Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Cosenza, sezione specializzata agraria, composto da:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
- dott. Alessandro Guagliardi Esperto
- dott. Francesco Paese Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1533 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa all'udienza del
12.3.25, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Francesco Filicetti;
RICORRENTE
E
, residente in (C.F. ), Controparte_1 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Gangi,
RESISTENTE
Oggetto: rilascio fondo agrario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'Istituto ricorrente, premesso di essere proprietario di un fondo rustico sito in Comune di censito in catasto nel Fg. 7, p.lla 671 in parte, 1351-1352, di Ha 03.20.26, concesso Parte_1
in affitto, con contratto del 20.12.2017, a per il canone annuo di € Controparte_1
2.800,00, con scadenza 10.11.23, deduce di avere comunicato in data 3.9.2023 formale disdetta e che, ciononostante, la ha mantenuto la detenzione del fondo. CP_1
Si è costituta tardivamente, con comparsa depositata il 13.1.2025, , Controparte_1 chiedendo accertarsi la nullità parziale del contratto di affitto agrario con riferimento alla clausola di cui al n. 1 che prevede, in deroga agli artt. 1, co. 2 e 4 della L. n. 203/1982, la durata di sei anni in luogo della durata minima di quindici anni (per l'affitto ordinario).
Ha, all'uopo, dedotto che l'art. 45 della L. 203/1982 permette alle parti, infatti di derogare le norme dettate in materia di contratti agrari, purchè i relativi accordi siano stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e che nella specie non poteva considerarsi sufficiente la mera presenza fisica del rappresentante dell'organizzazione di categoria di appartenenza, essendosi quest'ultimo limitato a sottoscrivere l'accordo - peraltro non contestualmente alla sottoscrizione del contratto - senza aver preso parte alla fase trattativa, volta all'individuazione del contenuto della convenzione.
Respinta la prova orale richiesta da parte resistente, sulla scorta della tardività della costituzione, la causa è stata rinviata per la discussione, previa concessione di termine per note conclusive e viene, all'esito della discussione orale, per la decisione.
Le domande di parte ricorrente sono fondate.
L'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, l'intervenuta scadenza e la tempestiva disdetta risultano riscontrate in via documentale.
Occorre evidenziare, ancora, che ai sensi degli artt. 58 e 45, comma 2 della L. n. 203/1982, in materia di contratti agrari, le parti possono stabilire patti in deroga alle disposizioni imperative della legge con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, e, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, v. Cass., sez. VI,
5.11.2021, n. 32016 e Cass. n. 29434/2020) 'per la validità del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui alla L. 3 maggio 1982 n. 203, è condizione sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante la circostanza che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati' (cfr. Cass. n.
7351/2009; Cass. n. 19260/2016).
Nella specie, il contratto risulta stipulato alla presenza del rappresentante di categoria
, per la concedente, e per l'affittuaria, entrambi della Persona_1 Persona_2
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e da questi sottoscritto, mentre non sono stati forniti elementi obiettivi di riscontro della prospettata falsa attestazione dello Per_2
della presenza al momento della stipula nonché dell'omessa assistenza nella precedente fase preparatoria.
Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta scadenza del contratto alla data del 10.11.23 ed ordinarsi conseguentemente alla resistente il rilascio del fondo in oggetto, libero di persone e cose, al termine dell'annata agraria in corso.
Anche la domanda di pagamento della “indennità di occupazione” in misura corrispondente al canone convenuto merita accoglimento.
La violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione del fondo all'affittante per scadenza del termine dà luogo infatti a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, ma applicabile anche all'affitto (cfr., tra le altre, Cass. 2964/02).
Dal contratto risulta che le parti hanno concordato un canone annuo di € 2.800,00, per, pacifica la mancata corresponsione del canone per l'annata successiva alla scadenza del contratto, la resistente deve essere dunque condannata al pagamento della somma di €
2.800,00, alla quale si aggiunge il corrispettivo dovuto per l'annata in corso, per un totale di € 5.600,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Filicetti, ex articolo 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il contratto di affitto in oggetto è cessato alla data del 10.11.23;
- condanna al rilascio del fondo in oggetto, libero di persone e cose, alla Controparte_1
scadenza dell'annata agraria in corso, ovvero al 10.11.2025;
- condanna la resistente al pagamento della somma di € 5.600,00 in favore dell'Istituto ricorrente;
- condanna la resistente al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Filicetti che ne ha fatto richiesta, in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge.
Cosenza, 19.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma