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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 25/02/2026, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2878/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
MANTINI MARGHERITA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5119/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202400193818000 IMU
- PRESA IN CARICO n. 09737202400193819000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1391/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento della causa
Ricorre Ricorrente_1 impugnando i due atti indicati in epigrafe di presa in carico ai fini del pagamento dell'IMU su disposizione di Roma Capitale per un totale di euro 60.554,59. Trattasi degli avvisi di presa in carico n. 09737202400193818000 e n. 09737202400193819000, notificati dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione rispettivamente in data 27/12/2024 e in data 30/12/2024. Entrambi si fondano, come riportato negli stessi, su due avvisi di accertamento asseritamente notificati dal Comune in data 20.10.2023.
La causa perviene alla odierna udienza a seguito di rinvio disposto in data 13.11.2025 con ordinanza interlocutoria n.3177/25 pronunciata su richiesta della ricorrente e dell' AdER, le quali avevano concordato sulla necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 14 comma 2 D.lgs 546/92 con la chiamata in giudizio del Comune di Roma a cura del ricorrente in quanto non vocato in giudizio, entro 60 giorni dalla data odierna. Le parti si riportavano alle rispettive difese. La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 comma 2 D.lgs 546/92 con la chiamata in giudizio del Comune di Roma a cura del ricorrente entro 60 giorni dal 13.11.25 e rinviava a nuovo ruolo.
La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti ai due provvedimenti di presa in carico disposti dal Comune di Roma ai fini IMU, chiedendone pertanto l'annullamento.
L'AdER invoca declaratoria di inammissibilità del ricorso assumendo che gli avvisi di presa in carico non sono atti impugnabili ex art. 19 Dlgs n. 546/92. Dichiara comunque di essere carente di legittimazione passiva riguardando le eccezioni in gravame esclusivamente l'operato dell'Ente creditore.
All'odierna udienza, presenti parte ricorrente e AdER, assente il Comune di Roma pur ritualmente chiamato in giudizio.
Esaurito l'esame della controversia, il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha determinato per le attività di riscossione dell'IMU a carico della ricorrente l'adozione di due atti di presa in carico relativamente ai quali assume di aver preventivamente notificato alla stessa due corrispondenti atti di accertamento che la ricorrente assume di non aver mai ricevuto contestando di conseguenza la legittimità della pretesa tributaria della quale chiede l'annullamento. Si è costituita solo l'AdER che si dichiara carente di legittimazione passiva ed eccepisce la inammissibilità del ricorso a motivo della non impugnabilità degli atti di presa in carico.
Esaminando preliminarmente la controversa questione relativa alla impugnabilità degli atti di presa in carico conseguenti ad avviso di accertamento ipoesattivo, sovviene la Cassazione la quale ha fornito con la sent. n 21254/23, Sez.V del 19.7.2023, una nozione di interesse a ricorrere rilevante ai fini della individuazione degli atti impugnabili nel processo tributario. In effetti l'atto di presa in carico non è atto impugnabile. Diversamente è da ritenersi impugnabile ove il contribuente intenda far valere l'omessa notifica dell'accertamento esecutivo presupposto. Si osserva che si è pervenuto a risolvere con tale definitivo orientamento il contrasto sussistente nelle giurisdizioni tributarie di merito sia di primo che di secondo grado, le quali avevano nel tempo escluso la impugnabilità degli atti di presa in carico. Al riguardo può farsi memoria delle sentenze n.2575/48/18 CTP Roma;
n. 677/21 CTR Lazio;
n. 2575/18
CTP Roma e ciò nella visione di un atto con contenuto certamente informativo ma anche con una funzione contestativa e di sollecitazione che può paragonarsi ad una intimazione di pagamento. Nel caso in esame si rileva che effettivamente, così come eccepito e contestato dalla ricorrente, i due atti esattivi impugnati sono stati i primi atti con i quali essa contribuente ha avuto notizia del debito tributario non essendovi in atti documentato che l'AF abbia notificato i presupposti avvisi di accertamento esecutivo.
Dunque la possibilità di impugnazione dell'atto di presa in carico non deriva dall'atto in sé bensì dalla lesività dell'atto presupposto ove ignorato il quale solo in tale occasione si è appalesato alla contribuente.
La citata sentenza della Suprema Corte ha una evidente e riconosciuta portata generale. Possono essere impugnati, gli atti di natura provvedimentale modificativi in termini di unilateralità di situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti involgenti profili sostanziali e profili procedurali. Nel caso nei due atti di presa in carico impugnati AdER riporta gli estremi di due corrispondenti atti di accertamento presupposti i quali, tuttavia, non furono comunicati formalmente e dunque risultano sovvenuti alla conoscenza del contribuente solo tramite la notifica dei due atti successivi non autonomamente lesivi ( ex art. 19, dlgs n.546/92 ).
Dunque il ricorso è ammissibile ed è accolto.
Ritenuta la posizione dell'AdER non legittimata a contraddire come dalla stessa dispiegato (Cass. SSUU
n. 7514/2022), e del Comune di Roma Capitale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella
23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
L'importo da corrispondere dal solo Comune di Roma Capitale alla Ricorrente è quantificato in euro
4.670,5 pari alla media dei compensi ridotto al 50% tenuto conto dello scaglione sul valore della lite e della mancata resistenza del medesimo Ente creditore il quale, tuttavia, con condotta silente nel tempo, non collaborativa non essendosi costituito in giudizio e non avendo dato prova della avvenuta notifica degli accertamenti presupposti ai due atti di presa in carico impugnati, mancando da ultimo di partecipare anche alla udienza a seguito della ordinanza n.3177 del 13.11.2025, ha indotto la contribuente ad incardinare il gravame le cui ragioni sono risultate fondate. Quanto alla posizione dell'AD la quale è stata costretta a costituirsi in giudizio con carico di spese potrà essere liquidata a tale fine dal Comune.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale a pagare le spese di lite alla Parte ricorrente liquidate in euro 4.670,50 oltre oneri accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/02/2026. Il Presidente RI UR ON
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
MANTINI MARGHERITA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5119/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 09737202400193818000 IMU
- PRESA IN CARICO n. 09737202400193819000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1391/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento della causa
Ricorre Ricorrente_1 impugnando i due atti indicati in epigrafe di presa in carico ai fini del pagamento dell'IMU su disposizione di Roma Capitale per un totale di euro 60.554,59. Trattasi degli avvisi di presa in carico n. 09737202400193818000 e n. 09737202400193819000, notificati dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione rispettivamente in data 27/12/2024 e in data 30/12/2024. Entrambi si fondano, come riportato negli stessi, su due avvisi di accertamento asseritamente notificati dal Comune in data 20.10.2023.
La causa perviene alla odierna udienza a seguito di rinvio disposto in data 13.11.2025 con ordinanza interlocutoria n.3177/25 pronunciata su richiesta della ricorrente e dell' AdER, le quali avevano concordato sulla necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 14 comma 2 D.lgs 546/92 con la chiamata in giudizio del Comune di Roma a cura del ricorrente in quanto non vocato in giudizio, entro 60 giorni dalla data odierna. Le parti si riportavano alle rispettive difese. La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 comma 2 D.lgs 546/92 con la chiamata in giudizio del Comune di Roma a cura del ricorrente entro 60 giorni dal 13.11.25 e rinviava a nuovo ruolo.
La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti ai due provvedimenti di presa in carico disposti dal Comune di Roma ai fini IMU, chiedendone pertanto l'annullamento.
L'AdER invoca declaratoria di inammissibilità del ricorso assumendo che gli avvisi di presa in carico non sono atti impugnabili ex art. 19 Dlgs n. 546/92. Dichiara comunque di essere carente di legittimazione passiva riguardando le eccezioni in gravame esclusivamente l'operato dell'Ente creditore.
All'odierna udienza, presenti parte ricorrente e AdER, assente il Comune di Roma pur ritualmente chiamato in giudizio.
Esaurito l'esame della controversia, il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha determinato per le attività di riscossione dell'IMU a carico della ricorrente l'adozione di due atti di presa in carico relativamente ai quali assume di aver preventivamente notificato alla stessa due corrispondenti atti di accertamento che la ricorrente assume di non aver mai ricevuto contestando di conseguenza la legittimità della pretesa tributaria della quale chiede l'annullamento. Si è costituita solo l'AdER che si dichiara carente di legittimazione passiva ed eccepisce la inammissibilità del ricorso a motivo della non impugnabilità degli atti di presa in carico.
Esaminando preliminarmente la controversa questione relativa alla impugnabilità degli atti di presa in carico conseguenti ad avviso di accertamento ipoesattivo, sovviene la Cassazione la quale ha fornito con la sent. n 21254/23, Sez.V del 19.7.2023, una nozione di interesse a ricorrere rilevante ai fini della individuazione degli atti impugnabili nel processo tributario. In effetti l'atto di presa in carico non è atto impugnabile. Diversamente è da ritenersi impugnabile ove il contribuente intenda far valere l'omessa notifica dell'accertamento esecutivo presupposto. Si osserva che si è pervenuto a risolvere con tale definitivo orientamento il contrasto sussistente nelle giurisdizioni tributarie di merito sia di primo che di secondo grado, le quali avevano nel tempo escluso la impugnabilità degli atti di presa in carico. Al riguardo può farsi memoria delle sentenze n.2575/48/18 CTP Roma;
n. 677/21 CTR Lazio;
n. 2575/18
CTP Roma e ciò nella visione di un atto con contenuto certamente informativo ma anche con una funzione contestativa e di sollecitazione che può paragonarsi ad una intimazione di pagamento. Nel caso in esame si rileva che effettivamente, così come eccepito e contestato dalla ricorrente, i due atti esattivi impugnati sono stati i primi atti con i quali essa contribuente ha avuto notizia del debito tributario non essendovi in atti documentato che l'AF abbia notificato i presupposti avvisi di accertamento esecutivo.
Dunque la possibilità di impugnazione dell'atto di presa in carico non deriva dall'atto in sé bensì dalla lesività dell'atto presupposto ove ignorato il quale solo in tale occasione si è appalesato alla contribuente.
La citata sentenza della Suprema Corte ha una evidente e riconosciuta portata generale. Possono essere impugnati, gli atti di natura provvedimentale modificativi in termini di unilateralità di situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti involgenti profili sostanziali e profili procedurali. Nel caso nei due atti di presa in carico impugnati AdER riporta gli estremi di due corrispondenti atti di accertamento presupposti i quali, tuttavia, non furono comunicati formalmente e dunque risultano sovvenuti alla conoscenza del contribuente solo tramite la notifica dei due atti successivi non autonomamente lesivi ( ex art. 19, dlgs n.546/92 ).
Dunque il ricorso è ammissibile ed è accolto.
Ritenuta la posizione dell'AdER non legittimata a contraddire come dalla stessa dispiegato (Cass. SSUU
n. 7514/2022), e del Comune di Roma Capitale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella
23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
L'importo da corrispondere dal solo Comune di Roma Capitale alla Ricorrente è quantificato in euro
4.670,5 pari alla media dei compensi ridotto al 50% tenuto conto dello scaglione sul valore della lite e della mancata resistenza del medesimo Ente creditore il quale, tuttavia, con condotta silente nel tempo, non collaborativa non essendosi costituito in giudizio e non avendo dato prova della avvenuta notifica degli accertamenti presupposti ai due atti di presa in carico impugnati, mancando da ultimo di partecipare anche alla udienza a seguito della ordinanza n.3177 del 13.11.2025, ha indotto la contribuente ad incardinare il gravame le cui ragioni sono risultate fondate. Quanto alla posizione dell'AD la quale è stata costretta a costituirsi in giudizio con carico di spese potrà essere liquidata a tale fine dal Comune.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale a pagare le spese di lite alla Parte ricorrente liquidate in euro 4.670,50 oltre oneri accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/02/2026. Il Presidente RI UR ON