Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per lo scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione per come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 113/22, emesso da codesto Tribunale il 28.01.22 (R.G. 2225/21);
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del CP_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in totali Euro 1.800,00, di cui euro 190,00 per spese oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Il Giudice
dott. Salvatore Nasti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2568/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
, nata il [...] in [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: , rapp.ta e difesa dall' avv. Mariagrazia Battaglia, C.F. C.F._1
, pec. , quale procuratore e difensore C.F._2 Email_1 giusta procura in atti, ed elettivamente dom.ta presso questo studio, alla via Cav. Di Vittorio n. 16 in
Poggiomarino (NA) – 80040
-attrice
e
nato a [...] il [...] (c.f. ) e res. in Striano CP_1 C.F._3
(NA) alla Via Garibaldi n.190 e il sig. nato il [...] a [...] e res. Controparte_2 in Striano (NA) alla Via Sarno n.8 p.
3- nella qualità di eredi di deceduto il 25/09/2020 Persona_1
- rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe Strianese, (c.f. presso il quale elett.te C.F._4 domiciliano in Sarno (SA) alla via Roma n.103 come da procura in atti;
-convenuti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sede di ricorso monitorio, i ricorrenti, nella qualità di eredi del fu , rappresentavano Persona_1 che la sig.ra titolare unitamente al predetto del conto corrente Banca Poste Italiane Parte_1
n.1025034131- ufficio di Striano- nonché della carta Postepay Evolution n.5333171082179488 e di quella Postepay Paywawe n.4023600936856139, a seguito del decesso cointestatario del conto, aveva provveduto a prelevare dal conto corrente cointestato la somma di Euro 15.281,75.
I ricorrenti, pertanto, agivano per ottenere la restituzione della quota parte ad essi spettante delle suddette somme.
Con decreto n. 113/2022, provvisoriamente esecutivo dal 03.02.2022, il Tribunale Ordinario di Torre
Annunziata, dott. Nasti Salvatore, ingiungeva a Rosaria, di pagare ai ricorrenti Pt_1 CP_1
e , la somma di euro 7.640,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché le spese Controparte_2 della procedura liquidate in euro 140,00 ed il compenso di euro 900,00, oltre rimborso per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il suddetto decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato al debitore.
Avverso tale ingiunzione ha proposto opposizione la quale, in via preliminare, ha Parte_1 richiesto disporsi la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, ha istato per la revoca dello stesso.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ.,
Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987;
Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione. Dunque, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib.
Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione spiegata è fondata e va accolta.
In via preliminare, occorre ricostruire le questioni di fatto sottese alle pretese avanzate dagli odierni opposti in relazione ai prelievi effettuati da sul conto corrente cointestato. Parte_1
Quest'ultimo, innanzitutto, risulta essere un libretto postale cointestato a firma disgiunta che prevedeva come primo intestatario il sig. e come seconda intestataria la sig.ra Persona_1 [...]
. Al riguardo, va sin d'ora evidenziato che in caso di cointestazione del conto, le quote di Pt_1 ciascuno dei correntisti si presumono uguali (art. 1298 c. 2 c.c.). Si parla, infatti, di presunzione di proprietà comune delle somme cointestate. La presunzione è, però, da intendersi iuris tantum, atteso che è ammessa la prova contraria, il cui onere grava sulla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote o che le somme accreditate derivino solo da proprie consistenze patrimoniali.
Chiarito quanto innanzi, nel caso di specie, gli opposti sostengono che, alla data della morte di Per_1
(25.9.2020), il conto presentava un saldo attivo pari ad Euro 16.120,80 e che, in poco tempo,
[...] lo stesso fosse divenuto quasi incapiente a causa di diversi prelievi effettuati dalla opponente, di cui uno di Euro 15.000,00 effettuato mediante assegno disposto a favore della di lei figlia ed un ulteriore prelievo di Euro 281,75 datato 6.10.2020.
In relazione ai poteri di disposizione che gravano su ciascun correntista va affermato, in linea di principio, che il cointestatario del conto, anche se può compiere operazioni in autonomia, nei rapporti interni, “non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza” (Cass.
26991/2013; Cass. 77/2018). Infatti, sebbene ciascuno dei cointestatari possa prelevare tutta la giacenza, deve restituire all'altro una somma pari alla metà di quanto contenuto e illegittimamente prelevato (Cass. 1646/2014).
Ciò detto, però, l'opponente rappresenta che il conto fosse in utilizzo quasi esclusivo alla stessa, poiché in esso confluivano prevalentemente trasferimenti di denaro provenienti dal suo esclusivo patrimonio, come per le somme ad ella dovute a titolo di pensione;
sostiene, inoltre, che in ogni caso, la somma di Euro 15.000,00, di cui ha disposto con assegno a favore della figlia, deriverebbe quasi integralmente dal corrispettivo di una vendita di un immobile di sua proprietà ( cfr atto preliminare di vendita in atti). In merito all'emissione dell'assegno, precisa, peraltro, che tale operazione è stata realizzata quando era ancora in vita e che lo stesso non ha formulato alcuna Persona_1 opposizione.
In disparte dal tema circa il superamento della presunzione di contitolarità delle somme giacenti sul conto, in relazione all'atto dispositivo realizzato da giova precisare che la firma Parte_1 disgiunta permette ad ogni cointestatario di compiere tutte le operazioni singolarmente, ossia senza il consenso (e la firma) dell'altro, dovendo dunque ritenersi tale consenso presunto e, con esso, anche la riferibilità dell'atto individuale di disposizione agli altri intestatari del conto, salvo risulti diversamente. E' infatti insita nell'essenza del conto corrente a firme disgiunte la facoltà di ciascun cointestatario di disporre della totalità delle somme ivi depositate, ritenendosi l'assenso degli altri cointestatari manifestato al momento dell'apertura del conto.
La Suprema Corte ha affermato che dalla mera cointestazione del conto non discende la riferibilità ad uno dei correntisti delle operazioni poste in essere dall'altro. E' necessario, a tal fine, che il contratto preveda la facoltà dei correntisti di operare separatamente (come espressamente previsto nel contratto di conto corrente di corrispondenza depositato in atti), in quanto, in assenza di una disposizione negoziale di tale tenore, non è dato di affermare la presunzione del consenso dei contitolari all'operazione posta in essere da uno solo di essi. Infatti, la contestazione del conto fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, non anche l'esistenza del reciproco consenso dei cointestatari del conto alle operazioni poste in atto da uno di loro: consenso che, invece, è preventivamente manifestato allorquando sia accordata ad ogni contitolare del conto il potere di effettuare operazioni in modo disgiunto (Cass. Civ. 9063/2017).
Orbene, dagli atti di causa, innanzitutto, non emerge il dissenso del fu in merito Persona_1 all'emissione dell'assegno da parte di a favore della figlia;
peraltro, tale dissenso non Parte_1 può ricavarsi aliunde, non essendo state allegate circostanze ed elementi tali da indurre a ritenere, seppur in via presuntiva, la contrarietà del contitolare all'operazione realizzata;
da ultimo, per di più, deve effettivamente darsi atto che sebbene l'effettiva contabilizzazione dell'operazione e la concreta erogazione delle somme sia avvenuta l'1.10.2020 (come risulta dall'estratto conto depositato in atti dall'opponente), l'emissione dell'assegno è da ricondursi al 18.9.2020, quindi ad una data precedente rispetto all'avvenuto decesso del cointestatario del conto, il quale ben avrebbe potuto dunque manifestare esplicito dissenso.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431). Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per lo scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione per come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 113/22, emesso da codesto Tribunale il 28.01.22 (R.G. 2225/21);
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del CP_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in totali Euro 1.800,00, di cui euro 190,00 per spese oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Il Giudice
dott. Salvatore Nasti