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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3234/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHETTI Parte_1 C.F._1
ANDREA ( VIA GIANELLI 36 ANCONA e dell'avv. MENGASSINI C.F._2
MONICA ( VIA GIANNELLI, 36 60123 ANCONA;
C.F._3
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI CP_1 C.F._4
CINZIA ( ) VIA TORINO 18 47824 VERUCCHIO - FRAZIONE VILLA C.F._5
VERUCCHIO;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/07/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
BARLETTA (BA) il 12/03/1972, contraevano matrimonio civile in data 03/05/1997 a Flemalle
(Belgio), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune della Spezia, anno 1999, n. 54, parte
II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (1998), (2001), Persona_1 Persona_2 [...]
(2004) e (2013). Per_3 Persona_4
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, oltre all'affidamento esclusivo dei figli, alla corresponsione da parte del padre di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli e di un assegno di euro 300,00 mensili a proprio favore.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo che venga pronunciata senza addebito, che i figli minori vengano affidati congiuntamente al padre e alla madre, che venga posto a suo carico un assegno mensile di euro
500,00 a favore dei figli minori, che non sia posto a suo carico alcun mantenimento della moglie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 23/10/2018, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 30/01/2019 le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione giudiziale delle parti veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 194/2019, pubblicata in data 11/03/2019.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., venivano ammesse le prove per interrogatorio formale e per testimoni, poi non assunte in quanto rinunciate dalle parti. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di Rimini e di Pescara, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, affidata al dott. Per_5
.
[...]
In corso di causa venivano introdotti tre subprocedimenti, uno proposto dalla ai sensi dell'art. Pt_1
156 c.c., al fine di ottenere il versamento diretto delle somme dovute al coniuge dal datore di lavoro, che veniva dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti, e due proposti dal ai sensi degli artt. 709, ultimo comma, e 709-ter c.p.c., che venivano definiti CP_1
rispettivamente con ordinanze del 16/11/2021 e del 16/01/2024. All'udienza del 03/07/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 194/2019, pubblicata in data
11/03/2019.
Restano, pertanto, da decidere la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, le domande concernenti l'affido e la collocazione del figlio minore (essendo le Persona_4
figlie ormai tutte maggiorenni), nonché le questioni economiche pendenti tra le parti.
2. Quanto alla prima domanda, la ricorrente chiede l'addebito della separazione nei confronti del marito, attribuendo la fine del matrimonio alle condotte violente del tossicodipendente e CP_1 dedito al gioco d'azzardo, il quale in plurime occasioni l'avrebbe insultata, minacciata e aggredita anche in presenza dei figli.
In proposito occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Sul coniuge che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018).
Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2018,
n. 6997).
Nel caso di specie, i comportamenti violenti tenuti dal marito sono stati accertati in sede penale, laddove l'odierno resistente è stato condannato dal GIP di Rimini per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie ai danni della moglie, condanna confermata dalla Corte d'Appello di
Bologna e infine divenuta irrevocabile in seguito al rigetto del ricorso da parte della Corte di
Cassazione in data 13/06/2024.
In particolare, egli è stato condannato (si legge negli atti del processo penale) “per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 94, 572 c.p., perché, con condotte abituali e reiterate nel tempo, spesso commesse sotto l'azione di sostanze stupefacenti e anche alla presenza dei figli minorenni,
(nata il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]), maltrattava Per_2 Per_3 Per_4
la moglie , provocandole uno stato di prostrazione, ansia e timore per la propria Parte_1
incolumità, determinandola a vivere in uno stato continuativo e abituale di sofferenza, in particolare, assumendo comportamenti consistiti: - nel denigrarla costantemente, definendola
“puttana, prostituta, troia”; - nel percuoterla, in numerose occasioni, provocandole lesioni personali, meglio descritte al capo che segue;
- nel minacciare, in diverse occasioni, di volerla uccidere;
- nello sperperare i risparmi familiari, per l'acquisto di droga e alle macchinette videopoker;
- in generale, nel compiere atti di aggressione fisica e psicologica, sempre più ravvicinati nel tempo e in un crescendo di violenza. Con le aggravanti di: - aver commesso il fatto in presenza dei figli minori degli anni 18; - aver commesso il fatto, sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Con la recidiva, di cui all'art. 99 comma 4°, seconda ipotesi c.p. (reiterata, specifica).
In Rimini, dal mese di agosto 2017, a giugno 2018. b) per il delitto p. e p. dagli art. 582 commi 1 e
2, in relazione all'art. 585 comma 1, 576 comma 1 n. 5 c.p., perché, spintonando con violenza la moglie, , scagliandola contro la parete della camera da letto, le cagionava lesioni Parte_1 personali, consistite in Parte_2
”, con conseguente stato di malattia, giudicato guaribile in 10 giorni, come attestato dal
[...] certificato del Pronto Soccorso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto, in occasione del delitto, di cui al capo a). Con la recidiva di cui all'art. 99 comma 4°, seconda ipotesi c.p. (reiterata specifica) In Rimini, dal mese di agosto 2017, a giugno 2018”.
Si tratta, con ogni evidenza, di condotte gravi e reiterate, commesse proprio nell'anno antecedente all'introduzione del ricorso per separazione personale (depositato in data 04/09/2018), lesive della dignità e dell'integrità psico-fisica della moglie e come tali di per sé sufficienti a far venir meno l'affectio coniugalis.
D'altra parte, il resistente nel corso del giudizio di separazione non ha portato alcun elemento volto a smentire la commissione di tali gravi condotte, che poi hanno trovato puntuale conferma in sede penale, né ha dimostrato che il rapporto coniugale fosse già in crisi quando gli episodi addebitatigli sono avvenuti.
Per tali ragioni, la domanda deve essere accolta e la separazione deve essere addebitata a CP_1
.
[...]
3. Quanto alle questioni concernenti l'affido e la collocazione di , l'unico ancora Persona_4
minorenne dei quattro figli della coppia, occorre sinteticamente ripercorrere gli eventi che si sono susseguiti nel corso del giudizio di separazione.
In particolare, con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Bologna emesso in data
24/8/2018, precedentemente all'iscrizione a ruolo del procedimento di separazione, i figli minori
(nata nel 2004) e (nato nel 2013) sono stati affidati al Servizio Persona_3 Persona_4
Sociale di Rimini. Con l'ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti del 23/10/2018 resa nel presente giudizio, il Presidente del Tribunale ha preso atto di tale provvedimento, rinviando alle modalità di affido ivi previste.
Tuttavia, a seguito del trasferimento in Belgio della insieme ai figli, con decreto del Pt_1
03/02/2020, il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato non luogo a provvedere, revocando ogni precedente provvedimento.
Con ordinanza del 07/08/2020 il Giudice istruttore nell'ambito del giudizio di separazione, preso atto che l'affidamento al Servizio Sociale era impraticabile a seguito del trasferimento all'estero dei minori, li ha affidati in via esclusiva alla madre, disponendo che “gli incontri padre – figli dovranno continuare ad essere regolamentati dal Servizio Sociale, nei periodi di permanenza dei minori a
Rimini: a tale proposito, la madre dovrà prendere contatto con gli operatori del Servizio e programmare il rientro periodico a Rimini di e , in particolare durante le vacanze Per_3 Per_4
scolastiche, per consentirgli di frequentare il padre;
il Servizio regolerà altresì le modalità di comunicazione quotidiana del padre con i figli mediante telefonate o videochiamate”.
Con l'ordinanza del 16/11/2021 resa nel subprocedimento 3234-2/2018, il Giudice istruttore ha disposto la modifica di tali provvedimenti, ritenendo che l'affido esclusivo alla madre si fosse rivelato inadeguato in quanto “ad è stato precluso qualunque contatto con il padre, in Per_4 aperta violazione dell'ordinanza di questo Tribunale del 7/8/2020, mentre ad , ancora Per_3
diciassettenne, è stato consentito di rimanere in Belgio presso la sorella , priva di Per_1 qualunque potere decisionale sulla minore”. Conseguentemente, è stato disposto l'affido di Per_4 al Servizio Sociale di Pescara, città ove il bambino nelle more si era trasferito insieme alla madre e al compagno di lei, e di al Servizio Sociale di Rimini, con domiciliazione presso il padre Per_3
fino al compimento della maggiore età.
Con la stessa ordinanza è stata ammonita “al rispetto dei provvedimenti Parte_1 dell'Autorità Giudiziaria concernenti l'affidamento dei figli e il diritto di visita, con riserva dell'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di ulteriori violazioni”.
A tale provvedimento è seguito un lungo incarico al Servizio Sociale di Pescara, volto alla ripresa dei rapporti di con il padre, con attivazione di un percorso psicologico a sostegno del Per_4
minore, che non ha prodotto i risultati sperati, visto anche il malessere manifestato dal bambino e il suo rifiuto a rivedere il padre.
Vista la gravità della situazione, con ordinanza del 28/11/2022 è stata disposta CTU psicologica, affidata al dott. , il quale ha prestato giuramento all'udienza del 08/02/2023. Persona_5
Tuttavia, nell'estate del 2023, nel corso delle operazioni peritali, il Servizio Sociale di Pescara, affidatario del minore, ha comunicato al Tribunale che il bambino era stato condotto in Belgio dalla madre senza alcuna comunicazione e che il padre aveva sporto denuncia per sottrazione di minore.
Il trasferimento del minore all'estero, che secondo le prime comunicazioni della madre doveva essere solo temporaneo per un periodo di vacanza, si è invece protratto con l'iscrizione del minore a scuola in Belgio.
In seguito a tale episodio, ha preso avvio il subprocedimento 3234-3/2018, con cui la difesa del chiedeva di ordinare l'immediato rientro in Italia del bambino, dando atto di aver avviato CP_1
anche la procedura di ritorno prevista dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980.
All'udienza del 11/10/2023, la difesa della ricorrente ha rappresentato che, con sentenza del
5/9/2023, il Tribunale belga aveva statuito in merio alla domanda di divorzio presentata dalla Pt_1
nella contumacia del , determinando la propria competenza nonché l'affidamento esclusivo CP_1
del minore alla madre.
Con ordinanza del 16/01/2024 resa nel subprocedimento 3234-3/2018, il Giudice istruttore ha osservato che: “la materia della sottrazione internazionale di minori è regolata dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, cui hanno aderito sia l'Italia sia il Belgio, e, per i Paesi appartenenti all'Unione Europea, dal Regolamento 1111/2019 (che dal 01/08/2022 ha sostituito il 2201/2003).
Ebbene la Convenzione dell'Aja, richiamata anche dal Regolamento 1111/2019, prevede che i soggetti che lamentano la sottrazione di un minore possono rivolgersi alle Autorità centrali (di residenza abituale del minore ovvero di ogni altro Stato contraente) per ottenere assistenza al fine del ritorno del minore e che la decisione circa l'emissione dell'ordine di ritorno spetti all'autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore è stato condotto. Il Regolamento europeo, le cui norme prevalgono su quelle della Convenzione nelle relazioni tra Stati membri, prevede poi che il provvedimento che respinge la domanda sul ritorno del minore, pronunciato dalle autorità dello stato in cui il minore è stato illecitamente condotto, possa essere “superato” dalla decisione sull'affidamento adottata dallo stato di residenza abituale che si pronuncia dopo aver ricevuto il provvedimento di non ritorno (v. art. 29 reg. 1111/2019). Da tale sintetica ricostruzione della normativa applicabile si ricava che questo Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di ordine di ritorno del minore, che peraltro, a quanto consta, è stata già proposta all'Autorità centrale mediante la procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja (v. documentazione depositata da parte ricorrente). Come previsto dal Regolamento, inoltre, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può assumere decisioni relative al diritto di affidamento che comportano il ritorno del minore, nonostante la decisione contro il ritorno fondata sull'articolo 13, primo comma, lettera b), o sull'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aja del 1980 e, dunque - deve ritenersi - dopo che questa sia stata assunta. Al momento, dunque, appare indispensabile attendere l'esito della procedura di ritorno attivata da parte ricorrente, pur dovendosi fin da ora censurare il comportamento tenuto dalla , la quale, nel Pt_1
corso delle operazioni di CTU, ha dapprima condotto il minore in Belgio senza autorizzazione del
Servizio Sociale affidatario, per un soggiorno che doveva essere temporaneo, e poi si è ivi trattenuta iscrivendo il bambino a scuola, così vanificando le decisioni in merito all'affido del minore assunte dal Tribunale”. Con la stessa ordinanza, è stata ammonita a Parte_1
rispettare i provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria circa l'affidamento del figlio minore.
Sono seguiti alcuni rinvii dell'udienza, al fine di attendere l'esito della procedura di rientro del minore ai sensi della Convenzione dell'Aja, nonché del giudizio di appello avverso la sentenza di divorzio pronunciata in Belgio.
Tali procedimenti si sono successivamente conclusi con sentenza del Tribunale di Liegi, che ha ordinato il rientro del bambino in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja (confermata anche in appello) e con l'accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza di divorzio CP_1 nella parte in cui statuiva sull'affidamento del figlio , per il quale è stata riconosciuta la Per_4
giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Rimini (mentre è stata confermata la pronuncia del divorzio tra le odierne parti).
Così riassunta la complicata vicenda che ha riguardato il minore, occorre prima di tutto osservare come la sentenza di divorzio resa in Belgio non abbia alcun effetto sul presente giudizio, posto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva, che a quanto consta non è stata impugnata ed è pertanto definitiva. Quanto all'affidamento di , la Corte d'Appello di Liegi ha riconosciuto il difetto di Per_4 giurisdizione dell'autorità giudiziaria belga, con annullamento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Spetta, pertanto, a questo Tribunale statuire sull'affidamento di , sulla sua collocazione e Per_4
sui suoi rapporti con il genitore non collocatario.
In proposito occorre dare conto delle conclusioni della relazione di CTU del dott. (alla cui Per_5
lettura si rimanda), che appaiono tanto più condivisibili oggi alla luce delle gravi condotte poste in essere dalla madre, che nell'estate 2023 ha arbitrariamente trasferito il figlio all'estero senza coinvolgere né il Servizio Sociale affidatario né il padre, rientrando in Italia solo in ottemperanza all'ordine emesso dal Tribunale belga, e ha tentato di assicurarsi l'affido esclusivo del bambino nel giudizio di divorzio instaurato in Belgio, fornendo una ricostruzione dei fatti assolutamente parziale e non menzionando nemmeno la pendenza del presente giudizio.
Ebbene, il CTU ha accertato che: “La condizione psicologica di appare fortemente Per_4
perturbata da un disagio psichico che possiamo così definire: stress relazionale dovuto al coinvolgimento del minore nella perversa e persistente dinamica del conflitto intra-familiare, con collusione tra il minore, la madre e il compagno della madre e alienazione difensiva del padre e delle sorelle. Stante il perdurare della situazione vi è il rischio di una evoluzione patologica con
l'ingresso di nell'età adolescenziale e di una cronicizzazione per quanto riguarda il rifiuto Per_4 del padre e delle sorelle. (…)”.
Quanto all'affido del minore, il CTU si è espresso come segue: “Ritengo che l'affido condiviso non sia compatibile con l'elevato livello di conflittualità intra-familiare e la completa assenza di coordinamento e collaborazione genitoriale. Ritengo che l'affido esclusivo ad uno dei genitori non sia compatibile con le importanti carenze genitoriali emerse e col fatto che ciascuno dei genitori è intento ad accaparrarsi il figlio escludendo l'altro. (…) Per cercare di ripristinare il diritto del minore alla bi-genitorialità, è opportuno che sia affidato temporaneamente ai Servizi Per_4
Sociali, attribuendo loro un ampio ruolo di supplenza e di garanzia per lo sviluppo di un intervento da svolgere in collaborazione con il Servizio di tutela dei minori della città di Pescara e con un monitoraggio da parte dell'autorità giudiziaria che vigili sul percorso”.
In proposito, non meritano accoglimento le critiche alla relazione peritale svolte dalle parti.
Quanto a parte ricorrente, è sufficiente osservare che non spetta al CTU l'accertamento delle condotte aventi rilevanza penale tenute in passato dal , che sono state oggetto di puntuale CP_1
ricostruzione nella sede a ciò deputata. Tali condotte, pur nella loro gravità, non giustificano però il comportamento tenuto negli anni successivi dalla madre, che ha isolato dal resto della Per_4
famiglia (non solo dal padre, ma anche dalle tre sorelle e dai nonni) e ha di fatto impedito qualunque ripresa dei rapporti del bambino con il padre, pur nelle forme protette disposte dal
Tribunale, sostituendo a tale figura quella del suo nuovo compagno (v. pagg. 7 ss. della CTU:
“Essendo le figlie ormai in grado di autodeterminarsi, la contesa si concentra attorno ad . Per_4
La , interrompendo ogni rapporto con i suoi familiari, le sue figlie e , di fatto, sottrae Pt_1 CP_1
anche il figlio a quelle relazioni. È la fase apicale del conflitto tra le due parti per Per_4 accaparrarsi , esercitando su di lui forti pressioni psicologiche con l'obiettivo di portarlo o Per_4 mantenerlo nell'ambito del proprio sistema di relazioni. E la responsabilità, in tal senso, è condivisa, anche se l'influenza esercitata dalla e dal suo compagno hanno finito per Pt_1
prevalere. Il modo più sicuro di proteggersi dalla possibilità di perdere e contrastare le Per_4
rivendicazioni dei familiari, è renderlo inaccessibile e ancor più, che egli si renda indisponibile.
Questo è il frutto di una identificazione con la paura della madre di perdere il figlio, sicché la sua presenza diventa (per entrambi) l'elemento più importante di rassicurazione. identifica con Per_4
“sospetta” insistenza la sua famiglia nel nucleo composto da – che chiama “babbo” – Pt_3
lui e la madre, con puntigliosa determinazione nel voler negare il dato di realtà in base al quale la famiglia dovrebbe includere anche il padre e le sorelle”).
Al tempo stesso, come correttamente osservato dal CTU, allo stato non vi sono alternative possibili all'affido del bambino al Servizio Sociale del suo luogo di residenza (Pescara) e sicuramente non appare praticabile la sua collocazione presso il padre, richiesta dalla difesa del alla luce CP_1
della situazione del minore descritta dal CTU e dalle numerose relazioni del Servizio Sociale (dalla relazione di CTU emerge che il bambino ha rifiutato di incontrare il dott. senza la madre, Per_5
come accertato nella valutazione psicologica della neuropsichiatra infantile, egli prova una “paura generalizzata di rimanere senza la madre” e riferisce di avere gli incubi che riguardano “sempre il padre e talvolta le sorelle”).
4. Così ricostruita la complessa situazione del minore, deve essere disposto l'affidamento del bambino al Servizio Sociale di Pescara, città in cui è rientrato in seguito all'ordine di rientro emesso dal Tribunale di Liegi.
Il Servizio Sociale affidatario manterrà il bambino collocato presso l'abitazione della madre a
Pescara e assumerà tutte le decisioni necessarie circa la scelta della sua residenza abituale, relazionando con frequenza semestrale (salvo urgenze) al Giudice tutelare presso il Tribunale di
Pescara, territorialmente competente.
Il Servizio Sociale, inoltre, attiverà gli interventi suggeriti dal CTU, che qui si riportano: “- Avviare un percorso verso il superamento o la mitigazione del conflitto e il recupero di una relazione tra i genitori che si basi sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio, sostenendone al contempo le competenze genitoriali. – Garantire al minore uno spazio educativo libero da condizionamenti, con lo scopo di sostenere il successo scolastico, promuovere le relazioni coi compagni, favorire
l'integrazione sociale. – Sostenere lo sviluppo personale del minore migliorando la relazione con i membri della sua famiglia, integrando armonicamente nel suo sviluppo la figura del padre biologico con quella del “genitore sociale”. Si tratta di porre in essere un intervento specifico nelle modalità, nei tempi e nei luoghi, definito da un “progetto individualizzato” attraverso un lavoro di rete tra servizi preposti alla presa in carico del minore e del nucleo familiare (Servizio sociale,
Servizio tutela minori, Neuropsichiatria Infantile, Scuola, Autorità Giudiziaria, ecc.). (…) Il
Servizio, insieme ai genitori e al Servizio di tutela dei minori, dovrebbe redigere e depositare presso il Tribunale un “Progetto individualizzato” che illustri gli impegni quotidiani del minore, contenente informazioni riguardo alle attività, alla scuola, alla gestione dei pomeriggi e delle vacanze. Pur restando il minore collocato presso la madre, il progetto dovrebbe prevedere, a mio avviso, la semi – residenzialità di presso un centro educativo, un contesto che meglio si Per_4 addice a raggiungere l'obiettivo di ottenere uno spazio educativo libero da conflitti e condizionamenti. Il progetto dovrebbe contenere anche una parte riguardante la ripresa dei rapporti tra il minore e il padre e le sorelle. (…) Circa la possibilità di un aiuto terapeutico al minore, nel contesto del progetto individualizzato, non si può escludere l'utilità di riprendere il sostegno psicologico, purché sia concepito nell'ambito di un intervento sul sistema relazionale, pena la sua inefficacia”.
5. Quanto alle altre domande, non meritano accoglimento le richieste reciproche delle parti, di dichiarare la decadenza o la sospensione dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale, viste le risultanze della CTU, di cui sopra si è dato conto, e considerato che entrambi hanno manifestato gravi criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale, che dovranno impegnarsi a superare per il benessere del figlio.
Parimenti non meritano accoglimento le richieste avanzate dal , di ammonimento e CP_1
condanna della ex art. 614-bis c.p.c. in caso di mancato rispetto dell'ordine di rientro in Italia Pt_1
del figlio, a cui ella risulta avere ottemperato spontaneamente.
Infine, le domande proposte dalla difesa del in sede di precisazione delle conclusioni, di CP_1
condanna della al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione amministrativa alla Pt_1
Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., sono inammissibili in quanto nuove, non essendo mai state proposte nemmeno in sede di subprocedimento in corso di causa.
6. Venendo alle questioni economiche, occorre preliminarmente dare atto che le tre figlie maggiorenni sono ormai indipendenti e che la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha reiterato la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il periodo antecedente alla pronuncia del divorzio, domanda che pertanto deve essere considerata come implicitamente rinunciata.
Occorre, dunque, trattare unicamente del contributo paterno al mantenimento di , che la Per_4 madre in sede di precisazione delle conclusioni chiede nella misura di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, a fronte dell'importo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, offerto dalla difesa del resistente.
Quanto alle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei genitori, la ricorrente ha depositato la proposta di dichiarazione semplificata dei redditi del 2023, pervenuta dalle competenti autorità belghe, da cui emergono redditi molto modesti, e ha comunicato di non aver presentato la dichiarazione dei redditi negli anni precedenti. Non è noto se ella svolga attività lavorativa dopo il suo rientro a Pescara, ove vive col compagno e il figlio minore.
Dagli atti emerge che il negli anni di causa ha lavorato come macellaio presso vari CP_1 supermercati, con redditi netti di circa € 19.400 nel 2021, di circa € 16.800 nel 2022 e di circa €
21.100 nel 2023 (v. certificazioni uniche in atti).
Così ricostruite le rispettive situazioni delle parti, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio, attualmente di undici anni, nonché dei tempi di permanenza dello stesso, al momento esclusivi presso la madre, il Collegio reputa equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore di € 300,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fatto salvo per il pregresso quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno suddivise tra i genitori al
50% ciascuno e saranno regolate dal Protocollo del Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo.
La domanda di parte ricorrente, volta a ordinare il versamento diretto delle somme dovute dal da parte del suo datore di lavoro, non può trovare accoglimento, non essendo dimostrato CP_1
l'inadempimento del padre rispetto all'obbligo di versare il contributo al mantenimento della prole.
7. Le spese di lite, anche relative ai subprocedimenti introdotti in corso di causa, devono essere interamente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico delle parti al 50% ciascuna e in solido verso il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dà atto che la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
06/08/1975, e , nato a [...] il [...], è stata pronunciata con CP_1
sentenza non definitiva n. 194/2019, pubblicata in data 11/03/2019;
- Addebita la separazione a;
CP_1 - Affida il figlio minore al Servizio Sociale di Pescara, che lo Persona_6
manterrà collocato presso l'abitazione della madre a Pescara e assumerà tutte le decisioni necessarie circa la scelta della sua residenza abituale;
- Incarica il Servizio Sociale di Pescara di attivare gli interventi previsti al punto 4 della motivazione, relazionando al Giudice tutelare presso il Tribunale di Pescara ogni sei mesi (salvo urgenze);
- Pone a carico di , con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, CP_1
un contributo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, rivalutabili Persona_4
annualmente secondo indici ISTAT, da versare alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di
Bologna;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuna e in solido verso il CTU.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Servizio Sociale di Pescara e al Giudice tutelare presso il Tribunale di Pescara.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3234/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHETTI Parte_1 C.F._1
ANDREA ( VIA GIANELLI 36 ANCONA e dell'avv. MENGASSINI C.F._2
MONICA ( VIA GIANNELLI, 36 60123 ANCONA;
C.F._3
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI CP_1 C.F._4
CINZIA ( ) VIA TORINO 18 47824 VERUCCHIO - FRAZIONE VILLA C.F._5
VERUCCHIO;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/07/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
BARLETTA (BA) il 12/03/1972, contraevano matrimonio civile in data 03/05/1997 a Flemalle
(Belgio), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune della Spezia, anno 1999, n. 54, parte
II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (1998), (2001), Persona_1 Persona_2 [...]
(2004) e (2013). Per_3 Persona_4
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, oltre all'affidamento esclusivo dei figli, alla corresponsione da parte del padre di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli e di un assegno di euro 300,00 mensili a proprio favore.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo che venga pronunciata senza addebito, che i figli minori vengano affidati congiuntamente al padre e alla madre, che venga posto a suo carico un assegno mensile di euro
500,00 a favore dei figli minori, che non sia posto a suo carico alcun mantenimento della moglie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 23/10/2018, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 30/01/2019 le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione giudiziale delle parti veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 194/2019, pubblicata in data 11/03/2019.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., venivano ammesse le prove per interrogatorio formale e per testimoni, poi non assunte in quanto rinunciate dalle parti. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di Rimini e di Pescara, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, affidata al dott. Per_5
.
[...]
In corso di causa venivano introdotti tre subprocedimenti, uno proposto dalla ai sensi dell'art. Pt_1
156 c.c., al fine di ottenere il versamento diretto delle somme dovute al coniuge dal datore di lavoro, che veniva dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti, e due proposti dal ai sensi degli artt. 709, ultimo comma, e 709-ter c.p.c., che venivano definiti CP_1
rispettivamente con ordinanze del 16/11/2021 e del 16/01/2024. All'udienza del 03/07/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 194/2019, pubblicata in data
11/03/2019.
Restano, pertanto, da decidere la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, le domande concernenti l'affido e la collocazione del figlio minore (essendo le Persona_4
figlie ormai tutte maggiorenni), nonché le questioni economiche pendenti tra le parti.
2. Quanto alla prima domanda, la ricorrente chiede l'addebito della separazione nei confronti del marito, attribuendo la fine del matrimonio alle condotte violente del tossicodipendente e CP_1 dedito al gioco d'azzardo, il quale in plurime occasioni l'avrebbe insultata, minacciata e aggredita anche in presenza dei figli.
In proposito occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Sul coniuge che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018).
Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2018,
n. 6997).
Nel caso di specie, i comportamenti violenti tenuti dal marito sono stati accertati in sede penale, laddove l'odierno resistente è stato condannato dal GIP di Rimini per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie ai danni della moglie, condanna confermata dalla Corte d'Appello di
Bologna e infine divenuta irrevocabile in seguito al rigetto del ricorso da parte della Corte di
Cassazione in data 13/06/2024.
In particolare, egli è stato condannato (si legge negli atti del processo penale) “per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 94, 572 c.p., perché, con condotte abituali e reiterate nel tempo, spesso commesse sotto l'azione di sostanze stupefacenti e anche alla presenza dei figli minorenni,
(nata il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]), maltrattava Per_2 Per_3 Per_4
la moglie , provocandole uno stato di prostrazione, ansia e timore per la propria Parte_1
incolumità, determinandola a vivere in uno stato continuativo e abituale di sofferenza, in particolare, assumendo comportamenti consistiti: - nel denigrarla costantemente, definendola
“puttana, prostituta, troia”; - nel percuoterla, in numerose occasioni, provocandole lesioni personali, meglio descritte al capo che segue;
- nel minacciare, in diverse occasioni, di volerla uccidere;
- nello sperperare i risparmi familiari, per l'acquisto di droga e alle macchinette videopoker;
- in generale, nel compiere atti di aggressione fisica e psicologica, sempre più ravvicinati nel tempo e in un crescendo di violenza. Con le aggravanti di: - aver commesso il fatto in presenza dei figli minori degli anni 18; - aver commesso il fatto, sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Con la recidiva, di cui all'art. 99 comma 4°, seconda ipotesi c.p. (reiterata, specifica).
In Rimini, dal mese di agosto 2017, a giugno 2018. b) per il delitto p. e p. dagli art. 582 commi 1 e
2, in relazione all'art. 585 comma 1, 576 comma 1 n. 5 c.p., perché, spintonando con violenza la moglie, , scagliandola contro la parete della camera da letto, le cagionava lesioni Parte_1 personali, consistite in Parte_2
”, con conseguente stato di malattia, giudicato guaribile in 10 giorni, come attestato dal
[...] certificato del Pronto Soccorso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto, in occasione del delitto, di cui al capo a). Con la recidiva di cui all'art. 99 comma 4°, seconda ipotesi c.p. (reiterata specifica) In Rimini, dal mese di agosto 2017, a giugno 2018”.
Si tratta, con ogni evidenza, di condotte gravi e reiterate, commesse proprio nell'anno antecedente all'introduzione del ricorso per separazione personale (depositato in data 04/09/2018), lesive della dignità e dell'integrità psico-fisica della moglie e come tali di per sé sufficienti a far venir meno l'affectio coniugalis.
D'altra parte, il resistente nel corso del giudizio di separazione non ha portato alcun elemento volto a smentire la commissione di tali gravi condotte, che poi hanno trovato puntuale conferma in sede penale, né ha dimostrato che il rapporto coniugale fosse già in crisi quando gli episodi addebitatigli sono avvenuti.
Per tali ragioni, la domanda deve essere accolta e la separazione deve essere addebitata a CP_1
.
[...]
3. Quanto alle questioni concernenti l'affido e la collocazione di , l'unico ancora Persona_4
minorenne dei quattro figli della coppia, occorre sinteticamente ripercorrere gli eventi che si sono susseguiti nel corso del giudizio di separazione.
In particolare, con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Bologna emesso in data
24/8/2018, precedentemente all'iscrizione a ruolo del procedimento di separazione, i figli minori
(nata nel 2004) e (nato nel 2013) sono stati affidati al Servizio Persona_3 Persona_4
Sociale di Rimini. Con l'ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti del 23/10/2018 resa nel presente giudizio, il Presidente del Tribunale ha preso atto di tale provvedimento, rinviando alle modalità di affido ivi previste.
Tuttavia, a seguito del trasferimento in Belgio della insieme ai figli, con decreto del Pt_1
03/02/2020, il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato non luogo a provvedere, revocando ogni precedente provvedimento.
Con ordinanza del 07/08/2020 il Giudice istruttore nell'ambito del giudizio di separazione, preso atto che l'affidamento al Servizio Sociale era impraticabile a seguito del trasferimento all'estero dei minori, li ha affidati in via esclusiva alla madre, disponendo che “gli incontri padre – figli dovranno continuare ad essere regolamentati dal Servizio Sociale, nei periodi di permanenza dei minori a
Rimini: a tale proposito, la madre dovrà prendere contatto con gli operatori del Servizio e programmare il rientro periodico a Rimini di e , in particolare durante le vacanze Per_3 Per_4
scolastiche, per consentirgli di frequentare il padre;
il Servizio regolerà altresì le modalità di comunicazione quotidiana del padre con i figli mediante telefonate o videochiamate”.
Con l'ordinanza del 16/11/2021 resa nel subprocedimento 3234-2/2018, il Giudice istruttore ha disposto la modifica di tali provvedimenti, ritenendo che l'affido esclusivo alla madre si fosse rivelato inadeguato in quanto “ad è stato precluso qualunque contatto con il padre, in Per_4 aperta violazione dell'ordinanza di questo Tribunale del 7/8/2020, mentre ad , ancora Per_3
diciassettenne, è stato consentito di rimanere in Belgio presso la sorella , priva di Per_1 qualunque potere decisionale sulla minore”. Conseguentemente, è stato disposto l'affido di Per_4 al Servizio Sociale di Pescara, città ove il bambino nelle more si era trasferito insieme alla madre e al compagno di lei, e di al Servizio Sociale di Rimini, con domiciliazione presso il padre Per_3
fino al compimento della maggiore età.
Con la stessa ordinanza è stata ammonita “al rispetto dei provvedimenti Parte_1 dell'Autorità Giudiziaria concernenti l'affidamento dei figli e il diritto di visita, con riserva dell'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di ulteriori violazioni”.
A tale provvedimento è seguito un lungo incarico al Servizio Sociale di Pescara, volto alla ripresa dei rapporti di con il padre, con attivazione di un percorso psicologico a sostegno del Per_4
minore, che non ha prodotto i risultati sperati, visto anche il malessere manifestato dal bambino e il suo rifiuto a rivedere il padre.
Vista la gravità della situazione, con ordinanza del 28/11/2022 è stata disposta CTU psicologica, affidata al dott. , il quale ha prestato giuramento all'udienza del 08/02/2023. Persona_5
Tuttavia, nell'estate del 2023, nel corso delle operazioni peritali, il Servizio Sociale di Pescara, affidatario del minore, ha comunicato al Tribunale che il bambino era stato condotto in Belgio dalla madre senza alcuna comunicazione e che il padre aveva sporto denuncia per sottrazione di minore.
Il trasferimento del minore all'estero, che secondo le prime comunicazioni della madre doveva essere solo temporaneo per un periodo di vacanza, si è invece protratto con l'iscrizione del minore a scuola in Belgio.
In seguito a tale episodio, ha preso avvio il subprocedimento 3234-3/2018, con cui la difesa del chiedeva di ordinare l'immediato rientro in Italia del bambino, dando atto di aver avviato CP_1
anche la procedura di ritorno prevista dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980.
All'udienza del 11/10/2023, la difesa della ricorrente ha rappresentato che, con sentenza del
5/9/2023, il Tribunale belga aveva statuito in merio alla domanda di divorzio presentata dalla Pt_1
nella contumacia del , determinando la propria competenza nonché l'affidamento esclusivo CP_1
del minore alla madre.
Con ordinanza del 16/01/2024 resa nel subprocedimento 3234-3/2018, il Giudice istruttore ha osservato che: “la materia della sottrazione internazionale di minori è regolata dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, cui hanno aderito sia l'Italia sia il Belgio, e, per i Paesi appartenenti all'Unione Europea, dal Regolamento 1111/2019 (che dal 01/08/2022 ha sostituito il 2201/2003).
Ebbene la Convenzione dell'Aja, richiamata anche dal Regolamento 1111/2019, prevede che i soggetti che lamentano la sottrazione di un minore possono rivolgersi alle Autorità centrali (di residenza abituale del minore ovvero di ogni altro Stato contraente) per ottenere assistenza al fine del ritorno del minore e che la decisione circa l'emissione dell'ordine di ritorno spetti all'autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore è stato condotto. Il Regolamento europeo, le cui norme prevalgono su quelle della Convenzione nelle relazioni tra Stati membri, prevede poi che il provvedimento che respinge la domanda sul ritorno del minore, pronunciato dalle autorità dello stato in cui il minore è stato illecitamente condotto, possa essere “superato” dalla decisione sull'affidamento adottata dallo stato di residenza abituale che si pronuncia dopo aver ricevuto il provvedimento di non ritorno (v. art. 29 reg. 1111/2019). Da tale sintetica ricostruzione della normativa applicabile si ricava che questo Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di ordine di ritorno del minore, che peraltro, a quanto consta, è stata già proposta all'Autorità centrale mediante la procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja (v. documentazione depositata da parte ricorrente). Come previsto dal Regolamento, inoltre, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può assumere decisioni relative al diritto di affidamento che comportano il ritorno del minore, nonostante la decisione contro il ritorno fondata sull'articolo 13, primo comma, lettera b), o sull'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aja del 1980 e, dunque - deve ritenersi - dopo che questa sia stata assunta. Al momento, dunque, appare indispensabile attendere l'esito della procedura di ritorno attivata da parte ricorrente, pur dovendosi fin da ora censurare il comportamento tenuto dalla , la quale, nel Pt_1
corso delle operazioni di CTU, ha dapprima condotto il minore in Belgio senza autorizzazione del
Servizio Sociale affidatario, per un soggiorno che doveva essere temporaneo, e poi si è ivi trattenuta iscrivendo il bambino a scuola, così vanificando le decisioni in merito all'affido del minore assunte dal Tribunale”. Con la stessa ordinanza, è stata ammonita a Parte_1
rispettare i provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria circa l'affidamento del figlio minore.
Sono seguiti alcuni rinvii dell'udienza, al fine di attendere l'esito della procedura di rientro del minore ai sensi della Convenzione dell'Aja, nonché del giudizio di appello avverso la sentenza di divorzio pronunciata in Belgio.
Tali procedimenti si sono successivamente conclusi con sentenza del Tribunale di Liegi, che ha ordinato il rientro del bambino in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja (confermata anche in appello) e con l'accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza di divorzio CP_1 nella parte in cui statuiva sull'affidamento del figlio , per il quale è stata riconosciuta la Per_4
giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Rimini (mentre è stata confermata la pronuncia del divorzio tra le odierne parti).
Così riassunta la complicata vicenda che ha riguardato il minore, occorre prima di tutto osservare come la sentenza di divorzio resa in Belgio non abbia alcun effetto sul presente giudizio, posto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva, che a quanto consta non è stata impugnata ed è pertanto definitiva. Quanto all'affidamento di , la Corte d'Appello di Liegi ha riconosciuto il difetto di Per_4 giurisdizione dell'autorità giudiziaria belga, con annullamento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Spetta, pertanto, a questo Tribunale statuire sull'affidamento di , sulla sua collocazione e Per_4
sui suoi rapporti con il genitore non collocatario.
In proposito occorre dare conto delle conclusioni della relazione di CTU del dott. (alla cui Per_5
lettura si rimanda), che appaiono tanto più condivisibili oggi alla luce delle gravi condotte poste in essere dalla madre, che nell'estate 2023 ha arbitrariamente trasferito il figlio all'estero senza coinvolgere né il Servizio Sociale affidatario né il padre, rientrando in Italia solo in ottemperanza all'ordine emesso dal Tribunale belga, e ha tentato di assicurarsi l'affido esclusivo del bambino nel giudizio di divorzio instaurato in Belgio, fornendo una ricostruzione dei fatti assolutamente parziale e non menzionando nemmeno la pendenza del presente giudizio.
Ebbene, il CTU ha accertato che: “La condizione psicologica di appare fortemente Per_4
perturbata da un disagio psichico che possiamo così definire: stress relazionale dovuto al coinvolgimento del minore nella perversa e persistente dinamica del conflitto intra-familiare, con collusione tra il minore, la madre e il compagno della madre e alienazione difensiva del padre e delle sorelle. Stante il perdurare della situazione vi è il rischio di una evoluzione patologica con
l'ingresso di nell'età adolescenziale e di una cronicizzazione per quanto riguarda il rifiuto Per_4 del padre e delle sorelle. (…)”.
Quanto all'affido del minore, il CTU si è espresso come segue: “Ritengo che l'affido condiviso non sia compatibile con l'elevato livello di conflittualità intra-familiare e la completa assenza di coordinamento e collaborazione genitoriale. Ritengo che l'affido esclusivo ad uno dei genitori non sia compatibile con le importanti carenze genitoriali emerse e col fatto che ciascuno dei genitori è intento ad accaparrarsi il figlio escludendo l'altro. (…) Per cercare di ripristinare il diritto del minore alla bi-genitorialità, è opportuno che sia affidato temporaneamente ai Servizi Per_4
Sociali, attribuendo loro un ampio ruolo di supplenza e di garanzia per lo sviluppo di un intervento da svolgere in collaborazione con il Servizio di tutela dei minori della città di Pescara e con un monitoraggio da parte dell'autorità giudiziaria che vigili sul percorso”.
In proposito, non meritano accoglimento le critiche alla relazione peritale svolte dalle parti.
Quanto a parte ricorrente, è sufficiente osservare che non spetta al CTU l'accertamento delle condotte aventi rilevanza penale tenute in passato dal , che sono state oggetto di puntuale CP_1
ricostruzione nella sede a ciò deputata. Tali condotte, pur nella loro gravità, non giustificano però il comportamento tenuto negli anni successivi dalla madre, che ha isolato dal resto della Per_4
famiglia (non solo dal padre, ma anche dalle tre sorelle e dai nonni) e ha di fatto impedito qualunque ripresa dei rapporti del bambino con il padre, pur nelle forme protette disposte dal
Tribunale, sostituendo a tale figura quella del suo nuovo compagno (v. pagg. 7 ss. della CTU:
“Essendo le figlie ormai in grado di autodeterminarsi, la contesa si concentra attorno ad . Per_4
La , interrompendo ogni rapporto con i suoi familiari, le sue figlie e , di fatto, sottrae Pt_1 CP_1
anche il figlio a quelle relazioni. È la fase apicale del conflitto tra le due parti per Per_4 accaparrarsi , esercitando su di lui forti pressioni psicologiche con l'obiettivo di portarlo o Per_4 mantenerlo nell'ambito del proprio sistema di relazioni. E la responsabilità, in tal senso, è condivisa, anche se l'influenza esercitata dalla e dal suo compagno hanno finito per Pt_1
prevalere. Il modo più sicuro di proteggersi dalla possibilità di perdere e contrastare le Per_4
rivendicazioni dei familiari, è renderlo inaccessibile e ancor più, che egli si renda indisponibile.
Questo è il frutto di una identificazione con la paura della madre di perdere il figlio, sicché la sua presenza diventa (per entrambi) l'elemento più importante di rassicurazione. identifica con Per_4
“sospetta” insistenza la sua famiglia nel nucleo composto da – che chiama “babbo” – Pt_3
lui e la madre, con puntigliosa determinazione nel voler negare il dato di realtà in base al quale la famiglia dovrebbe includere anche il padre e le sorelle”).
Al tempo stesso, come correttamente osservato dal CTU, allo stato non vi sono alternative possibili all'affido del bambino al Servizio Sociale del suo luogo di residenza (Pescara) e sicuramente non appare praticabile la sua collocazione presso il padre, richiesta dalla difesa del alla luce CP_1
della situazione del minore descritta dal CTU e dalle numerose relazioni del Servizio Sociale (dalla relazione di CTU emerge che il bambino ha rifiutato di incontrare il dott. senza la madre, Per_5
come accertato nella valutazione psicologica della neuropsichiatra infantile, egli prova una “paura generalizzata di rimanere senza la madre” e riferisce di avere gli incubi che riguardano “sempre il padre e talvolta le sorelle”).
4. Così ricostruita la complessa situazione del minore, deve essere disposto l'affidamento del bambino al Servizio Sociale di Pescara, città in cui è rientrato in seguito all'ordine di rientro emesso dal Tribunale di Liegi.
Il Servizio Sociale affidatario manterrà il bambino collocato presso l'abitazione della madre a
Pescara e assumerà tutte le decisioni necessarie circa la scelta della sua residenza abituale, relazionando con frequenza semestrale (salvo urgenze) al Giudice tutelare presso il Tribunale di
Pescara, territorialmente competente.
Il Servizio Sociale, inoltre, attiverà gli interventi suggeriti dal CTU, che qui si riportano: “- Avviare un percorso verso il superamento o la mitigazione del conflitto e il recupero di una relazione tra i genitori che si basi sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio, sostenendone al contempo le competenze genitoriali. – Garantire al minore uno spazio educativo libero da condizionamenti, con lo scopo di sostenere il successo scolastico, promuovere le relazioni coi compagni, favorire
l'integrazione sociale. – Sostenere lo sviluppo personale del minore migliorando la relazione con i membri della sua famiglia, integrando armonicamente nel suo sviluppo la figura del padre biologico con quella del “genitore sociale”. Si tratta di porre in essere un intervento specifico nelle modalità, nei tempi e nei luoghi, definito da un “progetto individualizzato” attraverso un lavoro di rete tra servizi preposti alla presa in carico del minore e del nucleo familiare (Servizio sociale,
Servizio tutela minori, Neuropsichiatria Infantile, Scuola, Autorità Giudiziaria, ecc.). (…) Il
Servizio, insieme ai genitori e al Servizio di tutela dei minori, dovrebbe redigere e depositare presso il Tribunale un “Progetto individualizzato” che illustri gli impegni quotidiani del minore, contenente informazioni riguardo alle attività, alla scuola, alla gestione dei pomeriggi e delle vacanze. Pur restando il minore collocato presso la madre, il progetto dovrebbe prevedere, a mio avviso, la semi – residenzialità di presso un centro educativo, un contesto che meglio si Per_4 addice a raggiungere l'obiettivo di ottenere uno spazio educativo libero da conflitti e condizionamenti. Il progetto dovrebbe contenere anche una parte riguardante la ripresa dei rapporti tra il minore e il padre e le sorelle. (…) Circa la possibilità di un aiuto terapeutico al minore, nel contesto del progetto individualizzato, non si può escludere l'utilità di riprendere il sostegno psicologico, purché sia concepito nell'ambito di un intervento sul sistema relazionale, pena la sua inefficacia”.
5. Quanto alle altre domande, non meritano accoglimento le richieste reciproche delle parti, di dichiarare la decadenza o la sospensione dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale, viste le risultanze della CTU, di cui sopra si è dato conto, e considerato che entrambi hanno manifestato gravi criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale, che dovranno impegnarsi a superare per il benessere del figlio.
Parimenti non meritano accoglimento le richieste avanzate dal , di ammonimento e CP_1
condanna della ex art. 614-bis c.p.c. in caso di mancato rispetto dell'ordine di rientro in Italia Pt_1
del figlio, a cui ella risulta avere ottemperato spontaneamente.
Infine, le domande proposte dalla difesa del in sede di precisazione delle conclusioni, di CP_1
condanna della al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione amministrativa alla Pt_1
Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., sono inammissibili in quanto nuove, non essendo mai state proposte nemmeno in sede di subprocedimento in corso di causa.
6. Venendo alle questioni economiche, occorre preliminarmente dare atto che le tre figlie maggiorenni sono ormai indipendenti e che la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non ha reiterato la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il periodo antecedente alla pronuncia del divorzio, domanda che pertanto deve essere considerata come implicitamente rinunciata.
Occorre, dunque, trattare unicamente del contributo paterno al mantenimento di , che la Per_4 madre in sede di precisazione delle conclusioni chiede nella misura di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, a fronte dell'importo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, offerto dalla difesa del resistente.
Quanto alle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei genitori, la ricorrente ha depositato la proposta di dichiarazione semplificata dei redditi del 2023, pervenuta dalle competenti autorità belghe, da cui emergono redditi molto modesti, e ha comunicato di non aver presentato la dichiarazione dei redditi negli anni precedenti. Non è noto se ella svolga attività lavorativa dopo il suo rientro a Pescara, ove vive col compagno e il figlio minore.
Dagli atti emerge che il negli anni di causa ha lavorato come macellaio presso vari CP_1 supermercati, con redditi netti di circa € 19.400 nel 2021, di circa € 16.800 nel 2022 e di circa €
21.100 nel 2023 (v. certificazioni uniche in atti).
Così ricostruite le rispettive situazioni delle parti, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio, attualmente di undici anni, nonché dei tempi di permanenza dello stesso, al momento esclusivi presso la madre, il Collegio reputa equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore di € 300,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fatto salvo per il pregresso quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno suddivise tra i genitori al
50% ciascuno e saranno regolate dal Protocollo del Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo.
La domanda di parte ricorrente, volta a ordinare il versamento diretto delle somme dovute dal da parte del suo datore di lavoro, non può trovare accoglimento, non essendo dimostrato CP_1
l'inadempimento del padre rispetto all'obbligo di versare il contributo al mantenimento della prole.
7. Le spese di lite, anche relative ai subprocedimenti introdotti in corso di causa, devono essere interamente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico delle parti al 50% ciascuna e in solido verso il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dà atto che la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
06/08/1975, e , nato a [...] il [...], è stata pronunciata con CP_1
sentenza non definitiva n. 194/2019, pubblicata in data 11/03/2019;
- Addebita la separazione a;
CP_1 - Affida il figlio minore al Servizio Sociale di Pescara, che lo Persona_6
manterrà collocato presso l'abitazione della madre a Pescara e assumerà tutte le decisioni necessarie circa la scelta della sua residenza abituale;
- Incarica il Servizio Sociale di Pescara di attivare gli interventi previsti al punto 4 della motivazione, relazionando al Giudice tutelare presso il Tribunale di Pescara ogni sei mesi (salvo urgenze);
- Pone a carico di , con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, CP_1
un contributo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, rivalutabili Persona_4
annualmente secondo indici ISTAT, da versare alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di
Bologna;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuna e in solido verso il CTU.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Servizio Sociale di Pescara e al Giudice tutelare presso il Tribunale di Pescara.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi