Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Avv. Lucia Franzese - Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divorzio giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenza Parte_1
Rosso ed Enrico Grego presso il quale è elettivamente domiciliato nello studio del primo sito in Genova, Via XX
Settembre 33/8, come da mandato in calce al presente atto
– appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro CP_1
Buzio presso il cui studio in Savona Piazza Marconi 1/6
elegge domicilio in virtù di procura alle liti in calce al presente atto
-Appellata - 1
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, in forza del rinvio disposto dalla
Corte di cassazione nel provvedimento comunicato in data
11.4.2024 nel procedimento R.G. 2748/2023
IN RIFORMA della sentenza n. 74/2022 pronunciata in data
22.11.2022 dalla Corte di Appello di Genova nella causa
R.G. n. 158/2022,
1) revocare integralmente l'assegno divorzile disposto in favore di per i motivi esposti in parte CP_1
motiva dando atto della reciproca indipendenza economica degli ex coniugi;
2) condannare alla restituzione in favore CP_1
di di tutti gli importi da lui erogati a Parte_1
favore della stessa Signora a titolo di assegno CP_1
divorzile a far data dalla sentenza che ha pronunziato il divorzio (o dalla data meglio vista), oltre rivalutazione ed interessi;
3) previa revoca dell'attuale assegno disposto dal
Tribunale di Savona per le ragioni esposte in parte motiva,
determinare il contributo di mantenimento dei minori nella somma di euro 1.000,00 per ciascun figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, indice base il mese della emananda sentenza, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive dei minori stessi come da verbale del Tribunale
di Genova del 15.9.2016;
2 4) condannare alla restituzione in favore CP_1
di di tutti gli importi da lui erogati a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento dei figli in eccesso rispetto a quanto risultato effettivamente dovuto a far data dalla sentenza che ha pronunziato il divorzio, oltre rivalutazione ed interessi (o dalla data meglio ritenuta);
5) vinte e spese e competenze di tutti i gradi di giudizio,
oltre CPA ed IVA come per legge.”
Per la parte appellata:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
In applicazione dei principi di diritto di cui
all'ordinanza della Corte di Cassazione comunicata in data
11/04/2024 nel procedimento R.G.n.2748/2023
A) In relazione al mantenimento dei figli:
In Via principale rideterminare l'assegno di mantenimento
a carico di e in favore dei figli nell'importo non Pt_1
inferiore a quanto già stabilito dal Tribunale di Savona
in sede di separazione pari a € 7.000,00 mensili per
ciascun figlio
In Subordine rideterminare l'assegno di mantenimento a carico di e in favore dei figli nell'importo non Pt_1
inferiore a quanto già stabilito dal Tribunale di Savona
con sentenza n.270/2022 pari a € 4.500,00 mensili per
ciascun figlio.
B) In merito all'assegno divorzile in favore di CP_1
[...]
In Via principale rideterminare l'assegno divorzile in favore di nell'importo già stabilito dal CP_1
3 Tribunale di Savona con sentenza n.270/2022 pari a €
3.000,00;
In Subordine confermare l'assegno divorzile in favore di nell'importo ridotto dalla Corte d'Appello CP_1
di Genova pari a € 2.000,00 mensili.
C) Respingere ogni altra domanda proposta da Parte_1
nei confronti di . CP_1
D) Vinte le spese e compensi di giudizio della presente
fase e del giudizio di Cassazione”.
Per la Procura Generale:
“Dichiara di intervenire”.
IN FATTO E DIRITTO
1. e si sposavano il 13 CP_1 Parte_1
settembre del 2003 e dalla loro unione nascevano i figli
(2005) e (2008). Per_1 Per_2
I due coniugi si separavano consensualmente il 17 novembre
2009 alle seguenti condizioni:
-i figli erano affidati in via esclusiva alla madre con facoltà del padre di visitarli;
-il avrebbe acquistato un immobile del valore di Pt_1
2.500.000 – 3.000.000 di Euro intestandolo ai due figli ove la moglie ed i figli sarebbero andati ad abitare con usufrutto della;
CP_1
-il per il mantenimento della moglie e dei figli Pt_1
avrebbe versato la somma mensile di 20.500,00 Euro con
4 rivalutazione ISTAT a far data del 2013 oltre a sostenere le spese straordinarie;
-il lasciava alla l'autovettura Audi Q7 Pt_1 CP_1
impegnandosi a sostituirla ogni tre anni con auto della stessa categoria.
Nel 2011 falliva la INPAR S.r.l., in cui erano state conferite delle precedenti società del che Parte_1
successivamente era accusato , anche in concorso con la
, di avere fatto una bancarotta con distrazione CP_1
per un importo di circa 10 milioni di Euro
Nel 2011 emigrava negli Emirati Arabi Uniti. Parte_1
2.Il Tribunale di Savona con sentenza n. 270 del 25 marzo
2022 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ed , disponendo Parte_1 CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori (2005) e Per_1
(2008) alla madre;
disponeva un percorso di Per_2
sostegno tramite i servizi sociali per il recupero del rapporto padre-figli, allontanatosi dall'Italia nel 2011
sino al 2019 per problemi giudiziari e non vedendo i figli
(tranne che aveva soggiornato presso il padre per Per_1
circa due anni).
In punto economico il Tribunale disponeva l'obbligo a carico di di corrispondere a favore di un Pt_1 CP_1
assegno per il mantenimento dei figli di euro 9.000,00
(euro 4.500,00 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie e l'assegno divorzile di euro 3.000,00
5 per la madre;
respingeva le altre domande proposte e condannava al pagamento delle spese legali per il Pt_1
50% e quelle di CTU.
Il infatti negli Emirati Arabi Uniti era Manager Pt_1
della Reportage Properties LLC con un reddito mensile di
Euro 17.262 a cui dovevano aggiungersi in base al contratto commessioni sulle vendite, premi di produzione e fringe benefits quali un contributo alle spese alloggiative fino a 98.000 Euro l'anno.
inoltre possedeva delle quote sia della società per Pt_1
cui lavorava sia di altre società.
3.Contro la sentenza del Tribunale di Savona, Parte_1
proponeva appello sia per l'affidamento dei figli che per le statuizioni economiche.
Il procedimento si esauriva senza necessità di istruttoria e la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 74/2022
depositata il 22 novembre 2022, fermo restando l'affido esclusivo alla madre disponeva: che i servizi sociali provvedessero ad organizzare videochiamate ed incontri protetti tra padre e figli, con riguardo ai rientri del in Italia;
riduceva il contributo al mantenimento Pt_1
per i figli ad euro 6.000,00 mensili (€ 3.000,00 per ciascun figlio) e l'assegno divorzile a favore della moglie ad euro 2.000,00 mensili compensando integralmente le spese di lite tra le parti e confermando per il resto la sentenza di primo grado.
6 4. contro la decisione della Corte di Appello Parte_1
proponeva ricorso in Cassazione sulla base di cinque motivi, poi riunito con quello proposto della con CP_1
tre motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 febbraio 2024:
-rilevava che il figlio più grande era diventato maggiorenne;
-respingeva i ricorsi contrapposti in punto frequentazione del figlio ancora minorenne e sostegno alla genitorialità;
-riteneva che non si fossero sufficientemente approfonditi le esigenze dei figli e la situazione patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi, imponendosi lo svolgimento di indagini patrimoniali;
-cassava pertanto con rinvio la sentenza della Corte di
Appello.
5. riassumeva il procedimento davanti a Parte_1
questa Corte sulla base dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
Con il primo motivo: chiedeva la revoca dell'assegno divorzile potendo la ex moglie svolgere la professione di avvocato, avendo anche una età anagrafica tale da consentirle di reinserirsi nel mondo del lavoro e la concessione dell'assegno di mantenimento non sarebbe giustificata dall'entità del reddito dell'altro ex coniuge in proporzione delle sue sostanze.
7 sosteneva che l'unione coniugale era durata meno di Pt_1
sei anni e la moglie era proprietaria di un cospicuo patrimonio composto da prestigiosa abitazione in Savona
(con n. 3 box/posti auto), sito in prossimità del Golf di
Garlenda e di un appartamento con box collocato nella fascia litoranea di Pietra Ligure.
Inoltre, risultavano locati i seguenti immobili:
- via Leopoldo Ponzone n. 4 int. 5 (contratto stipulato dal 1.2.2021 al 31.1.2027);
- posto auto scoperto sub 69, posto auto sub 70 (contratto del valore di 226,00 Euro al mese);
- via Leopoldo Ponzone n. 4 int. 9 (contratto stipulato dal 2.7.2019 del valore di 1.150,00 Euro al mese).
La non aveva dimostrato di aver concorso alla CP_1
formazione del patrimonio comune nonché a quello personale del coniuge e di non avere mezzi necessari e adeguati a condurre una vita dignitosa.
Con il secondo motivo: insisteva per la richiesta Pt_1
della ripetizione delle somme percepite dalla in CP_1
eccedenza rispetto all'assegno divorzile a decorrere dal termine della sentenza di divorzio del 25 marzo 2022.
Con il terzo motivo: l'appellante sosteneva che l'importo di euro 3.000 mensili ciascuno quale mantenimento per i figli risultasse sproporzionato, lamentando che vi sarebbe stato così un diverso trattamento economico con gli altri due figli avuti da precedenti relazioni.
8 Inoltre, non aveva provato le esigenze dei figli CP_1
per dimostrare l'adeguatezza ed il sostentamento di una somma del genere.
6. si costituiva chiedendo di rideterminare CP_1
il contributo al mantenimento per i figli e dell'assegno divorzile secondo quanto già determinato dal Tribunale di
Savona o, in subordine, della somma non inferiore ad euro
4.500 per ciascun figlio e di euro 2.000 per la moglie.
La richiesta somma per ciascun figlio teneva conto della loro età e degli impegni scolastici ed extra-scolastici quali: piscina, tennis, immersioni subacquee, calcio non agonistico e canottaggio.
Faceva notare che dal 2008 il aveva lasciato la Pt_1
casa coniugale, lasciandola da sola ad allevare i figli di cui uno appena nato.
L'aveva convinta a lasciare il suo posto di avvocato dell' per dedicarsi solo a seguire dal punto di vista CP_2
legale nelle sue società del gruppo.
Poi l'aveva praticamente costretta a diventare amministratore unico della società Geo Gestioni
Immobiliari S.r.l., anche se in realtà eseguiva agli ordini del . Pt_1
Poi il era scappato all'estero per sfuggire Pt_1
all'arresto, aveva cessato di pagare il mutuo e lei era stata costretta a patteggiare in un procedimento penale.
9 La casa di Pietra Ligure era in realtà non abitabile per infiltrazione l'immobile di Savona era affittato e serviva a restituire il suo debito verso suo fratello (che l'aveva aiutata a pagare i 30.000,00 Euro di multa).
viveva in Abu Dhabi ed era amministratore Pt_1
dell'importantissima società nel settore immobiliare
Reportage Properties.
Ad oggi, si trovava senza occupazione, essendosi CP_1
cancellata dall'albo degli Avvocati in relazione alle sue vicende penali ed evitare la cancellazione di ufficio dall'albo.
In data 25 luglio 2024 perveniva la relazione dei Servizi
Sociali nella quale, riportandosi alle valutazioni già
espresse precedentemente il 28 febbraio 2023, evidenziava la ferma volontà dei minori a non voler avere alcun rapporto con il padre, neanche in modalità protetta attraverso videochiamate.
Inoltre, la relazione rappresentava che dal 25 marzo 2023
i genitori non avevano preso più i contatti con i servizi sociali né avevano avanzato richieste di riattivazione di percorsi di sostegno.
La Procura Generale dichiarava di intervenire concludendo per il rigetto dell'appello ed in linea con quanto statuito in via di principio dal giudice di legittimità, gli assegni di mantenimento non dovevano essere ridotti.
10 Erano disposte dalla Corte indagini patrimoniali a cura della Guardia di Finanza sulle due parti in causa.
Le parti precisavano le loro difese all'udienza del 6
febbraio 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta ed all'esito la causa era decisa in camera di consiglio.
7.L'appello proposto riguarda ormai esclusivamente la parte economica.
Per quanto riguarda l'assegno divorzile secondo i principi ancorati nella sentenza a S.U. n. 18287 del 2018 “La
funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone
di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del
principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento
di un contributo che, partendo dalla comparazione delle
condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve
tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza,
secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un
livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo
conto delle aspettative professionali ed economiche
eventualmente sacrificate, in considerazione della durata
del matrimonio e dell'età del richiedente.”
11 Nel presente caso è pacifico che la sia stata CP_1
abbandonata dal marito con due figli piccoli di cui uno,
, appena nato e che la donna si è dovuta occupare Per_2
in esclusiva di loro, tranne i due anni in cui il figlio maggiore si era recato ad Abu Dhabi. Per_1
E' pacifico poi che la abbia sacrificato la sua CP_1
carriera di professionista prima lasciando l'incarico di avvocato dell' e dedicandosi in via esclusiva a CP_2
seguire gli aspetti legali delle numerose società del marito ,poi finendo come “capro espiatorio” con la nomina e amministratore di una delle società del e venendo Pt_1
coinvolta penalmente nella successiva bancarotta, con conseguente patteggiamento alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa con la sentenza del Tribunale di Savona 1091 dell' 11 dicembre 2020.
Non vi sono pertanto dubbi che debba essere riconosciuto alla un assegno di divorzio di carattere CP_1
compensativo perequativo per i grandi sacrifici economici ed umani da questa fatti nell'interesse della famiglia e dell'ex marito.
Altrettanto indubbio che il debba versare un Pt_1
contributo per il mantenimento dei due figli che vivono stabilmente con la madre e che non vogliono neanche avere contatti telefonici con il padre (si veda la relazione dei
Servizi Sociali di Cairo Montenotte del 17 luglio 2024).
12 Circa la quantificazione dell'assegno del divorzio e del contributo al mantenimento dei figli è stata disposta una indagine ad opera della Guardia di Finanza
nata nel 1968 e che ha 56 anni non si è più Parte_2
iscritta all'albo degli avvocati.
A giudizio della Corte le possibilità di poter riprendere l'attività di avvocato esistono ma presentano delle limitazioni.
E rimasta ferma per oltre 10 anni con un diritto processuale e sostanziale mutati nel frattempo come è
rimasta estranea al processo telematico sviluppatosi in questi anni.
Inoltre la condanna penale in relazione ad una rilevante bancarotta rappresenta sicuramente un ostacolo non da poco per riprendere la professione con qualche successo.
Dall'indagine della Guardia di Finanza risulta che la ha un discreto patrimonio immobiliare composto: CP_1
-da appartamento e box in Garlenda Borgata Nadda 46; tale appartamento è afflitto da consistenti fenomeni infiltrativi dovuti ad un maldestro lavoro commissionato dal;
il CTU di altro procedimento ha CP_3
quantificato in € 9.200,00 i costi di eliminazione delle infiltrazioni ed in € 8.928, i costi di riparazione all'interno dell'appartamento, ad entrambi gli importi deve essere aggiunta l'IVA.
13 -da appartamento e box in Pietra Ligure Via Ignazio Messina
12;
-da due appartamenti e 4 box in Savona Via Ponzone 4.
Come patrimonio liquido la risulta disporre a CP_1
fine 2024 inizi 2025 fra conti correnti e depositi titoli di :
- € 44.715,19 presso Intesa San Paolo S.p.A.
-di € 108.430,97 presso la Bper;
-di € 98.675,90 presso Fideuram Intesa San Paolo Private
Banking S.p.A.;
-di € 667.732,90 presso la Fideuram Investimenti SGR
S.p.A. .
Passando ad questo ha prodotto: Parte_1
-dichiarazione della Reportage Proprertis sulle retribuzioni erogate al nel 2024 pari a 10.900 Pt_1
Euro al mese.
-estratti di un suo conto corrente per tre anni dove al luglio 2024 erano in giacenza 1.329.346,01 AED pari a circa
340.857,95 Euro.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato che il non ha ricchezze in Italia Pt_1
Una indagine a Abu Dhabi è fuori della portata della nostra
Guardia di Finanza in assenza di una rogatoria (ammesso che sia possibile).
La Guardia di Finanza ha comunque confermato sulla base di documenti ed articoli allegati alla sua relazione e
14 reperiti su internet che il è un importante Pt_1
costruttore di immobili nel Medio Oriente.
Si legge su Futuro Quotidiano
e prosegue:
15 Su Agenzia Stampa Italia si legge:
16 Si noti che in Italia il era un importante Pt_1
costruttore con una vera e propria galassia di società e che è diventato CEO al momento stesso della fondazione di
Reportage Properties oltre 10 anni fa rimanendo tale da allora.
E' lecito quindi concludere che il , lungi dal Pt_1
trovare un impiego di fortuna presso la Reportage
Properties ha avuto ed ha un ruolo fondamentale nella fondazione e nella direzione della società Reportage
Properties che vi possa essere una continuità
imprenditoriale fra la Reportage Properties l'attività
imprenditoriale svolta dal in Italia . Pt_1
Infine per quanto riguarda i due figli, uno che compie i
20 anni quest'anno e l'altro che ne compie 17, non risultano documentate esigenze o spese particolari.
Si può quindi concludere che abbiano un normale tenere di vita di due figli di una famiglia benestante.
Sulla base di questi elementi la Corte ritiene equo quanto segue.
Dato il patrimonio della l'assegno di divorzio CP_1
deve essere liquidato sulla base del solo elemento compensativo, non essendoci i presupporti per una funzione anche assistenziale.
Al fine della determinazione si deve tenere conto che mentre il aveva una seconda vita di successo la Pt_1
si è dovuta occupare da sola dei due figli, ha CP_1
17 visto la sua carriera di avvocato rovinata e per colpa dell'ex marito è stata condannata per bancarotta in concorso con in relazione al Fallimento della Parte_1
Geo Gestioni Immobiliari, il cui passivo ammontava ad Euro
26.456.000,00 €.
Inoltre, anche se impossibile da quantificare, è opinione della Corte che il dato il suo ruolo nella Pt_1
Reportage Properties disponga in realtà di più di quanto risulti dai documenti presentati.
Infatti nulla esclude che il abbia altri conti Pt_1
correnti o depositi titoli rispetto a quelli presentati e nella dichiarazione sulla sua retribuzione viene indicato il suo “stipendio fisso” mentre dalla documentazione risulta che vi sarebbe anche una parte variabile in relazione al raggiungimento di risultati di rilievo.
Si ritiene pertanto congruo alla luce di quanto esposto un assegno di divorzio di 2000,00 Euro al mese rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Per quanto riguarda i figli, anche tenendo conto che sono ormai grandi e con esigenze accresciute ed anche se non risultano particolari sul loro tenore di vita, pare congrua la somma di 1500,00 Euro ciascuno (il ne offre Pt_1
1000,00 ciascuno), pari ad Euro 3000,00 al mese complessive, rivalutabile in annualmente in base agli indici ISTAT
18 Si nota infine che se anche le conclusioni della Corte su una nettamente maggiore ricchezza del fossero Pt_1
ritenute non corrette assegno e contributi stabiliti sono ampiamente compatibili con lo stipendio di 10.900,00 Euro
mensili che risulta ufficialmente percepire. Pt_1
Circa la domanda avanzata dal di restituzione delle Pt_1
somme versate in eccedenza occorre distinguere.
Per l'assegno di divorzio vale il seguente principio espresso per l'assegno di separazione da Cassazione civile
, sez. un. , 08/11/2022 , n. 32914:
“Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi
separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso
del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o
di appello, delle condizioni economiche riguardanti i
rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base
di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi
alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a
base dei provvedimenti presidenziali, confermati o
modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere due
diverse ipotesi. Nel caso in cui vi sia una rivalutazione
della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove
si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti
per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la
“condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile
della piena ripetibilità delle prestazioni economiche
effettuate. Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una
19 rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con
effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del
soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad
una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo
del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del
richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di
entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi
la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del
principio di solidarietà post-coniugale e del principio,
di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che
dette somme di denaro siano state ragionevolmente
consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua
accertata debolezza economica. Al di fuori, dunque, dei
casi da ultimo citati, in presenza di modifica, con
effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi
o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.”
Poiché qui non si tratta di somme modeste sussiste il diritto del ad ottenere la restituzione delle somme Pt_1
eccedenti i 2000,00 Euro al mese a partire dalla pronuncia della sentenza di divorzio oltre interessi legali su ciascun pagamento fino al saldo.
Per il contributo al mantenimento dei figli invece la giurisprudenza esclude la restituzione data la natura para alimentare del contributo.
Sul punto due sentenze della Cassazione si sono recentemente espresse .
20 “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del
figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione,
per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui
effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e
viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti
provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione
economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non
opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto
al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento
(vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età
ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro
avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con
decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o,
motivatamente, da periodo successivo.”
Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.18785
“In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione,
per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui
effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e
viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti
provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione
economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non
opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto
al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento
e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con
decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o,
motivatamente, da periodo successivo.”
Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10974
Non risultano sentenze in senso difforme.
21 Data la reciproca soccombenza si compensano le spese legali di tutti i gradi di giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 52.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria
istanza, all'esito del giudizio di rinvio dalla Corte di
Cassazione pronunciando sull' appello proposto da Pt_1
contro la sentenza del Tribunale di Savona
[...]
sentenza n. 270 del 25 marzo 2022 :
-determina l'assegno di divorzio a carico di Parte_1
ed a favore di in Euro 2.000,00 mensili CP_1
rivalutabile annualmente in base agli ISTAT;
-determina il contributo al mantenimento dei figli a carico
di in Euro 1.500,00 al mese per ciascun Parte_1
figlio rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT
nonché mette a carico di il 100% delle spese Parte_1
straordinarie.
Condanna a restituire l'eccedenza oltre i CP_1
2000,00 Euro degli assegni di divorzio percepiti a partire
dall'aprile 2022 oltre interessi legali da ciascun
pagamento al saldo.
22 Respinge la domanda di di restituzione delle Parte_1
somme versate in eccedenza per il contributo al
mantenimento dei figli.
Compensa le spese legali fra le parti di tutti i gradi di
giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 52.
Genova lì 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione
23