Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05268/2025REG.PROV.COLL.
N. 03327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2024, proposto da Fratelli Mariani S.p.a., Stabilimenti Metallurgici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo 3;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 05248/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 28 ottobre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato totalmente il contributo di euro 100.325,75, concesso alla società Fratelli Mariani S.p.a. ai sensi del d.l. n. 69/2013 e del decreto interministeriale del 27 novembre 2013 per la progettazione e la realizzazione di un telaio “IN mod. T.2N.4E/P 2700”, progettato e costruito dalla società IN Technology S.r.l., e di un impianto “Expanded Metal Press” tipo STM 120-300, progettato e costruito dalla società M. Bruck – Duren. In particolare, l’amministrazione ha revocato il contributo in quanto l’investimento oggetto di finanziamento è stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione, in violazione di quanto previsto dall’art. 5, c. 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ha impugnato davanti al Tar Lazio il provvedimento di revoca nonché, ove dovessero prevedere l’applicazione retroattiva delle disposizioni sopravvenute alla domanda, il d.m. del 25 gennaio 2016, la circolare n. 71299 del 24 dicembre 2014 e la circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis , l. n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis , l. n. 241/1990; carenza di istruttoria; violazione del principio di buon andamento della p.a.; travisamento dei fatti presupposti;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; violazione del decreto di finanziamento n. 3832 del 19 dicembre 2014; violazione degli artt. 24, 27, 97 e 113 Cost.; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento, perplessità, illogicità ed assurdità manifeste; violazione del principio di tassatività e di tipicità delle norme sanzionatorie;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione del principio tempus regit actum ;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; violazione e falsa applicazione del decreto di finanziamento n. 3832 del 19 dicembre 2014; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione del principio dell’autovincolo; illogicità e contraddittorietà intrinseche della motivazione e del comportamento della pubblica amministrazione;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto; eccesso di potere per sviamento; perplessità, illogicità ed assurdità manifeste;
7) violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 11 delle preleggi; violazione del principio di correttezza e buon andamento della p.a.; violazione del principio di conservazione degli atti giuridici;
8) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 41, 97 e 117, c. 1, Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 58, Reg. CE n. 651/2014; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6, l. n. 241/1990; sviamento; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di legittimo affidamento;
9) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; violazione dell’art. 21 quinquies , l. n. 241/1990; violazione del principio di legalità; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto; eccesso di potere per sviamento; perplessità, illogicità ed assurdità manifeste; violazione dei principi generali in materia di revoca degli atti amministrativi; violazione del principio del contrarius actus ; 10) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di motivazione;
11) violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 11 delle preleggi; violazione del principio di correttezza e buon andamento della p.a.;
12) violazione e falsa applicazione dell’art. 58, Reg. CE n. 651/2014; eccesso di potere; disapplicazione della norma interna.
Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5248 del 14 marzo 2024 il Tribunale:
- ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio;
- ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione del decimo motivo di ricorso, evidenziando che: in base alla disciplina pro tempore applicabile, costituita dall’art. 5, d.m. del 27 novembre 2013, “Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all’art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile”; nel caso in esame l’acconto finanziario all’ordine del bene da produrre (telaio IN) è stato versato in data 1 settembre 2014 e riscontrato con fattura n. 119/2014, in data anteriore alla presentazione della domanda; non può ritenersi violato né l’art. 3, l. 241/1990, in quanto la motivazione della revoca risulta chiaramente indicata sia nel preavviso sia nel provvedimento di revoca, né l’art. 10 bis , l. n. 241/1990, in quanto, a fronte dell’accertato avvio dell’investimento in data anteriore alla presentazione della domanda di ammissione, parte ricorrente non ha fornito in sede di osservazioni alcun elemento idoneo a mettere in discussione le conclusioni dell’amministrazione; non è applicabile al caso di specie la disciplina dell’autotutela, dovendosi applicare la specifica disciplina concernente le modalità di concessione del contributo;
- ha accolto il decimo motivo di ricorso, con conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato. In particolare il Tribunale ha evidenziato che, in base al d.m. del 27 novembre 2013, la revoca del finanziamento avrebbe potuto essere anche parziale e che l’amministrazione non ha adeguatamente motivato le ragioni che l’avevano indotta alla revoca dell’intero finanziamento, nonostante l’avvio dell’investimento prima della presentazione della domanda riguardasse solo la progettazione e la realizzazione del telaio IN e non anche la progettazione e la realizzazione del distinto macchinario Bruck, costruito da un altro produttore e destinato a una diversa linea di produzione.
La società ha tempestivamente impugnato la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
1) con riferimento al capo della sentenza con cui il Tar ha respinto le censure di cui agli motivi 4-6) del ricorso in merito alla inapplicabilità del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 sull’errato presupposto che le disposizioni di cui all’art. 5, c. 4, del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono meramente confermative di quanto già indicato dall’art. 5, c. 3, del decreto interministeriale del 27 novembre 2013: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. 27.11.2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; violazione del decreto di finanziamento n. 3832 del 19 dicembre 2014; violazione degli artt. 24, 27, 97 e 113 Cost.; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto; eccesso di potere per sviamento, perplessità, illogicità ed assurdità manifeste; violazione del principio di tassatività e di tipicità delle norme sanzionatorie; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione del principio del tempus regit actum ;
2) con riferimento al capo della sentenza con cui il Tar ha affermato che gli investimenti sono stati avviati in data 1 settembre 2014 e quindi in data antecedente alla domanda di accesso ai contributi ammissibili: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; violazione del decreto di finanziamento n. 3832 del 19 dicembre 2014; violazione degli artt. 24, 27, 97 e 113 Cost.; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto; eccesso di potere per sviamento, perplessità, illogicità ed assurdità manifeste. violazione del principio di tassatività e di tipicità delle norme sanzionatorie;
3) error in iudicando et in procedendo : violazione dell’art. 39 del c.p.a. in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 34 c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis, l. n. 241/90; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di motivazione; ultra petizione;
4) error in iudicando et in procedendo : violazione dell’art. 39 c.p.a. in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della l. 241/90; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per difetto di motivazione;
5) error in iudicando et in procedendo : violazione dell’art. 39 c.p.a. in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.m. 27 novembre 2013 e della circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014; violazione del decreto di finanziamento n. 3832 del 19 dicembre 2014; violazione degli artt. 24, 27, 97 e 113 Cost.; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto; eccesso di potere per sviamento, perplessità, illogicità ed assurdità manifeste; violazione del principio di tassatività e di tipicità delle norme sanzionatorie.
Parte appellante ha inoltre riproposto i motivi dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non esaminati (in particolare 2), 7, 8), 9), 10), 11), 12)).
Si è costituito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale diretto alla riforma del capo di sentenza con cui il Tribunale ha accolto il decimo motivo di ricorso con conseguente annullamento parziale del decreto di revoca. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato che i beni per i quali era stato richiesto il finanziamento erano relativi ad un’unica unità produttiva ed era stata presentata un’unica domanda di finanziamento e, pertanto, tale vincolo di unitarietà imponeva necessariamente la revoca totale del contributo.
Dopo il deposito di memorie, all’udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Va al riguardo rilevato che in base all’art. 5, c. 3, del decreto interministeriale del 27 novembre 2013, applicabile ratione temporis al finanziamento oggetto di causa, “Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile”.
Questa previsione deve essere letta in stretta connessione con il Reg. CE 800/2008 (regolamento GBER poi sostituito dal Reg CE n. 651/2014), espressamente richiamato nelle premesse del decreto interministeriale.
Il regolamento in esame, con cui alcune categorie di aiuti di Stato sono state dichiarate compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, con conseguente esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione, al considerando 28 afferma che “Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l’impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati”. Inoltre l’art. 8 del medesimo regolamento prevede espressamente che “1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.”.
Come evidenziato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza della grande sezione del 5 marzo 2019, emessa in C-349/17, sulla base del predetto regolamento e dei connessi orientamenti della Commissione, “il compito delle autorità nazionali si limita, per quanto riguarda il presupposto previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, a verificare che il potenziale beneficiario abbia effettivamente presentato la propria domanda di aiuto in un momento antecedente al primo ordinativo di attrezzature realizzato attraverso la stipulazione di un impegno giuridicamente vincolante. A questo proposito, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, spetta alle autorità nazionali competenti esaminare caso per caso la natura precisa degli impegni eventualmente assunti prima della presentazione di una domanda di aiuto da parte di un potenziale beneficiario” (v. in particolare punti 74 e 75 della motivazione).
Alla luce del descritto quadro normativo nazionale ed europeo, il Collegio non può che condividere la ricostruzione operata dal giudice di primo grado secondo cui, anche in base alla disciplina ratione temporis applicabile al procedimento di agevolazione di cui è causa, l’avvio dell’investimento prima della presentazione della domanda di ammissione è ragione di revoca del finanziamento.
Pertanto, sono infondate tutte le contestazioni di parte appellante in ordine all’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta e, in particolare, del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, della circolare n. 71299 del 24 dicembre 2014 e della circolare n. 26673 del 25 gennaio 2016.
3. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Come sopra evidenziato, in base alla disciplina ratione temporis applicabile, per determinare il momento di avvio dell’investimento, occorre guardare al primo titolo di spesa ammissibile (v. art. 5, c. 3, decreto interministeriale del 27 novembre 2013); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza europea con riguardo all’art. 8, Reg. CE n. 800/2008, richiamato espressamente dal decreto interministeriale del 2013, l’investimento può ritenersi avviato quando la società ha assunto un impegno giuridicamente vincolante in ordine ai beni o alle attività oggetto di finanziamento.
Ciò premesso, nel caso in esame risulta che in data 1 settembre 2014 la società IN Technology S.r.l. ha emesso nei confronti della società Fratelli Mariani S.p.a. la fattura n. 119 relativa all’acconto per la costruzione del telaio IN, poi oggetto di richiesta di finanziamento. Inoltre a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la stessa società appellante ha ammesso che la fattura è stata emessa contestualmente alla conferma dell’ordine.
Da tali univoci elementi emerge quindi che, prima della presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, la società ha effettuato l’ordine del telaio e tale ordine, accettato dalla IN S.r.l. anche mediante l’emissione della fattura per il versamento dell’acconto, rappresenta un vincolo contrattuale giuridicamente rilevante, come peraltro confermato dal contestuale impegno della società ordinante al pagamento dell’acconto fatturato in data anteriore alla presentazione della domanda (circostanza idonea ad escludere che l’ordine fosse sospensivamente condizionato alla presentazione della domanda o all’ammissione al finanziamento).
La circostanza, su cui l’appellante insiste, che l’acconto sia stato versato in data 31 ottobre 2014, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, attiene esclusivamente a un profilo esecutivo relativo all’adempimento delle obbligazioni assunte, ma non incide sull’individuazione del momento in cui è sorto il vincolo contrattuale relativo alla realizzazione e all’acquisto del telaio. Per tale ragione è peraltro irrilevante anche l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado (più specificamente contestato nel terzo motivo di appello), il quale ha erroneamente affermato che l’acconto fatturato in data 1 settembre 2014 sarebbe stato pagato dalla società ordinante in pari data piuttosto che in data 31 ottobre 2014.
4. Il terzo ed il quarto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
In particolare, l’illegittimità del provvedimento di revoca non può fondarsi sull’erronea indicazione della norma applicabile, dovuta al richiamo (in particolare nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca) agli artt. 5 e 12 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, in luogo che agli artt. 5 e 12 del decreto interministeriale del 27 novembre 2013).
Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, “la carente o erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento impugnato non assume rilievo in termini di legittimità, laddove non impedisca di individuare i presupposti di fatto o le ragioni di diritto sottesi al provvedimento medesimo” (Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2022, n. 6963).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha specificamente indicato i presupposti di fatto su cui la revoca si è fondata (avvio dell’investimento prima della presentazione della domanda di ammissione, desunto dalla fattura dell’1 settembre 2014), rispetto ai quali parte ricorrente si è ampiamente difesa in sede di osservazioni; l’erronea indicazione della disposizione applicabile non ha leso il diritto di difesa della società anche in considerazione della sostanziale continuità normativa tra la disciplina precedente e quella successiva, entrambe dirette ad evitare che il soggetto istante abbia assunto impegni vincolanti per la realizzazione del progetto in data anteriore alla presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, così privando quest’ultima di un reale effetto incentivante.
Inoltre, può considerarsi sufficiente la motivazione con cui l’amministrazione ha ritenuto che le osservazioni presentate dalla società a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca non fossero idonee a superare le ragioni della revoca indicate nella comunicazione. Ed infatti, se è vero che l’amministrazione è tenuta a motivare anche in relazione alle osservazioni presentate dai privati nel corso del procedimento, nel caso in esame la società non ha addotto alcun elemento significativo per superare le ragioni della revoca, in quanto ha confermato l’emissione della fattura in data 1 settembre 2014 e, addirittura, ha precisato che l’emissione della fattura è avvenuta contestualmente alla conferma dell’ordine al fornitore, mentre la data del pagamento dell’acconto costituisce elemento irrilevante ai fini della sussistenza della causa di revoca (v. supra ).
5. Infine è infondato anche il quinto motivo di appello, in gran parte ripetitivo del primo, con cui la società appellante ha dedotto che la revoca disposta dall’amministrazione non rientrava in alcuna delle cause previste dal decreto interministeriale del 27 novembre 2013.
Tale assunto è infatti smentito dalla ricostruzione della disciplina applicabile richiamata al punto 2. della presente motivazione e alla quale può integralmente rinviarsi.
6. Parte appellante ha poi riproposto i motivi dedotti in primo grado e non specificamente esaminati dal Tribunale.
Tali motivi, in gran parte ripetitivi degli altri motivi proposti ed espressamente esaminati, sono comunque infondati per le seguenti ragioni:
- motivo 2). Come sopra evidenziato, l’amministrazione non è incorsa in alcun difetto di istruttoria e motivazione atteso che ha adeguatamente acquisito e valutato, dandone conto nella motivazione, gli elementi da cui emergeva che l’investimento era stato avviato prima della presentazione della domanda;
- motivo 7). Come sopra esposto, non vi è stata alcuna applicazione retroattiva o in via transitoria della disciplina sopravvenuta, atteso che già in base alla disciplina previgente sussistevano i presupposti per la revoca dell’agevolazione;
- motivo 8). Non vi è alcuna lesione del legittimo affidamento atteso che già in base al decreto interministeriale del 27 novembre 2013, applicabile sin dalla presentazione della domanda di ammissione, l’avvio dell’investimento prima della presentazione della domanda costituiva causa di revoca. Inoltre, proprio con riferimento agli aiuti di Stato esentati dalla notificazione (quale è quello in oggetto), la Corte di Giustizia, con la sentenza sopra richiamata, ha affermato che “il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un’autorità nazionale, qualora conceda un aiuto applicando indebitamente il regolamento n. 800/2008, non può far sorgere in capo al beneficiario di tale aiuto un legittimo affidamento quanto alla regolarità del medesimo” (tale sentenza è stata recentemente richiamata anche da Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2025, n. 2738);
- motivo 9). Come affermato dal giudice di primo grado e sopra ribadito, la revoca dell’agevolazione in esame è specificamente disciplinata dagli artt. 5 e 12 del decreto interministeriale del 27 novembre 2013, senza che sia applicabile la disciplina generale in materia di autotutela, e nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dalle citate disposizioni e posti a fondamento della revoca disposta dall’amministrazione;
- motivo 10). Questo motivo è quello espressamente accolto dal Tribunale, su cui si ritornerà in sede di esame dell’appello incidentale.
- motivo 11) e motivo 12). Come già più volte affermato la revoca costituiva un atto dovuto anche in base alla disciplina previgente (decreto interministeriale 27 novembre 2013 e Reg. CE n. 800/2008), senza che rilevi pertanto l’applicazione retroattiva del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, della circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, della circolare n. 71299 del 24 dicembre 2014 e del Reg. CE n. 651/2014.
7. Con un unico motivo di appello incidentale il Ministero ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in accoglimento del decimo motivo di ricorso, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui l’amministrazione non ha adeguatamente motivato sulle ragioni per cui ha disposto la revoca totale del finanziamento, in luogo della revoca parziale in relazione alla sola agevolazione per la progettazione e la realizzazione del telaio IN.
L’appello incidentale è fondato.
Va al riguardo rilevato che la domanda presentata dalla società appellante era diretta ad ottenere agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di un telaio “IN mod. T.2N.4E/P 2700”, progettato e costruito dalla società IN Technology S.r.l., e di un impianto “Expanded Metal Press” tipo STM 120-300, progettato e costruito dalla società M. Bruck – Duren.
Questi due macchinari, ancorché asseritamente destinati a due diverse linee di produzione e commissionati a soggetti diversi, rientrano comunque in un programma di investimento relativo ad un’unica unità produttiva della società appellante e per il quale è stata presentata un’unica domanda di ammissione a finanziamento.
Da questi elementi si desume chiaramente l’unitarietà dell’operazione di investimento che l’impresa intendeva attuare, con la conseguenza che l’impegno giuridico all’acquisto del telaio IN assunto anteriormente alla presentazione della domanda induce ad escludere (o comunque a dubitare seriamente) che l’aiuto abbia potuto avere effetti incentivanti con riguardo alla progettazione e alla realizzazione del macchinario Bruck, con conseguente legittimità della revoca totale.
A ciò possono aggiungersi alcune considerazioni relative alla disciplina europea applicabile all’aiuto di Stato in esame e che inducono a ritenere che la revoca, come sostenuto dall’amministrazione, non potesse che essere totale.
In primo luogo l’art. 8, par. 6, del Reg. CE n. 800/2008, richiamato dal decreto interministeriale del 27 novembre 2013, prevede espressamente che “Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l’intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento”. Con tale disposizione si vuole quindi escludere che l’autorità nazionale possa parcellizzare gli investimenti per le quali è stata richiesta l’agevolazione con l’unica domanda di ammissione, escludendo solo quelle sostenute prima della domanda e ammettendo tutte le altre.
In secondo luogo, la Corte di Giustizia con la citata sentenza del 5 marzo 2019, emessa in C-349/17 ha affermato che:
- “risulta dal considerando 28 del citato regolamento che la Commissione ha previsto il criterio dell’anteriorità di una siffatta domanda di aiuto rispetto all’avvio dei lavori relativi al progetto in questione al fine di garantire che l’aiuto medesimo sia necessario e costituisca un incentivo a sviluppare nuove attività o nuovi progetti e, dunque, al fine di escludere dall’ambito di applicazione del medesimo regolamento gli aiuti a favore di attività che il beneficiario già intraprenderebbe alle normali condizioni di mercato” (punto 63 della motivazione);
- “l’anteriorità della domanda di aiuto rispetto all’avvio dell’esecuzione del progetto di investimento costituisce un criterio semplice, pertinente e adeguato che consente alla Commissione di presumere l’effetto di incentivazione dell’aiuto progettato” (punto 64 della motivazione);
- “nessun elemento del regolamento n. 800/2008 tende a indicare che la Commissione, con l’adozione di tale regolamento, abbia avuto l’intenzione di trasferire alle autorità nazionali il compito di verificare l’esistenza o meno di un reale effetto di incentivazione. Al contrario, il paragrafo 6 dell’articolo 8 del citato regolamento, indicando che l’intera misura di aiuto non è esentata qualora non siano soddisfatte le condizioni enunciate nei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, tende a confermare che, per quanto riguarda la condizione contemplata da tale paragrafo 2, il ruolo delle suddette autorità si limita a verificare se la domanda di aiuto sia stata presentata prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività in questione e, per questa ragione, se l’aiuto debba o no essere considerato come avente un effetto di incentivazione.” (punto 67 della motivazione).
Ove si consentisse all’amministrazione, in presenza di un’unica domanda di ammissione, di revocare solo in parte l’agevolazione, le si attribuirebbe il potere di valutare in concreto, sulla base di criteri complessi e non univoci (ad esempio unitarietà economica o funzionale dei singoli investimenti per i quali è stata presentata la domanda), se, rispetto alla parte non revocata, l’aiuto abbia comunque prodotto un effetto incentivante; ciò contrasterebbe tuttavia con i principi espressi dalla Corte di Giustizia e, in particolare, con la limitazione del compito demandato alle autorità nazionali e consistente esclusivamente nel verificare se la domanda di aiuto sia stata presentata prima dell’avvio dell’investimento per cui è chiesta la agevolazione.
8. In conclusione, quindi, l’appello principale deve essere rigettato e l’appello incidentale deve essere accolto. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va integralmente rigettato il ricorso di primo grado.
9. Le spese processuali sono liquidate, in applicazione della regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello principale e accoglie l’appello incidentale;
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso di primo grado.
Condanna la società Fratelli Mariani S.p.a. al pagamento in favore del Ministero della somma di euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO