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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14441/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 28/05/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- rigetta l'opposizione, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92 con decorrenza da novembre 2023;
- dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' _1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già _1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 09/10/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal mese di novembre 2023;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14441/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 28/05/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- rigetta l'opposizione, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92 con decorrenza da novembre 2023;
- dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' _1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già _1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 09/10/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal mese di novembre 2023;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno